Nel contenzioso edilizio, poche questioni sono delicate quanto quella delle distanze tra fabbricati. Basta un’apertura su una parete, una ricostruzione non perfettamente coincidente con il manufatto originario o un tratto di edificio parzialmente frontistante per trasformare un intervento apparentemente regolare in una fonte di contestazioni tra confinanti.
Il tema diventa ancora più complesso quando entra in gioco la nozione di parete finestrata. Non ogni foro nel muro, infatti, produce gli stessi effetti giuridici: una semplice apertura destinata a dare aria e luce non equivale necessariamente a una veduta, così come una porta-finestra o un accesso a un terrazzo non sempre sono sufficienti a far scattare automaticamente la distanza minima di 10 metri prevista dal D.M. 1444/1968.
Per tecnici, progettisti e consulenti, la questione non è solo teorica. La corretta qualificazione di un’apertura può incidere sulla legittimità dell’intervento, sulla possibilità di conservare distanze preesistenti, sull’obbligo di arretramento e persino sulla sorte di opere già assentite dal Comune. È quindi fondamentale comprendere quando una parete possa dirsi realmente “finestrata”, quali caratteristiche debbano avere le aperture e in che modo vada valutata la frontistanza tra edifici.
Un tema, sul quale ritorna la Corte di Cassazione (sentenza n. 20314/2026) dunque, in cui urbanistica, diritto civile e prassi progettuale si intrecciano, imponendo un’analisi attenta non solo delle norme, ma anche dello stato dei luoghi.
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Demolizione e ricostruzione: le aperture sulla nuova parete fanno sempre scattare la distanza di 10 metri?
Alcuni vicini avevano citato in giudizio i loro dirimpettai e l’impresa di costruzioni che aveva effettuato lavori di demolizione e ricostruzione, sostenendo che i lavori eseguiti dai convenuti avessero violato le distanze legali. Secondo gli attori, i convenuti avevano demolito due manufatti preesistenti, separati tra loro, e li avevano sostituiti con due nuove unità edilizie più alte, più ampie e collocate in modo diverso rispetto alle precedenti costruzioni.
La domanda principale era diretta a ottenere l’arretramento della nuova fabbrica fino al rispetto della distanza di 10 metri tra pareti finestrate. In via subordinata, gli attori avevano lamentato anche la violazione della normativa antisismica, chiedendo la messa in sicurezza dell’edificio e il risarcimento dei danni.
Nel corso del giudizio furono svolti accertamenti tecnici. L’accertamento tecnico preventivo escluse un nesso causale tra i danni lamentati dagli attori e i lavori eseguiti dai convenuti. La successiva consulenza tecnica d’ufficio, invece, rilevò alcuni elementi decisivi: la parziale frontistanza tra gli edifici, la mancata corrispondenza tra le nuove costruzioni e i manufatti preesistenti e il mancato rispetto della distanza di 10 metri prevista dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.
Il Tribunale accolse la domanda relativa alle distanze, condannando i convenuti ad arretrare la parete finestrata del loro immobile fino a 10 metri dalla parete frontistante degli attori, oltre al risarcimento del danno. La Corte d’Appello confermò sostanzialmente questa decisione, salvo escludere la legittimazione passiva dell’impresa edile.
