L’allegato I.9 del nuovo Codice Appalti sui “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” è un’importante guida alla digitalizzazione degli appalti pubblici.
Prima di esaminare nel dettaglio le disposizioni contenute nell’Allegato I.9 e le modifiche apportate dal D.Lgs. 209/2024, correttivo al Codice Appalti, ti ricordo che l’art. 43 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno l’obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, ovvero pari o superiore alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all’art. 10, comma 1, del Codice dei beni culturali. L’obbligo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, salvo che riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024, la soglia – inizialmente fissata ad un importo a base di gara superiore a 1 milione di euro – si è trasformata in una soglia riferita alla stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro.
Il quadro operativo è stato ulteriormente chiarito dalle Linee Guida MIT per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti del 20 febbraio 2026, che forniscono indicazioni applicative e operative per l’attuazione dell’art. 43 del Codice e dell’Allegato I.9.
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Allegato I.9: il focus è sul BIM
L’allegato I.9 del codice appalti definisce il quadro normativo-tecnico per l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale nel settore delle costruzioni pubbliche previsti dall’art. 43, concentrandosi su:
- aumento dell’efficienza operativa: riduzione di tempi e costi, minimizzazione degli errori e delle incoerenze nel progetto;
- miglioramento della trasparenza: standardizzazione e tracciabilità delle informazioni per tutti gli attori coinvolti, dalle fasi di progettazione alla gestione della manutenzione;
- sostenibilità e innovazione: supporto alla transizione ecologica e integrazione di criteri ESG (Environmental, Social, Governance) grazie alla gestione precisa dei dati.
L’Allegato I.9 pone l’enfasi sui metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Sotto il profilo terminologico, il Codice non utilizza l’acronimo BIM come categoria normativa principale, ma fa riferimento alla più ampia nozione di gestione informativa digitale, in linea con l’Information Management e con la UNI EN ISO 19650. Tra gli strumenti principali indicati per la gestione informativa digitale vi sono:
- modelli informativi: i modelli informativi consentono di rappresentare digitalmente dati geometrici, documentali, alfanumerici e multimediali relativi all’opera, inclusi, a titolo esemplificativo, identità, geometria, localizzazione, materiali, prestazioni, costi, tempi, gestione, manutenzione, sicurezza e conformità normativa;
- standard di interoperabilità: per garantire che tutti gli attori possano accedere e gestire le informazioni in modo uniforme, l’allegato specifica l’adozione di formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, come ad esempio IFC – Industry Foundation Classes, secondo ISO 16739-1;
- uso di piattaforme collaborative: per facilitare la gestione centralizzata e collaborativa dei progetti è richiesto l’impiego di piattaforme digitali accessibili a tutti i partecipanti, che permettano un monitoraggio continuo e condiviso del progresso del progetto.
Cosa devono fare le stazioni appaltanti prima di adottare i nuovi strumenti digitali? Le attività preliminari
Nell’allegato sono definite una serie di attività preliminari che le stazioni appaltanti devono intraprendere prima di integrare nei propri processi i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendo così l’adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo di lavori.
Qui puoi scaricare una tavola sinottica degli adempimenti.
Le stazioni appaltanti devono:
- definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione, anche per assicurare che quello preposto ad attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabili della gestione informativa;
- definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;
- redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante.
Nomina di 3 nuove figure: gestore ACDAT, gestore dei processi digitali e coordinatore dei flussi informativi
Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, devono nominare 3 figure:
- un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati;
- un gestore dei processi digitali;
- un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al RUP (uno per ogni intervento).
Queste nuove figure devono essere individuate preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti (anche a tempo determinato) e devono essere in possesso di specifica competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale, ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. Nel caso in cui non sia possibile individuare queste figure all’interno della stazione appaltante, si fa ricorso a figure esterne.
