Formulario identificazione dei rifiuti (FIR): cos’è e come si compila per i rifiuti edili


Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è il documento obbligatorio che accompagna il trasporto dei rifiuti, assicurando tracciabilità, identificazione e responsabilità tra produttore, trasportatore e destinatario. Nella gestione dei rifiuti edili, il FIR è uno strumento fondamentale per documentare correttamente la movimentazione dei materiali di scavo, demolizione o costruzione, garantendo la conformità alle norme ambientali.

La gestione dei rifiuti richiede infatti una documentazione accurata e conforme alle normative vigenti. Per agevolare la compilazione dei modelli e garantire il rispetto delle disposizioni, è consigliabile l’uso di software dedicati alla modulistica, alle dichiarazioni e alle relazioni per il settore edilizio. Inoltre, un software per la gestione documentale può facilitare l’archiviazione e la conservazione dei documenti, assicurandone la reperibilità in ogni momento.

Ecco cos’è il FIR, come si compila e come cambia la gestione con il passaggio al modello elettronico, offrendo indicazioni pratiche per imprese e professionisti del settore edilizio.

Cos’è il FIR – Formulario di Identificazione dei Rifiuti?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è un documento obbligatorio che accompagna il trasporto dei rifiuti, finalizzato a garantire la completa tracciabilità lungo l’intero processo di gestione, smaltimento o recupero. Questo strumento normativo raccoglie informazioni dettagliate riguardanti la natura dei rifiuti, il soggetto produttore, il trasportatore e il destinatario, consentendo un controllo efficace dei flussi dei rifiuti speciali.


Le informazioni che devono essere riportate nel FIR comprendono:

  • produttore e detentore del rifiuto: nome e indirizzo;
  • caratteristiche del rifiuto: origine, tipologia e quantità;
  • impianto di destinazione dei rifiuti;
  • dettagli del trasporto: data e percorso dell’istradamento;
  • destinatario del rifiuto: nome e indirizzo.

A cosa serve il formulario rifiuti?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è uno strumento essenziale per garantire la corretta gestione e il monitoraggio dei rifiuti lungo l’intero ciclo di trasporto e smaltimento.

Le sue principali funzioni sono:

  • tracciabilità: consente di monitorare i rifiuti in ogni fase del percorso, garantendo la possibilità di risalire al produttore o al detentore originario;
  • identificazione: fornisce informazioni dettagliate sull’origine, tipologia, quantità e caratteristiche del rifiuto, inclusi lo stato fisico e la pericolosità;
  • responsabilità: documenta tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione e nello smaltimento dei rifiuti, comprendendo produttore, trasportatore e destinatario, e attribuendo responsabilità chiare;
  • conformità normativa: la corretta compilazione del FIR rappresenta un obbligo di legge ed è un elemento imprescindibile del sistema di gestione dei rifiuti.

Quale norma disciplina il formulario di identificazione dei rifiuti?

La normativa che disciplina il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è composta principalmente dai seguenti provvedimenti:

  • D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale: definisce le disposizioni generali in materia di gestione dei rifiuti e introduce l’obbligo del formulario di identificazione per garantirne la tracciabilità;
  • D.M. 145/2019 – Regolamento sul formulario elettronico dei rifiuti: avvia la transizione dal modello cartaceo al formato digitale, introducendo l’utilizzo del FIR elettronico;
  • D.M. 59/2023 – Aggiornamento delle modalità di compilazione e trasmissione del FIR elettronico: integra e aggiorna la disciplina del formulario digitale, prevedendo nuove procedure per una gestione più efficiente e un controllo più puntuale dei flussi di rifiuti.

A completamento del quadro normativo, una serie di decreti direttoriali del MASE ha definito nel dettaglio le modalità operative, anche in vista dell’entrata in vigore del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).


Chi è obbligato a compilare il formulario di identificazione dei rifiuti?

In conformità all’art. 193 del D.lgs. 152/2006, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) deve essere compilato da tutti i soggetti coinvolti nel trasporto dei rifiuti, comprendendo produttori, trasportatori e destinatari.

L’obbligo si applica sia ai rifiuti pericolosi che a quelli non pericolosi, garantendo un monitoraggio completo e documentato di ogni fase della movimentazione.

