Intelligenza artificiale e professioni: nelle regole attuative dell’AI Act focus su compensi e responsabilità


L’Italia prosegue il percorso di regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato, in esame preliminare, due schemi di decreto legislativo che danno attuazione alla legge n. 132/2025 e adeguano la normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689, il cosiddetto AI Act.

L’obiettivo dichiarato è costruire un quadro normativo organico, capace di promuovere innovazione e competitività senza rinunciare alla tutela dei diritti fondamentali. Il principio guida è quello di un’IA antropocentrica: la tecnologia può supportare decisioni, servizi, formazione e attività professionali, ma non può sostituire la responsabilità umana.

I provvedimenti, approvati in esame preliminare, passeranno ora al vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti.

Per professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni e operatori dei settori ad alto rischio si apre una fase di grande attenzione: l’IA potrà essere utilizzata come strumento di supporto, ma dentro un sistema di regole fondato su trasparenza, responsabilità umana, sicurezza e tutela dei diritti.

Per gli ordini professionali, in particolare, la partita sarà duplice: aggiornare la formazione e rivedere i parametri dei compensi in modo coerente con il nuovo ruolo del professionista, chiamato non solo a utilizzare l’intelligenza artificiale, ma anche a controllarla, interpretarla e assumersene la responsabilità.

IA e formazione: cosa cambia per scuola, università, PA e sanità

Uno dei pilastri dei decreti è la formazione. L’intelligenza artificiale viene considerata una competenza trasversale da introdurre nei percorsi educativi, professionali e amministrativi.

Per la scuola sono previste diverse novità:

  • aggiornamento delle indicazioni nazionali del secondo ciclo;
  • inserimento dell’IA nell’educazione civica;
  • rafforzamento delle competenze STEAM;
  • formazione stabile dei docenti;
  • istituzione di comitati tecnico-etici territoriali;
  • misure contro abuso di social, piattaforme digitali e IA.

Per sostenere i docenti è prevista una dotazione di 100 milioni di euro destinata alla formazione sui rischi digitali, sulle dipendenze tecnologiche, sull’opacità algoritmica e sulle possibili forme di condizionamento dei minori.

Anche università, AFAM e ITS Academy dovranno integrare attività formative sull’utilizzo sicuro e consapevole dei sistemi di IA. I contenuti minimi riguarderanno funzionamento degli strumenti, interpretazione degli output, profili giuridici, cybersicurezza e impatto sui diritti fondamentali.

Nella pubblica amministrazione, invece, l’IA viene vista come leva per semplificare procedimenti, migliorare servizi e rafforzare la capacità decisionale. La formazione dei dipendenti pubblici dovrà riguardare alfabetizzazione di base, riqualificazione professionale e alta formazione per dirigenti, responsabili della transizione digitale e uffici del personale.

Per il settore sanitario, la formazione sull’IA entrerà nei programmi di Educazione Continua in Medicina, con attenzione non solo all’uso operativo degli strumenti, ma anche agli aspetti deontologici, etici e giuridici.

Professionisti: responsabilità sempre in capo alla persona

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda le professioni ordinistiche.

I decreti prevedono l’introduzione dell’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale nella formazione iniziale e continua dei professionisti. Gli ordini dovranno adeguare i propri regolamenti entro sei mesi.

La formazione dovrà coprire tre ambiti:

  • tecnico, sul funzionamento, sulle potenzialità e sui limiti dei sistemi;
  • giuridico, con riferimento all’AI Act e alla normativa nazionale;
  • deontologico, con particolare attenzione agli obblighi informativi verso il cliente e alla responsabilità nell’uso degli strumenti.

Il punto centrale è che l’uso dell’IA non trasferisce la responsabilità allo strumento. Il professionista resta responsabile dell’attività svolta, delle valutazioni compiute e delle informazioni rese al cliente.

Equo compenso e IA: compensi modulati in base al rischio

Tra gli aspetti più innovativi dello schema attuativo c’è il possibile impatto dell’intelligenza artificiale sull’equo compenso.

Il principio è che l’uso di sistemi di IA possa incidere sulla determinazione dei compensi professionali, ma non in senso automaticamente riduttivo. La modulazione dovrà essere collegata alla classificazione di rischio del sistema utilizzato: più il sistema è complesso o ad alto rischio, maggiori sono le competenze richieste al professionista in termini di controllo, supervisione e responsabilità.

