Nuovi tempi, nuovi servizi: intervista alla Prof.ssa Giovanna D’Alfonso sul Convegno internazionale “CONSERTECS”


Il Convegno internazionale “Il contratto di prestazione di servizi nell’attuale contesto tecnologico e sociale” si è svolto presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nell’ambito del progetto di ricerca CONSERTECES e delle attività dei dottorati in “Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati” e in “Scienze giuridiche e sociali per l’innovazione”.

A margine dei lavori congressuali, la Redazione ha intervistato la Prof.ssa Giovanna D’Alfonso, approfondendo alcuni dei principali temi emersi durante e a cornice del dibattito scientifico.

Giovanna D’Alfonso è Professoressa Associata di Diritto Privato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dove insegna Diritto Privato e Profili giuridici della reputazione digitale. Svolge attività di ricerca e docenza anche presso l’Université Paris Nanterre ed è membro del Collegio dei Docenti di dottorati di ricerca nazionali. I suoi studi si concentrano sul diritto delle nuove tecnologie, la reputazione digitale, il diritto contrattuale europeo, la tutela dell’investitore e dell’ambiente.


La Prof.ssa Giovanna D’Alfonso

 

Professoressa D’Alfonso, il Convegno si è inserito nell’ambito delle attività scientifiche del CONSERTECS, Proyecto de Investigación, “El contracto de prestación de servicios en el actual entorno tecnológico y social”. Potrebbe illustrarci gli obiettivi principali del progetto?

Il progetto di ricerca internazionale CONSERTECS, “El contracto de prestación de servicios en el actual entorno tecnológico y social”, di durata quadriennale, la cui Investigadora principal è la professoressa María Dolores Cervilla Garzón, Catedrática de Derecho Civil, Universidad de Cádiz, Spagna e della cui equipo de trabajo faccio parte, ha come obiettivo principale la verifica dell’applicabilità della disciplina tradizionale del contratto di fornitura di servizi ai “nuovi contratti di servizi”, ampiamente diffusi nella prassi.

Il progetto di ricerca prende le mosse dalla constatazione che il contratto di fornitura di servizi è diventato, di fatto, il contratto più importante dell’economia contemporanea e che si è assistito ad un’evoluzione della concezione tradizionale dello stesso, nel nuovo contesto sociale e tecnologico per due ordini di motivi.


In primis, in ragione delle innovative spinte di carattere socio-economico che hanno condotto alla diffusione di nuove tipologie di contratti. Si pensi, a titolo esplicativo, al contratto di organizzazione di eventi privati- tra i quali, il contratto di wedding planner-, al contratto di fornitura di servizi di ospitalità per animali da compagnia, al contratto con il quale società specializzate offrono a banche o compagnie di assicurazione un rating sull’affidabilità finanziaria dei richiedenti un finanziamento o la stipula di un contratto di assicurazione, al contratto di prestazione di servizi religiosi e altri ancora.

Secondariamente, l’esponenziale trasformazione tecnologica ha condotto alla diffusione di nuovi servizi – resi mediante piattaforme digitali, algoritmi e strumenti di intelligenza artificiale- e a contratti di fornitura di servizi tecnologici, quali il contratto di servizi di social network, il contratto di game as a service e altri ancora.

A fronte di ciò, l’obiettivo del progetto è di individuare il regime giuridico da applicare, con riferimento agli obblighi delle parti contraenti, ai meccanismi di imputazione della responsabilità e di distribuzione della stessa tra i vari soggetti coinvolti nella fornitura dei servizi, nonché le tutele da apprestare alle parti contraenti, nell’ottica del bilanciamento dei contrapposti interessi.

A tal fine, il quesito sollevato è se ricondurre i nuovi servizi nell’ambito delle categorie tradizionali del contratto di prestazione di servizi oppure se occorra individuare soluzioni differenti e più congrue, alla luce dell’attenta analisi del formante normativo nazionale, spagnolo e italiano, ed europeo, degli indirizzi ermeneutici delle corti nazionali e europee e delle ricostruzioni della letteratura giuridica.

