Società tra professionisti (STP): norme per la costituzione e il funzionamento


La Legge di Stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183) e il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34 hanno introdotto e disciplinato nell’ordinamento italiano la possibilità di costituire società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate.

Ecco una guida rapida e sintetica delle caratteristiche e dei vantaggi di questa specifica configurazione organizzativa per l’esercizio della professione tecnica.

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Cosa dice la legge 183/2011 sulle STP

Le disposizioni dell’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) consentono espressamente la costituzione di società tra professionisti secondo i modelli codicistici delle società di persone, delle società di capitali e delle cooperative, abrogando espressamente la legge 23 novembre 1939, n. 1815 e rimettendo allo strumento regolamentare la disciplina di taluni aspetti di dettaglio.


La norma prende le mosse dalla considerazione per cui le professioni, sia a livello comunitario che internazionale, vengono ascritte fra le attività produttrici di servizi, e quindi, sia pure in una prospettiva allargata, vengono inquadrate fra quelle attività economiche e produttrici di ricchezza rispetto alle quali si pongono le esigenze di unificazione dei mercati e di abbattimento delle barriere protettive frapposte dalle legislazioni nazionali.

Le società tra professionisti, come previsto dalla Legge 183/2011, devono possedere 3 caratteristiche fondamentali:

  • devono esercitare una o più attività professionali regolamentate;
  • devono essere costituite in una delle forme societarie già previste dal nostro ordinamento;
  • devono sempre garantire che le prestazioni siano eseguite esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione e che sia sempre individuabile il professionista responsabile dello svolgimento della prestazione.

Più nel dettaglio, è previsto che l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente” (comma 4, lettera c). Inoltre, la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti” (comma 6).

I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Infine, il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate (comma 7).

Le disposizioni della Legge 183/2011 sulle società tra professionisti (aggiornate al 2025)

In grassetto le modifiche introdotte dalla legge 190/2025.


Art. 10
Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. ((In ogni caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni));


c) criteri e modalità affinchè l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.


7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.

D.M. 34/2013: il regolamento sulle società tra professionisti

Il D.M. 34/2013, recante il Regolamento delle Società tra professionisti, disciplina i seguenti aspetti:

  • requisiti che devono possedere i soci
  • obbligo di fornire al cliente una serie di informazioni, tra cui l’elenco dei singoli soci professionisti con titolo o qualifica professionale di ciascuno
  • divieto di partecipazione a più società tra professionisti
  • modalità di iscrizione all’Albo professionale
  • responsabilità disciplinari della società

Il regolamento è ripartito in quattro capi:

  • Capo I – Disposizioni generali;
  • Capo II – Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale;
  • Capo III – Partecipazione alla società tra professionisti;
  • Capo IV – Iscrizione all’albo professionale e regime disciplinare.

Il Capo I contiene disposizioni definitorie e concernenti l’ambito applicativo del regolamento.


All’articolo 1 vengono definite, come espressioni sinonime, la «società tra professionisti» e la «società professionale» mediante richiamo alla disciplina primaria istitutiva dettata dell’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 183/2011.

Il nuovo Regolamento consente ai liberi professionisti iscritti agli Albi di esercitare la professione in forma societaria e non si applica ai modelli societari e associativi già vigenti, facendo salve le associazioni professionali ed i modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Esso individua due tipologie societarie:

  • le “Società tra professionisti” o “Società professionali”, costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, aventi ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati;
  • le “Società multidisciplinari”, ossia Società tra professionisti costituite per l’esercizio di più attività professionali che devono iscriversi nell’albo previsto per l’attività prevalente all’interno della Società. Se non è indicata un’attività prevalente, la Società può iscriversi in più albi.

Restano estranei all’oggetto del regolamento, per assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscale e previdenziale delle società professionali, aspetti che trovano adeguata regolamentazione legislativa per ingegneri e architetti.

Il Capo II (articoli 3-5) regola le modalità mediante le quali il conferimento dell’incarico professionale consente la scelta del professionista abilitato chiamato a svolgerlo, sul presupposto che le prestazioni intellettuali oggetto dell’incarico medesimo possano essere eseguite solo dal socio in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione.

