Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici – dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza – il Superbonus trova applicazione nella misura “originaria” del 110%. Per i medesimi interventi, inoltre, viene mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in deroga alle limitazioni introdotte dal D.L. 39/2024.
Il Superbonus compete per le spese agevolate che eccedono il contributo per la ricostruzione (quelle che rimangono effettivamente a carico del beneficiario).
In alternativa, l’avente diritto può scegliere il Superbonus Rafforzato rinunciando al contributo e beneficiando esclusivamente del Superbonus con una maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spese agevolate ordinariamente previsti dalla disciplina dell’art. 119 del d.l. 34/2020.
Il decreto Omnibus (D.L. 95/2025) ha previsto la proroga del Superbonus al 110% a tutto il 2026 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In questo caso, la proroga riguarda esclusivamente i casi nei quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei limiti in cui ciò è ancora consentito ai sensi dell’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-ter.1, quindi per gli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati dopo il 30 marzo 2024, anche per le spese sostenute e rendicontate nel 2026.
Sono esclusi dalla proroga gli interventi agevolati con il Superbonus rafforzato.
A questo quadro si aggiunge il contributo integrativo per la ricostruzione previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Ecco la guida veloce per saperne di più, a partire dai documenti più recenti.
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Legge di Bilancio 2026: contributo integrativo per la ricostruzione post-sisma
Per favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la Legge di Bilancio 2026 autorizza i Commissari straordinari a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, destinato a coprire le spese eccedenti il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31 dicembre 2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Sono escluse dal contributo le unità immobiliari realizzate, anche parzialmente, in violazione delle norme urbanistiche, edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, salvo che sia intervenuta sanatoria.
Con l’Ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026 – in attuazione di quando previsto dalla Legge di Bilancio 2026 – sono state definite le modalità di accesso al contributo aggiuntivo destinato a coprire le spese eccedenti il contributo ordinario sisma, rimaste a carico dei beneficiari a causa del mancato completamento degli interventi che prevedevano il ricorso al Superbonus tramite cessione del credito o sconto in fattura.
La misura riguarda lavori non ultimati (inclusi quelli dei condomini) entro il 31 dicembre 2025 e copre spese per Ecobonus e Sismabonus, con tetti massimi di spesa per unità immobiliare (96.000 euro per il Sismabonus, 40.000 euro (per le prime 8 unità) o 30.000 euro (oltre le prime 8 o per unità indipendenti) per il cappotto termico, 20.000 euro (prime 8 unità) o 15.000 euro (successive) per gli impianti centralizzati, sottomassimali per infissi e caldaie (es. circa 10.000 euro per caldaie a condensazione/pompe di calore).
Per accedere al nuovo contributo, i beneficiari dovranno aggiornare il quadro economico dell’intervento attraverso una variante progettuale che fotografi lo stato reale delle opere, individuando con precisione le somme non finanziate. L’obiettivo è garantire continuità ai lavori, ma anche tracciabilità e correttezza nell’uso delle risorse. Secondo le stime richiamate dal Commissario straordinario, la misura riguarda circa 5.000 cantieri.
Scheda analitica di lettura del provvedimento
L’ordinanza disciplina un incremento del contributo per la ricostruzione privata destinato a coprire le spese eccedenti il contributo ordinario sisma, rimaste a carico dei beneficiari a causa del mancato completamento degli interventi che prevedevano il ricorso al Superbonus tramite cessione del credito o sconto in fattura.
La misura riguarda gli interventi su edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Il meccanismo è selettivo: l’incremento non copre genericamente tutti gli extracosti, ma solo le quote eccedenti riconducibili agli interventi agevolabili e già rappresentate nei quadri economici o nella documentazione presentata entro i termini stabiliti. Restano centrali la variante RCR in GE.DI.SI., la verifica della quota effettivamente non rendicontata e il rispetto dei limiti previsti dal TURP e dagli allegati dell’ordinanza.
L’ordinanza contiene due allegati principali:
| Allegato | Contenuto |
| Allegato A | Modello di quadro economico per la determinazione dell’importo residuo da gestire con la nuova ordinanza. |
| Allegato B | Tabella degli interventi ammissibili e non ammissibili, con riferimenti normativi, massimali e note operative. |
Tra gli interventi indicati come ammissibili figurano sicurezza sismica, cappotto, impianto centralizzato, fotovoltaico, sistema di accumulo, infissi e oscuranti in specifiche condizioni, impianto termico, solare termico ed eliminazione barriere architettoniche. Risultano invece non ammessi, secondo l’Allegato B, colonnine di ricarica, schermature solari e building automation.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 189/2016, per interventi su edifici con destinazione abitativa o prevalentemente abitativa, per i quali al 31 dicembre 2025 non risultino conclusi i lavori finanziati tramite gli incentivi fiscali del Superbonus.
