Piano di fine vita, cos’è e come redigerlo


L’edilizia rappresenta uno dei settori a maggior impatto ambientale. I CAM mirano ad orientare i processi verso un’economia circolare attraverso l’analisi del ciclo di vita.

Nel settore delle costruzioni, l’evoluzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresenta uno dei principali strumenti con cui il legislatore orienta la progettazione e l’esecuzione delle opere verso obiettivi di riduzione degli impatti, uso efficiente delle risorse e coerenza con i principi dell’economia circolare.

In questo contesto, la gestione del fine vita dell’edificio non è più considerata un aspetto residuale, demandato esclusivamente alla fase di dismissione, ma una variabile da governare già in fase progettuale, con ricadute dirette sulla scelta dei sistemi costruttivi, sulla selezione dei materiali e sull’organizzazione del cantiere.

Cos’è il piano di fine vita (e cosa deve garantire)

L’innovazione apportata dai CAM riguarda la valutazione del ciclo di vita degli edifici (life cycle assessment – LCA) a monte delle scelte progettuali e dei materiali, con molteplici obiettivi:


  • ridurre l’impatto ambientale degli edifici, usando le risorse in modo efficiente e circolare;
  • contenere le emissioni di CO2 attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi e l’utilizzo di materiali da costruzione organici;
  • incentivare il recupero, il riciclo e il riutilizzo dei materiali anche in altri settori.

Attraverso l’analisi del ciclo di vita, l’edificio così come gli elementi in cui è possibile scomporlo (componenti, materiali) seguono diverse fasi vitali, dalla produzione all’utilizzo, fino alla gestione e alla dismissione e conseguente riutilizzo.

Il passaggio dai CAM 2022 ai CAM 2025 segna un cambio di approccio significativo al piano di fine vita: nel 2022 era legato alla manutenzione e alle ipotesi di riuso/riciclo; nel 2025 diventa invece un requisito autonomo e operativo, focalizzato su decostruzione e demolizione selettiva, quantificazione dei flussi e controlli più stringenti.

L’evoluzione centrale riguarda quindi il diverso inquadramento e peso attribuito al fine vita nel processo, pur potendo continuare a definirlo, per praticità, “piano di fine vita”.

Il piano di fine vita è il documento che attesta le sorti dei materiali, componenti edilizi ed elementi prefabbricati costituenti l’edificio dopo la demolizione dello stesso. In particolare, specifica per ognuno di essi il futuro utilizzo che ne potrà essere fatto, in termini di riciclo, riuso o recupero di qualsiasi altro tipo.

La direttiva 2018/851/EU del 30 maggio 2018 si esprime riguardo alle attività di costruzione e demolizione, sottolineando la necessità di incentivare la ricostruzione attraverso procedure di demolizione selettiva dei materiali e di istituire piattaforme di condivisione.


Il piano di fine vita ha lo scopo, dunque,  di progettare e programmare la fase di demolizione, catalogando i materiali e, in contemporanea, i rispettivi rifiuti con la futura “destinazione” all’interno del mercato. Il singolo componente edilizio sarà sottoposto ad un processo di decostruzione selettiva, ossia di scomposizione, al termine del quale sarà riciclato o riutilizzato, quindi, reso nuovamente disponibile per l’utilizzo con la funzione originaria o per altri fini attinenti, o impiegato con un nuovo uso.

In sostanza, il piano è un “manuale operativo” che collega il progetto alla futura dismissione, introducendo criteri e scelte che aumentano la recuperabilità reale dell’edificio.

Perché il fine vita si decide in fase di progetto?

Un edificio non diventa “circolare” al momento della demolizione: lo diventa quando è progettato per consentire separazione e recupero. Connessioni meccaniche al posto di incollaggi irreversibili, stratigrafie ispezionabili, componenti modulari e sostituibili, scelta di materiali compatibili e facilmente separabili: sono tutte decisioni che determinano la qualità delle frazioni ottenibili a fine vita e, quindi, la reale possibilità di riuso e riciclo.

L’obiettivo è evitare che materiali potenzialmente recuperabili finiscano in rifiuti misti, difficili da trattare e spesso destinati allo smaltimento. Un piano ben redatto traduce questa logica in un’impostazione tecnica: inventario, strategie, quantità, destinazioni e modalità di controllo.

Cos’è la demolizione selettiva?

La demolizione selettiva è una tecnica di demolizione basata su un approccio sistematico di pianificazione dello smontaggio e dei costi, con lo scopo di facilitare le operazioni di separazione dei componenti e dei materiali. Ciò consente di massimizzare il potenziale di riutilizzabilità e/o riciclabilità di componenti e materiali, ottenendo come risultato prodotti il più possibile integri, non danneggiati né contaminati dagli elementi adiacenti.