L’esecuzione esclusiva della prestazione da parte del socio professionista si sostanzia attraverso l’imposizione di una serie puntuale di obblighi di informazione verso il cliente, posti a carico della società, dettagliati dall’articolo 4 e riguardanti:


  • il diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
  • la possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
  • l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.

E’ conseguentemente previsto un obbligo della società di consegnare al cliente, perché possa operare una scelta libera e consapevole, l’elenco dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.

La prova dell’adempimento degli obblighi informativi predetti è stabilito che debba risultare da un atto scritto.

L’articolo 5, in attuazione del principio della personalità dell’esecuzione della prestazione anche in caso di incarico conferito ad una società tra professionisti, regola l’ipotesi che il professionista designato si avvalga della collaborazione di sostituti ed ausiliari.

La sostituzione professionale è possibile solo in relazione ad attività che siano connotate da sopravvenute esigenze non prevedibili. E’ comunque garantita la facoltà del cliente, cui i nominativi dei collaboratori sono comunicati, di esprimere il proprio dissenso.

Il Capo III (articoli 6 e 7) definisce l’ipotesi di incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti sancita dall’articolo 10, comma 6, della legge 183/2011.


L’articolo 6, al comma 1, chiarisce che l’incompatibilità della partecipazione contemporanea a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza.

Il comma 2 della stessa disposizione individua il momento in cui l’incompatibilità viene meno con riferimento alle diverse possibili ipotesi di scioglimento del rapporto sociale (recesso, esclusione del socio o cessione dell’integra partecipazione).

Il comma 3 introduce una incompatibilità alla partecipazione dei socie per finalità d’investimento ove non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui è iscritta la medesima società cui appartengono.

Costituisce causa di incompatibilità, per i soci capitalisti;

  • l’aver subito condanne penali per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  • il fatto di non essere più iscritto all’albo per motivi disciplinari e che intenda partecipare ad una società professionale come socio capitalista;

Il comma 5 prevede una sanzione disciplinare (per la società e per il socio professionista), regolata dagli ordinamenti professionali, nel caso di mancato rilievo della causa di incompatibilità o di mancata rimozione della stessa, incompatibilità che può essere desunta dalle risultanze degli albi, oltre che del registro delle imprese.


Ai fini della verifica dell’incompatibilità definita nell’articolo 6, l’articolo 7 del regolamento prevede l’iscrizione della società nel registro delle imprese, in particolare
nella sezione speciale istituita ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. n. 96/2001.

Il Capo IV (articoli 8-12) regola l’iscrizione della società tra professionisti all’albo professionale ed il loro regime disciplinare.

L’articolo 8, comma 2, prevede l’iscrizione presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale che, ove espressamente individuato dai soci come ‘principale’ nello statuto o nell’atto costitutivo, rappresenta l’unico albo della società professionale, prevedendo la possibilità che i professionisti non connotino un’attività dell’ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l’opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi concorrenti.

Il capo IV contiene inoltre la disciplina del procedimento con l’individuazione del consiglio dell’ordine o collegio professionale competenti (articolo 9) e stabilendo le modalità di adozione del provvedimento di diniego di iscrizione assunto dal consiglio dell’ordine o dal collegio professionale.

L’articolo 11 disciplina la cancellazione dall’albo per difetto sopravvenuto di un requisito previsto dalla legge o dal regolamento stesso.


L’articolo 12 stabilisce:

  • che il professionista socio rimane vincolato al proprio codice deontologico e in base ad esso risponde disciplinarmente;
  • che la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell’ordine nel cui albo è iscritta;
  • che la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se iscritto ad altro albo rispetto a quello della società e, quindi, nell’ipotesi della STP
    multidisciplinare) nel solo caso di violazione deontologica (anche di norma di statuto deontologico esterno alla STP) ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Clicca qui per scaricare D.M. 34/2013

Nuovo regolamento Inarcassa per le società di ingegneria

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 14 maggio 2025 il nuovo Regolamento Generale Società (RGS) di Inarcassa.

Il provvedimento disciplina in un unico testo l’esercizio in forma societaria della professione di ingegnere e architetto definendo requisiti ed obblighi per:

  • società di ingegneria, comprese quelle che operano in qualità di General Contractor;
  • società di professionisti;
  • società tra professionisti.