L’incremento è collegato alle domande di contributo presentate fino al 31 dicembre 2024 e riguarda la quota eccedente il contributo concedibile per la ricostruzione privata.
Condizioni di accesso ed esclusioni
L’accesso è riconosciuto, in particolare, per le istanze presentate prima del 30 marzo 2024 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
| Condizione | Descrizione |
| Adesione dichiarata al Superbonus | L’adesione è stata indicata nella RCR, Quadro C, sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”. |
| Documentazione fiscale o variante | È stata presentata entro il 31 dicembre 2025 la documentazione relativa alla richiesta di detrazione fiscale o una specifica variante RCR nel fascicolo GE.DI.SI. |
| Comunicazioni PNCS e GE.DI.SI. | Sono state trasmesse entro il 15 settembre 2025 le comunicazioni previste sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche e su GE.DI.SI. |
Per le istanze presentate dal 30 marzo 2024 al 31 dicembre 2024, l’ordinanza disciplina ulteriori casi, tra cui mancata ammissione al fondo per incapienza, errori di fatto nella compilazione del dato economico Superbonus o nell’opzione dichiarata, e domande presentate tra il 24 e il 31 dicembre 2024 con indicazione dell’utilizzo diretto della detrazione a seguito del blocco delle opzioni.
Sono esclusi dall’applicazione dell’ordinanza:
| Esclusione | Contenuto |
| Istanze già rientranti nel fondo ex art. 2, comma 3-ter.1, D.L. n. 11/2023 | Salvo i casi specifici di errore previsti dall’ordinanza. |
| Assenza di quota eccedente | Domande in cui il costo degli interventi non supera il costo convenzionale e non genera una quota eccedente effettivamente a carico del beneficiario. |
| Utilizzo diretto della detrazione | Sono escluse le istanze in cui è stato dichiarato l’utilizzo diretto della detrazione fiscale, salvo l’ipotesi specifica disciplinata per le domande del 24-31 dicembre 2024. |
| Adesione già formalizzata all’Ordinanza n. 222/2025 | Esclusi i casi già confluiti nelle disposizioni di maggior favore. |
| Interventi ex art. 119, comma 4-ter, D.L. n. 34/2020 | Non rientrano nella misura. |
| Interventi non agevolabili Superbonus | Restano esclusi gli interventi non riconducibili agli incentivi di cui all’art. 119, commi 1-ter e 4-quater. |
Presentazione della domanda
Per ottenere l’incremento del contributo, i soggetti legittimati devono presentare nel fascicolo GE.DI.SI. una specifica variante RCR, corredata da un nuovo quadro economico dell’intervento.
La variante deve indicare le lavorazioni eccedenti il contributo sisma per le quali non sia stata effettuata la comunicazione di spesa sul PNCS e sul portale ENEA a valere sugli incentivi fiscali, distinguendo le diverse forme di finanziamento utilizzate e l’eventuale impiego di risorse proprie.
In caso di parziale rendicontazione già effettuata con Superbonus, occorre produrre la documentazione prescritta dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, compreso il visto di conformità, oppure una dichiarazione sostitutiva del direttore dei lavori se prevista da apposita circolare degli USR.
Limite massimo dell’incremento
L’importo massimo dell’incremento coincide con il dato economico Superbonus già comunicato nei termini previsti, al netto dell’eventuale quota già rendicontata sui portali nazionali.
L’ordinanza esclude espressamente variazioni in aumento del dato economico già dichiarato nel Quadro C della RCR o nei documenti presenti in GE.DI.SI.
Costi e interventi ammissibili
Sono finanziabili, tra gli altri, gli interventi finalizzati a:
| Categoria | Interventi |
| Sicurezza sismica | Riduzione della vulnerabilità, miglioramento sismico, adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione. |
| Efficienza energetica | Interventi per il miglioramento di due classi energetiche o il raggiungimento della classe più alta. |
| Barriere architettoniche | Interventi conformi alla legge n. 13/1989. |
| Ripristino agibilità | Anche per immobili non adibiti ad abitazione principale in specifiche condizioni previste dall’ordinanza. |
Non sono invece ammesse opere aggiuntive estranee alla ricostruzione post sisma, come aumenti di cubatura, piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura, cambi di destinazione d’uso e variazioni del numero delle unità immobiliari, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa regionale.
