Deiezioni animali. Bene ordinanza a Matera.Ma perplessità su prevenzione e vigilanza


Non possiamo che salutare positivamente l’emissione di una ordinanza a firma del sindaco di Matera Antonio Nicoletti pubblica sull’albo pretorio https://servizionline.comune.mt.it/katti/public/pap/edoc/download/unico/6500/27734723 in materia di ” OBBLIGO PER POSSESSORI/DETENTORI CANI RIPULITURA DEIEZIONI ANCHE LIQUIDE SU AREE URBANE PUBBLICHE, USO PUBBLICO, SU AREE PRIVATE VERSO AREE PUBBLICHE”. Non è la prima, visto quanto fatto in passato dai predecessori Angelo Minieri e Michele Porcari, della passata gestione commissariale presieduta da Raffaele Ruberto, ma con il fiato corto delle campagne di informazione (ricordiamo quella che invitava a usare sacchetto e paletta…per rimuovere le deiezioni) e della scarsa disponibilità della Polizia locale a intervenire, per carenza di organici per il servizio esterno. La storia si ripete nonostante le segnalazioni, noi lo facciamo periodicamente, di quello sparuto gruppo di maleducati che non raccoglie le deiezioni di fido o dei cavalli, come accade di domenica. Eppure per i primi ci sono le aree di sguinzagliamento dedicate e nei giardini, dove ci sono giochi per bambini, ci sono i cartelli di divieto, con tanto di avvertimento che ”i trasgressori saranno puniti”. Chi lo farà, vista la oggettiva premessa riportata? Ricordiamo due esperienze del passato dai risultati diversi, con il ricorso a figure esterne aggiuntive. Durante la giunta guidata dal sindaco Emilio Nicola Buccico l’Amministrazione comunale sottoscrisse una convenzione con l’Associazione ”Anpana” e i riscontri furono positivi, con la presenza di guardie ecozoofile sul campo. Esperienza finita con la breve durata di quella consiliatura. Un altro tentativo di integrazione venne effettuato dall’ex sindaco Domenico Bennardi per la istituzione della figura dell’agente ecologico attraverso un bando tra associazioni che non portò ad alcun risultato. Nella ordinanza non si fa alcun riferimento ad alcuna delle opportunità indicate. Ma è necessario effettuare della campagne di informazione efficaci, evitando spreco di risorse come già capitato con altre esperienze. Suggeriamo, e lo abbiamo fatto in diverse occasioni, di coinvolgere associazioni ambientaliste e animaliste, negozi che vendono prodotti o si occupano della cura di cani, gatti, veterinari per attività di sensibilizzazione sul campo, nei quartieri e nei giardini pubblici. Un apporto gratuito, di puro volontariato ”no profit” per aiutare i cittadini a rispettare il decoro della città ovunque. Giriamo i suggerimenti all’Amministrazione comunale affinché l’ordinanza possa essere applicata.

L’ORDINANZA DEL SINDACO
CITTA’ DI MATERA
Matera
SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI
Ordinanza Sindacale N°: 191/2026
Sindaco: ANTONIO NICOLETTI
OGGETTO: Ordinanza art. 50, c. 5, D.lgs. 18/8/2000, n. 267. Obbligo per possessori/detentori
cani ripulitura deiezioni anche liquide su aree urbane pubbliche, uso pubblico, su aree private
verso aree pubbliche
Documento di Consultazione
IL SINDACO
PREMESSO che pervengono all’Amministrazione Comunale numerose segnalazioni da parte dei
cittadini, con le quali viene rappresentato il disagio derivante dalle maleodoranze e dagli
inconvenienti igienico-sanitari causati dalla presenza di deiezioni anche liquide degli animali
d’affezione sulle superfici pavimentate, sugli elementi di arredo urbano e negli altri spazi pubblici
destinati alla fruizione e alla socializzazione della collettività, con conseguente compromissione
delle condizioni di decoro, igiene e vivibilità degli stessi.
CONSIDERATO il notevole e crescente numero di animali di affezione, secondo la nozione di cui
alla Legge 281/91 e di cui al regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 04/05/2026, in particolare di cani,
presenti sul territorio comunale.

