Obblighi del lavoratore in materia di sicurezza


Il D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza, rappresenta il pilastro normativo della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia.

Tra i principi fondamentali introdotti dalla normativa comunitaria e recepiti nel nostro ordinamento, vi è il riconoscimento del lavoratore come soggetto attivo del sistema di prevenzione, non più mero destinatario passivo delle misure di sicurezza, ma protagonista responsabile della propria e dell’altrui incolumità.

Ecco cosa sapere sul ruolo e sulle responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza.

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Il contesto normativo: dall’articolo 2087 c.c. al D.Lgs. 81/2008

Per comprendere appieno la portata degli obblighi dei lavoratori è necessario inquadrare la disciplina nel più ampio sistema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il punto di partenza rimane l’articolo 2087 del Codice Civile, norma di chiusura del sistema prevenzionistico, che impone all’imprenditore di adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“. Si tratta di una disposizione dalla formulazione aperta, capace di adattarsi ai mutamenti tecnologici e organizzativi, che configura in capo al datore di lavoro una responsabilità di natura contrattuale per l’inadempimento degli obblighi di sicurezza.

Questa norma, tuttavia, non esaurisce il quadro delle tutele. Il D.Lgs. 81/2008, emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha operato un riassetto complessivo della materia, riordinando e coordinando in un unico corpus normativo le molteplici disposizioni stratificatesi nel tempo.

Il Testo Unico, composto da ben 306 articoli e numerosi allegati tecnici, non si è limitato ad una mera operazione di compilazione, ma ha introdotto significative innovazioni, tra cui spicca proprio la ridefinizione del ruolo del lavoratore nel sistema prevenzionistico, come abbiamo già analizzato.

L’impianto del D.Lgs. 81/2008 si fonda su alcuni principi cardine. Innanzitutto, l’universalità della tutela: destinatari della protezione sono tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, come chiarito dall’ampia definizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera a). Per “lavoratore” si intende infatti “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari“. Questa definizione ricomprende non solo i lavoratori subordinati tradizionali, ma anche i lavoratori autonomi che operano nell’ambito di un’organizzazione altrui, i tirocinanti, gli apprendisti, i volontari e qualsiasi prestatore d’opera che si trovi inserito in un contesto organizzativo, anche in assenza di un regolare contratto di lavoro.

La giurisprudenza ha confermato l’ampiezza di questa tutela, affermando che gli obblighi di sicurezza sussistono anche nei confronti di chi svolge attività occasionale o a titolo di cortesia, nei confronti dei lavoratori in nero, e persino nei confronti di chi collabora saltuariamente in un’impresa familiare. Questa estensione della tutela risponde a un’esigenza di effettività della protezione, che non può essere subordinata alla regolarità formale del rapporto di lavoro, ma deve garantire la salute e l’incolumità di chiunque operi in un ambiente lavorativo organizzato.

Obblighi del lavoratore sicurezza: soggetto attivo della prevenzione

Come anticipato, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro ha segnato una svolta paradigmatica nel modo di concepire il ruolo del lavoratore all’interno del sistema prevenzionistico. Tradizionalmente considerato come soggetto passivo della tutela, destinatario di protezioni predisposte unilateralmente dal datore di lavoro, il lavoratore è oggi riconosciuto come protagonista attivo della propria sicurezza e di quella dei colleghi.

Questa evoluzione, che affonda le radici nella normativa comunitaria e in particolare nella Direttiva 89/391/CEE, rappresenta un cambio di prospettiva fondamentale per comprendere l’attuale assetto degli obblighi e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’articolo 20 del Testo Unico sulla Sicurezza, rubricato eloquentemente “Obblighi dei lavoratori“, costituisce il fulcro normativo di questa nuova concezione. La disposizione non si limita a enunciare generici doveri di collaborazione, ma delinea un vero e proprio statuto di responsabilità del lavoratore, articolato in obblighi specifici e puntuali, il cui inadempimento può comportare conseguenze sia sul piano disciplinare che su quello penale e civile. Comprendere in maniera approfondita questi obblighi risulta essenziale non solo per garantire la corretta applicazione delle norme nei cantieri e negli ambienti di lavoro, ma anche per valutare correttamente le responsabilità in caso di infortuni e per impostare efficaci strategie di prevenzione.