Verifiche, termini e revoca
Le domande sono soggette a verifiche e controlli secondo il TURP.
Per l’esecuzione dei lavori si applicano i termini previsti dal TURP e dalle ordinanze commissariali in tema di proroghe. Non è computato il periodo tra il 31 dicembre 2025 e la data di entrata in vigore dell’ordinanza; inoltre è prevista una proroga eccezionale di quattro mesi per la conclusione dei lavori relativi alle domande di incremento.
La revoca, anche parziale, può intervenire se il contributo è stato concesso in assenza dei presupposti o se gli interventi realizzati non corrispondono a quelli finanziati.
Come funziona il Superbonus per la ricostruzione post-sisma
Il comma 8-ter dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, (c.d. decreto Rilancio) stabilisce che “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1ter, 4ter e 4quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento […]“.
Sono agevolati, pertanto, gli interventi interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il comma 8-ter rimanda alle norme che, disciplinando i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici (articolo 119 del decreto Rilancio), prevedono le seguenti opzioni:
- nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (comma 1-ter);
- nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dopo il 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’articolo 119 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (comma 4-quater);
- i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. 1892016 e di cui al D.L. 39/2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il Superbonus può essere fruito cioè come Superbonus rafforzato in alternativa al contributo per la ricostruzione per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive, i limiti delle spese ammesse (comma 4-ter).
Per accedere al beneficio è necessario che:
- l’immobile sia di natura residenziale (non è necessario che sia una “prima casa”);
- il danno sia stato causato da un evento sismico, sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l’evento sismico e il danno dell’immobile, e che sia attestato il livello del danno. L’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.
Pertanto, il Superbonus non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subìto danni derivanti da tali eventi.
Il Superbonus spetta, come già precisato, per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma, nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme sul sisma nonché dal decreto Rilancio.
E’ possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione.
Qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili riceve i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione, tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera nbis), del TUIR. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente. Pertanto, nel caso di erogazione di contributi commissariali per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, il Superbonus spetta per la parte delle spese eccedente il predetto contributo.
In questo modo, si evita la cumulabilità dei benefici (agevolazione fiscale ed erogazione di contributi per la ricostruzione) e si offre la possibilità di fruire del Superbonus limitatamente alla quota di spesa rimasta a carico del contribuente senza, tuttavia, condizionarne l’applicazione all’effettiva spettanza e/o all’erogazione in concreto del contributo né, tanto meno, alla sua rinuncia.
E’ possibile pertanto usufruire della detrazione del 110% per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2025, secondo le previsioni del comma 8-ter, indipendentemente dall’effettivo diritto all’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione e dal fatto che gli stessi siano stati in concreto erogati. L’eventuale rinuncia a detti contributi, è funzionale soltanto all’eventuale raddoppio dei limiti di spesa quale misura “compensativa” alla rinuncia alla riscossione di tali sovvenzioni prevista dal solo comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Superbonus rafforzato
Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, (denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:
- di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma ovvero per i quali il rilievo del danno sia stato eseguito secondo le modalità di cui all’art. 5 del Testo unico.
- interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ed opera per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (cfr. art. 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020).
Nella sostanza, l’intervento è soggetto alla disciplina ordinaria per l’accesso al Superbonus, anziché a quella per la ricostruzione.
Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.
Con la Risoluzione 8/2022 dell’Agenzia delle entrate si precisa che sono fuori dal perimetro applicativo della norma gli interventi ammessi al Superbonus Rafforzato per i quali non sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici, ivi compreso il caso in cui gli immobili siano ubicati nei territori regionali interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza e ne sia stata accertata l’inagibilità con nesso di causalità diretta all’evento sismico sulla base di scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, ma la non spettanza di contributi per la riparazione o ricostruzione discenda dal fatto che l’istanza per la richiesta dei contributi non è stata presentata e i termini per presentarla risultano ormai spirati.
Pertanto, laddove il contributo per la ricostruzione non spetti, perché la domanda è stata rigettata o fosse anche perché non è stata nemmeno presentata e però i relativi termini perentori per proporla risultano ormai scaduti, manca il presupposto stesso della rinuncia a qualcosa che spetterebbe e, conseguentemente, manca il presupposto stesso per poter beneficiare della maggiorazione al 50% dei tetti massimi di spesa Superbonus agevolata.
