Con l’Ordinanza n. 290 dell’8 luglio 2026, il Commissario straordinario per la ricostruzione ha stabilito che, a determinate condizioni, i progetti già avviati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria potranno continuare ad applicare i CAM edilizia 2022/2024 fino al 31 dicembre 2027.
L’obiettivo è evitare che l’entrata in vigore dei nuovi CAM 2026 determini la riapertura di procedimenti progettuali già avanzati, il rifacimento delle verifiche, la modifica dei quadri economici e ulteriori ritardi nell’avvio dei cantieri della ricostruzione.
Nuovi CAM edilizia e disciplina transitoria
Il D.M. 24/11/2025 ha aggiornato integralmente i criteri ambientali minimi per:
- servizi di progettazione e direzione lavori;
- servizi di manutenzione;
- esecuzione di lavori;
- interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento;
- appalti congiunti di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
Il decreto ha sostituito i CAM approvati con il D.M. n. 256/2022, successivamente modificato dal D.M. 5/08/2024.
La disciplina nazionale prevede un periodo transitorio durante il quale i CAM 2022/2024 possono continuare a essere utilizzati per i lavori basati su progetti validati secondo la normativa precedente, a condizione che il bando sia pubblicato o l’invito a presentare offerta sia inviato entro tre mesi dalla validazione.
Questo termine, tuttavia, risulta difficilmente compatibile con le procedure speciali della ricostruzione pubblica post sisma.
Perché è necessaria una deroga per la ricostruzione
Il procedimento relativo alle opere pubbliche della ricostruzione non si conclude con la semplice validazione del progetto.
Dopo la verifica prevista dal Codice dei contratti pubblici e l’approvazione in linea tecnica da parte dell’amministrazione titolare, il progetto deve essere trasmesso all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente. L’USR svolge l’istruttoria tecnico-amministrativa necessaria a determinare il contributo concedibile.
Solo dopo la conclusione dell’istruttoria e l’adozione del decreto di concessione del contributo è possibile avviare la procedura di affidamento. In alcuni casi si aggiungono anche gli adempimenti connessi al controllo preventivo dell’ANAC.
La durata di questi passaggi può quindi superare il periodo transitorio di tre mesi previsto dal decreto nazionale sui CAM. L’applicazione automatica dei nuovi criteri ai progetti già verificati o approvati avrebbe potuto comportare:
- l’aggiornamento degli elaborati tecnici;
- una nuova verifica del progetto;
- la revisione della relazione CAM;
- la modifica dei capitolati;
- la rimodulazione dei quadri economici;
- l’incremento dei costi;
- la riapertura delle istruttorie presso gli USR;
- lo slittamento delle gare e dei cronoprogrammi.
Secondo le motivazioni riportate nell’ordinanza, questi effetti sarebbero dipesi non da carenze progettuali, ma esclusivamente dalla particolare struttura amministrativa della ricostruzione. Ne sarebbe derivato un aggravamento procedimentale contrario al principio del risultato previsto dall’articolo 1 del Codice dei contratti pubblici.
CAM 2022/2024 fino al 31 dicembre 2027: a quali progetti si applicano
L’Ordinanza 290 non introduce una sospensione generalizzata dei nuovi CAM.
La possibilità di continuare a utilizzare i criteri del D.M. n. 256/2022, come modificato nel 2024, è limitata ai soli interventi di ricostruzione pubblica che si trovano in una delle condizioni espressamente indicate dal provvedimento.
Progettazioni in corso
I CAM 2022/2024 continuano ad applicarsi alle attività di progettazione che, alla data di entrata in vigore dell’ordinanza:
- risultano già in corso di esecuzione;
- riguardano interventi di ricostruzione pubblica;
- sono state impostate applicando i CAM 2022/2024.
Non è quindi sufficiente che l’intervento sia incluso nei programmi della ricostruzione: la progettazione deve essere stata concretamente avviata secondo il precedente quadro normativo.
Progetti in approvazione o validazione
La disciplina precedente resta applicabile anche ai progetti predisposti secondo i CAM 2022/2024 che, alla data di entrata in vigore dell’ordinanza, risultano:
- in corso di approvazione;
- in corso di validazione;
- contemporaneamente interessati da entrambi i procedimenti.
In questo modo si evita che progetti ormai completati debbano essere modificati esclusivamente perché l’approvazione o la validazione non si sono ancora formalmente concluse.
Progetti già approvati o validati
La deroga riguarda anche i progetti già approvati o validati secondo i CAM 2022/2024 quando:
- la procedura di affidamento dei lavori non è stata ancora avviata;
- oppure la procedura è stata avviata, ma non si è ancora conclusa con l’affidamento dei lavori.
Quest’ultima previsione consente di mantenere la coerenza tra progetto, documentazione di gara e disciplina ambientale anche durante lo svolgimento della procedura di affidamento.
Per tutte queste fattispecie, i precedenti CAM potranno continuare a essere applicati fino al 31 dicembre 2027.
Nessuna deroga per le nuove progettazioni
Il provvedimento utilizza espressamente la formula “ai soli interventi” che possiedono i requisiti indicati.
Di conseguenza, le progettazioni avviate dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza e i progetti che non ricadono nelle condizioni transitorie dovranno essere sviluppati applicando i criteri ambientali minimi introdotti dal D.M. 24 novembre 2025.
La prima verifica che stazioni appaltanti, RUP e progettisti dovranno effettuare riguarda quindi la situazione effettiva del progetto alla data di entrata in vigore dell’Ordinanza 290.
Varianti in corso d’opera: obbligatorio il passaggio ai CAM 2026
Una regola specifica riguarda le varianti in corso d’opera.
Quando il progetto originario è stato sviluppato applicando i CAM 2022/2024 e beneficia della disciplina transitoria, l’eventuale progettazione della variante dovrà prevedere l’aggiornamento ai CAM 2026.
La continuità concessa al progetto originario, pertanto, non si estende automaticamente alle successive modifiche progettuali.
In presenza di una variante sarà necessario verificare puntualmente:
- quali elaborati devono essere aggiornati;
- quali nuovi criteri risultano pertinenti alle opere modificate;
- gli effetti sul capitolato speciale;
- gli eventuali nuovi mezzi di prova richiesti;
- le conseguenze sul quadro economico e sui prezzi;
- il necessario aggiornamento della relazione CAM.
La relazione tecnica della variante dovrà inoltre rendere chiaramente riconoscibile il passaggio dal precedente al nuovo sistema dei criteri ambientali.
Approfondimenti
Per saperne di più, leggi anche “CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici“. l’applicazione della disciplina transitoria richiede di mantenere coerenti relazione CAM, capitolato speciale d’appalto, specifiche tecniche e clausole contrattuali con il regime ambientale applicabile al singolo intervento. Prova gratis un software redigere e aggiornare capitolati speciali d’appalto, relazioni tecniche, schemi di contratto e modulistica, utilizzando modelli e contenuti normativi aggiornati.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/ricostruzione-post-sisma-cam-2022-2024-applicabili-fino-al-2027-ai-progetti-gia-avviati/
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Sergio Volpe
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