Quando un’ispezione in cantiere o in azienda accerta violazioni del D.Lgs. 81/2008, la partita non si chiude solo sul piano tecnico-prevenzionale. Entra in gioco anche il percorso procedurale previsto per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro: prescrizione dell’organo di vigilanza, regolarizzazione, pagamento della somma dovuta e possibile estinzione del reato.
La Cassazione, con la sentenza n. 23517/2026, affronta proprio questo: può il giudice archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto, senza pronunciarsi sulla richiesta dell’indagato di ottenere una formula più favorevole, come l’estinzione del reato o l’oblazione?
La risposta della Corte è netta: no. Se l’indagato allega di avere adempiuto alle prescrizioni e chiede l’oblazione, il GIP deve motivare su tali profili. L’archiviazione ex art. 131-bis c.p. non può diventare una scorciatoia motivazionale quando è possibile una definizione più favorevole del procedimento.
Il caso: violazioni del D.Lgs. 81/2008 e archiviazione per particolare tenuità
Il procedimento nasce da una serie di contestazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’indagato era chiamato a rispondere, tra le altre, di violazioni relative agli artt. 18, 36, 37, 108, 109 e 146 del D.Lgs. 81/2008, oltre a profili collegati al D.Lgs. 758/1994. Il GIP del Tribunale di Messina aveva dichiarato inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione e aveva disposto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
L’indagato, però, aveva sostenuto di avere adempiuto alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, di avere regolarizzato il lavoratore, di avere pagato la sanzione principale di 1.800 euro e di avere chiesto, in subordine, l’oblazione ex art. 162-bis c.p. Restava controverso il mancato pagamento di un’ulteriore somma di 140,05 euro, collegata a una contestazione ex art. 4, comma 7, legge n. 628/1961.
Il quadro normativo
Per i tecnici, le imprese e i consulenti della sicurezza, il punto importante è distinguere tre piani diversi.
La particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) non elimina il fatto storico, ma consente di non punire quando l’offesa è tenue e ricorrono i presupposti previsti dalla norma.
La procedura del D.Lgs. 758/1994, invece, è pensata proprio per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Quando l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione, il contravventore può regolarizzare la situazione e pagare la somma prevista; se la procedura si perfeziona, il reato si estingue.
L’oblazione ex art. 162-bis c.p. può assumere rilievo anche quando l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione sia avvenuta con tempi o modalità diversi da quelli indicati dall’organo di vigilanza. È proprio uno degli aspetti richiamati dal ricorrente, secondo cui il GIP avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza e non limitarsi all’archiviazione per tenuità.
Le motivazioni della Cassazione
La Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso. Secondo la Corte, il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ha natura decisoria e può produrre effetti pregiudizievoli per l’indagato; per questo, quest’ultimo è legittimato a impugnarlo ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
Nel merito, il problema non era stabilire se la particolare tenuità fosse astrattamente applicabile, ma verificare se il GIP avesse correttamente valutato le richieste difensive. La Cassazione rileva che l’indagato aveva chiesto l’archiviazione nella forma più ampia possibile e, in subordine, l’oblazione.
Il GIP, tuttavia, non aveva spiegato se vi fossero i presupposti per una formula più favorevole rispetto al 131-bis, né aveva motivato sull’eventuale estinzione del reato ex art. 24 D.Lgs. 758/1994, richiamato dall’art. 15 D.Lgs. 124/2004.
La Corte aggiunge un passaggio decisivo: l’estinzione dei reati contravvenzionali è più favorevole rispetto all’archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Proprio per questo, l’omessa motivazione del GIP integra violazione di legge. L’ordinanza viene quindi annullata con rinvio al Tribunale di Messina.
La tenuità del fatto non può coprire l’omessa valutazione dell’oblazione
Il profilo più interessante della sentenza riguarda il modo in cui la Cassazione lo applica alle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro. La Corte chiarisce che l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere utilizzata dal giudice come soluzione semplificata quando l’indagato ha chiesto una definizione più favorevole del procedimento, come l’estinzione del reato o l’oblazione.
In presenza di prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza, adempimenti eseguiti, pagamenti effettuati o richieste di oblazione, il GIP deve verificare e motivare se sussistano i presupposti per l’estinzione del reato. Questo perché l’estinzione della contravvenzione, a differenza della particolare tenuità, rappresenta una formula più favorevole per l’indagato: non si limita a escludere la punibilità per tenuità dell’offesa, ma incide direttamente sulla sopravvivenza del reato.
Dopo un’ispezione, la corretta gestione documentale delle prescrizioni, delle regolarizzazioni e dei pagamenti non serve solo a dimostrare l’avvenuto adeguamento, ma può orientare la stessa formula conclusiva del procedimento penale. Il 131-bis, in sostanza, non può coprire l’omessa valutazione di un percorso estintivo più favorevole previsto dalla normativa speciale.
Approfondimenti
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/contravvenzioni-sicurezza-lavoro-quando-lestinzione-del-reato-prevale-sulla-tenuita/
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Federica Fabrizio
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