Tale maggiorazione del 50% riguarda i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, ossia:
- quelli relativi agli interventi “trainati” di efficienza energetica, di cui al comma 1, lett. a), b) e c), dell’art. 119 del d.l. 34/2020, pari rispettivamente a 50.000,00, 40.000,00 e 30.000,00 euro (i quali divengono, dunque, pari rispettivamente a 75.000,00, 60.000,00 e 45.000,00 euro);
- quelli relativi agli interventi “trainati di efficienza energetica”, di cui al comma 2 dell’art. 119 del d.l. 34/2020, come riepilogati dalla Tabella 1 di cui all’Allegato B del D.M. 6 agosto 2020, n.
159844; - quello relativo agli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui al comma 4 dell’art. 119 del d.l. 34/2020, pari a 96.000,00 euro (il quale diviene, dunque, pari a 144.000,00 euro).
Nessuna maggiorazione risulta invece prevista per i tetti massimi di spesa agevolata degli altri interventi che, in qualità di “trainati” possono rientrare nell’ambito della disciplina del superbonus,
quali gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (commi 2 e 4 dell’art. 119), gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (commi 5 e 6 dell’art. 119) e gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (comma 8 dell’art. 119).
Superbonus 110 Sisma e Superbonus Rafforzato: quando serve il contributo per la ricostruzione e quando è richiesta la rinuncia?
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 66/2025, è possibile beneficiare del Superbonus per la ricostruzione post-sisma, ai sensi del comma 8-ter, indipendentemente dall’effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati.
Il diritto ai contributi e la eventuale rinuncia agli stessi è funzionale esclusivamente al raddoppio dei limiti di spesa previsto dal Superbonus Rafforzato quale misura ”compensativa” alla rinuncia ai contributi prevista dal solo comma 4ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
In sostanza, il Superbonus rafforzato prevede l’aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso in forma di ”compensazione” in favore del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione. Solo in questo caso è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo per la ricostruzione, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi.
Detto in altri termini, solo con riferimento all’applicazione del Superbonus rafforzato alternativo il raddoppio dei limiti di spesa è subordinato alla esplicita rinuncia al contributo (essendo, come precisato, una misura ”alternativa” ai contributi) e, dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci.
Diversamente, tenuto conto della ratio delle disposizioni contenute nei commi 1-ter e 4-quater (volte, come precisato, a ribadire il principio che le detrazioni spettano solo per la quota di spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico dei contribuenti), ai fini dell’applicazione delle Superbonus per la ricostruzione post-sisma non è necessaria la rinuncia ai contributi commissariali.
Con la FAQ del 19 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate, precisa che, in applicazione del d.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata, può essere legittimamente attestato dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Con il decreto commissariale n. 300/2021 è stato approvato il modello “Dichiarazione di Rinuncia al contributo sisma 2016 in favore del superbonus 110%, aumentato del 50%, resa ai sensi dell’art. 119 c. 4-ter del D.L. 34/2020”.
Con tale modello, da presentare in base a quanto disposto dal citato decreto commissariale, il contribuente attesta, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, tra l’altro, “il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi” stabiliti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata.
Di conseguenza, si conferma che la formale rinuncia ai contributi, effettuata utilizzando il predetto modello, soddisfa i requisiti previsti ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato e, nello specifico, è idonea ad attestare che sussiste il diritto soggettivo del contribuente al contributo, affinché questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi.
Queste dichiarazioni saranno assoggettate agli ordinari controlli da parte dell’amministrazione procedente, con le conseguenze e le sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi.
Chi può accedere al Superbonus eventi sismici
Gli interventi ammessi al Superbonus che possono beneficiare della speciale disciplina di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter dell’art. 119 del d.l. 34/2020 sono quelli effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche;
- IACP ed enti equivalenti;
- cooperative edilizie,;
- enti del Terzo settore.
Come precisato dalla circolare 17/2023 in merito alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, “ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione”. Tali chiarimenti, come specificato nella stessa circolare “devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus”.
Anche il coniuge o familiare convivente del proprietario del fabbricato può beneficiare del Superbonus ed è irrilevante, ai fini dell’agevolazione, che la Cilas sia intestata al proprietario.