L’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008: analisi degli obblighi del lavoratore

L’articolo 20 del testo unico sulla sicurezza è il cuore normativo degli obblighi dei lavoratori. La disposizione si apre con un comma di carattere generale che enuncia il principio fondamentale secondo il quale ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Diligenza attiva

In primis, l’obbligo di “prendersi cura” configura un dovere di diligenza attiva, che va oltre la mera osservanza passiva delle prescrizioni. Il lavoratore è chiamato ad un atteggiamento vigile e consapevole, che implica l’attenzione costante ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro e la capacità di adottare comportamenti prudenti anche in situazioni non espressamente regolate. Significativo è poi il riferimento alla sicurezza “delle altre persone presenti sul luogo di lavoro”: il lavoratore non è responsabile solo della propria incolumità, ma anche di quella dei colleghi e di chiunque possa essere esposto alle conseguenze delle sue azioni o omissioni. Questo aspetto assume particolare rilevanza nei cantieri edili e negli ambienti di lavoro complessi, dove le attività di più soggetti si intrecciano e dove un comportamento imprudente può mettere a pentimento l’incolumità di molte persone.

Fondamentale è l’inciso finale del comma 1, che ancora gli obblighi del lavoratore “alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Questa precisazione lavorativa chiarisce che la responsabilità del non è assoluta, ma parametrata alle conoscenze acquisite attraverso la formazione ricevuta, alle direttive impartite e agli strumenti messi a disposizione. Ne deriva che il datore di lavoro non può pretendere dal lavoratore comportamenti conformi a regole di sicurezza che non gli siano state adeguatamente illustrate, né può addossargli la responsabilità di incidenti derivanti dall’assenza o dall’inadeguatezza dei dispositivi di protezione. Questo principio ha importanti riflessi sul piano della ripartizione delle responsabilità in caso di infortunio, come vedremo analizzando la giurisprudenza in materia di concorso di colpa.

Obblighi e doveri specifici

Il comma 2 dell’articolo 20 declina poi gli obblighi generali in una serie di doveri specifici, che costituiscono altrettante posizioni di garanzia nel capo del lavoratore. Esaminiamoli analiticamente.

Collaborazione attiva

La lettera a) impone al lavoratore di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro“. Si tratta di un obbligo di collaborazione attiva, che si sostanzia nel dovere di segnalazione di anomalie, di partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza, di fornire il proprio contributo esperienziale per l’individuazione dei rischi e per il miglioramento delle misure di prevenzione. Questo obbligo assume particolare rilievo nella fase di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, dove l’apporto conoscitivo dei lavoratori che lavorano quotidianamente con determinate attrezzature o in determinati ambienti può risultare prezioso per l’individuazione di rischi non immediatamente percepibili.

Dovere di obbedienza alle direttive in materia di sicurezza

La lettera b) prescrive di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale“. Questo obbligo configura un vero e proprio dovere di obbedienza alle direttive in materia di sicurezza, che si affianca e integra l’obbligo generale di diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. L’inosservanza delle istruzioni di sicurezza può integrare non solo una violazione dell’articolo 20, con le conseguenti sanzioni penali, ma anche un inadempimento contrattuale suscettibile di sanzione disciplinare, fino al licenziamento nei casi più gravi. La giurisprudenza ha chiarito che le direttive in materia di sicurezza devono essere specifiche, chiare e adeguatamente comunicate: non è sufficiente un generico avviso in bacheca per assolvere l’obbligo di informazione, soprattutto quando si tratti di rischi gravi e specifici.

Corretto utilizzo delle attrezzature da lavoro

La lettera c), come modificata dal D.L. 159/2025, impone di “utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza“. L’obbligo di utilizzo corretto presuppone che il lavoratore abbia ricevuto adeguata formazione e addestramento sull’uso delle attrezzature e che queste siano conformi ai requisiti di sicurezza. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che non può configurarsi una responsabilità del lavoratore per uso improprio di attrezzature quando questi non ha ricevuto istruzioni specifiche sulle modalità di lavoro o quando le attrezzature stesse presentino vizi o carenze di sicurezza. Questo obbligo assume particolare rilevanza nei cantieri edili, dove l’uso di macchinari complessi e potenzialmente pericolosi richiede competenze specifiche e il rispetto rigoroso delle procedure operative.

