Rifiuti di attività manutentive: produttore, deposito, trasporto e adempimenti


I rifiuti di attività manutentive possono derivare dalla sostituzione di filtri, componenti meccanici o elettrici, tubazioni, cavi, apparecchiature, oli, batterie, imballaggi contaminati, materiali isolanti e parti rimosse da impianti o fabbricati.

La loro gestione presenta una particolarità: il rifiuto viene materialmente generato presso il cliente, mentre il soggetto che effettua l’intervento opera abitualmente da una propria sede. Per questo motivo la normativa prevede, in determinate condizioni, una disciplina speciale per il luogo di produzione, il trasporto verso la sede del manutentore e l’allestimento del deposito temporaneo.

Una gestione corretta richiede di rispondere, nell’ordine, a cinque domande:

  • l’intervento può essere effettivamente qualificato come manutenzione?
  • chi è il produttore del rifiuto?
  • dove il rifiuto si considera prodotto?
  • il trasferimento richiede il DDT o il formulario?
  • quali iscrizioni e adempimenti sono applicabili?

Rispondiamo in questo articolo, che puoi leggere come una guida o un rapido vademecum per sciogliere i tuoi dubbi.


Che cosa si intende per attività manutentiva?

In termini generali, la manutenzione comprende le operazioni finalizzate a conservare o ripristinare la funzionalità e l’efficienza di un bene, di un impianto o di un’attrezzatura. Può consistere nella riparazione, nella regolazione, nella sostituzione di componenti o nel rinnovo di parti deteriorate.

Non è però sufficiente denominare contrattualmente un lavoro come “manutenzione”. Occorre verificare la natura concreta dell’intervento.

L’interpello MASE n. 192206 del 22 ottobre 2024 ha chiarito che possono rientrare nella fictio iuris relativa al luogo di produzione dei rifiuti prevista dall’articolo 193, comma 19 – per cui i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili  si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività – anche attività svolte dagli artigiani (idraulici, elettricisti, lattonieri, muratori, falegnami, serramentisti, imbianchini e altri artigiani).

La valutazione deve comunque essere svolta caso per caso, considerando l’attività effettivamente eseguita, la tipologia dei rifiuti e i quantitativi prodotti.

Rientrano espressamente nella disciplina dell’art. 193, comma 19 del D.Lgs. 152/2006 anche:


  • i piccoli interventi edili;
  • le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione disciplinate dalla legge n. 82/1994;
  • con regole specifiche, la manutenzione delle infrastrutture a rete e la pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Le principali disposizioni del D.Lgs. 152/2006 sono:

Norma Contenuto principale
Art. 183 Definizione di produttore e detentore del rifiuto
Art. 185-bis Condizioni del deposito temporaneo prima della raccolta
Art. 188 Responsabilità nella gestione del rifiuto
Art. 190 Registro cronologico di carico e scarico
Art. 193, comma 19 Rifiuti da manutenzione, piccoli interventi edili e trasferimento con DDT
Art. 212 Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
Art. 230 Manutenzione di infrastrutture e pulizia manutentiva delle reti fognarie

Chi è il produttore dei rifiuti da manutenzione?

L’articolo 183 definisce produttore iniziale sia il soggetto la cui attività genera materialmente il rifiuto, sia quello al quale la produzione è giuridicamente riferibile.

Quando la manutenzione è affidata a un’impresa esterna che opera con autonomia organizzativa, propri mezzi e proprio personale, il manutentore è normalmente il produttore materiale dei rifiuti generati dall’intervento. Su di lui ricadono la classificazione, il corretto deposito, la tracciabilità e l’individuazione dei soggetti autorizzati ai quali affidare il rifiuto.

Il ruolo del committente non deve tuttavia essere ignorato. A seconda dell’organizzazione del lavoro, delle clausole contrattuali e del potere esercitato sull’attività, la produzione può essere giuridicamente riferibile anche al cliente.

Bisogna sempre distinguere il manutentore quale produttore materiale e il committente quale soggetto con un obbligo almeno di vigilanza.


La qualifica di produttore non dovrebbe quindi essere assegnata con una clausola generica nel contratto di manutenzione. È necessario valutare:

  • chi organizza ed esegue concretamente l’intervento;
  • chi decide la rimozione dei materiali;
  • chi dispone dei rifiuti dopo la sostituzione;
  • se il materiale era già un rifiuto prima dell’arrivo del manutentore;
  • se l’operatore esegue una manutenzione o si limita a movimentare rifiuti altrui.