Su quali immobili si può chiedere il Superbonus eventi sismici
Il Superbonus per le zone colpite da eventi sismici si applica sugli interventi che hanno per oggetto “edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (art. 54, comma 2, del TUIR)” che:
- risultano ubicati in Comuni di Regioni interessate dal sisma per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- abbiano subito danni in diretta derivazione dall’evento sismico, circostanza di fatto, quest’ultima, che deve risultare dal rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E.
Come precisato nella risposta del 25 giugno 2025 ad un’interrogazione parlamentare, l’agevolazione riguarda gli immobili oggetto di interventi ammissibili non solo al Superbonus, ma anche ai contributi per la ricostruzione.
Poiché le norme speciali per la ricostruzione subordinano l’erogazione dei contributi alla condizione per cui l’immobile sia inagibile a causa dell’evento sismico, nella Risoluzione 8/2022 è stato espresso il principio generale in base al quale l’agevolazione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Al riguardo, si osserva che i contributi sono esclusi nei casi in cui:
- il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
- il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).
Tale principio è stato successivamente confermato con la Circolare 23/2022, che richiama espressamente la Risoluzione 8/2022 e la Risposta 4/2024, dove l’Agenzia ha ribadito che il comma 8-ter dell’articolo 119 “intende agevolare i contribuenti che sostengono spese per interventi per la ricostruzione di edifici che risultino “inagibili” a causa di eventi sismici verificatisi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo”.
In assenza della condizione di “inagibilità” dell’edificio oggetto di intervento, dunque, la predetta disposizione non può trovare applicazione.
Quali sono i comuni interessati dal Superbonus per le aree del sisma?
Sono interessati i territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La norma è stata più volte modificata al fine di estendere tale disposizione – prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009 – a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.
È previsto, infine, che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma in Abruzzo del 2009 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
Provincia dell’Aquila
- Aielli
- Alfedena
- Anversa degli Abruzzi
- Ateleta
- Avezzano
- Barete
- Barisciano
- Barrea
- Bisegna
- Bugnara
- Cagnano Amiterno
- Campo di Giove
- Campotosto
- Canistro
- Cansano
- Capistrello
- Capitignano
- Cappadocia
- Carsoli
- Castel di Sangro
- Castellafiume
- Celano
- Cerchio
- Civita d’Antino
- Civitella Alfedena
- Civitella Roveto
- Cocullo
- Collarmele
- Gioia dei Marsi
- Introdacqua
- L’Aquila
- Lecce dei Marsi
- Luco dei Marsi
- Magliano dei Marsi
- Massa d’Albe
- Montereale
- Opi
- Oricola
- Ortona dei Marsi
- Ortucchio
- Pacentro
- Pereto
- Pescasseroli
- Pescina
- Pescocostanzo
- Pettorano sul Gizio
- Pizzoli
- Prezza
- Rivisondoli
- Rocca di Botte
- Roccapia
- Roccaraso
- San Benedetto dei Marsi
- San Vincenzo Valle Roveto
- Sante Marie
- Scanno
- Scontrone
- Scoppito
- Scurcola Marsicana
- Sulmona
- Tagliacozzo
- Tornimparte
- Trasacco
- Villalago
- Villetta Barrea
Provincia di Teramo
- Arsita,
- Castelli
- Montorio al Vomano
- Pitracamela
- Tossicia
Provincia di Pescara
- Brittoli
- Bussi sul Tirino
- Civitella
- Casanova
- Cugnoli
- Montebello di Bertona
- Popoli
- Torre de’ Passeri
Allegato 1 (D.L. 189/2026) – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
REGIONE ABRUZZO
Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga
- Campotosto (AQ)
- Capitignano (AQ)
- Montereale (AQ)
- Rocca Santa Maria (TE)
- Valle Castellana (TE)
- Cortino (TE)
- Crognaleto (TE)
- Montorio al Vomano (TE)
REGIONE LAZIO
Sub ambito territoriale Monti Reatini
