La prosecuzione di un manufatto abusivo, quando genera nuova volumetria, non rientra nelle tolleranze introdotte dal Salva Casa: servono permesso di costruire e, se l’area è vincolata, autorizzazione paesaggistica
Le tolleranze costruttive non trasformano automaticamente qualsiasi difformità edilizia in un intervento legittimo. È questo il punto centrale affrontato dalla Cassazione penale con la sentenza n. 23915/2026, relativa al sequestro preventivo di un manufatto di circa 56 m² realizzato sul terrazzo di un immobile.
La ricorrente sosteneva che l’opera fosse in parte coperta da precedenti titoli edilizi e pratiche amministrative e, per la parte residua, rientrasse nelle tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 105/2024, il cosiddetto Salva Casa.
La Cassazione ha però confermato l’impostazione del Tribunale del riesame: l’intervento non era una semplice difformità tollerabile, ma una nuova volumetria realizzata in prosecuzione di opere non coperte da condono e ancora abusive.
Il caso
Il procedimento nasce dal sequestro preventivo di un manufatto di circa 56 m² realizzato sul terrazzo di un immobile.
Secondo l’impostazione accusatoria, l’opera era stata realizzata in violazione:
- dell’art. 44 del d.P.R. 380/2001, in materia di reati edilizi;
- dell’art. 181 del d.lgs. 42/2004, in materia di tutela paesaggistica.
Il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la ricorrente avesse proseguito l’edificazione dell’abuso e che, quindi, sussistessero i presupposti per mantenere il sequestro preventivo.
La difesa sosteneva invece che il manufatto fosse legittimo, almeno in parte, perché riconducibile a precedenti vicende edilizie: una concessione edilizia del 1984, un condono del 2004 e una successiva integrazione documentale del 2019. Per la parte non coperta da titolo, la ricorrente richiamava l’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia, sostenendo che le difformità dovessero essere considerate tolleranze costruttive.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame con due motivi principali:
- la presunta violazione dell’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 e il vizio di motivazione: secondo la difesa, non vi sarebbe stato alcun abuso edilizio, perché le difformità rispetto alla situazione assentita avrebbero dovuto essere considerate tolleranze costruttive;
- omesso esame della documentazione prodotta: la ricorrente sosteneva che il Tribunale del riesame non avesse valutato correttamente gli atti depositati per dimostrare la riconducibilità dell’intervento ai titoli edilizi pregressi o, comunque, al regime delle tolleranze.
La prosecuzione di lavori su opere abusive può rientrare nelle tolleranze costruttive invocate con il Salva Casa?
La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato.
La vicenda riguarda il sequestro preventivo di un manufatto realizzato sul terrazzo dell’immobile della ricorrente, in violazione della normativa edilizia e paesaggistica. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura cautelare ritenendo che la ricorrente avesse proseguito l’edificazione dell’abuso con un manufatto qualificato come nuova volumetria.
Secondo la difesa, invece, una parte dell’intervento sarebbe stata legittimata da precedenti titoli edilizi e da una procedura di condono. Per la parte non coperta da titolo, la difesa sosteneva che l’intervento potesse rientrare nell’edilizia libera o, comunque, essere ricondotto alle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. 380/2001. Da ciò deriverebbe l’assenza sia del fumus del reato sia del periculum in mora, sostenendo quindi la legittimità della prosecuzione dei lavori.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha infatti accertato che il manufatto oggetto di sequestro è stato realizzato proseguendo opere non coperte da condono e ancora abusive; dalle risultanze fotografiche era emerso che si trattava di una nuova volumetria. Dalle risultanze fotografiche è emerso che si tratta di una nuova volumetria, per la quale erano necessari il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica. Ne consegue la corretta configurazione dei reati contestati e la sussistenza dei presupposti per il sequestro.
Tale decisione è conforme alla giurisprudenza richiamata dalla Cassazione, secondo cui la sopraelevazione di una costruzione realizzata “sine titulo” e non sanzionata costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria e integra un nuovo reato. La Corte richiama inoltre l’orientamento secondo cui, se pende un’istanza di condono relativa alla parte inizialmente edificata, la successiva sopraelevazione abusiva incide sulla sanabilità dell’intero manufatto, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza citata.
Il secondo motivo, relativo all’omessa valutazione della documentazione prodotta, è stato ritenuto generico dalla Cassazione.
In ogni caso, nel giudizio sulle misure cautelari reali il sindacato della Corte è limitato ai soli casi di violazione di legge, includendo eventuali errori giuridici o vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione mancante o incomprensibile. Non rientrano invece nel controllo le mere valutazioni di merito o l’eventuale illogicità della motivazione.
Alla luce di quanto esposto, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
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Stefania Spagnoletti
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