In particolare, la compilazione del FIR è richiesta a:

  • aziende produttrici di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi;
  • trasportatori incaricati della movimentazione dei rifiuti;
  • impianti di trattamento, smaltimento o recupero, che ricevono i rifiuti per le operazioni successive.

Quando non è obbligatorio il formulario rifiuti?

Secondo la circolare del Ministero dell’Ambiente n. 812/1998, esistono alcune eccezioni all’obbligo di compilazione del FIR. In particolare, il documento non è richiesto per il trasporto di rifiuti urbani gestiti dal servizio pubblico.

Come compilare il formulario dei rifiuti?

In conformità a quanto previsto dall’art. 21, comma 1, lett. d), del D.M. 59/2023, il D.D. 251/2023 ha approvato i documenti che definiscono in modo dettagliato le procedure di compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, ai sensi dell’articolo 5 (Allegato 2).


I campi da compilare prevedono:

  • intestazione e dati generali: ogni FIR inizia con un’intestazione che riporta il numero progressivo e la data di emissione. Questa data può essere uguale o antecedente a quella di inizio trasporto e serve per identificare univocamente il documento. Nei casi digitali, il numero di registrazione del registro cronologico non è obbligatorio;
  • identificazione dei soggetti coinvolti: il FIR prevede campi dedicati a chi produce, detiene, trasporta o riceve il rifiuto:
    • produttore (Campo 1): inserire ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e numero di autorizzazione se presente;
    • detentore (Campo 2): da compilare se il rifiuto è in possesso di un soggetto diverso dal produttore iniziale;
    • destinatario (Campo 3): indicare l’impianto di trattamento, con ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e tipo di operazione (R per recupero, D per smaltimento);
    • trasportatore (Campo 4): ragione sociale, codice fiscale e numero di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Se il trasporto avviene su più tratte, compilare anche la Sezione Intermodale;
    • intermediario/commerciante (Campo 5): da compilare se il rifiuto passa attraverso soggetti che non lo detengono, con indicazione dei dati anagrafici e autorizzativi;
  • caratteristiche del rifiuto (Campo 6): il produttore deve indicare:
    • codice EER e, se necessario, descrizione del rifiuto;
    • provenienza (urbano o speciale);
    • caratteristiche di pericolo (HP) secondo Tabella 2;
    • quantità stimata o misurata, in kg o litri;
    • stato fisico (solido, liquido, fangoso, etc.) e eventuali dati su analisi chimiche o classificazioni tecniche. Se il trasporto è soggetto a ADR, compilare i campi relativi a classe di pericolo, Numero ONU e note ADR.
  • trasporto e firme: il conducente firma il FIR (Campo 11) indicando nome, cognome e targhe dei veicoli. La data e l’ora di inizio trasporto vanno riportate nel Campo 9. In caso di cambi di conducente, trasbordo parziale o totale, o trasporto intermodale, le informazioni aggiuntive vanno inserite nel Campo 17 (Annotazioni);
  • accettazione del rifiuto da parte del destinatario (Campo 12 e 16): all’arrivo, l’impianto destinatario segnala se il carico è:
    • accettato interamente: indicare la quantità effettivamente ricevuta;
    • accettato parzialmente: indicare quantità e motivazione del respingimento;
    • respinto: indicare causale e motivazione. Se il rifiuto è destinato a un secondo impianto, compilare anche il Campo 16.
  • annotazioni e documenti allegati (Campo 17): qualsiasi informazione aggiuntiva utile al tracciamento deve essere riportata qui: note sul trasporto, eventuali allegati, cambi di percorso o di destinatario.

Durante la compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo, è consentito utilizzare timbri per riportare i dati del produttore/detentore, del trasportatore, del destinatario e dell’intermediario/commerciante, a condizione che il timbro contenga tutte le informazioni richieste dal formulario.

Come compilare il modello FIR

Come compilare il modello FIR

Nuovo modello FIR cartaceo: fac-simile in PDF

Il Nuovo Modello di FIR cartaceo, composto da due fogli più un allegato, è operativo dal febbraio 2025.


Il FIR cartaceo è composto da:

  • formulario rifiuti;
  • integrazione formulario rifiuti;
  • allegato formulario rifiuti.

L’ “Allegato formulario rifiuti” deve essere prodotto e deve accompagnare il trasporto solo nel caso in cui in partenza si preveda la presenza di più intermediari o l’intermodalità.

Ecco il modello FIR conforme al D.M. 59/2023.