- Accumoli (RI)
- Amatrice (RI)
- Antrodoco (RI)
- Borbona (RI)
- Borgo Velino (RI)
- Castel Sant’Angelo (RI)
- Cittareale (RI)
- Leonessa (RI)
- Micigliano (RI)
- Posta (RI)
REGIONE MARCHE
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
- Amandola (FM)
- Acquasanta Terme (AP)
- Arquata del Tronto (AP)
- Comunanza (AP)
- Cossignano (AP)
- Force (AP)
- Montalto delle Marche (AP)
- Montedinove (AP)
- Montefortino (FM)
- Montegallo (AP)
- Montemonaco (AP)
- Palmiano (AP)
- Roccafluvione (AP)
- Rotella (AP)
- Venarotta (AP)
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
- Acquacanina (MC)
- Bolognola (MC)
- Castelsantangelo sul Nera (MC)
- Cessapalombo (MC)
- Fiastra (MC)
- Fiordimonte (MC)
- Gualdo (MC)
- Penna San Giovanni (MC)
- Pievebovigliana (MC)
- Pieve Torina (MC)
- San Ginesio (MC)
- Sant’Angelo in Pontano (MC)
- Sarnano (MC)
- Ussita (MC)
- Visso (MC)
REGIONE UMBRIA
Area Val Nerina
- Arrone (TR)
- Cascia (PG)
- Cerreto di Spoleto (PG)
- Ferentillo (TR)
- Montefranco (TR)
- Monteleone di Spoleto (PG)
- Norcia (PG)
- Poggiodomo (PG)
- Polino (TR)
- Preci (PG)
- Sant’Anatolia di Narco (PG)
- Scheggino (PG)
- Sellano (PG)
- Vallo di Nera (PG)
Allegato 2 – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
REGIONE ABRUZZO
- Campli (TE)
- Castelli (TE)
- Civitella del Tronto (TE)
- Torricella Sicura (TE)
- Tossicia (TE)
- Teramo
REGIONE LAZIO
- Cantalice (RI)
- Cittaducale (RI)
- Poggio Bustone (RI)
- Rieti
- Rivodutri (RI)
REGIONE MARCHE
- Apiro (MC)
- Appignano del Tronto (AP)
- Ascoli Piceno
- Belforte del Chienti (MC)
- Belmonte Piceno (FM)
- Caldarola (MC)
- Camerino (MC)
- Camporotondo di Fiastrone (MC)
- Castel di Lama (AP)
- Castelraimondo (MC)
- Castignano (AP)
- Castorano (AP)
- Cerreto D’esi (AN)
- Cingoli (MC)
- Colli del Tronto (AP)
- Colmurano (MC)
- Corridonia (MC)
- Esanatoglia (MC)
- Fabriano (AN)
- Falerone (FM)
- Fiuminata (MC)
- Folignano (AP)
- Gagliole (MC)
- Loro Piceno (MC)
- Macerata
- Maltignano (AP)
- Massa Fermana (FM)
- Matelica (MC)
- Mogliano (MC)
- Monsapietro Morico (FM)
- Montappone (FM)
- Monte Rinaldo (FM)
- Monte San Martino (MC)
- Monte Vidon Corrado (FM)
- Montecavallo (MC)
- Montefalcone Appennino (FM)
- Montegiorgio (FM)
- Monteleone (FM)
- Montelparo (FM)
- Muccia (MC)
- Offida (AP)
- Ortezzano (FM)
- Petriolo (MC)
- Pioraco (MC)
- Poggio San Vicino (MC)
- Pollenza (MC)
- Ripe San Ginesio (MC)
- San Severino Marche (MC)
- Santa Vittoria in Matenano (FM)
- Sefro (MC)
- Serrapetrona (MC)
- Serravalle del Chienti (MC)
- Servigliano (FM)
- Smerillo (FM)
- Tolentino (MC)
- Treia (MC)
- Urbisaglia (MC)
REGIONE UMBRIA
- Spoleto (PG)
Allegato 2-bis – Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
Regione Abruzzo
- Barete (AQ)
- Cagnano Amiterno (AQ)
- Pizzoli (AQ)
- Farindola (PE)
- Castelcastagna (TE)
- Colledara (TE)
- Isola del Gran Sasso (TE)
- Pietracamela (TE)
- Fano Adriano (TE)
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma Emilia 2012
Provincia di Ferrara
- Argenta
- Bondeno
- Cento
- Ferrara
- Mirabello
- Poggio Renatico
- Sant’Agostino
- Vigarano Mainarda
Provincia di Modena
- Bastiglia
- Bomporto
- Campogalliano
- Camposanto
- Carpi
- Castelfranco Emilia
- Cavezzo
- Concordia sulla Secchia
- Finale Emilia
- Medolla
- Modena
- Mirandola
- Nonantola
- Novi di Modena
- Ravarino
- San Felice sul Panaro
- San Possidonio
- San Prospero
- Soliera
Provincia di Bologna
- Argelato
- Baricella
- Bentivoglio
- Castello d’Argile
- Castelmaggiore
- Crevalcore
- Galliera
- Malalbergo
- Minerbio
- Molinella
- Pieve di Cento
- Sala Bolognese
- San Giorgio di Piano
- San Giovanni in Persiceto
- San Pietro in Casale
- Sant’Agata Bolognese
Provincia di Piacenza
- Castelvetro Piacentino
Provincia di Ferrara
- Argenta
- Bondeno
- Cento
- Mirabello
- Poggio Renatico
- Sant’Agostino
- Vigarano Mainarda
Provincia di Reggio Emilia
- Boretto
- Brescello
