Legge sull’Intelligenza Artificiale: cosa cambia per tecnici e imprese con l’AI Act


L’AI Act, la prima legge italiana recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed è in vigore dal 10 ottobre 2025.

Si tratta di una legge quadro che prevede la delega al Governo per successivi decreti attuativi e alcune misure che si rifanno direttamente al Regolamento (UE) 2024/1689 e potrebbe comportare nuovi adempimenti a carico di imprese e professionisti.

Per questi ultimi, l’intelligenza artificiale diventerà come un collaboratore in studio; il problema è che della sua prestazione risponde sempre il professionista!

A tal proposito il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato, in esame preliminare, due schemi di decreto legislativo che danno attuazione alla legge n. 132/2025 e adeguano la normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689, il cosiddetto AI Act.

In questo articolo esaminiamo nel dettaglio il testo di di legge e forniamo i modelli di informativa proposti dagli ordini professionali.

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Cosa prevede la legge 132 sull’AI

Disposizioni dell’AI Act sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro e impresa

L’art. 11 stabilisce che:

  • l’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea;
  • l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali;
  • l’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.

A margine delle dichiarazioni di principio, l’art. 11 specifica che

Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 -bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152

L’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997 prevede che:

  • il datore di lavoro sia tenuto ad informare il prestatore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, integralmente automatizzati, che siano in grado di fornire indicazioni in materia di: assunzione, conferimento dell’incarico, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni, sorveglianza, valutazione, adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei prestatori (comma 1);
  • il datore (o il committente) debba fornire le suddette informazioni “in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico”.

Ogni modifica significativa deve essere comunicata almeno 24 ore prima, e le informazioni devono essere trasmesse anche alle rappresentanze sindacali aziendali o, in loro assenza, a quelle territoriali comparativamente più rappresentative.

Il lavoratore può chiedere chiarimenti aggiuntivi e ottenere, entro trenta giorni, una risposta scritta con informazioni supplementari sui dati trattati e sul funzionamento dell’algoritmo.

L’articolo 19 del D.Lgs. 152/1997 prevede, per la violazione degli obblighi informativi, una sanzione da 250 a 1.500 euro per ciascun lavoratore, aumentata da 100 a 750 euro per ogni mese di mancata o incompleta informazione sugli algoritmi, e da 400 a 1.500 euro per l’omissione verso le rappresentanze sindacali.

Disposizioni dell’AI Act in materia di professioni intellettuali e obbligo di informativa

L’art. 13 fissa un principio-cardine destinato ad incidere sulle modalità di utilizzo dell’AI nelle professioni intellettuali:

L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente:

le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Come chiarito dalla Relazione Illustrativa:

  • la norma fa riferimento agli articoli da 2229 a 2238 del codice civile;
  • tali norme vanno lette nel senso che il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo);
  • le disposizioni concernono il contratto di prestazione d’opera intellettuale e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante, opere che restano quindi al di fuori della disciplina limitativa in oggetto.

Il contratto di prestazione d’opera intellettuale è un accordo in cui un professionista (come avvocato, ingegnere, architetto, geometra, ecc.), iscritto in un albo professionale, si obbliga a svolgere un’attività di natura intellettuale a favore di un cliente, in cambio di un compenso. La caratteristica principale è l’obbligo del professionista di adempiere diligentemente all’incarico (obbligazione di mezzi), senza però essere tenuto a garantire un risultato finale specifico (come vincere una causa o far guarire un paziente). 

In pratica, l’articolo 13 prevede un limite e un obbligo di trasparenza:

  • il ricorso all’intelligenza artificiale è ammesso, ma il professionista intellettuale è tenuto ad impiegare “prevalentemente” il proprio intelletto, cioè il bagaglio di esperienze e competenze che costituisce la sua professionalità; il contributo dell’AI non può costituire la parte esclusiva o prevalente della prestazione;
  • se il professionista fa uso di intelligenza artificiale, deve dichiararlo tutelando il cliente e rafforzando la fiducia nel rapporto professionale.

Per capire come muoversi bisognerà in ogni caso attendere le indicazioni degli Ordini professionali.

Formazione sul’AI ed equo compenso modulabile

In attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, l’art 24 prevede che:

  • gli ordini professionali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché da parte delle forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, implementino dei percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
  • prevedano il riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

AI e diritto d’autore

La legge modifica in maniera emblematica il testo dell’articolo 1 della legge 633/1941 sul diritto d’autore:

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore.

Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

Lo stesso principio di prevalenza e il concetto di funzione strumentale dell’AI sembra ispirare le norme che disciplinano l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione (art. 14) e nell’attività giudiziaria (art. 15):

  • le pubbliche amministrazioni utilizzano l’intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo;
  • l’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale;
  • le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.

Il Ministero della giustizia dovrà disciplinare gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.

Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia.

Nelle regole attuative dell’AI Act focus su compensi e responsabilità

Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato, in esame preliminare, due schemi di decreto legislativo che danno attuazione alla legge n. 132/2025 per adeguare l’ordinamento italiano all’AI Act europeo. Focus su scuola, PA, professionisti, lavoratori, polizia, responsabilità civile e penale. Per gli ordini professionali si apre anche il tema della modulazione dell’equo compenso.

I provvedimenti, approvati in esame preliminare, passeranno ora al vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti.

Qui la notizia

Legge 132/2025: il testo in PDF dell’AI Act

Studio CNI sull’impatto dell’AI Act sugli ingegneri e i modelli di informativa

Il Comitato Italiano di Ingegneria dell’Informazione, su input del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha pubblicato:

  • due diversi moduli qui disponibili per il download gratuito:
    • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzabile anche come informativa generale verso l’Ordine
    • una dichiarazione semplice, da allegare al preventivo o all’accettazione dell’incarico
  • un documento sull’impatto della legge 132/2025 sulla professione di ingegnere con precise indicazioni su uso, responsabilità, informativa ai clienti, sanzioni, deontologia professionale, formazione e polizza RC professionale e una proposta di modifica del Codice deontologico.

I modelli di informativa sono qui disponibili per il download gratuito:

AI: cosa cambia per gli ingegneri?

L’ingegnere può usare sistemi di intelligenza artificiale per:

  • calcoli strutturali complessi, simulazioni, ottimizzazione dei progetti;
  • analisi predittive (consumo energetico, impatto ambientale, manutenzione predittiva);
  • generazione di bozze di elaborati tecnici, relazioni o disegni.

La responsabilità intellettuale e decisionale rimane però al professionista: l’IA non può sostituirsi al giudizio tecnico dell’ingegnere. In caso di errore, non si può “scaricare la colpa” sull’IA: la responsabilità resta personale.

È opportuno documentare come l’IA è stata usata, per dimostrare controllo e vigilanza sul processo.

Nei bandi pubblici e negli incarichi privati, sarà più frequente trovare richieste di dichiarare l’uso di IA nei progetti. Potrebbe diventare prassi standard inserire nei contratti e nelle relazioni tecniche un paragrafo di trasparenza sull’IA.

Cosa succede se non si rispettano gli obblighi?

La Legge non prevede direttamente sanzioni specifiche in quell’articolo. Tuttavia, se un ingegnere non rispetta questi obblighi, possono scattare conseguenze su più livelli:

  • Responsabilità disciplinare: la mancata trasparenza verso il cliente o l’uso improprio di strumenti di IA potrebbe configurare violazione dell’attuale codice deontologico, compromissione del rapporto fiduciario con il cliente
  • Responsabilità civile: se l’IA produce errori (es. calcolo strutturale sbagliato, simulazione energetica falsata) e il professionista non ha vigilato, resta responsabile in sede civile per danni al cliente o a terzi.
  • Responsabilità penale: in casi gravi (crolli, lesioni, incidenti), l’uso scorretto o non dichiarato di IA non esonera dalla responsabilità penale del professionista.
  • Violazione dei diritti del cliente: non informare il cliente sull’uso di IA viola il principio di trasparenza contrattuale. Questo può portare alla contestazione dell’incarico o a richieste di risarcimento.

Bisogna assicurarsi?

Le polizze RC professionale oggi coprono gli errori, le omissioni o le negligenze nell’esercizio dell’attività professionale. Se l’ingegnere usa l’IA in modo corretto e ne mantiene il controllo, il danno dovrebbe essere coperto, perché rientra nella normale attività professionale.

Se l’ingegnere non dichiara l’uso dell’IA al cliente (violando l’art. 13), l’assicuratore potrebbe sostenere che il comportamento è contrario alla legge e al codice deontologico e quindi si tratta di colpa grave o violazione di obblighi informativi, potenzialmente esclusi dalla copertura.

Gli ingegneri dovrebbero informare la compagnia assicurativa se utilizzano regolarmente strumenti di IA per attività professionale, verificare se la polizza contiene esclusioni generiche per nuove tecnologie e chiedere un’integrazione o aggiornamento della copertura per essere certi che l’uso di IA sia esplicitamente compreso.

Modulo di informativa AI di ANF e Confprofessioni

ANF (Associazione Nazionale Forense) e Confprofessioni hanno reso disponibile il primo modulo informativo destinato ai professionisti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025.

L’obbligo di informare i clienti dell’uso di Ai non è accompagnato da una sanzione; ma molti ordini stanno già valutando un aggiornamento dei Codici deontologici di categoria.