Come gestire il FIR cartaceo?

Il produttore dei rifiuti, anche tramite il trasportatore, emette il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo secondo il modello indicato nell’Allegato II del D.M. 59/2023. Una volta compilato, il FIR deve essere stampato e firmato autograficamente in due copie. È consentita la stampa fronte/retro del formulario.


Il trasportatore firma entrambe le copie del FIR e ne lascia una al produttore. La copia in suo possesso può essere integrata con informazioni aggiuntive relative a eventuali eventi straordinari verificatisi durante il trasporto, come soste tecniche o trasbordi parziali o totali.

Al momento della ricezione, il destinatario completa la copia del FIR con i dati di sua competenza, quali l’accettazione o il respingimento dei rifiuti, la data e la quantità accettata, e la sottoscrive. In caso di accettazione parziale, il destinatario trattiene una riproduzione (ad esempio fotocopia, foto o scansione) del FIR, mentre in caso di accettazione completa la riproduzione viene restituita al trasportatore.

Il trasportatore è responsabile della trasmissione della copia del FIR firmata dal destinatario a tutti gli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, come indicato nel formulario. La trasmissione può avvenire mediante:

  • consegna diretta;
  • posta elettronica certificata (PEC);
  • servizi di supporto resi disponibili dal portale RENTRI.

Non è consentito apportare modifiche al FIR cartaceo una volta emesso. Tuttavia, nel campo annotazioni del formulario è possibile inserire note a chiarimento o qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti, a beneficio di tutti gli operatori coinvolti: produttore/detentore, trasportatore, destinatario e intermediario/commerciante.

Come va fatta la vidimazione del FIR?

Fino al 12 febbraio 2025, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) poteva essere emesso esclusivamente in modalità cartacea, compilato manualmente in quadruplice copia e vidimato presso la Camera di Commercio o tramite il servizio Vi.Vi.FIR.


Dal 13 febbraio 2025, tutti i soggetti obbligati all’emissione del FIR ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 dovranno utilizzare il nuovo modello cartaceo indicato nell’Allegato II del D.M. 59/2023. La compilazione del formulario può avvenire tramite software gestionale aziendale o direttamente attraverso i servizi del portale RENTRI, mentre la vidimazione sarà effettuata esclusivamente in modalità digitale tramite lo stesso portale, che costituisce il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Le imprese devono richiedere un codice univoco sul portale, necessario per il formulario, che può essere stampato già vidimato o generato digitalmente e corredato di QR Code. La procedura di vidimazione può essere eseguita direttamente su RENTRI o integrata con i sistemi gestionali aziendali, previa richiesta delle credenziali tecniche, permettendo così la generazione autonoma del codice da riportare sul formulario.

Infine, ai sensi del D.D. 97/2023 (Tabella scadenze RENTRI), a partire dal 13 febbraio 2026, gli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI dovranno utilizzare il FIR esclusivamente in formato digitale, con trasmissione, vidimazione e gestione completamente informatizzate.

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Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Come verificare la validità della vidimazione virtuale dei FIR?

Per controllare la validità della vidimazione virtuale dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), è possibile utilizzare i servizi di interoperabilità messi a disposizione dal portale RENTRI. A partire dal 13 febbraio, la stessa verifica potrà essere effettuata anche tramite l’applicazione web disponibile nella sezione “Strumenti” del portale RENTRI.


I FIR vidimati in ambiente demo non sono validi in ambiente di produzione, poiché la catena di certificazione della firma digitale è diversa tra i due ambienti. Questa differenza determina la natura distinta della vidimazione.

Tutti i FIR vidimati in ambiente di produzione rimangono validi anche se riportano un tag errato (ad esempio riferimenti all’ambiente demo presenti in alcuni lotti). La correttezza della vidimazione in questi casi è confermata dall’esito dei servizi di interoperabilità disponibili in ambiente di produzione. In particolare, interrogando il servizio con un FIR contenente un tag errato, il sistema restituisce correttamente le informazioni di vidimazione, inclusi i metadati, senza segnalare errori.

Registrazione dei produttori non iscritti al RENTRI

Per poter emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo, è necessaria la registrazione all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”. Questo processo richiede un set minimo di informazioni, è completamente gratuito e deve essere effettuato solo al momento della prima vidimazione digitale del FIR.