L’impresa edile proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi
- con il primo motivo contestava l’applicazione delle norme sulle distanze, sostenendo che l’intervento edilizio rientrasse nel Piano di recupero del Comune. Secondo il ricorrente, tale piano avrebbe consentito l’accorpamento dei volumi preesistenti e avrebbe ammesso l’intervento realizzato, purché fosse rispettato il limite di altezza previsto. Inoltre, il ricorrente affermava che l’arretramento ordinato dai giudici di merito avrebbe prodotto un’intercapedine dannosa, in contrasto con la finalità del D.M. 1444/1968, che è proprio quella di evitare spazi angusti e insalubri tra fabbricati. Il ricorrente sosteneva anche che non potesse essere applicato direttamente l’art. 9 del D.M. 1444/1968 nei rapporti tra privati, poiché il piano regolatore locale non prevedeva una specifica distanza tra fabbricati. In aggiunta, invocava la normativa sopravvenuta in materia edilizia, in particolare le modifiche al D.P.R. 380/2001, sostenendo che la ricostruzione di un manufatto preesistente potesse avvenire mantenendo le distanze legittimamente esistenti, senza necessità di rispettare integralmente sagoma e volumetria originarie;
- con il secondo motivo il ricorrente contestava la qualificazione della parete come “finestrata”. A suo avviso, le aperture presenti sulla parete del fabbricato non erano vere vedute, ma semplici luci. Da ciò derivava, secondo la difesa, l’erroneità dell’applicazione della distanza di 10 metri prevista per le pareti finestrate;
- con il terzo motivo contestava la sussistenza della frontistanza tra i due edifici. Il ricorrente sosteneva che il tratto considerato dalla Corte d’Appello non fosse una vera parete antistante, ma un semplice setto murario con funzione di sostegno, non idoneo a far scattare la disciplina sulle distanze tra fabbricati frontistanti.
Una dei vicini (controricorrente) resisteva al ricorso chiedendone il rigetto
La sentenza non riporta in modo analitico tutti gli argomenti sviluppati nel controricorso, ma dalla ricostruzione della vicenda emerge che la difesa era orientata a sostenere la correttezza della decisione della Corte d’Appello.
In particolare, la posizione difensiva si fondava su alcuni punti: l’intervento realizzato dall’impresa doveva essere considerato nuova costruzione, perché non coincidente con i manufatti originari; la nuova fabbrica era parzialmente frontistante rispetto all’edificio della controricorrente; le aperture presenti sulla parete del corpo edilizio dei ricorrenti erano state considerate idonee a consentire affaccio e visuale sul fondo vicino; di conseguenza, doveva trovare applicazione la distanza minima inderogabile di 10 metri tra pareti finestrate.
La controricorrente, quindi, difendeva l’impostazione dei giudici di merito secondo cui la concessione edilizia rilasciata dal Comune non era decisiva nei rapporti tra privati. Anche un’opera assentita sotto il profilo amministrativo, infatti, può essere illegittima nei confronti del vicino se viola le norme civilistiche e urbanistiche sulle distanze.
Distanze legali tra pareti finestrate e inderogabilità delle distanze minime stabilite dal decreto
La Cassazione conferma un principio fondamentale: l’art. 9 del D.M. 1444/1968 ha natura inderogabile e si inserisce automaticamente nei regolamenti locali quando questi non prevedano alcuna distanza tra fabbricati o prevedano distanze inferiori a quelle minime stabilite dal decreto.
Pertanto, se il regolamento edilizio comunale non contiene una disciplina sufficiente, la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate si applica comunque nei rapporti tra privati. Sotto questo profilo, la tesi del ricorrente è stata respinta: il fatto che il Comune non avesse previsto una specifica distanza tra fabbricati non impediva l’applicazione del D.M. 1444/1968.
Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse applicato la disciplina sulle distanze senza compiere tutti gli accertamenti necessari. Prima di ordinare l’arretramento di un edificio per violazione della distanza tra pareti finestrate, il giudice deve verificare due aspetti: se l’intervento edilizio sia effettivamente soggetto alla disciplina sulle distanze, alla luce anche della normativa sopravvenuta più favorevole; e se le aperture presenti sulla parete possano davvero essere considerate vedute.
Quali caratteristiche devono avere le aperture: distinzione tra luci e vedute
Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda la distinzione tra luci e vedute.
La Cassazione ribadisce che:
nella disciplina legale dei rapporti di vicinato l’obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione “pareti finestrate” … non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette lucifere
La distanza di 10 metri tra pareti finestrate non riguarda quindi qualsiasi apertura esistente su una parete. Riguarda le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, cioè aperture che permettono non solo il passaggio di aria e luce, ma anche l’affaccio sul fondo del vicino.
Perché un’apertura possa essere considerata veduta, devono sussistere due requisiti:
- inspectio, cioè la possibilità di guardare frontalmente verso il fondo vicino;
- prospectio, cioè la possibilità di affacciarsi e guardare anche in modo obliquo e laterale, esercitando una visione ampia e non meramente occasionale del fondo altrui.
