Deroga prevenzione incendi: quando si può richiedere e come funziona


La deroga prevenzione incendi può essere richiesta quando le caratteristiche o i vincoli di un’attività non consentono di rispettare integralmente una specifica regola tecnica.

L’istituto della deroga consente ai professionisti di individuare e proporre, previa un’attenta analisi del rischio, le misure tecniche alternative alle norme di prevenzione incendi prescritte dalla regola tecnica, qualora sia impossibile ottemperare ad alcune prescrizioni.

Il progetto deve identificare la prescrizione non osservabile, valutare il rischio aggiuntivo e proporre misure compensative capaci di raggiungere gli obiettivi di sicurezza antincendio. La procedura è disciplinata dall’art. 7 del D.P.R. 151/2011 e dall’art. 6 del D.M. 7/08/2012.

Che cos’è la deroga prevenzione incendi?

La deroga è il procedimento con cui si chiede di non applicare integralmente una o più prescrizioni di una regola tecnica, dimostrando che specifiche misure compensative consentono comunque di conseguire gli obiettivi di sicurezza antincendio.


L’art. 7 del D.P.R. 151/2011 ammette il procedimento quando un’attività presenta caratteristiche che non permettono “l’integrale osservanza delle regole tecniche” vigenti. La deroga non elimina quindi l’obiettivo di sicurezza: consente di raggiungerlo attraverso una soluzione tecnica diversa da quella prescritta.

Il ricorso alla deroga richiede un’analisi riferita alla configurazione concreta dell’attività. Non è sufficiente sostenere che la prescrizione sia onerosa o difficoltosa: devono essere rappresentati i vincoli che ne rendono impossibile l’osservanza, il rischio aggiuntivo generato e il sistema di misure destinato a compensarlo.

Quando si può richiedere una deroga antincendio?

La deroga può essere richiesta quando esistono contemporaneamente una disposizione tecnica precisa da derogare e una soluzione compensativa capace di garantire condizioni di sicurezza coerenti con gli obiettivi della normativa.

I due presupposti essenziali sono:

  1. Una prescrizione individuabile: deve esistere una regola tecnica o un criterio ufficiale di prevenzione incendi al quale non è possibile conformarsi integralmente.
  2. Misure compensative verificabili: il progetto deve descrivere provvedimenti, accorgimenti e modalità operative idonei a compensare il rischio aggiuntivo.

La richiesta deve pertanto indicare il decreto, l’articolo, il paragrafo o il punto preciso oggetto di deroga. Una domanda riferita genericamente alla “normativa antincendio” non consente di ricostruire il requisito non rispettato né di valutare l’equivalenza della soluzione proposta.


Si può chiedere una deroga a una linea guida?

Il procedimento presuppone una regola tecnica o un criterio normativo ufficiale; non è normalmente utilizzabile per derogare a linee guida, linee di indirizzo o guide tecniche prive della natura della prescrizione normativa.

La distinzione è sostanziale: per attivare il procedimento deve essere possibile identificare una disposizione cogente alla quale l’attività non riesce a conformarsi. In assenza di tale disposizione manca l’oggetto stesso della deroga.

Quali attività possono presentare un’istanza di deroga?

Possono presentare l’istanza le attività soggette ai controlli antincendio e, in determinati casi, anche attività non comprese nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, purché disciplinate da una specifica regola tecnica.

Tipologia di attività Deroga ammissibile? Condizione
Attività compresa nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 Impossibilità di osservare integralmente una regola tecnica vigente
Attività non compresa nell’Allegato I ma disciplinata da specifica regola tecnica Applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. 151/2011
Attività progettata con il Codice di prevenzione incendi Ricorso alle soluzioni in deroga secondo G.2.6.5.3
Attività priva di specifica regola tecnica e non disciplinata dal Codice No, in linea generale Manca una prescrizione tecnica alla quale derogare
Attività disciplinata solo da linee guida o guide tecniche No, in linea generale Il documento non costituisce la regola tecnica oggetto del procedimento
Attività disciplinata sia da una regola tradizionale sia dal Codice Possibile La soluzione deve essere valutata organicamente e non mediante applicazione isolata di singole misure

Il comma 2 dell’art. 7 estende espressamente la possibilità di presentare l’istanza ai titolari di attività disciplinate da specifiche regole tecniche anche quando non rientrano nell’Allegato I.

Come disciplina la deroga il Codice di prevenzione incendi?