Devono registrarsi i produttori tenuti all’iscrizione al RENTRI, prima che l’obbligo di registrazione diventi operativo per loro ed i produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione al RENTRI, come ad esempio:

  • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, trattamento delle acque o abbattimento dei fumi, con un numero di dipendenti fino a 10;
  • imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da altre attività, quali agricole, commerciali, di servizio, sanitarie o di costruzione e demolizione;
  • produttori di rifiuti non pericolosi che non rientrano in alcuna organizzazione di impresa o ente.

La registrazione deve essere completata prima della prima vidimazione digitale del FIR.


La procedura di registrazione prevede:

  • accesso al servizio: il rappresentante del produttore accede mediante identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS o CIE). Per le imprese, il rappresentante viene identificato tramite interoperabilità con il Registro delle Imprese. Per enti, professionisti o soggetti non presenti nel Registro Imprese, il sistema richiede l’invio di una PEC per riconoscere formalmente il titolo dell’utente che opererà sul RENTRI per conto del produttore;
  • creazione del profilo: viene generato il profilo del produttore non iscritto con l’acquisizione dei dati anagrafici da Registro Imprese, Indice PA o altre banche dati ufficiali;
  • inserimento degli incaricati: vengono registrate le persone fisiche autorizzate a utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto del produttore.

Cos’è il FIR digitale o XFIR?

Il FIR digitale, noto anche come XFIR, è la versione completamente elettronica del Formulario di Identificazione dei Rifiuti, concepita per sostituire il tradizionale documento cartaceo. Si tratta di un documento nativo informatico, salvato con estensione .xFIR, che funge da vero e proprio contenitore digitale: al suo interno vengono raccolte e aggiornate, in modo progressivo, tutte le informazioni inserite dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto dei rifiuti. Il FIR digitale viene gestito tramite il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), amministrato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il sistema è progettato per essere sicuro e verificabile, poiché ogni file è firmato digitalmente, garantendo così l’autenticità dei dati e l’identificazione certa di chi li ha prodotti o modificati.

Inoltre, il FIR digitale è uno strumento collaborativo, condiviso tra tutti i soggetti della filiera — produttori, trasportatori, destinatari — che possono accedere e aggiornare le informazioni di propria competenza.

Infine, il documento è pienamente conforme alle specifiche tecniche ufficiali, rispettando gli standard di formato XSD e le regole di validazione stabilite dalla normativa, assicurando così uniformità e tracciabilità a livello nazionale.


Come va gestito il FIR digitale?

Il FIR digitale viene aggiornato dagli operatori coinvolti nella movimentazione dei rifiuti attraverso i propri sistemi gestionali, garantendo così la compilazione progressiva e la sottoscrizione in ciascuna fase del trasporto. Gli operatori privi di un sistema gestionale possono utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal portale RENTRI.

La sottoscrizione digitale del FIR è obbligatoria: il produttore e il trasportatore devono firmarlo prima dell’avvio del trasporto, mentre il destinatario lo firma al momento della presa in carico del rifiuto presso l’impianto. Anche eventuali soggetti intermedi coinvolti nel trasporto, come nel caso di trasbordi, devono apporre la propria firma digitale. La firma può essere effettuata mediante strumenti di firma elettronica avanzata o qualificata, inclusi i certificati rilasciati dall’autorità di certificazione di dominio del RENTRI, come specificato nelle Modalità Operative approvate con D.D. 143 del 6 novembre 2023.

Per facilitare i controlli durante il trasporto su strada, il rifiuto deve essere accompagnato da una stampa cartacea del formulario digitale, conforme al modello dell’Allegato II del D.M. 59/2023, oppure può essere esibito in formato digitale tramite dispositivi mobili, secondo le specifiche tecniche indicate nelle stesse Modalità Operative.

I soggetti che producono, trasportano o trattano rifiuti devono inoltre trasmettere i dati dei formulari relativi ai rifiuti pericolosi. La trasmissione delle informazioni deve avvenire da ciascun operatore rispettando le tempistiche previste per l’annotazione dei movimenti nel registro cronologico di carico e scarico.

La trasmissione del formulario controfirmato e datato dal destinatario permette al produttore, in caso di conferimento a soggetto autorizzato, di ottemperare agli obblighi di legge previsti dall’articolo 188, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 152/2006, escludendo la responsabilità per il recupero o smaltimento dei rifiuti, e di adempiere a quanto richiesto dall’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), relativo alla verifica dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.