Adozione di un ambiente di condivisione dati ACDat
Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dei dati, definendone nel dettaglio caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la gestione, condivisione ed elaborazione durante l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici, rispettando le normative sul diritto d’autore, la proprietà intellettuale e la riservatezza delle informazioni. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza o sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione per consentire attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al singolo intervento. L’evoluzione dei requisiti informativi garantisce l’integrazione delle strutture di dati generate nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all’intervento.
Le stazioni appaltanti, inoltre, utilizzano piattaforme che supportano l’interoperabilità attraverso formati aperti non proprietari. I dati vengono organizzati in modelli informativi multidimensionali orientati a oggetti e le informazioni sono gestite tramite flussi digitalizzati all’interno di un sistema di condivisione accessibile a tutti i soggetti coinvolti nel progetto, dalla costruzione alla gestione dell’intervento. I dati sono resi disponibili in formati aperti, standardizzati da enti indipendenti e conformi a specifiche tecniche, in modo che non sia necessaria una particolare tecnologia o applicazione per il loro utilizzo.
Norme tecniche di riferimento per l’uniformità di utilizzo
Nel comma 6 dell’articolo 1 dell’allegato I.9 vengono elencate le norme tecniche di riferimento finalizzate ad assicurare uniformità di utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione e informativa digitale delle costruzioni. Nello specifico, esse fanno alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:
- norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;
- norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
- norme tecniche nazionali valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.
Capitolato informativo per servizi di architettura e ingegneria
Le Stazioni Appaltanti devono elaborare un capitolato informativo in caso di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Questo capitolato informativo deve essere allegato alla documentazione di gara e deve essere coerente con la definizione dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo alla progettazione, nonché all’allegato 1.7. Esso contiene almeno:
- i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di fabbisogno informativo tenuto conto della natura dell’opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;
- gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;
- la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale;
- le specifiche per garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.
Capitolato informativo affidamento di lavori con progetto esecutivo o appalto integrato
Le stazioni appaltanti devono predisporre un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara nel caso di affidamento dei lavori con progetto esecutivo o con appalto integrato.
Regole operative: l’offerta di gestione informativa e il piano di gestione informativa
Per i suddetti affidamenti (servizi di ingegneria e architettura e lavori con progetto esecutivo o appalto integrato) valgono le seguenti regole:
- la documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, tramite l’ambiente di condivisione dei dati, su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto dei documenti e con quanto previsto dal capitolato informativo;
- nei casi di procedure di affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentano anche l’offerta di gestione informativa in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo. L’offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell’offerta e, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura temporalmente e sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell’appaltatore o del concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest’ultimo all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti;
- il piano di gestione informativa è redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso e può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto. Nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’art.17 commi 8 e 9 del Codice, la stazione appaltante può richiedere la consegna del piano di gestione informativa prima della stipula del contratto;
- la consegna di tutti i contenuti informativi richiesti avviene tramite l’ambiente di condivisione dei dati della stazione appaltante;
- il soggetto affidatario cura il coordinamento della gestione informativa digitale nel rispetto del capitolato informativo e del piano di gestione informativa presentato;
- l’attività di verifica della progettazione di cui all’articolo 42 del codice è effettuata avvalendosi dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1 del presente articolo;
- fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli informativi e le strutture di dati per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici;
- con riferimento alla precedente lettera g), in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi;
- a decorrere dall’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’articolo 43, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati ai modelli informativi all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati.
Prevalenza contrattuale
Il Correttivo ha confermato e precisato quanto già stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici riguardo la prevalenza contrattuale nella fase precedente l’introduzione obbligatoria di metodi e strumenti per la gestione informativa. In questa fase, infatti, la prevalenza dei contenuti informativi è regolata dalla loro rappresentazione esplicita attraverso elaborati grafici e documentali, in stretta coerenza, quando possibile, con i modelli informativi e le strutture di dati per quanto riguarda i contenuti geometrici, dimensionali e alfanumerici (articolo 1, comma 10, lett. g, dell’Allegato I.9). Inoltre, il Correttivo chiarisce che, in presenza di una comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza viene attribuita a questi ultimi.