Il Codice di prevenzione incendi consente di utilizzare una soluzione in deroga quando non possono essere efficacemente applicate né le soluzioni conformi né le soluzioni alternative.


Il progettista deve dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione incendi attraverso i metodi ammessi dal Codice.

Il paragrafo G.2.6.5.3 stabilisce che tutte le disposizioni del Codice, comprese quelle contenute nelle Regole tecniche verticali, possono essere oggetto del procedimento.

Soluzione Caratteristica Dimostrazione richiesta
Conforme È prevista direttamente dalla strategia antincendio o dalla RTV Non richiede ulteriori valutazioni per il livello di prestazione collegato
Alternativa È diversa dalla soluzione conforme, ma raggiunge il medesimo livello di prestazione Deve essere verificata con i metodi del paragrafo G.2.7
In deroga È utilizzata quando non risultano efficacemente applicabili né le soluzioni conformi né quelle alternative Richiede il procedimento formale e la dimostrazione degli obiettivi con i metodi di G.2.8

La soluzione alternativa e la soluzione in deroga non sono quindi sinonimi. La prima opera all’interno della metodologia ordinaria del Codice; la seconda attiva il procedimento amministrativo previsto dall’art. 7 del D.P.R. 151/2011.

L’applicazione di singole misure del Codice garantisce l’accoglimento?

No. L’adozione di una o più misure tratte dal Codice non determina automaticamente l’accoglimento della deroga, perché la sicurezza antincendio deriva dalla coerenza dell’intera strategia progettuale.

Una misura deve essere valutata insieme a:


  • caratteristiche dell’attività;
  • occupanti e profili di rischio;
  • vie d’esodo;
  • compartimentazione;
  • controllo dell’incendio;
  • rivelazione e allarme;
  • gestione della sicurezza;
  • operatività dei soccorritori;
  • impianti tecnologici e di servizio.

La circolare 16 marzo 2016, n. 3277 evidenzia proprio il rischio di utilizzare singole previsioni del Codice fuori dalla strategia organica alla quale appartengono. La misura compensativa deve essere collegata al rischio aggiuntivo prodotto dalla prescrizione non rispettata, non semplicemente selezionata perché più favorevole.

Cosa deve contenere l’istanza di deroga?

L’istanza deve identificare il richiedente, l’attività, le disposizioni da derogare, i vincoli che impediscono l’adempimento e le misure tecniche compensative proposte.

Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 7/08/2012, la richiesta deve contenere:

  • generalità e domicilio del richiedente o del legale rappresentante;
  • individuazione dell’attività soggetta principale e delle eventuali attività secondarie;
  • disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
  • caratteristiche dell’attività o vincoli che rendono impossibile rispettare tali disposizioni;
  • descrizione delle misure tecniche compensative.

All’istanza devono essere allegati:

  1. la documentazione tecnica firmata da un professionista antincendio;
  2. la valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza;
  3. l’indicazione delle misure ritenute idonee a compensare tale rischio;
  4. l’attestazione del versamento previsto per il servizio.

Quando viene impiegato l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la documentazione deve comprendere anche gli elementi specifici richiesti dall’art. 6, comma 3, incluso il programma di attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.


Chi deve firmare la documentazione tecnica?

La documentazione tecnica, l’analisi del rischio aggiuntivo e la proposta delle misure compensative devono essere firmate da un professionista antincendio.

Il titolare dell’attività o il legale rappresentante presenta l’istanza, mentre al professionista antincendio compete la responsabilità tecnica della documentazione allegata. Il modello vigente pubblicato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è il PIN 4-2023 – Deroga, in vigore dal 1° marzo 2023.

Il modello richiede, tra l’altro:

  • numero e categoria dell’attività;
  • disposizione normativa oggetto della domanda;
  • articolo o punto specifico;
  • descrizione della situazione da derogare;
  • indicazione delle eventuali misure del Codice interessate;
  • dati necessari per la determinazione dell’importo.

Come si presenta la richiesta di deroga?

La richiesta è presentata al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, utilizzando la modulistica ufficiale e allegando la documentazione amministrativa e tecnica prevista.

La presentazione può avvenire secondo i canali indicati dal Comando competente, attraverso il SUAP quando applicabile oppure mediante i servizi digitali di prevenzione incendi. Il portale Prevenzione Online mette a disposizione anche la guida per la compilazione del modello PIN 4.