A valle della scomposizione dell’edificio in componenti semplici, si configurano due filiere:

  1. materiali, prodotti da costruzione – riciclo o riuso;
  2. rifiuti – recupero o dismissione.

Obiettivi della demolizione selettiva

La demolizione selettiva ha obiettivi chiari e sostenibili: da un lato facilita il riciclo, riuso e recupero con risultati certamente soddisfacenti, dall’altro effettua una cernita dei rifiuti, garantendo la rimozione e il trattamento sicuro delle eventuali sostanze pericolose.

Elenco EER e codici CER

I rifiuti sono identificati dall’elenco europeo dei rifiuti EER, attraverso un codice (rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti da demolizione stradale, rifiuti inerti da demolizione edilizia..ecc.); una volta individuati, saranno destinati ad impianti di smaltimento ai fini del recupero o della dismissione.

Piano di fine vita: EER e codici CER

Tabella codici CER da EER


CAM 2022 e CAM 2026: differenze sostanziali sul fine vita

Il passaggio dai CAM 2022 ai CAM 2026 introduce un cambio di impostazione rilevante proprio sul tema del piano di fine vita: da un lato, nel 2022 il tema risulta maggiormente collegato alla documentazione di manutenzione e alla previsione delle possibilità di riuso/riciclo; dall’altro, nel 2026 il fine vita viene strutturato come un requisito autonomo e operativo, centrato su decostruzione e demolizione selettiva, quantificazione dei flussi e verifiche più stringenti.

L’evoluzione più importante tra i CAM 2022 e i CAM 2026 riguarda il modo in cui il fine vita viene inquadrato e “pesato” all’interno del processo.

Da piano fine vita a piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita (criterio autonomo)

Con i CAM 2026 si assiste ad un passaggio sostanziale da “documento di archivio” a criterio autonomo e strategico di progettazione.

Il fine vita non è più un allegato “a valle” della manutenzione, ma diventa un criterio dedicato e strutturato: 2.3.17 “Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita”.

L’impostazione è esplicita: il criterio inquadra la decostruzione come leva progettuale dentro una traiettoria di economia circolare, richiamando che una delle “sfide sistemiche” è “esplorare e sviluppare strategie di progettazione per favorire la durabilità, la decostruzione e il riuso” (Indicazioni per la stazione appaltante, 2.3.17).


In questa logica:

  • favorire la durabilità significa progettare edifici capaci di “mantenere le funzionalità dei componenti nel tempo”, riducendo manutenzione/riparazione e riducendo il flusso dei rifiuti;
  • favorire la decostruzione selettiva significa progettare per consentire “il recupero di materiali ed elementi da costruzione” e “favorire la chiusura dei flussi di materia”;
  • favorire il riuso significa scegliere materiali “che possano essere riparati, rigenerati o riciclati”, riducendo consumo di risorse vergini e non rinnovabili.

Il passaggio chiave, rispetto all’impostazione 2022, è che il fine vita nel 2025 è trattato come variabile progettuale che orienta scelte tecniche (connessioni, stratigrafie, sistemi, reversibilità) e non come semplice “lista” da conservare.

Contenuti minimi più strutturati e verificabili

I CAM 2026 stabiliscono in modo esplicito che il piano deve essere redatto tenendo conto di riferimenti tecnici e linee guida e deve includere una serie di contenuti minimi obbligatori, tra cui:

  • valutazione delle caratteristiche dell’edificio;
  • obiettivi di recupero con indicazione delle quantità di componenti/parti del costruito, suddivise per potenziale destinazione:
    • al riuso;
    • al riciclo;
    • ad altra forma di recupero (es. recupero energetico);
    • allo smaltimento;
  • raccomandazioni operative sulle modalità di smontaggio e demolizione e sulle tecnologie da impiegare;
  • individuazione e valutazione dei rischi legati a possibili rifiuti pericolosi e alle emissioni durante la demolizione;
  • stima delle quantità di rifiuti prodotte, ripartite per frazioni;
  • stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale, sulla base dei sistemi di selezione proposti.

Inoltre, i CAM 2025 richiedono che l’inventario parta da una distinzione iniziale tra:

  • materiali/componenti pericolosi;
  • materiali/componenti non pericolosi inerti;
  • materiali/componenti non pericolosi non inerti.

E prevedono anche una possibile articolazione ulteriore delle frazioni (es. monomateriali avviabili a preparazione per il riutilizzo; inerti destinati a produzione di aggregati riciclati; conglomerato bituminoso; frazioni monomateriali avviabili a riciclo/recupero).