Utilizzo appropriato di DPI

La lettera d) prescrive di “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione“. I dispositivi di Protezione Individuale (DPI) costituiscono l’ultima barriera di protezione quando i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti con misure di prevenzione collettiva. L’obbligo di utilizzo dei DPI è tassativo e la sua violazione può comportare gravi conseguenze. Tuttavia, anche in questo caso, la responsabilità presuppone che i DPI siano stati effettivamente messi a disposizione, che siano idonei ai rischi da prevenire, che siano conformi alle norme tecniche e che il lavoratore sia stato adeguatamente formato sul loro corretto utilizzo. Non è raro, nella pratica dei cantieri, che si verificano situazioni in cui i DPI forniti risultino inadeguati, scomodi o incompatibili con le specifiche lavorazioni: in questi casi, il lavoratore ha il dovere di segnalazione tempestivamente le criticità e il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire dispositivi idonei.

Obbligo di segnalazione deficienza mezzi e dispositivi

La lettera e) impone di “segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) ed), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone salva notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza“. Questo obbligo di segnalazione costituisce un elemento essenziale del sistema partecipativo di prevenzione. Il lavoratore, che opera quotidianamente a contatto con le attrezzature e nell’ambiente di lavoro, è spesso il primo a percepire anomalie, malfunzionamenti o situazioni di pericolo. La tempestiva segnalazione consente al datore di lavoro di intervenire prima che si verifichi l’infortunio. Particolarmente significativa è la previsione dell’obbligo di intervento diretto in caso di urgenza: il lavoratore che si trova di fronte ad un pericolo grave e imminente non può limitarsi a segnalarlo, ma deve attivarsi personalmente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre il rischio. Questo obbligo di intervento attivo rafforza ulteriormente la concezione del lavoratore come soggetto responsabile della sicurezza.

Cassazione penale 37985/2025: lavoratore investito mortalmente in cantiere

La sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 37985/2025 evidenzia come il conducente dell’automezzo, pur in concorso con datore di lavoro e coordinatore della sicurezza (giudicati separatamente), abbia una responsabilità diretta nell’infortunio mortale. La Corte ha accertato che il lavoratore ha violato sia la colpa specifica, non segnalando il malfunzionamento del segnale acustico, sia la colpa generica, proseguendo la manovra pur consapevole della presenza del collega in area di pericolo. L’errore operativo del lavoratore costituisce quindi una concausa determinante, dimostrando che anche chi esegue attività ad alto rischio risponde penalmente se non osserva le regole cautelari di propria competenza. L’incidente era evitabile tramite l’adempimento degli obblighi di vigilanza e segnalazione, sottolineando l’importanza della diligenza individuale in cantiere. Leggi l’approfondimento.


Divieto di rimuovere/modificare DPI

La lettera f) vieta di “rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo“. Si tratta di un divieto assoluto, la cui violazione può avere conseguenze molto pesanti. Nella pratica, non è infrequente che i lavoratori, per accelerare i tempi di lavorazione o per comodità, disattivino o rimuovano i dispositivi di sicurezza delle macchine. Questo comportamento, oltre ad integrare una violazione dell’articolo 20 con le relative sanzioni penali, può configurare una condotta anomala idonea a interrompere il nesso causale tra eventuali inadempimenti del datore di lavoro e l’infortunio, con conseguente esclusione della responsabilità datoriale.

Divieto di comportamenti abnormi

La lettera g) prescrive di “non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori“. Anche questo divieto risponde all’esigenza di evitare iniziative improvvisate e potenzialmente pericolose. Il lavoratore deve attenersi rigorosamente alle mansioni assegnate e alle procedure operative definite, astenendosi da interventi che esulino dalle proprie competenze. La giurisprudenza ha chiarito che la violazione di questo obbligo può assumere rilevanza anche sul piano della responsabilità civile, configurando un concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell’infortunio.

Obbligo formazione

La lettera h) impone di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro“. La formazione costituisce uno dei pilastri del sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 81/2008. Gli articoli 36 e 37 del Testo Unico prevedono obblighi dettagliati di informazione, formazione e addestramento a carico del datore di lavoro, modulati in funzione dei rischi specifici delle mansioni svolte. La partecipazione attiva e consapevole del lavoratore ai percorsi formativi è essenziale per l’efficacia della prevenzione: una formazione subita passivamente o disattesa non può produrre i risultati attesi in termini di consapevolezza dei rischi e di acquisizione di comportamenti sicuri. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che la formazione deve essere specifica, adeguata, comprensibile e verificata, e che in caso di cambio di mansioni o di introduzione di nuove attrezzature deve essere ripetuta e aggiornata.