 


La Professoressa Maria Dolores Cervilla Garzón ha svolto la relazione inaugurale del Convegno dal titolo “Le sfide del contratto di prestazione dei servizi nella società del XXI secolo”. Quali sono stati i punti focali trattati?

La professoressa María Dolores Cervilla Garzón ha formulato le principali sfide che l’evoluzione tecnologica e il mutato contesto socio-economico pongono al contratto di prestazione dei servizi.

La professoressa ha avviato la discussione sulla proposta di elaborazione di un sistema giuridico unitario del contratto di fornitura di servizi.

Invero, il contratto di fornitura di servizi spagnolo è attualmente un contratto atipico, definito dalla giurisprudenza e dalla dottrina attraverso l’applicazione, per quanto possibile, delle disposizioni previste per il contratto di appalto di servizi e il contratto di opera.

Il Codice Civile italiano, pur statuendo una normativa generale sui contratti (artt. 1321-1469) e sui vari tipi di contratti (artt. 1470-1986) particolarmente ampia, non disciplina il contratto di prestazione di servizi, probabilmente per ragioni storiche.


A fronte della sempre maggiore diffusione sociale dei contratti di prestazione di servizi e del ruolo centrale assunto gradualmente, nella prassi, dai contratti di prestazione periodica o continuata di servizi, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono sforzate di inquadrarli in una tipologia giuridica.

Nel tentativo di qualificazione di tali fattispecie contrattuali, sono stati presi in considerazione il contratto di appalto d’opera e il contratto di somministrazione di servizi, disciplinati dal codice civile.

In tale scenario, la professoressa María Dolores Cervilla Garzón prospetta il contratto di fornitura di servizi quale tipologia contrattuale generale che dovrebbe comprendere tutti quei rapporti giuridici in cui il debitore della prestazione si impegna a fornire un servizio.

Come ovvio, ognuno dei servizi che il prestatore può impegnarsi a fornire conferirà caratteristiche peculiari al contratto in questione. Nondimeno, non sarebbe necessario disciplinare tutti i contratti in modo puntuale, poiché sarebbero le parti a definire gli aspetti determinati che derivino dall’oggetto del contratto. In assenza di una regolamentazione pattizia in relazione a profili specifici, sarebbe la giurisprudenza a interpretare le norme generali, alla luce di quanto previsto dalle parti e delle caratteristiche del servizio, operando un contemperamento dei contrapposti interessi.

Ad ogni modo, occorrerebbe disciplinare gli elementi concreti di alcuni contratti che rientrino nella definizione di «contratto di servizi» e che, sia per la loro peculiarità, sia per la loro tradizione, richiedono norme particolari; ai profili non espressamente regolamentati dovrebbe essere applicata, in via suppletiva, la regolamentazione dettata per il contratto di servizi in generale.


Tale ricostruzione è particolarmente significativa, giacché in linea con la adattabilità concettuale del contratto di prestazione di servizi rispetto alle nuove esigenze del mercato e alle innovazioni tecnologiche.

Un’altra delle sfide avanzate dalla professoressa María Dolores Cervilla Garzón di notevole interesse è la stesura di una regolamentazione, sia in Spagna, sia in Italia, dei contratti di prestazione di servizi a titolo gratuito.

La proposta nasce dalla considerazione della mancata attenzione riservata dal legislatore ai servizi “gratuiti”, sebbene si diffondano sempre più nella società moderna.

Si pensi, ad esempio, ai servizi professionali prestati per amicizia, ai servizi che “sembrano gratuiti” e ad altri che lo sono realmente, malgrado siano finalizzati all’acquisizione di clienti, ai servizi prestati dalle Organizzazioni Non Governative, ai servizi religiosi.

Si può, dunque, immaginare che numerosi saranno i contenziosi in tale ambito e sorge la necessità di una regolamentazione o, almeno, una riflessione sull’applicabilità delle norme vigenti applicabili ai servizi onerosi in tale ambito.