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Processo di gestione del FIR digitale

Il processo di trasporto dei rifiuti con FIR digitale si articola in diverse fasi:

  • avvio del processo: il produttore o detentore (oppure il trasportatore incaricato) compila e vidima il FIR digitale tramite il proprio sistema gestionale o, in alternativa, utilizzando i servizi online del RENTRI per chi non dispone di strumenti informatici propri. Prima dell’inizio del trasporto, il formulario deve essere firmato digitalmente sia dal produttore/detentore sia dal trasportatore;
  • gestione durante il trasporto: il trasportatore aggiorna in tempo reale le informazioni relative al trasporto, anche tramite dispositivi mobili, e firma digitalmente ogni aggiornamento effettuato. Per consentire i controlli su strada, i rifiuti devono essere accompagnati da una stampa del FIR digitale oppure il documento può essere esibito in formato elettronico;
  • conclusione del trasporto: una volta consegnati i rifiuti, il destinatario registra i dati di accettazione o respingimento, firma digitalmente il formulario e, entro due giorni lavorativi, restituisce tramite il RENTRI la copia completa e firmata a tutti i soggetti coinvolti;
  • trasmissione dei dati al RENTRI: produttori, trasportatori e destinatari trasmettono al RENTRI i dati relativi ai FIR digitali, direttamente tramite interoperabilità tra sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del portale. La trasmissione può essere effettuata anche dal produttore delegato o dal trasportatore incaricato della compilazione e vidimazione del formulario.
Flusso operativo semplificato FIR digitaleFlusso operativo semplificato FIR digitale

Flusso operativo semplificato FIR digitale – Fonte RENTRI

Utilizzo del FIR digitale e cartaceo: chi è obbligato e come funziona

In base alla normativa vigente, l’obbligo di utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato digitale o cartaceo dipende principalmente dalla tipologia di rifiuti prodotti.


Chi è obbligato ad utilizzare il solo FIR digitale?

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente il FIR digitale i produttori di rifiuti iscritti al RENTRI che generano rifiuti derivanti da:

  • lavorazioni industriali o artigianali;
  • trattamenti di rifiuti;
  • processi di potabilizzazione o altri trattamenti delle acque;
  • depurazione delle acque reflue;
  • abbattimento dei fumi;
  • attività di pulizia di fosse settiche o di manutenzione delle reti fognarie.

Questi produttori, se dispongono di più di 10 dipendenti, sono obbligati a gestire i propri rifiuti esclusivamente tramite FIR digitale, garantendo così una completa tracciabilità elettronica del flusso dei rifiuti.

Chi può utilizzare sia FIR digitale che cartaceo?

I produttori iscritti al RENTRI che rientrano nelle stesse categorie di attività elencate sopra, ma che hanno meno di 10 dipendenti, possono utilizzare una modalità mista:

  • FIR digitale per i rifiuti pericolosi;
  • FIR cartaceo per i rifiuti non pericolosi.

Anche per questi operatori, tuttavia, è facoltativa la possibilità di adottare il FIR digitale per tutti i rifiuti, inclusi quelli non pericolosi, qualora desiderino uniformare la propria gestione documentale.

Rientrano nella stessa categoria “mista” anche i produttori iscritti al RENTRI che operano nei seguenti settori:


  • attività agricole, agro-industriali, silvicole e della pesca;
  • costruzione, demolizione e scavo;
  • attività commerciali e di servizio;
  • strutture e servizi sanitari.

Anche per questi soggetti si applica la distinzione tra digitale per i rifiuti pericolosi e cartaceo per i non pericolosi, con la possibilità di adottare il formato digitale in via volontaria per tutti i casi.

Chi può utilizzare solo il FIR cartaceo?

I produttori non iscritti al RENTRI e che generano solo rifiuti non pericolosi continueranno a utilizzare il FIR in formato cartaceo.

FIR cartaceo vs FIR digitaleFIR cartaceo vs FIR digitale

FIR cartaceo vs FIR digitale

Cartaceo o digitale: chi decide?

Il formato da utilizzare, digitale o cartaceo, è determinato dal produttore o detentore del rifiuto:


  • se il produttore è obbligato a emettere il FIR digitale, tutti i soggetti della filiera (trasportatori, intermediari e destinatari) devono gestire il documento esclusivamente in formato digitale;
  • se invece il produttore non è soggetto all’obbligo digitale, l’intera filiera dovrà continuare a utilizzare il formulario cartaceo.