Obbligo controlli sanitari

Infine, la lettera i) prescrive di “sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente“. La sorveglianza sanitaria, disciplinata dall’articolo 41 del Testo Unico, costituisce uno strumento fondamentale per la verifica dell’idoneità del lavoratore alle mansioni specifiche e per l’individuazione precoce di eventuali patologie correlate al lavoro. Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche preventive, periodiche e straordinarie disposte dal medico competente e tali controlli devono essere effettuati nell’orario di lavoro e sono a carico del datore di lavoro. Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria può integrare una violazione dell’articolo 20 e può comportare conseguenze sul piano disciplinare.

Obbligo lavoratori di attività in appalto e subappalto

Il comma 3 dell’articolo 20 prevede poi un obbligo specifico per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto: l’obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredati di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo, che grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, risponde all’esigenza di contrastare il lavoro irregolare e di consentire l’immediata identificazione dei soggetti presenti nei cantieri e negli ambienti di lavoro complessi. La violazione di questo obbligo è sanzionata amministrativamente ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b) del Testo Unico.

Obblighi del lavoratore in materia di salute e sicurezza: le sanzioni

L’inadempimento degli obblighi appena analizzati non rimane privo di conseguenze.

L’articolo 59 del D.Lgs. 81/2008, rubricato “Sanzioni per i lavoratori“, prevede un articolato sistema sanzionatorio che combina sanzioni penali e sanzioni amministrative. Questa scelta del legislatore sottolinea la serietà con cui vengono considerati gli obblighi di sicurezza gravanti sui lavoratori e la volontà di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nel sistema prevenzionistico.

Violazione articolo 20 comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i)

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 59 punisce con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 284,77 a 854,30 euro la violazione dell’articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i). Si tratta quindi di sanzioni penali, che possono comportare l’iscrizione nel casellario giudiziale e che sono soggette al regime della prescrizione estintiva del reato previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 758/1994. La natura penale di queste sanzioni evidenzia la gravità delle condotte vietate e la loro potenziale idoneità a mettere in pericolo beni giuridici fondamentali come la vita e l’integrità fisica. È importante sottolineare che le sanzioni penali previste per i lavoratori sono significativamente più lievi rispetto a quelle previste per il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti. Questa differenziazione risponde ad una logica di proporzionalità e tiene conto del diverso grado di responsabilità e dei diversi poteri di intervento dei vari soggetti dell’organizzazione. Mentre il datore di lavoro ha il potere e il dovere di organizzare il sistema di prevenzione, di fornire le attrezzature ei dispositivi di protezione, di impartire le istruzioni e di vigilare sulla loro osservanza, il lavoratore ha essenzialmente obblighi di osservanza e di collaborazione, parametrati alla formazione ricevuta e ai mezzi forniti.

Violazione dell’articolo 20, comma 3: obbligo esposizione tessera di riconoscimento

La lettera b) del comma 1 dell’articolo 59 punisce invece con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro la violazione dell’articolo 20, comma 3, relativo all’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento. La scelta di prevedere una sanzione amministrativa anziché penale per questa violazione riflette la diversa natura dell’obbligo, che attiene più a profili di regolarità formale e di contrasto al lavoro irregolare che non direttamente alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza. Sul piano applicativo, è importante evidenziare che le sanzioni penali previste dall’articolo 59 sono contravvenzioni e come tali sono soggette al regime dell’oblazione previsto dall’articolo 162-bis del Codice Penale. Il lavoratore che ha violato uno degli obblighi di cui all’articolo 20 può quindi estinguere il reato mediante il pagamento di una somma determinata, prima dell’apertura del dibattimento. Inoltre, trova applicazione l’istituto della prescrizione obbligatoria previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza che accerti la violazione deve impartire al lavoratore una prescrizione per la regolarizzazione, e solo in caso di mancato adempimento nel termine assegnato si procede con la contestazione della sanzione.

Accanto alle sanzioni penali e amministrative, l’inadempimento degli obblighi di sicurezza può comportare anche conseguenze sul piano disciplinare. Il lavoratore che viola le norme di sicurezza può essere soggetto a sanzioni disciplinari graduate in funzione della gravità della condotta, che possono andare dal richiamo verbale o scritto, alla multa, alla sospensione, fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi. La giurisprudenza ha chiarito che il licenziamento per violazione delle norme di sicurezza è legittimo quando la condotta del lavoratore sia connotata da particolare gravità e sia idonea a ledere il vincolo fiduciario.