Questa strutturazione è l’elemento che rende il piano “verificabile”: non basta dichiarare che un materiale è riciclabile, ma occorre definire quantità, flussi, rischi e tecnologie. Nei CAM 2022, il livello di dettaglio tipico del “piano di fine vita” è meno articolato e più vicino a un inventario/dichiarazione di principio.

Obiettivo quantitativo al 70% e coerenza con le scelte di progetto

In continuità con i CAM 2025, i CAM 2026 collocano il requisito prestazionale in modo diretto nel piano: per nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, il progetto deve prevedere che almeno il 70% in peso dei componenti edilizi e degli elementi utilizzati (impianti esclusi) sia:

  • riutilizzabile direttamente, oppure
  • sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio/smontaggio/decostruzione/demolizione selettiva,
  • per essere poi avviato a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero di materia, in coerenza con la gerarchia di gestione dei rifiuti.

In più, il CAM 2026 lega il piano ad un orizzonte temporale e a scenari tecnici: il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita deve essere redatto sulla base del Reference Study Period (RSP) definito nello studio LCA-LCC, ove disponibile e deve essere coerente con durata di vita e scenari di fine vita di materiali, sistemi e componenti definiti nello studio o ricavati dalla documentazione tecnica. Questo passaggio è cruciale: il piano non è solo un documento “di elenco”, ma un tassello coerente con la modellazione del ciclo di vita dell’opera.

Nei CAM 2022 l’obiettivo del 70% è presente nel quadro dei requisiti di disassemblaggio/fine vita, ma nei CAM 2026 viene reso parte integrante di un impianto più “a sistema”, che collega obiettivo, scelte progettuali, scenari e dimostrabilità

Piano di fine vita - CAMPiano di fine vita - CAM


Piano di demolizione – CAM

Maggiore integrazione con cantiere e tracciabilità

Un’altra differenza sostanziale dei CAM 2026 è il collegamento esplicito tra piano “di fine vita” e gestione operativa dei rifiuti in fase esecutiva.

Da un lato, nei CAM 2026 compare un criterio di cantiere dedicato al “Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D” (2.5.4) che richiede di gestire demolizioni e scarti massimizzando il recupero e prevede che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere (da demolizioni e scarti di lavorazione, con esclusione delle terre e rocce da scavo) sia avviato a preparazione per il riutilizzo/riciclo/recupero di materia. Il progetto deve inoltre quantificare la quota avviabile a recupero.

Dall’altro lato, sul piano contrattuale, i CAM 2026 stabiliscono che l’impresa, nella propria Relazione CAM, debba includere un piano di gestione dei rifiuti di cantiere inteso come documento operativo rispetto sia al 2.3.17 sia al 2.5.4, con:

  • individuazione dei centri di smaltimento prossimi al cantiere e tipologie gestibili;
  • una tabella di tracciamento dei rifiuti, costantemente aggiornata, basata sui FIR e sulle dichiarazioni mensili del gestore dell’impianto, riportando le percentuali effettive avviate a
  • riciclo/recupero, per dimostrare il rispetto dei requisiti sul 70%.

Questo è un cambio di passo: il fine vita non rimane confinato al progetto, ma viene “agganciato” alla catena di evidenze e tracciabilità in esecuzione. Nei CAM 2022 questo legame era meno esplicito e meno strutturato come sistema unico di progettazione–cantiere–rendicontazione.


Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita: i contenuti

Il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita deve riportare il dettaglio della quota parte di rifiuti che potrà essere eventualmente avviata a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero e include le seguenti:

  • valutazione delle caratteristiche dell’edificio;
  • valutazione degli obiettivi di recupero con indicazione delle quantità di componenti o parti del costruito, suddividendole in base al potenziale livello di recuperabilità come:
    • destinate al riuso;
    • destinate al riciclo;
    • destinate ad altra forma di recupero (es. recupero energetico);
    • destinate allo smaltimento;
  • raccomandazioni sulle modalità di realizzazione degli interventi di smontaggio e di demolizione e delle tecnologie da impiegare
  • individuazione e valutazione dei rischi connessi a eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
  • stima delle quantità di rifiuti che saranno prodotti con ripartizione tra le diverse frazioni di materiale;
  • stima della percentuale di rifiuti da avviare a preparazione per il riutilizzo e a riciclo, rispetto al totale dei rifiuti prodotti, sulla base dei sistemi di selezione proposti per il processo di demolizione;

L’inventario dei materiali e degli elementi deve prevedere una iniziale distinzione tra

• materiali o componenti pericolosi;
• materiali o componenti non pericolosi inerti
• materiali o componenti non pericolosi non inerti

I materiali non pericolosi riutilizzabili, riciclabili e recuperabili potranno essere ulteriormente suddivisi in:

  • per frazioni di rifiuto monomateriali da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 luglio 2023, n. 119 “Regolamento recante
    determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti da avviare ad impianti per la produzione di aggregati riciclati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;
  • rifiuti di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 marzo 2018, n- 69 ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  • rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero.