Nella proposta avanzata, l’onerosità cesserebbe di essere elemento essenziale e diventerebbe elemento naturale, in modo analogo- ma a senso contrario- a quanto avviene per il contratto di mandato.

Incisive sono state, altresì, le osservazioni relative alla definizione della misura dell’adempimento del servizio e dei criteri di imputazione della responsabilità, in caso di inadempimento da parte del fornitore; nonché la precisazione che, nel contratto di prestazione di servizi, il sistema dei prezzi è open price.

 

Quali sono state le problematiche affrontate dai relatori e il filo conduttore dei loro interventi scientifici?

L’incipit delle riflessioni e delle proposte ricostruttive avanzate dai relatori sono stati due interrogativi.


Qual è la disciplina “adeguata” da applicare al caso concreto, qualora sorgano conflitti tra le parti di un contratto di fornitura di servizi?

Quale è ol giusto rimedio che il giudice dovrà adottare, al fine di bilanciare i contrapposti interessi dei soggetti coinvolti?

In primis, la professoressa Carolina Perlingieri, nella relazione dal titolo “Le funzioni del consenso dell’utente nel contratto di servizi di social network” ha affrontato la questione ancora aperta del ruolo dell’adesione dell’utente alle condizioni generali predisposte unilateralmente dai social networks, vale a dire se la si debba considerare quale accettazione della proposta della piattaforma digitale e, quindi, se debba conferirsi al consenso valore negoziale ovvero se la si debba intendere quale manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, in vista del loro utilizzo da parte di quest’ultima. A valle della qualificazione del contratto di servizi di social network quale contratto atipico di scambio a titolo oneroso tra la concessione, da parte dell’utente del servizio, di una licenza di proprietà intellettuale avente ad oggetto l’impiego di dati personali, pubblicati sulla piattaforma o in connessione con essa, a fronte della licenza personale che il gestore concede agli utenti stessi per utilizzare il software fornito dal social network, la professoressa conferisce all’adesione dell’utente della piattaforma valore unicamente negoziale, precisando che la stessa debba precedere i singoli consensi che dovranno essere prestati, in relazione agli specifici trattamenti dei dati personali degli utenti.

Donde, l’analisi della disciplina applicabile, qualora insorgano contenziosi, discendenti, a titolo esemplificativo, dalla disattivazione dell’account dell’utente da parte della piattaforma. Si evidenzia come entrino in gioco non solo la normativa del GDPR, ma, altresì, quella dettata dal Digital Services Act, oltre a quella delle pratiche commerciali scorrette e che sarà compito dell’interprete valutare la vessatorietà delle clausole contrattuali.

La professoressa Maria Antonia Ciocia, nella sua relazione dal titolo “Legittimità dell’algoritmo nel contratto di prestazione di servizi”, partendo dalla premessa che l’algoritmo è un fattore di regolamentazione dei rapporti privatistici e che incide sulle posizioni delle parti del contratto di fornitura di servizi nelle sue molteplici declinazioni, ha evidenziato l’esigenza del bilanciamento dei contrapposti interessi dei soggetti coinvolti, a fronte dei danni che possono derivare dal trattamento algoritmico dei dati personali degli utenti di servizi – come nel caso dell’impiego del credit scoring algoritmico nel rapporto tra banca e cliente.


La professoressa ha dimostrato come le “armature” a garanzia dei diritti fondamentali dei destinatari degli out put dei sistemi di intelligenza artificiale siano individuabili, in modo preminente, nel GDPR e nell’AI Act, puntualizzando che le normative devono essere considerate e interpretate, in linea di principio, come strumenti normativi complementari e che si rafforzano vicendevolmente, sia in termini di finalità, sia in termini di tutele offerte, compresi i diritti delle persone interessate.

La professoressa ha anche operato un’attenta disamina dei due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, entrata in vigore il 10.10.2025, approvati, in esame preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 giugno 2026.