Un materiale già dismesso o abbandonato dal cliente prima dell’intervento non diventa automaticamente un rifiuto prodotto dal manutentore.

Dove si considerano prodotti i rifiuti di attività manutentive?

La regola generale colloca la produzione nel luogo in cui viene svolta l’attività che genera il rifiuto.

Come già anticipato, per la manutenzione l’articolo 193, comma 19 del D.Lgs. 152/2006 introduce una finzione giuridica: i rifiuti derivanti da attività manutentive e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che esegue l’attività.

Il MASE ha chiarito che tale previsione consente, nei limiti stabiliti dalla normativa:


  1. di trasferire i rifiuti dal luogo dell’intervento alla sede legale od operativa del manutentore;
  2. di realizzare presso tale sede il deposito temporaneo prima della raccolta;
  3. di centralizzare presso la sede gli adempimenti associati alla produzione.

Questa possibilità non trasforma però ogni sede aziendale in un deposito automaticamente conforme. Devono sussistere i presupposti dell’articolo 193, comma 19, e tutte le condizioni previste per il deposito temporaneo dall’articolo 185-bis.

Qui trovi tutti i dettagli sul concetto di deposito temporaneo

Trasporto verso la sede: quando usare il DDT e quando il FIR

Il secondo periodo dell’articolo 193, comma 19, prevede che, in presenza di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito nel luogo dell’intervento, il trasporto verso la sede possa essere accompagnato, in alternativa al FIR, da un documento di trasporto.

Il DDT deve riportare almeno:

  • il luogo di effettiva produzione;
  • la tipologia e la quantità dei materiali;
  • il numero dei colli oppure una stima del peso o del volume;
  • il luogo di destinazione.

Il significato di “quantitativi limitati”

La normativa non stabilisce una soglia espressa in chilogrammi, litri o metri cubi. Non è quindi corretto applicare automaticamente il limite di 30 chilogrammi o 30 litri previsto per il trasporto di rifiuti pericolosi in categoria 2-bis: quella soglia riguarda l’iscrizione all’Albo, non definisce i “quantitativi limitati” dell’articolo 193.


Il MASE richiede una valutazione concreta che tenga conto di:

  • dimensione e durata dell’intervento;
  • spazi disponibili presso il cliente;
  • quantità ordinariamente generata;
  • natura e pericolosità dei rifiuti;
  • possibilità tecnica e ambientale di allestire un deposito nel sito.

In assenza dei presupposti per il DDT, deve essere utilizzato il FIR.

Schema operativo

Trasferimento Documento
Dal cliente alla sede, quantità limitate e presupposti dell’art. 193, comma 19 DDT in alternativa al FIR
Dal cliente alla sede, fuori dai presupposti della semplificazione FIR
Dal cliente direttamente all’impianto autorizzato FIR
Dalla sede del manutentore all’impianto autorizzato FIR
Movimentazione di materiale tolto d’opera per valutazione tecnica ex art. 230 DDT previsto dalla disciplina speciale

L’utilizzo del DDT non elimina l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Deposito temporaneo presso la sede del manutentore

Una volta giunti presso la sede o l’unità locale, i rifiuti possono essere raggruppati in deposito temporaneo prima della raccolta.


Il deposito temporaneo non richiede una specifica autorizzazione se sono rispettate integralmente le condizioni dell’articolo 185-bis. In particolare, il produttore può scegliere tra due criteri alternativi di avvio a recupero o smaltimento:

  • almeno ogni tre mesi, indipendentemente dal quantitativo;
  • al raggiungimento di 30 metri cubi complessivi, dei quali non più di 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Quando nell’arco dell’anno non viene raggiunto il limite quantitativo, il deposito non può comunque durare più di un anno. I rifiuti devono inoltre essere separati per categorie omogenee e gestiti nel rispetto delle norme tecniche, di imballaggio, etichettatura e compatibilità.

Sul piano operativo, l’area dovrebbe essere:

  • chiaramente individuata e accessibile solo agli addetti;
  • protetta dagli agenti atmosferici quando richiesto dalla natura dei rifiuti;
  • dotata di contenitori integri e compatibili;
  • organizzata per evitare miscelazioni e sversamenti;
  • corredata da identificazione del rifiuto e data di avvio del raggruppamento;
  • sottoposta a controlli periodici documentati.

Un accumulo disordinato, privo di separazione e controllo, può perdere i requisiti del deposito temporaneo ed essere qualificato come deposito incontrollato o attività di gestione non autorizzata.

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Imprese ed enti: categoria 2-bis

Il manutentore che trasporta con propri veicoli i rifiuti dei quali è produttore iniziale deve normalmente iscriversi alla categoria 2-bis.