Prima dell’invio è opportuno verificare:

  • versione corrente del modulo;
  • modalità di firma digitale;
  • assolvimento dell’imposta di bollo, quando dovuta;
  • importo e modalità di pagamento;
  • formato e denominazione degli allegati;
  • eventuali indicazioni del Comando provinciale competente.

Le tariffe e le modalità operative possono essere aggiornate: l’importo deve essere verificato tramite il calcolatore o le istruzioni ufficiali dei Vigili del Fuoco al momento della presentazione.

Qual è l’iter della deroga prevenzione incendi?

Il Comando esamina la richiesta e la trasmette con un parere motivato alla Direzione regionale; la decisione finale compete al Direttore regionale, sentito il Comitato tecnico regionale.

L’art. 7, comma 3, del D.P.R. 151/2011 prevede:

  1. presentazione dell’istanza al Comando competente;
  2. esame del Comando e trasmissione con parere motivato alla Direzione regionale entro 30 giorni;
  3. esame del Direttore regionale, dopo aver sentito il Comitato tecnico regionale;
  4. pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte della Direzione regionale;
  5. comunicazione dell’esito al Comando e al richiedente.

Schema dell’iter

Richiedente → Comando VVF → Direzione regionale → Comitato tecnico regionale → decisione e comunicazione


I 30 e i 60 giorni sono termini riferiti a due fasi distinte. Non è prudente presentarli come una garanzia automatica di conclusione entro 90 giorni, perché eventuali richieste di integrazione o altre vicende procedimentali possono incidere sui tempi effettivi.

Come devono essere progettate le misure compensative?

Le misure compensative devono rispondere direttamente al rischio aggiuntivo provocato dalla mancata applicazione della prescrizione e dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza.

La relazione dovrebbe seguire una catena logica verificabile:

  1. prescrizione non osservabile;
  2. vincolo tecnico, architettonico, strutturale o funzionale;
  3. conseguenza della mancata osservanza;
  4. rischio aggiuntivo prodotto;
  5. obiettivo di sicurezza da preservare;
  6. misure compensative proposte;
  7. metodo con cui viene dimostrata l’efficacia;
  8. condizioni di esercizio e gestione necessarie nel tempo.

Il Codice ammette, per le soluzioni in deroga, i metodi ordinari della tabella G.2-1 e i metodi aggiuntivi previsti da G.2.8, tra cui l’analisi secondo giudizio esperto e gli altri metodi definiti dal testo tecnico.

FAQ

Quando è possibile richiedere una deroga prevenzione incendi?

La deroga è possibile quando le caratteristiche dell’attività non consentono di rispettare integralmente una specifica regola tecnica e il progetto individua misure capaci di compensare il rischio aggiuntivo.


È possibile chiedere la deroga per un’attività non compresa nel D.P.R. 151/2011?

Sì, ma soltanto quando l’attività è disciplinata da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. La possibilità è prevista dall’art. 7, comma 2, del D.P.R. 151/2011.

È possibile derogare a una linea guida?

In linea generale no, perché il procedimento richiede l’esistenza di una disposizione tecnica normativa alla quale derogare. Una linea guida o una guida tecnica non costituisce automaticamente tale disposizione.

Chi firma la relazione tecnica?

La documentazione tecnica, la valutazione del rischio aggiuntivo e le misure compensative devono essere firmate da un professionista antincendio, come previsto dall’art. 6 del D.M. 7 agosto 2012.

Quale modulo si usa?

Il modello pubblicato dai Vigili del Fuoco è il PIN 4-2023 – Deroga, in vigore dal 1° marzo 2023. Prima dell’invio deve essere verificata l’eventuale disponibilità di una versione più recente.

Quanto dura il procedimento?

Il Comando trasmette l’istanza alla Direzione regionale entro 30 giorni con un parere motivato. Il Direttore regionale si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione, dopo aver sentito il Comitato tecnico regionale.


Una soluzione alternativa è una deroga?

No. Una soluzione alternativa appartiene alla metodologia ordinaria del Codice e dimostra il raggiungimento di uno specifico livello di prestazione. La soluzione in deroga richiede invece l’attivazione del procedimento dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011.

Le misure compensative garantiscono l’approvazione?

No. Le misure sono valutate insieme alla configurazione dell’attività, all’analisi del rischio e alla strategia antincendio complessiva. L’accoglimento dipende dall’istruttoria e dalla decisione della Direzione regionale.

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 Redazione BibLus

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