In questa prospettiva, l’IA non viene considerata uno strumento che diminuisce il valore della prestazione, ma un fattore che può trasformarne le modalità di esecuzione. Il professionista, infatti, non si limita a “usare” il sistema, ma deve comprenderne limiti, rischi, attendibilità degli output, implicazioni giuridiche e conseguenze per il cliente.

È un passaggio importante soprattutto per evitare che l’automazione produca effetti distorsivi sul mercato professionale, favorendo concorrenza al ribasso o svalutazione del lavoro intellettuale.

Lavoro: vietate decisioni solo automatizzate su assunzioni, licenziamenti e sanzioni

Nei rapporti di lavoro l’IA potrà essere utilizzata come supporto, ma non come decisore esclusivo.

Le decisioni che riguardano costituzione, modifica o cessazione del rapporto di lavoro, compresi provvedimenti disciplinari e licenziamenti, non potranno essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato.

La decisione finale dovrà essere riservata a una persona fisica dotata di poteri decisionali.

Il lavoratore avrà diritto, su richiesta, a una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, con indicazione dell’eventuale incidenza del sistema di IA e dei principali parametri utilizzati.

Il licenziamento adottato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata sarà nullo.

Giustizia e magistrati: IA solo come supporto

Nel settore giustizia, i decreti puntano sulla formazione dei magistrati e del personale dell’amministrazione giudiziaria.

L’IA potrà migliorare ricerca, organizzazione e strumenti di supporto, ma non potrà sostituire il giudizio del magistrato. La decisione dovrà restare sempre presidiata da competenza, indipendenza e responsabilità umana.

La formazione sarà affidata alla Scuola Superiore della Magistratura, secondo linee programmatiche predisposte dal Ministero della Giustizia e dal CSM.

Autorità nazionali: AgID e ACN al centro della governance

Il decreto definisce anche l’assetto delle autorità nazionali competenti per l’attuazione dell’AI Act.

Il fulcro della governance sarà costituito da:

  • AgID, quale autorità di notifica;
  • ACN, quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni UE.

Restano coinvolte anche le autorità settoriali. Banca d’Italia, Consob e IVASS avranno funzioni di vigilanza sui sistemi di IA ad alto rischio utilizzati dagli intermediari finanziari, mentre il Garante privacy interverrà per i profili di competenza nei settori sensibili, come giustizia, frontiere, contrasto ai reati e democrazia.

IA nelle attività di polizia: biometria solo in casi eccezionali

Uno dei temi più delicati riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia.

Il decreto consente l’identificazione biometrica remota in tempo reale solo in casi eccezionali e tassativi, come la prevenzione di minacce specifiche e gravi alla sicurezza o la ricerca di persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale.

Sono previsti limiti stringenti:

  • autorizzazione dell’autorità giudiziaria;
  • durata e area geografica delimitate;
  • indicazione delle persone interessate;
  • utilizzo di banche dati costituite lecitamente;
  • divieto di raccolta massiva e indiscriminata di dati dal web;
  • tracciabilità e controllo del Garante privacy.

Il riconoscimento facciale a posteriori potrà essere usato solo dopo la commissione di un reato, sulla base di elementi oggettivi e verificabili.

Responsabilità civile: più tutela per chi subisce un danno da IA

Il decreto interviene anche sulla responsabilità civile, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di chi subisce un danno causato da un sistema di intelligenza artificiale.

Le principali misure riguardano:

  • accesso alla documentazione tecnica del sistema;
  • presunzione del nesso di causalità;
  • foro alternativo vicino alla residenza del danneggiato persona fisica;
  • azione diretta nei confronti dell’assicurazione.

L’obiettivo è superare le difficoltà legate all’opacità tecnologica e alle asimmetrie informative, senza introdurre nuovi obblighi sostanziali generalizzati per le imprese.

Responsabilità penale: nuovo reato per sistemi IA ad alto rischio

Sul piano penale viene previsto un nuovo articolo del codice penale, il 437-bis, dedicato all’omessa adozione o all’alterazione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio.

La sanzione riguarda le condotte che determinano un pericolo concreto per vita, incolumità pubblica o sicurezza dello Stato.

La responsabilità potrà estendersi anche agli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Il decreto chiarisce così che l’innovazione tecnologica è sostenuta, ma chi sviluppa, mette in servizio o utilizza sistemi di IA ad alto rischio deve garantire adeguate misure di sicurezza lungo l’intero ciclo di vita del sistema.

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Il principio alla base dei nuovi decreti è chiaro: l’intelligenza artificiale può aiutare professionisti, tecnici e imprese a lavorare meglio, ma la responsabilità resta sempre umana.

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 Alfonso Roma

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