Il disegno di legge 1663 per la riforma degli ordinamenti professionali approvato il 4 settembre 2025 dal Consiglio dei Ministri è nel pieno dell’iter parlamentare.
Iniziato dal Senato con il disegno di legge 1663, è all’esame presso la Commissione Giustizia, dove si è chiuso il ciclo delle audizioni e sono state pubblicate le proposte emendative, che entrano ora nella fase di valutazione.
L’esame degli emendamenti in Commissione Giustizia si è concluso il 24 giugno 2026; entro la metà di luglio è previsto il voto dell’Aula del Senato.
L’obiettivo del provvedimento è di avviare – a distanza di 13 anni dall’ultima legge organica per le professioni, il D.P.R. 137/2012 – una revisione e un riordino organici delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei.
Il Ddl si propone innanzitutto di mettere ordine nel labirinto di competenze e attività riservate che si sono stratificate e sovrapposte negli ultimi anni, perimetrando le attività in base alle norme vigenti.
L’Allegato A del DDL elenca le professioni coinvolte, tra cui spiccano tutte le principali categorie tecniche: Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi, Periti industriali, Periti agrari, Agrotecnici e Dottori Agronomi e Forestali.
Tra gli aspetti principali della delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, si segnalano:
- una revisione della regole per la formazione continua (con quota annuale di crediti alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale);
- riorganizzazione della disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
- una riforma dell’esame di stato;
- una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
- la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali;
- la parità di genere nella governance e nelle liste elettorali per gli Ordini e i Consigli nazionali, con la previsione di elezioni online;
- l’estensione dell’equo compenso a tutti i rapporti con i clienti e non solo a quelli “forti” come banche e assicurazioni;
- la predisposizione di nuovi parametri per i compensi anche per le categorie che non li hanno ancora, da fissare (o aggiornare) in tempi stretti dopo il varo dei decreti attuativi;
- l’estensione a tutti delle tutele per il rinvio delle scadenze tributarie e contributive in caso di malattie gravi, infortuni o maternità.
Ma quali sono i principi e i criteri direttivi che guideranno questa attesa riforma? Ecco i punti salienti di maggiore interesse per i professionisti tecnici.
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Competenze riservate e accesso alla professione
La riforma punta a definire in modo netto le attività professionali riservate (o attribuite in via non esclusiva) a ciascuna professione.
Le competenze saranno strettamente legate al percorso formativo (titolo di studio, tirocinio ed esame di abilitazione). Un principio fondamentale stabilito dal DDL è che tutto ciò che la legge non riserva esplicitamente a una o più professioni sarà considerato libero e potrà essere svolto da tutti i professionisti.
L’uso del titolo professionale sarà rigorosamente circoscritto ai soli iscritti agli albi.
Riconosciuta tra le competenze la consulenza professionale tecnica
Tra gli emendamenti approvati in Commissione spicca quello relativo all’attività di consulenza, che viene formalmente riconosciuta nel perimetro delle competenze professionali specifiche degli iscritti agli Albi; l’eventuale esclusività sarà definita dai decreti attuativi.
Arrivano le “specializzazioni”
Viene introdotta la disciplina delle specializzazioni. L’organizzazione dei relativi corsi sarà affidata ai Consigli Nazionali e agli Ordini/Collegi territoriali, anche in convenzione con le Università.
Questo permetterà ai professionisti di certificare competenze verticali e specifiche nel proprio settore.
Estensione dell’equo compenso e nuovi parametri
Il DDL ribadisce che la pattuizione del compenso è libera, ma deve essere sempre proporzionata alla quantità, qualità e caratteristiche della prestazione, garantendo in ogni caso l’equo compenso.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, il Ministro vigilante dovrà adottare o aggiornare i parametri per la determinazione dei compensi, validi anche per le prestazioni svolte in forma associata o societaria.
Diritto al rimborso delle spese sostenute dal tirocinante
Viene stabilito un diritto al rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per conto dello studio o del professionista ospitante. Con apposito contratto, potrà essere riconosciuta un’indennità o un compenso proporzionato all’attività professionale effettivamente svolta.
Ridefinita la disciplina della formazione continua
Le attività di formazione sono principalmente affidate ai singoli Ordini, che a tal fine possono stipulare convenzioni o collaborazioni con le università.
In tale ambito, ciascun Consiglio nazionale è chiamato ad adottare un proprio regolamento che disciplini, da un lato, le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti e, dall’altro, i requisiti per il rilascio ad enti terzi dell’autorizzazione a svolgere attività di formazione.
In particolare, il regolamento dovrà indicare i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento, le condizioni per il riconoscimento di competenze acquisite dagli iscritti attraverso altre attività formative, il numero minimo dei crediti formativi da acquisire (sulla base di un criterio di equivalenza tra un credito formativo e un’ora di formazione).
Focus su deontologia, intelligenza artificiale e digitale
I Consigli Nazionali avranno competenza esclusiva sull’adozione e l’aggiornamento dei codici deontologici. Una novità di assoluto rilievo riguarda l’impatto tecnologico: i codici dovranno garantire che la prestazione professionale, anche se resa con l’ausilio di tecnologie digitali e di Intelligenza Artificiale, sia sempre frutto della professionalità e della competenza specifica dell’iscritto.
Inoltre, nella Formazione Continua (dove varrà la regola 1 credito = 1 ora), sarà introdotto un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e dell’IA, compresi i limiti deontologici per il loro utilizzo.
Nuove tutele per malattia, infortuni e maternità
La riforma prevede l’introduzione di sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti (e violazioni di termini per scadenze fiscali, tributarie e previdenziali) dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità. Si tratta di un potenziamento delle tutele già parzialmente introdotte negli anni scorsi, per garantire maggiore serenità a chi esercita la libera professione.
Assicurazione professionale: via libera alle polizze collettive
Viene confermato l’obbligo di stipulare una polizza RC professionale. La novità è che i Consigli Nazionali e le Casse di Previdenza potranno stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti, definendo condizioni essenziali e massimali minimi, che saranno aggiornati ogni cinque anni.
Nuove norme su società tra professionisti (STP) e Consigli di Disciplina
Il Governo dovrà rivedere la disciplina delle STP, chiarendo le modalità di iscrizione agli albi, le incompatibilità, il regime disciplinare e, soprattutto, armonizzando il regime fiscale e previdenziale in base al modello societario adottato (anche ai fini IRAP).
Nelle società tra professionisti i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere professionisti iscritti nell’albo di riferimento, ovvero professionisti iscritti nell’albo di riferimento e professionisti iscritti in albi di altre professioni; la partecipazione agli utili dei soci della società tra professionisti deve essere sempre proporzionale alla partecipazione al capitale
Non è più prevista doppia contribuzione integrativa per i professionisti che operano in STP, cooperative, associazioni professionali o prevalentemente per un unico committente.
Infine, verranno riordinati i Consigli di Disciplina: il numero dei componenti sarà proporzionato al numero degli iscritti all’albo e per i membri sarà previsto l’obbligo di formazione specifica (minimo 5 crediti annui), pena la decadenza dall’incarico.
Clausola di salvaguardia per requisiti crescenti
Un aspecifica norma tutela le posizioni acquisite ed evita che le riforme dei percorsi universitari o abilitanti producano effetti retroattivi. Eventuali futuri innalzamenti dei requisiti di accesso alla professione non potranno incidere sulle competenze dei professionisti già iscritti agli Albi.
Termine di prescrizione delle responsabilità
Per le professioni interessate dalla delega viene introdotto un termine di prescrizione di cinque anni per l’azione di responsabilità.
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Sergio Volpe
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