La categoria consente il trasporto:

  • dei propri rifiuti non pericolosi, senza uno specifico limite quantitativo giornaliero;
  • dei propri rifiuti pericolosi entro il limite complessivo di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno per l’intera impresa.

Per trasportare rifiuti pericolosi oltre tale limite occorre un’iscrizione ordinaria in categoria 5. L’iscrizione in categoria 2-bis ha durata decennale e deve comprendere i veicoli e i codici EER coerenti con l’attività dichiarata al Registro delle imprese.

Non è sufficiente che il veicolo sia genericamente aziendale: deve risultare inserito nel provvedimento d’iscrizione e tecnicamente idoneo ai rifiuti trasportati.

Liberi professionisti: sottocategoria 2-quater

Le deliberazioni n. 4 e n. 5 del 22 luglio 2026 hanno istituito la sottocategoria 2-quater, destinata ai liberi professionisti iscritti in albi i cui ordinamenti prevedono lo svolgimento di attività manutentive.

La nuova iscrizione:


  • riguarda esclusivamente i rifiuti non pericolosi prodotti dal professionista;
  • non consente il trasporto di rifiuti prodotti da altri;
  • richiede l’indicazione dei veicoli e dei codici EER;
  • ha durata quinquennale;
  • entra in vigore il 15 ottobre 2026.

Qui trovi maggiori dettagli sulla sottocategoria 2-quater per i liberi professionisti

Registro, MUD e RENTRI

Gli adempimenti non dipendono soltanto dal fatto che il rifiuto derivi da manutenzione. Occorre considerare la pericolosità, l’attività dalla quale il rifiuto proviene, la forma organizzativa e, per alcuni obblighi, il numero dei dipendenti.

Registro cronologico

La produzione di rifiuti pericolosi comporta normalmente l’obbligo del registro, salvo le specifiche esclusioni o modalità semplificate previste dall’articolo 190.

Per i rifiuti non pericolosi bisogna verificare se il produttore rientra nelle categorie degli articoli 184, 189 e 190. Un’attività qualificabile come servizio può avere un regime diverso da una lavorazione industriale o artigianale. Non è quindi prudente affermare che tutte le imprese di manutenzione siano obbligate oppure esonerate.

Quando il registro è dovuto, la documentazione allegata suggerisce di evidenziare anche l’indirizzo presso il quale il rifiuto è stato materialmente generato, così da mantenere la ricostruibilità di ciascun intervento.


MUD

Il MUD è dovuto quando il produttore rientra tra i soggetti individuati dall’articolo 189 e dal decreto annuale che approva il modello di dichiarazione. La scadenza non dovrebbe essere indicata come fissa al 30 aprile, perché può variare in funzione della pubblicazione del D.P.C.M. annuale.

RENTRI

Sono obbligati all’iscrizione al RENTRI:

  • i produttori di rifiuti pericolosi, fatte salve le esclusioni normative;
  • le imprese e gli enti con più di dieci dipendenti che producono i rifiuti non pericolosi individuati dall’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
  • i gestori, i trasportatori professionali, gli intermediari e gli altri operatori indicati dall’articolo 188-bis.

Non sono invece tenuti all’iscrizione, tra gli altri, i produttori di rifiuti non pericolosi diversi dalle categorie richiamate e i soggetti che rientrano nelle esclusioni degli articoli 190, commi 5 e 6.

I produttori non obbligati devono comunque registrarsi nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” per vidimare e gestire il FIR cartaceo conforme al nuovo modello. (Renti)

Manutenzione delle infrastrutture a rete

L’articolo 230 del D.Lgs. 152/2006 disciplina specificamente i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture a rete e degli impianti destinati all’erogazione di forniture o servizi di interesse pubblico.


Il luogo di produzione può coincidere con:

  • la sede del cantiere che gestisce l’intervento;
  • la sede locale del gestore competente per il tratto interessato;
  • il luogo di concentramento del materiale tolto d’opera.

Nel luogo di concentramento viene svolta una valutazione tecnica per individuare il materiale effettivamente, direttamente e oggettivamente riutilizzabile senza trattamento. La valutazione deve concludersi entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori e la relativa documentazione deve essere conservata, insieme ai registri, per cinque anni.

Questa disciplina non deve essere estesa automaticamente a qualsiasi manutenzione di un impianto privato: l’articolo 230 riguarda precise categorie di infrastrutture e servizi.

Pulizia manutentiva delle reti fognarie

La pulizia manutentiva delle reti fognarie costituisce un ulteriore regime speciale. Il soggetto che esegue l’attività è considerato produttore iniziale dei rifiuti.