La professoressa Daniela Di Sabato, nella sua relazione dal titolo “Personalizzazione dei prezzi e price discrimination”, dopo un’attenta analisi dell’evoluzione delle tecniche di marketing correlate alla profilazione dei clienti- ponendo particolare attenzione a quelle di neuromarketing-, ha analizzato la tematica di come le pratiche di personalizzazione dei prezzi dei servizi e/o prodotti offerti ai consumatori, di per sé legittime, possano essere scorrette, determinando la fissazione di un prezzo più elevato di quello normalmente richiesto e condurre ad una conflittualità di interessi, dando luogo ad uno squilibro normativo tra le parti contraenti.

La professoressa ha sottolineato come sia compito dell’interprete valutare la meritevolezza di tali condotte, alla luce del principio di non discriminazione, operando un’interpretazione logico-sistematica della normativa dettata dal GDPR, dell’AI Act, dal Digital Services Act (qualora l’operazione economica avvenga con l’intermediazione delle piattaforme digitali), dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva omnibus.


La professoressa identifica nel recesso ad nutum uno strumento particolarmente efficace della tutela del consumatore.

Infine, accanto alle misure di private enforcement, assumono rilievo anche misure di public enforcement, potendo la price discrimination essere sottoposta al vaglio dell’Autorità Antitrust, qualora ricorrano i presupposti per la configurabilità di una pratica commerciale scorretta.

La professoressa Stefania Giova, nella sua relazione dal titolo “Reputazione digitale e accesso ai servizi”, dopo aver rimarcato che ciascun utente può ormai ‘fare’ informazione nel mondo digitale, ponendosi in una posizione ‘proattiva’, divenendo, al contempo, creatore e fruitore delle informazioni in rete e che la «reputazione digitale» dell’individuo discende dal giudizio negativo o positivo che gli internauti si formino, leggendo le tante informazioni che lo riguardino e siano pubblicate in rete, incentra l’attenzione sui profili critici del rating reputazionale.

La professoressa precisa come l’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale, che classifichino, cataloghino oppure valutino, con un punteggio numerico, la personalità di un individuo, influenzandone la vita, rischia di tradursi in una violazione del principio dello sviluppo della personalità umana e nella lesione di diritti e libertà fondamentali, a meno che non siano previste misure di garanzia che permettano la minimizzazione dei rischi fino ad un livello ammissibile, nella prospettiva del contemperamento degli interessi in gioco.

Di qui, il richiamo all’interpretazione giurisprudenziale della disciplina dettata dal GDPR, in merito ai presupposti di liceità del trattamento automatizzato dei dati personali: si fa riferimento alla nota pronuncia, l’ordinanza 10 aprile ottobre, n. 28358, relativa all’elaborazione automatizzata dei profili reputazionali di persone fisiche e giuridiche compiute dall’Associazione Metavalue Onlus.


Inoltre, significativamente, la professoressa pone in evidenza come l’AI Act classifichi “ad alto rischio” i sistemi che sottopongono a valutazione o a giudizio aspetti personali relativi alla persona fisica, per esaminare, effettuare previsioni e trarre conclusioni, ai fini dell’accesso ai «servizi essenziali», sia nel contesto pubblico, sia in quello privato. La normativa solleverà problemi per gli operatori, con l’apertura di contenziosi presso le Corti italiane e europee.

Il professore Eduardo Corral García, membro dell’Equipo de Investigación del progetto CONSERTECS, nella sua relazione dal titolo “Il contratto di consulenza finanziaria”, dopo aver chiarito che il servizio di consulenza finanziaria -sussistente, ai sensi della direttiva Mifid II, nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari- è stato, nel corso degli anni, ricondotto talora ai servizi di investimento, altre volte ai servizi accessori, chiarisce quali sono i parametri per determinare quando, in concreto, un’attività sia qualificabile come consulenza in materia di investimenti. Inoltre, il professore specifica quando la consulenza finanziaria integri, in concreto, gli estremi di un contratto ovvero sia qualificabile meramente quale attività preparatoria di una decisione di investimento.