La formazione e l’informazione: presupposti essenziali per l’adempimento degli obblighi del lavoratore

Un aspetto di fondamentale importanza, che emerge con chiarezza dall’analisi dell’articolo 20 e dalla giurisprudenza in materia, riguarda il ruolo centrale della formazione e dell’informazione come presupposti necessari per l’effettivo adempimento degli obblighi di sicurezza da parte dei lavoratori. Come si è visto, il comma 1 dell’articolo 20 ancora espressamente gli obblighi del lavoratore “alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Questa precisazione non è meramente formale, ma esprime un principio sostanziale di fondamentale importanza: il lavoratore può essere considerato responsabile solo se è stato messo in condizione di conoscere i rischi e di adottare le comportamenti sicure.

Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 disciplinano in modo dettagliato gli obblighi di informazione e formazione gravanti sul datore di lavoro. L’articolo 36 prevede che il datore di lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e miscele pericolose.

L’articolo 37 prevede invece che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che gli obblighi di informazione e formazione devono essere adempiuti in maniera specifica, puntuale ed effettiva. Non è sufficiente una formazione generica o teorica, né l’affissione di cartelli o avvisi in bacheca. La formazione deve essere comprensibile per i lavoratori, tenendo conto del loro livello di istruzione e della loro conoscenza della lingua italiana. Deve essere verificata l’effettiva acquisizione delle competenze attraverso test o prove pratiche. Deve essere documentata attraverso registri delle presenze e attestati di frequenza.

Particolarmente significativa è la giurisprudenza che ha affermato la responsabilità del datore di lavoro per infortuni occorsi a lavoratori che, pur avendo violato le procedure di sicurezza, non avevano ricevuto una formazione adeguata. Ciò evidenzia che la formazione non è un adempimento formale o burocratico, ma il presupposto essenziale per l’effettività del sistema prevenzionistico. Un lavoratore non formato non può essere considerato responsabile delle proprie azioni in materia di sicurezza, e il datore di lavoro che ometta di fornire una formazione adeguata non può invocare il comportamento imprudente del lavoratore per escludere o attenuare la propria responsabilità.

Perché è importante comprendere appieno gli obblighi dei lavoratori?

La corretta comprensione degli obblighi dei lavoratori e del loro bilanciamento con le responsabilità datoriali assume molta importanza sotto molteplici profili.

In primo luogo, nella fase di progettazione delle opere e di redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, il professionista deve tenere conto non solo degli obblighi gravanti sulle imprese esecutrici, ma anche dei comportamenti attesi dai lavoratori. Le misure di prevenzione devono essere concepite in modo da essere effettivamente applicabili e da non richiedere ai lavoratori comportamenti eccessivamente complessi o gravosi. Occorre inoltre prevedere adeguate misure di formazione e informazioni, specificando nel PSC i contenuti formativi necessari per le diverse lavorazioni.

In secondo luogo, nella fase di esecuzione dei lavori, il coordinatore per la sicurezza e il direttore dei lavori devono vigilare non solo sull’adozione delle misure di prevenzione da parte delle imprese, ma anche sull’effettivo adempimento degli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori. Devono verificare che i lavoratori presenti in cantiere abbiano ricevuto la formazione prevista dalla legge e specifiche per le lavorazioni da eseguire, che siano stati informati sui rischi e sulle procedure di sicurezza, che utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuale. In caso di comportamenti non conformi, devono intervenire tempestivamente, segnalando le criticità alle imprese e, se necessario, disponendo la sospensione delle lavorazioni.

In terzo luogo, in caso di infortunio, il professionista chiamato a effettuare accertamenti tecnici o a redigere perizie deve valutare attentamente il concorso di responsabilità tra datore di lavoro e lavoratore. Deve verificare se il datore di lavoro aveva adempiuto agli obblighi di formazione, informazione e vigilanza, se aveva fornito attrezzature e dispositivi di protezione idonei, se aveva impartito istruzioni chiare e specifiche. Deve valutare se il comportamento del lavoratore possa essere considerato abnorme e imprevedibile o se invece sia riconducibile a carenze organizzative o formative. Deve considerare l’età, l’esperienza e il livello di formazione del lavoratore sfortunato.

Infine, i professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di sicurezza devono assistere le imprese nell’elaborazione di procedure operative che definiscono chiaramente i comportamenti attesi dai lavoratori, nell’organizzazione di percorsi formativi efficaci e verificati, nell’implementazione di sistemi di vigilanza e controllo sull’osservanza delle norme di sicurezza. Devono inoltre sensibilizzare le imprese sull’importanza della documentazione degli adempimenti formativi, che costituisce elemento essenziale di prova in caso di contestazioni.