I rifiuti possono essere:


  • conferiti direttamente a un impianto autorizzato;
  • raggruppati temporaneamente presso la sede o l’unità locale dell’operatore.

Per la raccolta e il trasporto trovano applicazione il modello unico previsto per i percorsi di raccolta e le categorie ordinarie dell’Albo: categoria 4 per i rifiuti non pericolosi e categoria 5 per quelli pericolosi. Non deve quindi essere applicato automaticamente il regime della categoria 2-bis previsto per il semplice trasporto accessorio dei propri rifiuti.

Come disciplinare i rifiuti nel contratto di manutenzione?

Il contratto dovrebbe contenere una sezione dedicata almeno a:

  • individuazione del produttore e ripartizione delle attività operative;
  • classificazione e caratterizzazione dei rifiuti;
  • modalità di rimozione e confezionamento;
  • luogo dell’eventuale deposito temporaneo;
  • soggetto incaricato del trasporto;
  • iscrizione all’Albo e veicoli autorizzati;
  • impianto di destinazione;
  • gestione del DDT, del FIR e della copia restituita dal destinatario;
  • obbligo di segnalazione di incidenti, respingimenti o difformità.

Le clausole contrattuali organizzano le responsabilità tra le parti, ma non possono modificare le qualifiche e gli obblighi attribuiti dalla legge in base alla situazione concreta.

Rifiuti di attività manutentive: procedura operativa consigliata

Prima di iniziare l’intervento, il manutentore dovrebbe identificare le tipologie di materiali potenzialmente generate e verificare se possano essere pericolose. Durante il lavoro, i materiali devono essere separati fin dall’origine, evitando miscelazioni che rendano più complessa la classificazione.

Prima di lasciare il sito occorre decidere se:


  • allestire un deposito temporaneo presso il cliente;
  • conferire direttamente a un impianto;
  • trasferire i rifiuti alla sede del manutentore ai sensi dell’articolo 193, comma 19.

Nel terzo caso devono essere documentati i presupposti dei quantitativi limitati e predisposto il DDT oppure, quando necessario o ritenuto più cautelativo, il FIR.

All’arrivo in sede, i rifiuti devono essere collocati nelle aree predisposte, registrati quando previsto e avviati a recupero o smaltimento entro i limiti temporali o quantitativi applicabili.

Domande frequenti

I rifiuti prodotti presso il cliente possono essere portati nella sede del manutentore?

Sì, quando l’intervento rientra tra le attività disciplinate dall’articolo 193, comma 19, e sono rispettati i relativi presupposti. Presso la sede può essere allestito il deposito temporaneo nel rispetto dell’articolo 185-bis.

Per il tragitto dal cliente alla sede è sempre necessario il FIR?

No. Per quantitativi limitati che non giustificano un deposito presso il luogo dell’intervento può essere utilizzato il DDT con i contenuti prescritti dall’articolo 193, comma 19. Negli altri casi è necessario il FIR.

Esiste una soglia numerica per i “quantitativi limitati”?

No. Il legislatore e il MASE non hanno fissato una soglia unica. La valutazione deve essere motivata in relazione all’intervento, agli spazi, alla quantità e alla tipologia dei rifiuti.


Il manutentore deve iscriversi all’Albo anche se usa il DDT?

Sì. Il DDT sostituisce, nei casi ammessi, il FIR, ma non il titolo necessario per effettuare il trasporto.

Il committente è esonerato da qualsiasi responsabilità?

Non automaticamente. Deve almeno verificare che la gestione sia affidata a soggetti regolarmente iscritti e autorizzati. In base all’organizzazione concreta dell’attività può inoltre assumere la qualifica di soggetto al quale la produzione è giuridicamente riferibile.

Dove deve essere compilato il registro?

Quando obbligatorio, è riferito all’unità locale, sede o domicilio che costituisce il luogo giuridico di produzione. È opportuno conservare anche l’informazione relativa al luogo nel quale il rifiuto è stato materialmente generato.

Che cosa cambia per i liberi professionisti?

Dal 15 ottobre 2026 i professionisti ordinistici che svolgono le attività manutentive previste dal proprio ordinamento potranno utilizzare la categoria 2-quater per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi. La categoria non abilita al trasporto di rifiuti pericolosi o prodotti da terzi.

Gli approfondimenti BibLus sui rifiuti edili

Ulteriori approfondimenti sul tema dei rifiuti edili:



#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Alfonso Roma

Source link

Di


kèo nhà cái