Si rileva che, nel quadro giuridico europeo, la tutela dell’investitore obbliga i professionisti ad agire con diligenza e buona fede durante tutta la fase di formazione del contratto. Sicché, il consulente deve fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere i rischi inerenti al prodotto finanziario e procedere alla profilazione del cliente, per valutare le conoscenze pregresse e l’esperienza dello stesso, al fine di stabilire l’adeguatezza e l’appropriatezza dell’operazione di investimento.

Si afferma che, in caso di negligenza del consulente finanziario, dalla quale discenda l’inadeguatezza del servizio fornito, l’investitore potrebbe attivare il rimedio risarcitorio ovvero richiedere l’annullamento del contratto per errore (in caso di falsa rappresentazione che abbia inciso in modo determinante sulla volontà di concludere il contratto di finanziamento).

La professoressa Roberta Marino, nella sua relazione dal titolo “Profilatura finanziaria algoritmica e tutela dell’investitore al dettaglio, puntualizza come l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nella fornitura dei servizi di investimento al dettaglio, ai fini della profilatura dell’investitore retail, sollevi una serie di rischi.


In particolare, i sistemi algoritmici potrebbero essere imprecisi, opachi o arbitrari e basati su dati connotati da pregiudizi intrinseci; il loro impiego potrebbe condurre alla limitazione della libertà individuale di rilasciare informazioni sul proprio conto e dell’autodeterminazione del soggetto. Si affronta l’ulteriore questione della legittimità della profilatura algoritmica dell’investitore, ai fini MiFID, con le c.dd. tecniche di Big data analytics, alla luce della normativa MiFID II e di quella in materia di protezione dei dati personali recata dal Regolamento GDPR.

La professoressa si domanda se, a dispetto delle potenzialità e delle novità dei Big data, le regole di diritto positivo (GDPR e AI Act) siano sufficienti ad assicurare la protezione individuale dei dati personali dell’investitore in caso di profilazione automatizzata (i.e.: senza o con parziale intervento umano)

In aggiunta, constata come, nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento, l’integrazione di sistemi di Intelligenza Artificiale adibiti alla profilazione psicologico-comportamentale dell’investitore retail potrebbe delineare nuove fattispecie di responsabilità in capo all’intermediario finanziario. Segnatamente, è sollevato l’interrogativo se l’utilizzo asimmetrico di dati personali ed emotivi, per sollecitare investimenti speculativi nel momento di massima vulnerabilità cognitiva del risparmiatore possa integrare gli estremi della pratica commerciale scorretta e ingannevole (ex artt. 20 e ss. Codice del Consumo), nonché la violazione dei principi di correttezza e minimizzazione dei dati (art. 5 GDPR), oltre che l’inottemperanza ai doveri di condotta previsti dalla disciplina sui conflitti di interesse dettata dalla Direttiva omnibus Retail Investment Strategy.

La relazione della professoressa Paz Fernández Rivera, membro dell’equipo de trabajo del Progetto CONSERTECS, dal titolo “Il contratto di prestazione di servizi religiosi. La determinazione del regime economico applicabile” tocca una tematica ancora non indagata a fondo dalla letteratura giuridica. La professoressa si è interrogata sulla natura giuridica della prestazione dei servizi religiosi in Spagna, domandandosi se sia configurabile quale contratto ovvero atto di fede, ponendo in evidenza come l’elemento economico sia determinante ai fini della configurabilità di un contratto. Si richiamano casi giurisprudenziali particolarmente rilevanti, quali il caso dell’Imam di Logroño (2020)- laddove il tribunale ha stabilito che esisteva un rapporto di lavoro subordinato tra l’Imam e la sua comunità, poiché erano presenti elementi di dipendenza, orari fissi e una retribuzione mensile regolare- e il caso della Messa ad  Asturias (2012), riguardante una messa funebre non celebrata, in cui il tribunale ha stabilito che si trattava di un’obbligazione naturale (morale o di coscienza), priva di valore contrattuale civile, poiché gli atti religiosi sono considerati “fuori dal commercio degli uomini”.