- Campagnola Emilia
- Campegine
- Correggio
- Fabbrico
- Gualtieri
- Guastalla
- Luzzara
- Novellara
- Reggio Emilia
- Reggiolo
- Rio Saliceto
- Rolo
- San Martino in Rio
Provincia di Mantova
- Bagnolo San Vito; Borgoforte
- Borgofranco sul Po
- Carbonara di Po
- Castelbelforte
- Castellucchio
- Curtatone
- Felonica
- Gonzaga
- Magnacavallo
- Marcaria
- Moglia
- Ostiglia
- Pegognaga
- Pieve di Coriano
- Poggio Rusco
- Porto Mantovano
- Quingentole
- Quistello
- Revere
- Rodigo
- Roncoferraro
- Sabbioneta
- San Benedetto Po
- San Giacomo delle Segnate
- San Giovanni del Dosso
- Schivenoglia
- Sermide
- Serravalle a Po
- Sustinente
- Suzzara
- Villa Poma
- Villimpenta
- Virgilio
Provincia di Rovigo
- Bagnolo di Po
- Calto
- Canaro
- Canda; Castelguglielmo
- Castelmassa
- Ceneselli
- Ficarolo
- Gaiba
- Gavello
- Giacciano con Baruchella
- Melara
- Occhiobello; Pincara
- Salara
- Stienta
- Trecento
Superbonus e contributo per la ricostruzione: come coesistono
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ha fornito, con propri provvedimenti, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, i primi indirizzi sulla coesistenza tra i due istituti: Superbonus e contributo per la ricostruzione.
Con l’Ordinanza commissariale n. 111/2020, è stato stabilito che:
- il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
- il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito
- è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma, ferma restando, nell’ambito del computo metrico e del conseguente quadro tecnico economico, la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse al Superbonus
- con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 119, commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto Rilancio, il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi. In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che rientrino nel Superbonus ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 119, il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi (si veda il capitolo 7) e il miglioramento sismico è valutabile, in questi casi, secondo quanto disposto al § 8.4.2. delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni
- le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le detrazioni spettanti in base alla normativa vigente e i contributi statali concessi per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici.
Inoltre, con l’Ordinanza commissariale n. 118/2021 sono state modificate le Ordinanze commissariali nn. 8, 13, 19 in relazione ai tempi e alle modalità di erogazione degli stati di avanzamento, stabilendo che i medesimi possano essere erogati con l’avvenuta esecuzione della percentuale stabilita di lavori ammessi al contributo per la ricostruzione.
La guida dell’Agenzia delle Entrate
Per tutti gli approfondimenti, rimandiamo al vademecum pubblicato ad ottobre 2023 sul portale ufficiale del Fisco.
La guida tratta i seguenti argomenti:
- concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali;
- aspetti procedurali disciplinati dal testo unico della ricostruzione privata;
- rendicontazione e fatturazione;
- Superbonus per i lavori in corso d’opera;
- conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma;
- tempi di conclusione dei lavori;
- interventi unitari;
- Superbonus rafforzato.
Superbonus al 110% nelle zone colpite da eventi sismici: lo speciale dei Commercialisti
Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato lo “Speciale superbonus eventi sismici al 110% (con opzioni di sconto o cessione) sulle spese sostenute sino a fine 2025”.
L’approfondimento esamina il complesso intreccio normativo che disciplina l’applicazione del Superbonus per gli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici che, come è noto, compete anche nel caso in cui gli interventi agevolati beneficino del contributo previsto per la ricostruzione.