Non basta, quindi, che da un’apertura si possa intravedere il fondo confinante. Occorre che l’apertura sia strutturalmente e funzionalmente idonea a consentire un affaccio comodo e normale.
Secondo la Cassazione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto le caratteristiche delle aperture: larghezza, altezza, collocazione, altezza del davanzale, possibilità per una persona di normale statura di affacciarsi agevolmente. Se il davanzale è troppo basso o troppo alto, oppure se l’apertura non consente un affaccio stabile e comodo, la qualificazione come veduta può essere esclusa o comunque deve essere motivata con particolare attenzione.
La Corte precisa anche che una porta-finestra destinata al passaggio verso un terrazzo non è automaticamente una veduta. Può diventarlo solo se, per caratteristiche oggettive e situazione dei luoghi, consente normalmente l’esercizio sia dell’inspectio sia della prospectio. Se permette soltanto una visione fugace e occasionale durante il passaggio, non basta a configurare una veduta rilevante ai fini delle distanze.
Il giudizio della Cassazione: la parete è “finestrata”, ai fini della distanza di 10 metri ex art. 9 D.M. 1444/1968, solo se le aperture consentono una concreta e comoda veduta sul fondo vicino; non basta la mera presenza di luci o passaggi, dovendo il giudice accertare in concreto inspectio e prospectio
In sintesi, la Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, mentre ha rigettato il terzo.
Sul primo motivo, la Suprema Corte ha confermato che l’art. 9 del D.M. 1444/1968 si applica anche quando il regolamento locale non disciplini le distanze tra fabbricati. Tuttavia, ha ritenuto necessario un nuovo esame alla luce della normativa sopravvenuta in materia edilizia, più favorevole al ricorrente, in particolare con riferimento alla possibilità di ricostruire mantenendo le distanze preesistenti, se ricorrono le condizioni previste dalla legge.
Sul secondo motivo, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’Appello perché aveva qualificato le aperture come vedute senza un adeguato accertamento concreto. La motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta insufficiente: non era stato spiegato in modo puntuale perché quelle aperture consentissero un affaccio comodo e stabile sul fondo vicino.
Quando è esclusa la frontistanza ai fini delle distanze legali?
Sul terzo motivo, invece, la Cassazione ha dato ragione alla Corte d’Appello:
Come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello, “Ai fini dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, due fabbricati, per essere antistanti, non devono necessariamente essere paralleli, ma possono anche fronteggiarsi con andamento obliquo, purché tra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24471 del 01/10/2019, Rv. 655256; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24076 del 03/10/2018, Rv. 650635; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5741 del 03/03/2008, Rv. 602212).
La frontistanza, dunque, è esclusa quando gli edifici sono posti tra loro ad angolo retto, ovvero quando sono gli spigoli opposti a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l’altro, ma non anche nel caso in cui –come nella fattispecie– le due pareti si fronteggino, sia pure per un solo tratto. Ne consegue il rigetto della doglianza, essendo del tutto irrilevante la funzione alla quale assolve il tratto della fabbrica riscontrato come frontistante all’opposta parete di un altro edificio, poiché la ratio dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 non è quello di distinguere, e disciplinare diversamente, le singole tipologie di edificio o fabbrica, ma quello di evitare, in termini generali, la formazione di intercapedini ritenute dannose.
Quindi, per configurare la frontistanza tra due edifici non è necessario che le pareti siano perfettamente parallele. È sufficiente che vi sia almeno un segmento delle facciate che si fronteggi, anche con andamento obliquo. La funzione del tratto murario è irrilevante: ciò che conta è l’effettivo fronteggiarsi delle costruzioni, perché la norma mira a evitare la formazione di intercapedini dannose.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Distanza tra edifici: regole generali ed eccezioni. Inserire un progetto in un contesto reale non è operazione facile data la quantità di norme e regolamenti da rispettare, tra cui le distanze legali tra costruzioni, ma oggi posso consigliarti il software per la progettazione architettonica 3D BIM in grado di rappresentare velocemente tutte le soluzioni progettuali con una drastica riduzione di possibili errori.
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Giuseppe De Luca
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