Cosa deve fare il progettista?

Per ogni materiale, componente o sistema, il progettista deve esplicitare nella relazione e riassumere in una tabella sintetica:


  • le strategie progettuali adottate,
  • le tecnologie adottate (soprattutto se innovative rispetto alla pratica corrente) oppure le fonti da cui ha derivato
  • le informazioni relative alle tecnologie di decostruzione e demolizione selettiva applicabili specificando per ogni materiale, componente o sistema le percentuali della quota parte avviata a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero.

Il progettista può fare riferimento, ove possibile e preferibilmente, alle informazioni sulle tecnologie e gli scenari di decostruzione a fine vita di uno o più componenti, fornite con le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e dei materiali, incluse le dichiarazioni ambientali di prodotto EPD, a dimostrazione della fattibilità tecnica del recupero e del riciclo. In alternativa, per la costruzione di scenari plausibili di riciclo e recupero si può far riferimento ai rapporti pubblicati annualmente da ISPRA e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

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Le informazioni richieste dal piano possono essere organizzate nel software capitolati speciali attraverso il modello dedicato. La procedura assistita parte dai dati generali dell’intervento, dalle caratteristiche dell’edificio e dai principali sistemi costruttivi, predisponendo una struttura che il progettista può completare con quantità, destinazioni previste e modalità operative di decostruzione.

Come redigere il Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita

Il software capitolati speciali consente di redigere il Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita previsto dal criterio 2.3.17 dei CAM Edilizia. Per predisporre l’elaborato occorre creare un nuovo documento da modello e selezionare il modello dedicato nella libreria “Capitolati e Modelli”.

La procedura guidata richiede i dati generali dell’intervento, le informazioni relative all’edificio e le principali caratteristiche costruttive. Sulla base dei dati inseriti, ACCA Intelligence predispone un modello che supporta il tecnico nella pianificazione delle attività di decostruzione e demolizione selettiva.

Il documento consente di organizzare le strategie finalizzate al riutilizzo dei componenti edilizi, al riciclo e al recupero dei materiali e alla riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento.


Il modello generato deve essere verificato, integrato e personalizzato in relazione alle caratteristiche costruttive dell’edificio, ai materiali presenti e alle tecnologie di smontaggio e demolizione previste.

Il PDF seguente è riferito alla precedente impostazione dei CAM 2022 e non rappresenta il modello del Piano di decostruzione e demolizione selettiva previsto dal criterio 2.3.17 dei CAM vigenti. Può essere consultato esclusivamente a scopo comparativo.

Piano di fine vita: le FAQ

Che cos’è il piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita nei CAM vigenti?

È un criterio autonomo di progettazione (2.3.17) che pianifica fin dalla fase progettuale le modalità di smontaggio, demolizione selettiva e gestione dei materiali a fine vita dell’edificio, con indicazione di quantità, flussi, destinazioni (riuso, riciclo, recupero, smaltimento) e tecnologie adottate.

In cosa differisce il piano di fine vita dei CAM 2025 rispetto ai CAM 2022?

Nei CAM 2022 il fine vita era prevalentemente un allegato documentale collegato alla manutenzione; nei CAM 2025 diventa un requisito operativo e verificabile, centrato su decostruzione selettiva, obiettivi quantitativi, tracciabilità dei flussi e coerenza con LCA/LCC e scelte progettuali.


Perché il fine vita deve essere deciso già in fase di progetto?

Perché la reale possibilità di riuso e riciclo dipende da scelte progettuali come connessioni reversibili, stratigrafie ispezionabili, modularità e compatibilità dei materiali. Senza queste scelte, anche materiali teoricamente riciclabili finiscono come rifiuti misti non recuperabili.

Quali sono i contenuti minimi obbligatori del piano secondo i CAM 2025?

Il piano deve includere: valutazione dell’edificio, obiettivi di recupero con quantificazione dei materiali per destinazione, raccomandazioni operative di smontaggio/demolizione, analisi dei rischi e dei rifiuti pericolosi, stima delle quantità di rifiuti per frazione e percentuali avviabili a riutilizzo, riciclo o recupero.

Qual è il ruolo del progettista nel piano di decostruzione e demolizione selettiva?

Il progettista è responsabile della redazione del piano e deve dimostrare la fattibilità tecnica del recupero, indicando strategie progettuali, tecnologie di decostruzione, percentuali di riuso/riciclo e riferimenti a schede tecniche, EPD o scenari di settore (ISPRA, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile).

Approfondimenti sui CAM edilizia 2026

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 Natascia Martinelli

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