Vengono esaminate le ipotesi in cui per tali immobili il Superbonus del 110% spetta sino a concorrenza dei tetti massimi di spesa “ordinari” ovvero di quelli maggiorati del 50%, verificando, per entrambi i casi, se e a quali condizioni si possa fruire delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito anche in relazione alle spese sostenute dopo il 29 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
In particolare, viene fornita una puntuale ricostruzione delle varie casistiche che si possono presentare, a seconda che il contribuente abbia richiesto il contributo per la ricostruzione entro il 29 marzo 2024 o successivamente.
Il documento affronta, infine, i dubbi interpretativi sulla possibilità di avvalersi delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in relazione alle spese post 29 marzo 2024, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto il contributo per la ricostruzione entro il 29 marzo 2024, ma vi abbia poi rinunciato dopo tale data per beneficiare dei tetti massimi di spesa maggiorati del 50%.
Con un’interrogazione alla Camera del 9 aprile 2025 è stato chiesto al Ministero di assumere una posizione in merito a quanto riportato nel documento di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.
In particolare, la richiesta di chiarimento riguarda la possibilità di accedere alla detrazione mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito anche per le richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia e senza rinuncia.
Nella risposta all’interrogazione, si precisa che è possibile fruire delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, tra l’altro:
- per i contribuenti che hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione antecedentemente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024), a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, vi abbiano espressamente rinunciato, atteso che la norma non contempla tale ipotesi (ciò ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 39/2024);
- per i contribuenti che hanno presentato l’istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione a decorrere dal 30 marzo 2024 soltanto a condizione che, alternativamente: entro il 29 marzo 2024 risulti soddisfatta una delle specifiche condizioni previste dalla norma di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 39/2024 (CILA, delibera assembleare, titolo abilitativo ed altro), ciò ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 1 del D.L. 39/2024;
- gli interventi siano relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 o a far data dal 24 agosto 2016 e sempre che la richiesta di contributo, presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, rientri nel limite di spesa massima di 400 milioni di euro, di cui 70 per l’evento sismico del 6 aprile 2009 (ciò ai sensi dell’articolo 2, comma 3-ter.1, del D.L. 11/2023).
Superbonus con cessione del credito e sconto in fattura: quando è consentita
L’esercizio delle opzioni ello sconto in fattura e della cessione del credito è stato nel tempo oggetto di diverse norme, che ne hanno gradualmente ristretto l’ambito di operatività anche per aree terremotate.
In particolare:
- a decorrere dal 17 febbraio 2023, l’articolo 2 del D.L. 11/2023 ha escluso in maniera generalizzata l’esercizio delle richiamate opzioni, facendolo però salvo per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- a decorrere dal 30 marzo 2024, l’articolo 1, comma 3 del D.L 39/2024 ha stabilito che la possibilità di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione agli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici continui ad applicarsi a condizione che, entro il 29 marzo 2024
- sussistano alternativamente le seguenti condizioni:
- per gli interventi non effettuati da condomìni, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati da condomìni, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
- siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
- sia stata presentata l’istanza per la concessione di contributi.
- sussistano alternativamente le seguenti condizioni:
Inoltre, sempre l’articolo 1, comma 1, del D.L. 39/2024 ha inserito il comma 3-ter.1 nell’articolo 2 del D.L. 11/2023, al fine di prevedere che il blocco delle opzioni non si applica agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico ammessi al superbonus di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le domande di contributo siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024; tuttavia, tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Il decreto Omnibus (D.L. 95/2025) ha previsto la proroga del Superbonus al 110% a tutto il 2026 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In questo caso, la proroga riguarda esclusivamente i casi nei quali è esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nei limiti in cui ciò è ancora consentito ai sensi dell’art. 2 del D.L. 11/2023, comma 3-ter.1, quindi per gli interventi attuati con procedimenti edilizi avviati dopo il 30 marzo 2024, anche per le spese sostenute e rendicontate nel 2026.
Sono esclusi dalla proroga gli interventi agevolati con il Superbonus rafforzato.
Con il provvedimento del 17 luglio 2026, protocollo n. 211701, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per l’invio telematico della comunicazione per esercitare lo sconto in fattura o la prima cessione del credito relativi alle spese Superbonus sostenute nel 2026.
Il calendario della comunicazione è il seguente:
- 17 luglio 2026: pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;
- 23 luglio 2026: primo giorno di utilizzo del modello e delle nuove specifiche tecniche;
- 16 marzo 2027: termine per comunicare le opzioni relative alle spese sostenute nel 2026;
- 5 del mese successivo all’invio: termine per l’eventuale sostituzione o annullamento della comunicazione.
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Alfonso Roma
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