Requisiti informativi
Il Correttivo conferma che le stazioni appaltanti, nella definizione dei requisiti informativi, possono identificare usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, come indicato nell’elenco aggiornato al comma 12 dell’articolo 1 dell’Allegato I.9. Si chiarisce inoltre che tali elementi possono costituire
la base per i criteri di valutazione nelle procedure di affidamento che utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione all’oggetto dell’appalto.
Va sottolineata l’importanza di garantire una coerenza tra quanto stabilito nella fase di gara e la successiva esecuzione contrattuale, poiché usi, metodologie, processi e soluzioni individuati dovranno essere applicati in modo rigoroso durante l’esecuzione dei contratti pubblici.
Nella definizione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile identificare, quando consentito, specifiche pratiche, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, quali oggetto di valutazione ai fini della premialità dei contenuti delle offerte dei candidati.
In particolare, possono essere individuati requisiti e proposte:
- per l’integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;
- per attuare soluzioni di cyber security nell’ambito della gestione dell’ambiente di condivisione dei dati;
- per incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all’ambiente di condivisione dei dati;
- per utilizzare i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale per perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale anche attraverso i principi del green public procurement;
- per incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell’ambiente di condivisione dei dati;
- per ottimizzare i requisiti e le caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi e delle strutture di dati;
- con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente i processi autorizzativi;
- con riferimento alla fase di progettazione, che consentano di supportare digitalmente le attività di verifica e di validazione dei progetti;
- per supportare la formulazione e la valutazione di azioni di mitigazione del rischio;
- con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per ottimizzare il passaggio dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, ricorrendo a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa attinente al monitoraggio e al controllo dell’avanzamento temporale ed economico dei lavori e a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;
- con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;
- con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;
- con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;
- con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
- con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all’avvio del funzionamento dell’opera e delle attività a esso connesse;
- con riferimento alla fase di gestione delle opere, che permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni dell’opera e i suoi livelli di fruibilità.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito, attraverso un decreto, una commissione dedicata al monitoraggio delle difficoltà che le stazioni appaltanti possono incontrare nell’applicazione delle normative previste. Questa iniziativa non comporterà costi aggiuntivi per la finanza pubblica. La commissione avrà il compito di analizzare i risultati ottenuti e di proporre misure preventive o correttive per affrontare eventuali problematiche, facilitando così l’aggiornamento delle disposizioni vigenti.
Le modifiche del D.Lgs. 209/2024 all’allegato I.9
Analizziamo nel dettaglio le principali novità e i cambiamenti significativi rispetto al testo originario del D.Lgs. 36/2023, soffermandoci su punti salienti come la formazione del personale, la gestione dei flussi informativi, la sicurezza dei dati, la sostenibilità e l’adozione delle nuove tecnologie.
Consulta la tavola sinottica di BibLus per confrontare le modifiche del Decreto Correttivo con il testo vigente del Codice appalti:
Verso una visione integrata e organizzata dei requisiti informativi
Il primo elemento che emerge nel confronto tra la normativa vigente e la bozza di correttivo è un maggiore dettaglio nella definizione degli obiettivi e delle modalità di applicazione dei metodi di gestione informativa digitale. Nella normativa vigente, infatti, è prescritto l’utilizzo di strumenti digitali per migliorare l’efficienza dei processi amministrativi, con un accenno alla loro importanza come parametro di qualificazione delle stazioni appaltanti.
La bozza correttiva, invece, punta a chiarire non solo l’applicazione di questi strumenti, ma anche l’importanza di strutturare i requisiti informativi a partire dagli obiettivi strategici della singola stazione appaltante.
Questa innovazione non è puramente formale: essa rappresenta un passaggio necessario per allineare i dati generati durante i progetti agli obiettivi progettuali stessi.