RILEVATO che in numerose aree pubbliche o ad uso pubblico del territorio comunale si osserva la
diffusa presenza di urina di animali di affezione, in particolare di cani, che imbratta pavimentazioni
stradali, marciapiedi, spazi pedonali e aree a verde, elementi di arredo urbano, monumenti, fontane
pubbliche, pneumatici di automobili parcheggiate, di motocicli e similari, con conseguente
formazione di odori sgradevoli, fenomeni di incrostazione, degrado urbano e potenziale rischio
igienico-sanitario.
TENUTO CONTO che le superfici pubbliche rappresentano beni comuni da tutelare per garantire
decoro, igiene e vivibilità urbana.
CONSIDERATO, in particolare, che:- ai sensi dell’art. 24 – DEIEZIONI ANIMALI – del Regolamento Comunale di Igiene Urbana,
adottato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 205/2025 del 29/04/2025:
1. è fatto obbligo a coloro che conducono animali per le strade e altre aree pubbliche o private ad
uso pubblico, comprese le aree verdi, di pulire l’area eventualmente sporcata rimuovendo dal
suolo le deiezioni dei loro animali.
2. è vietata la conduzione dell’animale senza portare al seguito bottigliette, spruzzatori o altri
contenitori da versare all’occorrenza in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni
liquide prodotte dai cani, al fine di provvedere in autonomia e nell’immediatezza alla diluizione
e ripulitura delle superfici interessate con acqua, eventualmente aggiunta di opportuni detergenti
e/o disinfettanti;
3. è vietato lasciare sul suolo gli escrementi degli animali, ad eccezione dei cani guida;
4. è vietata la conduzione dell’animale privi di strumenti idonei che ne consentano la raccolta e
la pulizia del suolo; – ai sensi dell’art. 29 – OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI – del Regolamento
Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali adottato con Deliberazione Del Consiglio
Comunale n. 43/2026 del 04/05/2026:
1. i proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere le
deiezioni canine prodotte sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di
igiene e di decoro del luogo.
Documento di Consultazione
2. l’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico
(via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale, comprese le aree di
sguinzagliamento. – ai sensi dell’art. 7 – COMPORTAMENTI VIETATI – del Regolamento di Polizia Urbana,
adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2023 del 27/03/2023 in cui è vietato
qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l’igiene del
suolo e dell’ambiente, in particolare è vietato:
p) consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni,
negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano; parimenti è vietata la
conduzione dell’animale senza portare al seguito bottigliette, spruzzatori o altri contenitori
da versare all’occorrenza in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide
prodotte dai cani, al fine di provvedere in autonomia e nell’immediatezza alla diluizione e
ripulitura delle superfici interessate con acqua, eventualmente aggiunta di opportuni
detergenti e/o disinfettanti;
q) lasciare sul suolo gli escrementi degli equidi e in generale degli animali, ad eccezione dei
cani guida; parimenti è vietata la conduzione dell’animale privi di strumenti idonei che ne
consentano la raccolta e la pulizia del suolo;

RILEVATA la necessità di preservare l’igiene e il decoro degli spazi pubblici, o di proprietà privata
aperta al pubblico, oggetto di analoga tutela, soprattutto in presenza di temperature elevate e di
scarse precipitazioni atmosferiche che aggravano l’impatto determinato dagli escrementi animali,
anche liquidi, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell’ambiente urbano e di
migliorarne la fruibilità in assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini.
RITENUTO, pertanto, doveroso provvedere in merito, affinché le deiezioni liquide sulle aree
suddette siano immediatamente ripulite mediante versamento di acqua da parte dei conduttori dei
cani, che dovranno conseguentemente dotarsi di opportuni contenitori di acqua per pulire
adeguatamente il sito interessato dalle deiezioni liquide.
VISTO l’art.344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27/07/1934, n.1265;
VISTA la L.23/12/1978, n.833;
VISTA la L.24/11/1981, n.689;
RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.
VISTI:
•il Regolamento di Polizia Urbana adottato con Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 21/2026 del
27/03/2023;
•il Regolamento Comunale di Igiene Urbana adottato con Deliberazione Commissariale con i poteri
del Consiglio n. 205/2025 del 29/04/2025;
•il Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali adottato con Deliberazione
Del Consiglio Comunale n. 43/2026 del 04/05/2026;
•il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.
Documento di Consultazione
•lo Statuto Comunale;
ORDINA
a tutti i possessori/detentori a qualsiasi titolo di cani, anche se incaricati temporaneamente della loro
custodia o conduzione, di:
 munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri
contenitori di acqua da versare all’occorrenza;
 riversare l’acqua, senza l’aggiunta di sostanze chimiche o detergenti corrosivi, in
corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide dei cani ai fini della loro
diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad
uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad
uso pubblico;
 accertarsi che tale riversamento non provochi pregiudizio agli utenti della strada (es.
pavimento scivoloso).

munirsi di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o
rimozione delle deiezioni.
È fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli
accessi ad abitazioni, uffici, negozi e vetrine, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla
pubblica via.
DISPONE
1. Gli obblighi previsti dalla presente Ordinanza non si applicano ai non vedenti accompagnati
da cani guida e a particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati
all’effettuazione della pulizia con acqua delle deiezioni liquide.
2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza spetta agli
appartenenti alla Polizia Locale e a tutti i soggetti che possono esercitare funzioni di
vigilanza e controllo sulla tutela degli animali ai sensi della vigente normativa nazionale,
regionale e locale.
3. L’immediata eseguibilità del presente provvedimento.
4. Il presente provvedimento ha validità a far data dalla sua sottoscrizione e, da tale data,
annulla e sostituisce ogni altro provvedimento ordinatorio precedentemente adottato nelle
medesime materie.

5. Il presente provvedimento è trasmesso, per opportuna conoscenza/adempimenti di
competenza, a:
 Comando di Polizia Locale – Sede
 Ufficio Stampa, che è incaricato della diffusione attraverso comunicati stampa e canali social
dell’Amministrazione Comunale per la massima conoscibilità da parte dei cittadini.
A V V E R T E- L’inottemperanza alla presente Ordinanza comporterà per i responsabili una sanzione amministrativa,
ai sensi dell’art.7-bis del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm. ii, variabile tra da 25 euro a 500 euro;- Resta a carico del trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi.
Ai sensi dell’art.3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento, è
ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla
Legge 1034/1971, entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione; ovvero è ammesso il ricorso
Documento di Consultazione
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro n.120 (centoventi)
giorni dallo stesso termine.
IL SINDACO
Ing. Antonio Nicoletti


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 Franco Martina

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