Il Regolamento Generale Società offre un riordino sistematico di tutta la normativa in materia societaria con lo scopo di distinguere le regole applicabili alle persone giuridiche (società che effettuano servizi di ingegneria e/o architettura) da quelle previste per le persone fisiche (professionisti ingegneri e architetti singoli, associati, soci di società di professionisti o soci di società tra professionisti) i cui obblighi rimangono disciplinati dal Regolamento Generale Previdenza (RGP).


Nel regolamento sono stabilite le norme per la registrazione negli archivi di Inarcassa e vengono disciplinate modalità e termini per l’assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi.

Come va denominata un STP? Quale oggetto sociale deve avere?

Per le società tra professionisti “in qualunque modo formata”, restano valide le seguenti norme del codice civile:

  • l’art. 2292 c.c., per le società in nome collettivo, secondo cui la ragione sociale deve contenere il nome di almeno un socio;
  • l’art. 2314 c.c., per le società in accomandita semplice, per cui la ragione sociale deve contenere il nome del socio accomandatario;
  • l’art. 2463, comma 1, n. 2, c.c., per le società a responsabilità limitata, per cui la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società a responsabilità limitata o di s.r.l.

Ai sensi dell’art. 10, comma 5 della legge 183/2011 denominazione e ragione sociale deve contenere l’indicazione “società tra professionisti”.

La norma non fa riferimento all’oggetto sociale; si dispone solo che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci e che la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali, vale a dire società interprofessionali costituite da commercialisti, architetti, ecc.


Quali requisiti soggettivi devono avere i soci di una STP?

Le società tra professionisti possono essere composte da due verse tipologie di soci (art. 10, comma 4, lett. b, L. n. 183/2011):

  • la prima tipologia di soci, obbligatoria, è costituita esclusivamente dai professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni (commercialisti, architetti, ecc.). Possono essere soci anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di studio abilitante per l’esercizio della professione. I professionisti soci sono obbligati ad osservare il codice deontologico, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta;
  • la seconda tipologia di soci, eventuale e non obbligatoria, è rappresentata da non professionisti che possono far parte della società sia come soci d’opera (ma solo per prestazioni tecniche), sia come soci di capitale.

Nelle STP è obbligatoria la prevalenza dei soci professionisti?

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La maggioranza richiesta riguarda solo ai soci professionisti che conferiscono l’attività e non ai soci professionisti tout court (sebbene professionista può anche non essere un socio d’opera ma conferire capitale, e non è pertanto obbligato a prestare la propria opera).

Il venir meno della maggioranza dei due terzi dei soci professionisti costituisce causa di scioglimento della società. Lo scioglimento non libera il professionista incaricato dall’obbligo di continuare l’attività informando il cliente che la società non può, tuttavia, assumere nuovi incarichi.

Come già detto, la norma prevede espressamente che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti (art. 10, comma 6, L. n. 183/2011).
È dubbio se il divieto valga per tutti o solo per i soci professionisti.

Dal 2026 stop al doppio requisito per le società tra professionisti (STP)

La legge 190/2025 ha modificato l’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011 in materia di funzionamento delle STP per sciogliere le incertezze interpretative che hanno limitato finora l’operatività delle STP alimentando numerosi contenziosi interni agli Ordini professionali.


Il motivo del contendere è il (doppio) requisito richiesto alle STP per l’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo.

Secondo l’interpretazione più rigida, infatti, le STP devono rispettare cumulativamente due requisiti: devono essere professionisti almeno 2/3 dei soci e questi devono detenere anche almeno 2/3 del capitale sociale.

Un orientamento più morbido della giurisprudenza ritiene invece sufficiente che i soci professionisti detengano il controllo sostanziale delle decisioni societarie, anche se non in termini di maggioranza del capitale.

La Legge 2025 sulla Concorrenza scioglie questo nodo prevedendo che per l’iscrizione è sufficiente che le società tra professionisti garantiscano ai soci professionisti la possibilità di determinare la maggioranza qualificata di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni strategiche, in coerenza con le regole del modello societario adottato.

Solo la perdita di tale controllo comporta la cancellazione dall’Albo, salvo regolarizzazione entro sei mesi.