Con un focus maggiore sui requisiti informativi, la bozza stabilisce una cornice normativa più rigorosa e orientata all’efficienza del ciclo di vita dei dati, dal progetto fino alla dismissione dell’opera.
Formazione del personale e ruoli di responsabilità
La gestione informativa digitale non può prescindere da personale qualificato e ben formato: anche su questo fronte la bozza del correttivo introduce una serie di innovazioni significative. Nel testo vigente, la formazione del personale è menzionata come un requisito generale, ma senza particolare specificità.
La bozza, invece, amplia questo concetto, richiedendo che la formazione abbracci anche aspetti gestionali e amministrativi, come la gestione finanziaria. La nuova normativa introduce inoltre la possibilità di coinvolgere personale esterno, qualora non si trovino internamente figure adeguatamente qualificate. Questa apertura garantisce una flessibilità operativa utile, ma aggiunge anche complessità, in quanto le stazioni appaltanti dovranno prevedere modalità di selezione e controllo della qualità dei soggetti esterni impiegati.
L’obiettivo finale è una maggiore professionalizzazione delle competenze necessarie alla gestione dei flussi informativi digitali, che dovranno essere in grado di integrarsi perfettamente con il processo decisionale e amministrativo interno.
Piattaforme e ambienti di condivisione dei dati: un nuovo standard di interoperabilità
Un altro aspetto importante riguarda le piattaforme e gli ambienti di condivisione dei dati. Se la normativa vigente già impone l’adozione di ambienti di condivisione dei dati sicuri e conformi alle normative sulla proprietà intellettuale e la riservatezza, la bozza di correttivo approfondisce ulteriormente i requisiti tecnici. In particolare, l’aggiornamento prevede che l’ambiente di condivisione sia strutturato per includere sia “contenitori informativi strutturati” sia “contenitori non strutturati“, consentendo una gestione organizzata e dettagliata delle informazioni. L’inclusione di questi nuovi requisiti riflette una maggiore sensibilità verso la complessità delle informazioni prodotte e condivise, nonché un impegno per assicurare che tali dati siano accessibili, sicuri e facilmente integrabili lungo tutte le fasi del progetto.
Specifiche tecniche e capitolato informativo: un maggiore controllo sulla conformità
Il Correttivo e le successive indicazioni operative rafforzano anche il livello di dettaglio per quanto riguarda il capitolato informativo, che diventa un elemento fondamentale per garantire che i requisiti informativi siano rispettati da tutti gli attori coinvolti. Il codice appalti prevede che le stazioni appaltanti alleghino il capitolato informativo alla documentazione di gara e che esso sia coerente con il documento di indirizzo alla progettazione e con la definizione dei requisiti informativi.
La disciplina vigente valorizza il capitolato informativo quale documento centrale per individuare i requisiti di produzione, gestione, trasmissione e archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali della stazione appaltante.
Ciò non solo permette di garantire il rispetto degli standard, ma consente anche una maggiore coerenza e tracciabilità delle informazioni fornite dagli operatori esterni. Inoltre la disciplina vigente prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere il piano di gestione informativa in anticipo rispetto alla stipula del contratto in caso di avvio d’urgenza. Questa misura permette di accelerare il processo amministrativo, senza però compromettere la qualità e la precisione delle informazioni condivise.
Ruoli di gestione della qualità dei dati e responsabilità operative
Per quanto riguarda la gestione dei flussi informativi e la responsabilità dei dati, la bozza propone una serie di miglioramenti che mirano a evitare conflitti o ambiguità. Nella normativa vigente, la gestione informativa viene affidata ad un responsabile che sovraintende al coordinamento dei flussi informativi, senza però chiarire in dettaglio come debbano essere gestite eventuali discrepanze tra dati digitali e documentazione grafica.