Infine, la professoressa propone un modello contrattuale ibrido, puntualizzando che, benché l’essenza dell’atto sia spirituale, la sua esecuzione materiale ed economica lo inserisce nell’ambito dei contratti civili. Secondo tale ricostruzione, la distinzione tra atto di fede e contratto dipende dalla struttura del servizio, dall’obbligatorietà e dall’esistenza di una controprestazione economica; ma, talvolta, la gratuità comporterà anche una contropartita e una responsabilità derivante dall’inadempimento dell’obbligo.


Ordunque, il filo conduttore di tutte le relazioni è l’esigenza del continuo bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti contraenti, nelle diverse fattispecie di contratti di prestazione di servizi che sono state oggetto di vivace e brillante discussione.

In tutte le relazioni, che si pongono nel solco dell’autorevole insegnamento del professore Pietro Perlingieri in tema di interpretazione logico-sistematica e teleologica- assiologica delle disposizioni normative, emerge che, al fine di individuare la disciplina «più adeguata» al caso concreto, il fatto dovrà essere valutato prendendo in considerazione gli interessi ed i valori che esprime, tenendo conto del contesto storico-giuridico di riferimento.

Il substrato giuridico delle argomentazioni dei relatori è, così, rinvenibile nell’eminente pensiero che l’autorità giudiziaria e le autorità amministrative indipendenti, quando competenti, sono tenute al compimento del bilanciamento tra princípi e tra princípi e regole, oltre che al controllo della coerenza logica e assiologica delle disposizioni, secondo la gerarchia dei valori che fondano e identificano il sistema ordinamentale italo-europeo. In tal guisa, i relatori, ponendosi nel solco delle argomentazioni addotte dal professore Pietro Perlingieri, hanno sollecitato la rilettura della concezione tradizionale del contratto di fornitura di servizi.

 

In occasione del Convegno è stato presentato il volume “Nuevos tiempos, nuevos servicios”. Quali sono gli argomenti affrontati?


Il volume dal titolo “Nuevos tiempos, nuevos servicios, Directoras Maria Dolores Cervilla Garzón y Isabel Zurita Martín, Coordinatores Covadonga López Suárez, Mario Neupavert Alzola, Prólogo Daniela Di Sabato, Atelier Libros Jurídicos, Barcellona, 2025, è stato presentato dalla professoressa Isabel Zurita Martín, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz, Componente dell’equipo de investigation del progetto CONSERTECS.

L’obra colectiva raccoglie gli Atti del Convegno “Nuevos tiempos, nuevos servicios”, svoltosi il 27 e 28 febbraio 2025 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e della Universidad di Cadiz, organizzato dalla sottoscritta, dalla professoressa Daniela Di Sabato e dalla professoressa Roberta Marino.

Un primo filone di studio ha toccato il rapporto tra i “nuovi servizi”, i mercati e i “nuovi” consumatori. I consumatori digitali assumono una posizione di maggiore di vulnerabilità rispetto a quelli tradizionali, in quanto sono esposti a pratiche commerciali scorrette, a fenomeni di profilazione algoritmica, a manipolazioni cognitive e a discriminazioni algoritmiche, discendenti da un impiego non trasparente o distorto, perfino ad abusi, delle tecnologie.

Un altro ambito di ricerca ha riguardato i servizi legati al turismo digitale e alla condivisione degli spazi.

Altri Autori si sono soffermati sull’impatto della tecnologia sulle organizzazioni d’impresa che include l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, i processi decisionali automatizzati e le piattaforme digitali.


Ulteriori riflessioni hanno riguardato: i nuovi servizi sanitari e la tutela della persona; il trattamento dei dati biometrici, per i quali si pone il problema di individuazione della disciplina applicabile, facendo ricorso sia al GDPR, sia all’AI Act; la questione dell’impatto ambientale dei servizi offerti in rete, mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale; la tematica dei nuovi servizi di mobilità urbana e gli strumenti negoziali di attuazione della mobilità sostenibile e i profili di responsabilità per danni da circolazione promiscua; il rating reputazionale e l’accesso ai servizi; i nuovi servizi finanziari e la tutela dei risparmiatori retail; il contratto di servizi di social network e la vigilanza sulla protezione dei dati personali degli utenti del servizio, alla luce dell’interpretazione logico-sistematica del GDPR e dell’AI Act.