A partire dal 13 febbraio 2026, i trasportatori e i destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità, in modo da poter gestire correttamente sia i FIR digitali sia quelli cartacei, a seconda della tipologia di produttore con cui interagiscono.

Per il FIR le imprese edili devono iscriversi al RENTRI?

Le imprese operanti nel settore delle costruzioni e demolizioni sono, in linea generale, esonerate dall’obbligo di iscrizione al RENTRI ai sensi dell’art. 188-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di scavo, costruzione e demolizione, categorie espressamente ricomprese tra i soggetti esonerati.

Conseguentemente, tali imprese non sono obbligate alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico e possono continuare a emettere i Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo per il trasporto dei rifiuti prodotti, anche successivamente all’entrata a regime del RENTRI prevista per il 13 febbraio 2025.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI si configura esclusivamente nel caso in cui le imprese producano rifiuti pericolosi, rientrando così tra i soggetti sottoposti alla vidimazione digitale dei FIR e agli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa vigente.

Nei casi in cui l’iscrizione non sia richiesta, il FIR può essere comunque compilato dal trasportatore su delega del produttore, il quale mantiene la piena responsabilità delle informazioni inserite nel formulario.


La registrazione al RENTRI consente pertanto l’emettere e la vidimazione digitale dei FIR qualora sia necessario per rifiuti pericolosi o in altre circostanze previste dalla normativa.

Sanzioni

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al portale RENTRI, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.M 59/2023, rispettando tempi e modalità stabiliti dallo stesso decreto, comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 258, commi 10-13, del D.Lgs. 152/2006. Gli importi previsti variano da € 500 a € 2.000 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000 a € 3.000 per i rifiuti pericolosi.

Non sono soggette a tali sanzioni le correzioni dei dati, purché comunicate secondo le modalità stabilite dal D.M. 59/2023. Le sanzioni per dati incompleti o errati si applicano esclusivamente quando le informazioni sono rilevanti ai fini della tracciabilità dei rifiuti, escludendo quindi errori materiali o violazioni di natura formale. Nel caso in cui i dati incompleti o inesatti riguardino informazioni di tipo seriale essenziali per la tracciabilità, si applica una sanzione unica che può essere aumentata fino a tre volte l’importo base.

Qual è il limite giornaliero di emissione dei FIR?

Ogni unità locale può emettere fino a 1.000 Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) al giorno. Inoltre, ogni operatore può utilizzare un massimo di 500 blocchi FIR nell’ambiente di produzione e 100 blocchi FIR nell’ambiente DEMO. Una volta raggiunti questi limiti, il sistema RENTRI non consente ulteriori emissioni fino al ripristino dei blocchi o al giorno successivo.

FAQ

Di seguito sono riportate una serie di domande frequenti sul Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).


Che cos’è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)?

Il FIR è il documento obbligatorio che accompagna il trasporto dei rifiuti e ne garantisce tracciabilità, identificazione e responsabilità tra produttore, trasportatore e destinatario. Raccoglie dati su origine, quantità, tipologia e destinazione dei rifiuti, assicurando la conformità alle normative ambientali.

A cosa serve il FIR nel trasporto dei rifiuti?

Serve a monitorare i rifiuti in ogni fase del loro percorso, assicurando la possibilità di risalire al produttore, identificare le caratteristiche dei materiali e attribuire precise responsabilità agli operatori coinvolti. È inoltre requisito obbligatorio per il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006.

Qual è la differenza tra FIR cartaceo e FIR digitale (XFIR)?

Il FIR cartaceo è il modello tradizionale compilato e firmato manualmente, mentre il FIR digitale (XFIR) è la versione elettronica, gestita tramite il portale RENTRI. Quest’ultimo consente la firma digitale, aggiornamenti in tempo reale e trasmissione automatica dei dati. Dal 13 febbraio 2026 il formato digitale sarà obbligatorio per gli iscritti al RENTRI.

Chi deve compilare il formulario rifiuti?

Devono compilarlo tutti i soggetti coinvolti nel trasporto: produttori, trasportatori e destinatari. L’obbligo vale sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, assicurando una documentazione completa di ogni fase di movimentazione.

Quando il FIR non è obbligatorio?

