Il decreto 7 novembre 2017, n. 186 (Decreto Certificazione Ambientale) disciplina il sistema volontario di certificazione ambientale dei generatori di calore ad uso di riscaldamento civile alimentati con legna da ardere, carbone legna e biomasse combustibili
Stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio della certificazione, obbligatoria dal 2019 per accedere agli incentivi del Conto Termico.
I contenuti del Decreto Certificazione Ambientale
Il D.M. 186/2017 contiene le regole per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa solida (come legna da ardere, pellet o cippato).
La normativa nazionale, recependo quella europea, definisce la biomassa come:
la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde urbano nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
Il D.M. 186/2017 individua:
- la procedura per il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore da parte di organismo notificato
- le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità
- i metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione
- le indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione
La certificazione dei generatori di calore è rilasciata sulla base di specifiche prestazioni emissive definite con riferimento alle emissioni di polveri, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio.
In riferimento ai livelli prestazionali assicurati, si assegna una specifica classe di qualità (5 quelle individuate nel decreto) al generatore di calore.
Il provvedimento individua, inoltre, la definizione della procedura per il rilascio della certificazione ambientale al produttore da parte di un organismo notificato. Infine, alcuni adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore.
In particolare, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale è tenuto ad indicare nel libretto di installazione e manutenzione del generatore:
- la classe di appartenenza
- le informazioni aggiuntive per il rispetto delle prestazioni emissive stabilite dal decreto
- le corrette modalità di gestione proprie del generatore
- il regime di funzionamento ottimale
- i sistemi di regolazione presenti
- le configurazioni impiantistiche più idonee
- i valori ottimali del tiraggio per il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione cui verrà collegato il generatore
Il decreto individua, per il rilascio della certificazione ambientale, le seguenti categorie di generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili (individuati nel D.Lgs. 152/2006):
- caldaie fino a 500 kW
- camini chiusi
- caminetti aperti
- stufe a legna
- stufe ad accumulo
- cucine a legna e stufe
- inserti e cucine a pellet
Per ciascuna categoria di generatore è indicata la specifica norma tecnica di riferimento.
- camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 – inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
- caminetti aperti: UNI EN 13229 – inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
- stufe a legna: UNI EN 13240 – stufe a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
- stufe ad accumulo (non artigianali): UNI EN 15250 – apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi – requisiti e metodi di prova;
- cucine a legna: UNI EN 12815 – termocucine a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
- caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 – caldaie per riscaldamento – parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW – terminologia, requisiti, prove e marcatura;
- stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe: UNI EN 14785 – apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno – requisiti e metodi di prova.
In arrivo nuove classi ambientali per caldaie, stufe e apparecchi domestici
È in fase di aggiornamento la disciplina nazionale sulla certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.
Lo schema andrà a modificare il D.M. 186/2017 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide) attuativo dell’art. 290, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 (T.U.Ambiente), introducendo nuove classi prestazionali per caldaie, stufe e altri apparecchi domestici. Le principali novità riguardano la classe 6 stelle, prevista per più categorie di generatori, e la classe 7 stelle, riservata alle caldaie.
Viene inoltre rivista la classe 5 stelle e sono disciplinate le stufe ad accumulo realizzate in opera secondo UNI EN 15544.
L’obiettivo principale dell’aggiornamento del D.M. 186/2017 è favorire il ricambio del parco installato dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, orientando il mercato verso apparecchi di ultima generazione caratterizzati da prestazioni emissive più elevate. Intervenire nel settore del riscaldamento civile a biomassa legnosa, principale fonte di inquinamento atmosferico in quanto responsabile di oltre il 50% delle emissioni di PM, produrrà un conseguente miglioramento della qualità dell’aria e, quindi, standard di tutela sanitaria più elevati.
Il sistema resta comunque fondato su una certificazione volontaria: l’aggiornamento non introduce divieti diretti alla commercializzazione né restrizioni agli scambi, ma aggiorna un meccanismo già esistente che consente ai produttori di certificare le prestazioni ambientali dei propri generatori.
Ecco una sintesi analitica delle novità.
Nuove regole per i generatori a biomassa: il contesto normativo
Lo schema di regolamento ha lo scopo di aggiornare la certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide introducendo soglie più selettive per tenere conto dell’evoluzione tecnologica del settore. L’aggiornamento non riscrive l’intera disciplina, ma interviene su alcuni punti specifici:
- categorie di generatori certificabili;
- nuove classi di qualità ambientale;
- valori emissivi di riferimento;
- metodi di prova;
- stufe ad accumulo realizzate in opera;
- informazioni da fornire all’utilizzatore.
La ragione dell’aggiornamento è strettamente collegata alla qualità dell’aria. In partiolare l’Italia è interessata da procedure di infrazione europee per il superamento dei valori limite relativi a PM10, PM2,5 e biossido di azoto. A questo quadro si aggiunge la nuova direttiva UE 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente, che prevede limiti più severi da rispettare entro il 2030.
Cosa cambia rispetto al D.M. 186/2017
La disciplina attuale classifica i generatori attraverso un sistema di stelle, in funzione delle prestazioni emissive e del rendimento e lo schema di aggiornamento introduce tre cambiamenti rilevanti:
- inserisce la classe 6 stelle per caldaie e apparecchi domestici, con esclusione dei caminetti aperti;
- introduce la classe 7 stelle per le sole caldaie;
- aggiorna alcuni valori della classe 5 stelle, in particolare in relazione a monossido di carbonio e rendimento.
La certificazione ambientale resta uno strumento volontario per i produttori. Tuttavia, nella pratica, la classe ambientale ha già assunto un ruolo centrale nei piani regionali per la qualità dell’aria, nei bandi di incentivazione e nelle limitazioni all’installazione o all’utilizzo degli apparecchi meno performanti.
Prodotti realizzati in opera
Lo schema di regolamento propone di introdurre nel D.M. 186/2017 un nuovo articolo 3-bis, dedicato all’equiparazione dei prodotti realizzati in opera. La disposizione prevede che gli apparecchi costruiti secondo la norma UNI EN 15544 siano equiparati alla classe ambientale “5 stelle”, purché la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/2008 sia integrata da una specifica documentazione tecnica.
In particolare, la dichiarazione deve essere corredata da:
- una relazione tecnica contenente i calcoli progettuali eseguiti secondo la UNI EN 15544, gli schemi costruttivi e la documentazione fotografica rappresentativa dell’intervento realizzato;
- gli esiti della misurazione del tiraggio del condotto di evacuazione dei prodotti della combustione, eseguita secondo la UNI 10683 alla prima accensione dell’impianto, con le modalità previste dalla UNI 10389-2;
- ove applicabile, la certificazione ambientale della camera di combustione, attestante il rispetto dei requisiti emissivi corrispondenti almeno alla classe “5 stelle”.
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Redazione Tecnica
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