Container e gazebo: opere precarie?


Il TAR Campania, con la sentenza n. 3901/2026, analizza la legittimità di un’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi per la presenza, su un lotto, di container, pavimentazione industriale e gazebo con copertura in telo plastificato. Per i giudici, container e gazebo possono determinare una trasformazione stabile del territorio e non avere carattere precario.

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Il caso

Il comproprietario di un terreno impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi per alcune opere realizzate su un lotto.

Le opere contestate erano:

  • due strutture container;
  • una pavimentazione di tipo industriale in calcestruzzo;
  • un gazebo con struttura portante in tubolari di acciaio, bullonato alla pavimentazione e coperto con telo plastificato.

Secondo il ricorrente, le opere non potevano essere considerate abusive. In particolare, la pavimentazione sarebbe stata già autorizzata da un precedente permesso di costruire, mentre i container e il gazebo sarebbero stati manufatti mobili, privi di carattere stabile e quindi non soggetti a permesso di costruire.

Il Comune, invece, riteneva che le opere avessero determinato una trasformazione edilizia del territorio e che fossero state realizzate senza il necessario titolo abilitativo.

Il ricorrente articolava tre principali censure.

La prima riguardava la presunta violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe erroneamente qualificato le opere come abusive: la pavimentazione era stata autorizzata, i container erano strutture mobili e il gazebo non creava volumetria.

La seconda censura riguardava l’art. 37 del D.P.R. 380/2001. Il ricorrente sosteneva che, anche a voler ritenere irregolari le opere, il Comune avrebbe applicato una sanzione sproporzionata, trattandosi al più di interventi assentibili con SCIA.

La terza censura richiamava l’art. 36 del D.P.R. 380/2001. Il ricorrente affermava che la presentazione di una domanda di accertamento di conformità avrebbe inciso sulla legittimità o sull’efficacia dell’ordine di demolizione.

Quando le opere possono essere considerate precarie?

Il Collegio conferma quanto già stabilito in sede cautelare, riconoscendo la parziale fondatezza del ricorso.

È stato rilevato che le opere realizzate, per caratteristiche e consistenza, nonché per la destinazione d’uso riscontrata nel verbale di sopralluogo, comportano una trasformazione del territorio in assenza di titolo edilizio. Fa eccezione solo la pavimentazione del lotto, oggetto di un precedente titolo edilizio prodotto dal ricorrente.

Di conseguenza, il ricorso è accolto solo in parte, limitatamente alla pavimentazione del lotto. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione della normativa edilizia, sostenendo che le opere non richiederebbero titolo abilitativo.

Tale tesi non è condivisibile. I manufatti presenti risultano destinati non a un uso temporaneo, ma stabile. Il fatto che non siano infissi al suolo non è determinante.

Secondo la giurisprudenza, la natura precaria di un’opera dipende dal criterio funzionale: è tale solo se destinata a esigenze temporanee e contingenti. In caso contrario, anche se realizzata con materiali amovibili, integra una trasformazione urbanistica del territorio.

Nel caso concreto, i container risultavano stabilmente posizionati sul terreno e, al loro interno, erano stati riscontrati uffici, servizi igienici, impianto elettrico, condizionamento, videosorveglianza e arredi da ufficio: elementi che confermano un utilizzo stabile e non provvisorio.

Analogamente, la struttura destinata a copertura e ricovero veicoli presenta caratteristiche tali da evidenziare una stabile destinazione ad attività di esposizione e vendita di autoveicoli, con conseguente modifica della destinazione agricola del suolo.

Per quanto riguarda la pavimentazione, essa è descritta come pavimentazione industriale in calcestruzzo. Il ricorrente ha prodotto un titolo edilizio che autorizza la realizzazione di un parcheggio a raso con livellamento del terreno e recinzione. Tuttavia, la relazione tecnica richiamata dal permesso di costruire non era stata allegata agli atti; il TAR non ha quindi potuto verificare se vi fossero difformità tra la pavimentazione autorizzata e quella rinvenuta in sede di accertamento. Ne deriva un difetto istruttorio da parte dell’amministrazione, che ha disposto la demolizione della pavimentazione senza adeguata valutazione del titolo edilizio già rilasciato.

Pertanto, l’atto va annullato limitatamente a tale parte, con salvezza di ulteriori provvedimenti dell’amministrazione previa verifica puntuale delle opere effettivamente autorizzate.

In riferimento all’illegittimità della sanzione per violazione dei principi di proporzionalità, la censura è infondata, poiché le opere realizzate hanno determinato una significativa trasformazione edilizia del territorio e non possono essere ricondotte al regime sanzionatorio più lieve.

Per quanto riguarda la domanda di sanatoria edilizia, anche tale motivo è infondato. La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non rende inefficace né invalida l’ordinanza di demolizione, ma può determinare solo una temporanea sospensione dell’esecuzione fino alla definizione del procedimento. Nel caso concreto, alla data di emanazione dell’ordinanza non risultava presentata alcuna richiesta di sanatoria; inoltre, l’eventuale istanza non era stata prodotta in giudizio e, in ogni caso, sarebbe risultata ormai definita per silenzio-rigetto decorso il termine di 60 giorni.

Leggi l’approfondimento su Titolo abilitativo: tipologie e caratteristiche

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 Stefania Spagnoletti

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