Il formulario non è richiesto per i rifiuti urbani gestiti dal servizio pubblico, per rifiuti non pericolosi trasportati in quantità inferiori a 30 kg o 30 litri dal produttore stesso, e per rifiuti speciali assimilabili agli urbani destinati al recupero.


Come si compila correttamente il FIR?

Il documento deve riportare i dati di produttore, trasportatore, destinatario e caratteristiche del rifiuto (codice EER, quantità, stato fisico, pericolosità). Ogni fase del trasporto e le firme dei soggetti coinvolti devono essere registrate in modo chiaro. Le eventuali note o informazioni aggiuntive vanno indicate nel campo “Annotazioni”.

Come funziona la vidimazione del formulario?

Fino a febbraio 2025 la vidimazione è stata cartacea; dal 13 febbraio 2025 è effettuata solo in modalità digitale tramite il portale RENTRI. Ogni formulario riceve un codice univoco o QR Code generato dal sistema, che ne certifica la validità.

Come verificare la validità della vidimazione digitale?

La verifica può essere effettuata tramite i servizi di interoperabilità del portale RENTRI o l’applicazione web nella sezione “Strumenti”. I FIR vidimati in ambiente di produzione restano sempre validi, anche in presenza di tag errati, se confermati dal sistema RENTRI.

Cosa cambia per le imprese edili con il nuovo FIR?

Le imprese di costruzione e demolizione, se producono solo rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all’iscrizione al RENTRI e possono continuare a utilizzare il FIR cartaceo. Devono invece iscriversi se producono rifiuti pericolosi, adottando la vidimazione e gestione digitale.

Chi è obbligato a usare il FIR digitale?

Tutti i produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti che generano rifiuti da processi industriali, artigianali, di trattamento, depurazione o smaltimento. Questi soggetti dovranno usare esclusivamente il formato digitale a partire dal 2026.


È possibile usare sia FIR digitale che cartaceo?

I produttori con meno di 10 dipendenti o appartenenti a settori agricoli, edilizi, commerciali o sanitari possono usare il formato digitale per i rifiuti pericolosi e quello cartaceo per i non pericolosi, con facoltà di scegliere il digitale per entrambi.

Come viene gestito il FIR digitale durante il trasporto?

Il produttore o detentore crea e firma digitalmente il formulario prima del trasporto. Il trasportatore aggiorna i dati in tempo reale e, al termine, il destinatario firma il documento confermando l’accettazione o il respingimento del carico. Tutto avviene tramite il portale RENTRI.

Come registrarsi al RENTRI per la vidimazione digitale?

I produttori non iscritti possono registrarsi nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI. L’accesso avviene tramite SPID, CNS o CIE, con possibilità di delegare incaricati per la gestione del FIR.

Quali sanzioni sono previste per errori o omissioni nel FIR?

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI comporta sanzioni da 500 a 2.000 euro per rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per rifiuti pericolosi. Le correzioni comunicate secondo le procedure ufficiali non sono sanzionabili.

Quanti FIR si possono emettere al giorno?

Ogni unità locale può emettere fino a 1.000 formulari al giorno, con un limite di 500 blocchi FIR in ambiente di produzione e 100 in ambiente demo. Superato il limite, il sistema RENTRI sospende le nuove emissioni fino al giorno successivo.


Il FIR deve essere usato in ordine cronologico di vidimazione?

I formulari non devono essere usati nell’ordine di vidimazione. La data di emissione deve solo essere uguale o precedente alla data di inizio trasporto.

Si possono correggere errori su un FIR già emesso?

Non è consentito modificare un FIR già emesso. Eventuali chiarimenti o precisazioni possono essere inseriti solo nel campo “Annotazioni”.

È possibile usare timbri sul FIR cartaceo?

Sì, purché i timbri riportino tutte le informazioni obbligatorie relative a produttore, trasportatore, destinatario e intermediario, conformemente al modello ministeriale.

Quali vantaggi offre il FIR digitale rispetto al cartaceo?

Il formato elettronico garantisce maggiore sicurezza, tracciabilità in tempo reale, riduzione degli errori e facilità di archiviazione. Inoltre, elimina la gestione fisica della carta e accelera i controlli e la trasmissione dei dati tra operatori.

Gli approfondimenti BibLus sui rifiuti edili

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 Stefania Spagnoletti

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