La misura accoglie le osservazioni e i suggerimenti dell’AGCM e dovrebbe in teoria rendere più agevole l’adozione dello strumento societario anche tra i professionisti.

Quali le responsabilità professionali delle STP?

La Legge 183/2011 assegna alla società la responsabilità dell’attività professionale prevendo all’art. 10, comma 4, lett. c) che l’incarico professionale sia conferito direttamente alla società e all’art. 10, comma 4, lett. c-bis) che la società stipuli una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti.

La responsabilità disciplinare del socio professionista è invece soggetta alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta.

Società di Ingegneria, società di professionisti, società tra professionisti: differenze

Requisito soggettivo Oggetto sociale Compagine societaria
Società di Ingegneria Società di capitali, di cui ai capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata) del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile che non abbiano i requisiti delle società di professionisti. Una o più delle seguenti attività: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Soci non professionisti e/o soci professionisti anche diversi da ingegneri e architetti
Società di Professionisti Società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II (società semplice), III (società in nome collettivo) e IV (società in accomandita semplice) del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile. Servizi di ingegneria e architettura per committenti pubblici e privati quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale ovvero ulteriori attività professionali attinenti ai servizi dell’ingegneria e/o dell’architettura definite dai relativi Ordinamenti Professionali. Tra i soci professionisti ingegneri e/o architetti iscritti o non iscritti a Inarcassa.
Società tra Professionisti Società costituite ai sensi dell’art. 10, commi da 3 a 11, della Legge 183/2011 e del D.I. 34/20134, secondo i modelli societari regolati dai titoli V (società di persone e società di capitali) e VI (società cooperative) del libro V del Codice civile e che, nella denominazione sociale, contengano l’indicazione di Società tra Professionisti. Contemplato l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. Trai i soci professionisti ingegneri e/o architetti iscritti o non iscritti a Inarcassa.

La differenza fondamentale tra società tra professionisti e società di ingegneria è che mentre le società tra professionisti sono costituite secondo il modello delle società di persone o cooperative, quelle di ingegneria sono costituite secondo il modello delle società di capitali o cooperative con l’eccezione, in quest’ultimo caso, che ne possono far parte anche soci non iscritti ad alcun albo professionale.

Inoltre, nelle società d’ingegneria i soci possono anche essere soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei o addirittura disinteressati al mondo della professione, investitori di capitali di rischio animati dall’intento di far propri i profitti assegnandosi un dividendo e tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti del capitale investito.


Invece possono assumere la qualifica di società tra professionisti quelle il cui atto costitutivo preveda:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
    criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
  • che la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Infine, nelle società tra professionisti i soci professionisti iscritti ad apposito Albo di riferimento devono rappresentare almeno i 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto rispetto ad
eventuali soci non professionisti. Nel caso in cui tale norma non venga rispettata, l’STP viene cancellata dall’Albo presso cui è iscritta, salvo azioni finalizzate a ristabilire le quote tra soci professionisti e non professionisti.

Nel caso delle società di ingegneria non sono previsti limiti specifici all’apporto di capitale da parte dei soci: possono essere soci sia i professionisti, che sia soggetti non iscritti agli ordini professionali, sia persone giuridiche, ferme restando le tutele in ordine al corretto svolgimento delle prestazioni di tipo professionale erogate dalla società di ingegneria.

La guida CNI alla costituzione di una Società tra professionisti

Allo scopo di dare ai professionisti indicazioni operative sulla nuova normativa, il Centro Studi del CNI ha pubblicato la guida “Le società tra professionisti – Guida alla costituzione”, un utile punto di riferimento per cogliere le opportunità del nuovo istituto.


La guida del CNI (2013) offre una disamina delle forme societarie possibili:

  • le società di persona (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
  • le società di capitale (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni);
  • la società cooperativa.

Si passa, poi, ad affrontare problematiche più specifiche come:

  • il trattamento fiscale:
  • la disciplina fallimentare:
  • i crediti delle società tra professionisti:
  • la responsabilità dei soci professionisti.

Segnaliamo ai lettori la parte dedicata alle società di ingegneria e l’Appendice che contiene i modelli dell’Atto Costitutivo e dello Statuto di Società tra professionisti.