 

Il Convegno ha riunito studiosi provenienti da diverse università italiane e straniere. Quanto è importante il confronto accademico internazionale per affrontare le trasformazioni che interessano il settore dei servizi?

Il confronto accademico tra docenti di diverse nazionalità e la collaborazione internazionale assumono valenza essenziale in qualunque ambito di ricerca, dal momento che, nell’affrontare questioni applicative del diritto nazionale, l’analisi dell’approccio legislativo di altri Stati membri, degli indirizzi ermeneutici delle corti nazionali (oltre che di quelle europee), nonché delle ricostruzioni dottrinali di colleghi stranieri, può condurre a riflessioni costruttive, soprattutto in un’ottica de lege ferenda. D’altronde, la circolazione di modelli legislativi ha, da sempre, inciso sull’evoluzione normativa di un ogni singolo Stato.

Avendo, poi, precipuo riguardo alla tematica dei nuovi servizi tecnologici, numerosi sono stati gli interventi normativi a livello europeo, miranti al raggiungimento di un punto di equilibrio tra la spinta all’innovazione tecnologica e l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dei destinatari dei servizi erogati dagli operatori economici. Nel dettare la disciplina del mercato digitale, il legislatore europeo ha, come noto, prediletto lo strumento normativo del regolamento, al fine di introdurre una disciplina uniforme. Eppure, anche in tal caso, lo scambio tra docenti delle Università italiane e spagnole ha avuto una portata fondamentale, ai fini di approfondire l’impatto che la normativa europea uniforme abbia avuto nel contesto nazionale. Si faccia peculiare riferimento alla legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, che ha anticipato l’applicazione del regolamento europeo, integrandolo con alcune previsioni in settori caratteristici e che è la prima in ambito europeo.


Il progetto internazionale CONSERTECS si pone, tra gli obiettivi speciali, oltre alla disamina del regime giuridico spagnolo del contratto di prestazione di servizi, l’analisi del regime giuridico e delle proposte normative relative allo stesso avanzate dal diritto contrattuale europeo e l’esame degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali di diritto comparato, necessari per proporre soluzioni ai contenziosi scaturiti dai “nuovi” contratti di servizi sviluppatisi nel nuovo contesto sociale e tecnologico.

In tale prospettiva, sia Spagna, sia in Italia sono stati organizzati numerosi Convegni, in collaborazione con le Università campane richiamate, oltre che con l’Università degli Studi di Perugia e con Università di Roma La Sapienza, ai quali hanno partecipato docenti italiani e spagnoli, dando luogo ad uno scambio di esperienze e di prospettive sempre molto vivace.

Inoltre, numerose sono state le pubblicazioni scientifiche con autori internazionali.

Nell’ambito del progetto di ricerca CONSERTECS rientrano, altresì, le tesi di dottorato di ricerca scritte da due membri dell’equipo del Trabajo dello stesso e componenti del Comitato scientifico del Convegno. Mario Neupavert Alzola, oggi Profesor Ayudante Doctor de Derecho civil presso la Universitat Jaume I de Castelló, è autore della tesi dal titolo “El precio de los servicios jurídicos en el actual entorno tecnológico y social”; Covadonga López Suárez, attualmente Profesora Ayudante Doctora de DERECHO CIVL, presso la Universidad Complutense de Madrid, è autrice della tesi dal titolo “El contrato de organización de eventos”.

Per conoscere le attività scientifiche svolte nell’ambito del progetto, i convegni e le pubblicazioni scientifiche, è possibile consultare il sito https://consertecs.uca.es/


 

 

 

 


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 Redazione DIMT

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