È nuovamente operativo il portale ENEA per l’invio delle schede descrittive relative agli interventi agevolati con Ecobonus e Bonus Casa.
Con avviso del 25 giugno 2026, ENEA ha comunicato l’aggiornamento del sito bonusfiscali.enea.it alle disposizioni del D.Lgs. 5/2026 e del D.M. 26 ottobre 2025, relativo ai requisiti minimi degli edifici.
L’aggiornamento del portale consente ora l’invio delle schede descrittive per Ecobonus e Bonus Casa in coerenza con il nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 5/2026 anche per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 4 febbraio 2026, finora interessati dal blocco temporaneo disposto per consentire l’adeguamento del portale.
Il decreto ha recepito la direttiva europea sulle rinnovabili del 2023, la cosiddetta RED III, ed è intervenuto sul D.Lgs. 199/2021, con particolare riferimento ai requisiti minimi degli impianti incentivati.
In attesa dell’adeguamento informatico, ENEA aveva temporaneamente inibito l’invio delle schede descrittive con data di inizio lavori dal 4 febbraio 2026. Con l’avviso del 25 giugno, il portale risulta aggiornato e l’invio può riprendere.
Lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno 2026
Per gli interventi con:
- data di inizio lavori a partire dal 4 febbraio 2026;
- data di fine lavori anteriore al 25 giugno 2026;
il termine di 90 giorni per l’invio della scheda descrittiva decorre dal 25 giugno 2026, data di pubblicazione dell’aggiornamento del portale.
Si tratta della regola già anticipata nell’avviso ENEA del 23 febbraio scorso, pensata per evitare che il periodo di blocco del portale incida negativamente sui contribuenti e sui tecnici incaricati.
Lavori iniziati prima del 4 febbraio 2026
Per gli interventi con data di inizio lavori anteriore al 4 febbraio 2026, resta valida la regola ordinaria: il termine di 90 giorni decorre dalla data dichiarata di fine lavori.
Lavori conclusi dal 25 giugno 2026 in poi
Anche per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 25 giugno 2026, il termine di 90 giorni si calcola dalla data di fine lavori indicata nella scheda.
Quando va inviata la comunicazione ENEA
In linea generale, la trasmissione telematica all’ENEA deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
L’adempimento riguarda gli interventi che comportano:
- miglioramento dell’efficienza energetica;
- risparmio energetico;
- utilizzo di fonti rinnovabili.
La comunicazione consente all’ENEA di acquisire i dati tecnici degli interventi e di svolgere attività di monitoraggio e verifica sugli interventi agevolati.
Quale portale utilizzare
Per Ecobonus e Bonus Casa, le schede descrittive devono essere trasmesse tramite il portale:
bonusfiscali.enea.it
Per il Superbonus, invece, le asseverazioni relative agli interventi di efficienza energetica devono essere trasmesse attraverso il portale dedicato:
detrazionifiscali.enea.it/superecobonus.asp
L’accesso avviene con credenziali SPID o CIE, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Quali dati devono essere trasmessi
Per Ecobonus e Bonus Casa, la comunicazione ENEA consiste nell’invio della scheda descrittiva dell’intervento.
La scheda può contenere, a seconda del tipo di lavoro:
- dati del beneficiario;
- dati catastali dell’immobile;
- informazioni tecniche sull’intervento;
- dati temporali, compresa la data di inizio e fine lavori;
- eventuali documenti tecnici richiesti;
- fatture e ricevute;
- eventuali dichiarazioni di conformità o attestazioni professionali.
Per il Superbonus, invece, deve essere trasmessa l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato, con riferimento ai requisiti tecnici e alla congruità delle spese.
Ricevuta ENEA e codice CPID
Una volta completato l’invio, ENEA attesta la corretta trasmissione della scheda.
La ricevuta, o la stampa della scheda descrittiva trasmessa, deve essere conservata dal contribuente ai fini della detrazione.
L’attestazione riporta il codice CPID, cioè il Codice Personale Identificativo, e la data di trasmissione. Il codice viene assegnato quando l’invio dei dati è andato a buon fine.
Comunicazione ENEA obbligatoria: attenzione alle conseguenze
La comunicazione ENEA rappresenta un adempimento rilevante per l’accesso alle agevolazioni fiscali.
Per il Superbonus e per l’Ecobonus, l’invio assume particolare importanza anche alla luce degli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili agevolati con Bonus Ristrutturazione, l’omesso invio della comunicazione non determina, in linea generale, la perdita del beneficio fiscale; resta tuttavia un adempimento richiesto e, per prudenza, è sempre consigliabile procedere alla trasmissione.
In caso di omessa comunicazione entro i termini, può essere valutata la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis, purché ricorrano le condizioni previste dalla normativa: sussistenza dei requisiti sostanziali, invio dell’adempimento entro la prima dichiarazione utile, assenza di contestazioni o attività ispettive già avviate e pagamento della sanzione minima prevista.
Approfondimenti
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/ecobonus-e-bonus-casa-riaperto-il-portale-enea-per-le-comunicazioni-di-lavori-iniziati-dopo-il-4-febbraio/
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Sergio Volpe
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