Clicca qui per scaricare la guida del CNI alle Stp

Fondazione Nazionale Commercialisti: la disciplina delle società tra professionisti (2020)

Il documento “La disciplina delle società tra professionisti – Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali” (2020), esamina la disciplina della STP  evidenziandone gli aspetti controversi e le problematiche emerse in sede di applicazione, e tenta di fornire alcune soluzioni interpretative che possano facilitare l’utilizzabilità del modello.


Notariato: società tra professionisti, questioni applicative (2014)

Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato nel 2014 il documento “Società tra professionisti – Questioni applicative ad un anno dall’entrata in vigore”.

Lo studio dei notai cerca di esaminare le questioni applicative e chiarire una serie di dubbi interpretativi approfondendo i seguenti temi:

  • la scelta del modello societario, la denominazione
  • le clausole statutarie obbligatorie e la determinazione dell’oggetto sociale
  • l’individuazione dell’ambito applicativo della STP
  • i conferimenti e le categorie dei soci professionisti
  • la partecipazione dei soci per prestazioni tecniche e per fini d’investimento
  • l’incompatibilità, il regime pubblicitario
  • la trasformazione in STP
  • il rapporto con le associazioni professionali

Clicca qui per scaricare lo studio del Notariato sulle società tra professionisti

FAQ e domande frequenti sulle StP

Anche le società tra professionisti devono sottoscrivere un’assicurazione catastrofale Cat Nat?

La polizza catastrofale è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti al Registro imprese.


Pertanto, dovranno sottoscriverla anche le società tra professionisti (Stp e Sta) che sono iscritte in una sezione speciale del Registro (istituita in base all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 96/2001). Restano esentati i professionisti non organizzati in società, con studi individuali e associati che non sono censiti al Registro imprese.

A chiarirlo è la Fondazione studi consulenti del lavoro. Qui maggiori informazioni sulla polizza catastrofale.

Cosa stabilisce il principio di neutralità fiscale per le aggregazioni fra professionisti?

Il principio di neutralità fiscale stabilisce che non costituiscono plusvalenze tutti i conferimenti, sia di beni materiali che immateriali derivanti da attività artistica o professionale che confluiscono in una società, prevedendo che non si verseranno le imposte per queste operazioni.

In pratica, la neutralità fiscale premia le aggregazioni tra professionisti: i singoli che si associano tra loro e gli studi che, da associati, si trasformano in società non pagheranno imposte.

La neutralità riguarderà tutte le operazioni straordinarie attuate dai professionisti, tra cui fusioni e scissioni delle società già costituite, ed è pensata proprio per incentivare i professionisti, ancora organizzati per la maggior parte in realtà di piccole dimensioni o individuali, a unirsi e a crescere.


Il D.Lgs. 192/2024, che dispone la revisione complessiva del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), stabilisce il principio di neutralità fiscale che, non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze, riguarda:

  • le operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
  • gli apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
  • gli apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

Società tra professionisti: per partecipare ad una gara, i soci devono essere tutti iscritti allo stesso albo?

Con la sentenza n. 1267/2017 il Tar Toscana ricorda inoltre che nelle gare pubbliche il ricorso all’avvalimento (la possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara) è in linea di principio legittimo. In tal senso il Codic appalti non pone alcuna limitazione, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale (c.d. requisiti di idoneità morale), riguardando invece la mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente – quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore – a partecipare alla gara d’appalto e ad essere quindi contraente con la pubblica amministrazione.

In definitiva per la partecipazione alle gare d’appalto non è obbligatorio che tutti i soci siano iscritti allo stesso albo.

Costituzione di una Società tra professionisti: è lecita anche una società unipersonale?

Le Stp non costituiscono un genere autonomo ma rientrano tra le società tipiche a cui possono partecipare anche soci non professionisti.

I Notai del Triveneto hanno pubblicato un documento contenente una serie di orientamenti che riconoscono la possibilità di costituire una Stp anche con un unico socio.


Nel documento “Orientamenti Notarili del Triveneto in materia di atti societari” vengono anche forniti una serie di chiarimenti al fine di facilitare ed incentivare la costituzione di una Stp.

Clicca qui per scaricare il documento “Orientamenti Notarili del Triveneto in materia di atti societari”

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