Gli obblighi dei lavoratori previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 richiedono una formazione specifica, puntuale e adeguatamente documentata. Come evidenziato dalla giurisprudenza, la mancata o inadeguata formazione può comportare la responsabilità del datore di lavoro anche in caso di comportamento imprudente del lavoratore. Il software piani di sicurezza ti consente di pianificare e documentare la formazione sui rischi specifici, redigere procedure operative chiare per l’uso corretto di attrezzature e DPI, gestire le istruzioni impartite e tracciare la consegna delle norme di sicurezza, dimostrando l’adempimento degli obblighi informativi e formativi in ​​caso di verifiche o infortuni.

Obblighi del lavoratore: giurisprudenza recente

Cassazione penale 21473/2026 – Il DVR incompleto può escludere la responsabilità del lavoratore?

La sentenza n. 21473/2026 della Cassazione stabilisce che la responsabilità del lavoratore per un infortunio proprio o di un collega non può essere valutata indipendentemente dagli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza. Nel caso esaminato, relativo a un grave incidente durante operazioni portuali, la Corte ha annullato la condanna di un gruista perché il rischio che aveva causato l’infortunio non era stato adeguatamente valutato e disciplinato nel DVR.

La Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro è il principale garante della sicurezza e deve individuare, valutare e formalizzare tutti i rischi lavorativi, definendo procedure operative chiare e fornendo adeguata formazione ai lavoratori. Solo le regole di sicurezza derivanti da rischi correttamente valutati e comunicate ai lavoratori possono essere considerate effettivamente esigibili.

Il lavoratore può essere ritenuto responsabile quando adotta autonomamente comportamenti pericolosi o viola regole cautelari chiaramente individuate e conosciute. Tuttavia, tale responsabilità non può essere affermata se il rischio che ha determinato l’evento non era stato previsto nel DVR o se le relative procedure erano affidate esclusivamente a prassi informali non formalizzate.

La Corte ha quindi affermato che il DVR rappresenta non solo uno strumento per valutare la responsabilità del datore di lavoro, ma anche un limite alla responsabilità del lavoratore. In assenza di una corretta valutazione del rischio, di procedure formalizzate e di adeguata formazione, non è possibile imputare automaticamente al lavoratore la violazione di regole operative mai definite dall’organizzazione aziendale. Leggi l’approfondimento.

 Obblighi del lavoratore in materia di sicurezza: le FAQ

In che modo gli obblighi del lavoratore incidono sulla valutazione delle responsabilità in caso di infortunio sul lavoro?

Gli obblighi del lavoratore rilevano soprattutto nella verifica del concorso di colpa: il giudice valuta se il comportamento tenuto sia conforme alla formazione ricevuta, alle istruzioni impartite e ai mezzi disponibili, oppure se integri una condotta imprudente, negligente o abnorme idonea a incidere sul nesso causale dell’evento.

Quando il comportamento del lavoratore può essere considerato “abnorme” ai fini dell’esclusione della responsabilità datoriale?

Il comportamento è considerato abnorme quando risulta radicalmente imprevedibile, eccentrico rispetto alle mansioni assegnate e alle procedure operative, e tale da porsi come causa autonoma dell’evento lesivo, interrompendo il nesso causale con eventuali omissioni del datore di lavoro.

Gli obblighi ex art. 20 D.Lgs. 81/2008 valgono anche per lavoratori non subordinati o irregolari?

Sì. La nozione di “lavoratore” adottata dal Testo Unico è ampia e funzionale, e ricomprende chiunque operi nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale o dalla regolarità formale del rapporto.

Qual è il rapporto tra obblighi del lavoratore e doveri di vigilanza del datore di lavoro?

Gli obblighi del lavoratore non sostituiscono né attenuano il dovere di vigilanza datoriale. Anche in presenza di obblighi di collaborazione e diligenza del lavoratore, il datore di lavoro resta tenuto a organizzare il sistema di prevenzione, vigilare sul rispetto delle procedure e intervenire in caso di comportamenti non sicuri.

Le violazioni degli obblighi di sicurezza da parte del lavoratore hanno solo rilevanza penale o anche disciplinare e civile?

Le violazioni possono avere rilievo su più piani: penale o amministrativo, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 81/2008; disciplinare, in base al contratto collettivo applicabile; e civile, incidendo sulla ripartizione delle responsabilità e sull’eventuale riduzione del risarcimento in caso di concorso di colpa.

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 Giusi Rosamilia

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