La disciplina vigente chiarisce questo punto, stabilendo che gli elaborati grafici e documentali prevalgano sui modelli informativi fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A decorrere dall’introduzione obbligatoria ai sensi dell’art. 43, invece, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi, nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. Tale chiarimento introduce una priorità contrattuale per gli elaborati grafici e documentali e contribuisce a evitare dispute derivanti da incongruenze tra i diversi formati informativi, almeno in una fase transitoria. Nello specifico si legge:
Nello specifico si legge:
Fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti digitali, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione tramite elaborati grafici e documentali in stretta coerenza, possibilmente, con i modelli informativi e le strutture di dati per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici; (..) in caso di comprovata incoerenza tra i modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali, la prevalenza contrattuale è attribuita a questi ultimi.
Cyber Security e sicurezza dei dati: protezione e integrazione nella gestione dei flussi informativi
Un altro aspetto importante della disciplina vigente è il rafforzamento delle misure di sicurezza informatica. Se la normativa originaria menzionava solo genericamente il rispetto della riservatezza, il testo aggiornato consente di valorizzare requisiti e soluzioni di cyber security nell’ambito della gestione dell’ambiente di condivisione dei dati. Questa attenzione alla protezione delle informazioni riflette la crescente importanza di adottare misure preventive contro possibili minacce esterne e attacchi informatici, che potrebbero compromettere non solo la sicurezza dei dati ma anche l’integrità dei processi decisionali e progettuali. In tale ottica, le stazioni appaltanti possono prevedere e valorizzare soluzioni specifiche di sicurezza informatica, garantendo un ambiente sicuro e conforme ai più alti standard di riservatezza e protezione.
Sostenibilità e adozione di tecnologie avanzate: realtà aumentata, tracciabilità e green procurement
Un’ulteriore innovazione riguarda l’introduzione di requisiti per promuovere la sostenibilità ambientale e l’adozione di tecnologie avanzate. La normativa vigente accenna solo marginalmente alla possibilità di utilizzare soluzioni digitali per il controllo dei lavori, mentre la bozza correttiva stabilisce requisiti chiari per l’adozione di tecnologie innovative come la realtà aumentata e sistemi di tracciabilità dei materiali, che diventano ora elementi premianti nelle gare d’appalto. Resta immutata l’adozione di pratiche sostenibili attraverso il “green public procurement“, orientando la scelta delle tecnologie verso modelli rispettosi dell’ambiente e dell’economia circolare. Questa evoluzione si allinea con la crescente sensibilità verso la riduzione dell’impatto ambientale delle costruzioni e rappresenta un passo importante verso una gestione informativa che favorisca anche la sostenibilità.
FAQ Allegato I.9 nuovo codice appalti
Da quando è obbligatoria la gestione informativa digitale negli appalti pubblici?
L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2025 e riguarda le stazioni appaltanti e gli enti concedenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, nei casi previsti dall’art. 43 del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato I.9.
Qual è la soglia economica per l’obbligo di adozione dei metodi e strumenti digitali?
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024, l’obbligo si applica agli interventi con stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. Per gli edifici tutelati ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Codice dei beni culturali, il riferimento è alla soglia di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), del Codice.
L’obbligo si applica anche agli interventi di manutenzione?
No, l’obbligo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, salvo che tali interventi riguardino opere precedentemente eseguite con l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
Quali attività preliminari devono svolgere le stazioni appaltanti?
Prima di adottare i metodi e strumenti di gestione informativa digitale, le stazioni appaltanti devono predisporre:
- un piano di formazione del personale;
- un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software;
- un atto di organizzazione che disciplini ruoli, responsabilità, processi decisionali, flussi informativi, standard e requisiti.
Quali figure devono essere nominate per la gestione informativa digitale?
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono individuare specifiche figure di riferimento, tra cui:
- il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati — ACDat;
- il gestore dei processi digitali;
- il coordinatore dei flussi informativi, inserito nella struttura di supporto al RUP per ciascun intervento.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/allegato-i-9-nuovo-codice-appalti-obblighi-adempimenti-scadenze/
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Alfonso Roma
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