Linee Guida 2025 per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro

Le “Linee Guida per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro” pubblicate a dicembre 2025 dal Ministero del Lavoro forniscono un quadro chiaro e aggiornato sull’uso dell’IA nel mercato del lavoro oltre la semplice compliance normativa, mettendo in evidenza opportunità, rischi e strumenti pratici che ne facilitano l’adozione.

Particolarmente interessante è il vademecum in appendice alle linee guida sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale generativa nelle pmi e tra i professionisti con esempi di applicazione pratica e l’enunciazione di alcuni principi generali di utilizzo responsabile:

  • Supervisione umana (“human in the loop”)
    Gli output generati dall’IA devono sempre essere verificati da un operatore competente. L’IA supporta, ma non sostituisce, il giudizio professionale.
  • Minimizzazione dei dati
    Inserire esclusivamente le informazioni strettamente necessarie alla generazione della risposta.
  • Trasparenza
    Informare colleghi, clienti o partner quando si utilizzano contenuti generati dall’IA, soprattutto se rielaborano materiali forniti da loro.
  • Controllo della qualità
    Verificare la correttezza, l’aderenza alle normative e la coerenza degli output, evitando di assumere come veri contenuti non verificati (le note “allucinazioni”).
  • Conservazione del know-how interno
    L’uso dell’IA non deve portare alla perdita di competenze interne né a eccessiva dipendenza operativa.

Altri contributi e approfondimenti sull’AI

Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (2026)

Nel rapporto “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro” del Ministero del Lavoro pubblicato nel febbraio del 2026,  spicca l’approfondimento curato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

L’analisi dell’INL evidenzia come l’IA rappresenti un’arma a doppio taglio: da un lato offre strumenti di prevenzione avanzatissimi, dall’altro introduce nuovi rischi e pone serie sfide normative, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi e il controllo a distanza dei lavoratori.

L’IA come strumento di prevenzione e protezione

Le tecnologie basate sull’IA, in particolare quelle legate alla “percezione” avanzata, offrono straordinarie opportunità per ridurre l’esposizione dei lavoratori ad attività pericolose o usuranti. L’INL individua diversi ambiti di applicazione virtuosa:

  • ispezioni in ambienti ostili: robot mobili e droni autonomi possono navigare in aree ad alte temperature, con vapori tossici o a rischio esplosione, limitando l’ingresso umano in spazi confinati o insalubri.
  • manutenzione predittiva: sistemi di deep learning sono in grado di analizzare rumori e vibrazioni dei macchinari per prevedere guasti prima che si verifichino, riducendo drasticamente i rischi legati agli interventi di manutenzione in emergenza.
  • sicurezza nei cantieri edili: l’integrazione di computer vision e sensori indossabili (smart-tag su caschi e giubbotti) permette di rilevare la prossimità tra uomini e mezzi in movimento, lanciando allarmi in tempo reale per prevenire investimenti in ambienti complessi e non strutturati.
  • monitoraggio della fatica e della vigilanza: tecniche di analisi facciale possono rilevare micro-espressioni (es. chiusura prolungata degli occhi) legate a stanchezza o colpi di sonno. In settori ad alto rischio (trasporti, macchinari pesanti), questi sistemi possono emettere allarmi o bloccare le apparecchiature prima che si verifichi un incidente.

I nuovi rischi introdotti dalle macchine “intelligenti”

L’introduzione dell’IA non è esente da criticità. L’INL sottolinea come i datori di lavoro e gli RSPP debbano imparare a valutare e gestire rischi del tutto inediti:

  • l’opacità degli algoritmi (Black Box): le reti neurali prendono decisioni i cui passaggi logici non sono sempre tracciabili. Se un’IA guida un mezzo pesante in un cantiere, un “punto cieco” algoritmico o un errore nei dati di addestramento può avere conseguenze fatali.
  • decadimento cognitivo e over-reliance: un’eccessiva dipendenza dai sistemi automatizzati può portare i lavoratori ad abbassare la soglia di attenzione. Confidando ciecamente nell’infallibilità della macchina, l’operatore rischia di perdere la “consapevolezza situazionale” e la capacità di intervenire manualmente in caso di guasto improvviso.
  • robotica collaborativa (Cobot): la condivisione degli spazi di lavoro tra umani e robot richiede valutazioni ergonomiche e psicologiche complesse. Inoltre, emerge il rischio legato alla cybersecurity: un attacco informatico a un cobot connesso in rete potrebbe fargli perdere il controllo, rendendolo fisicamente pericoloso per l’operatore vicino.

Il nodo normativo: l’incompatibilità del DVR redatto dall’IA

Il rapporto dell’INL lancia due moniti fondamentali riguardanti la conformità normativa (D.Lgs. 81/08 e Statuto dei Lavoratori).

L’Ispettorato segnala la diffusione di software basati sull’IA che promettono di redigere e aggiornare automaticamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L’INL ribadisce con forza che un simile utilizzo è incompatibile con la normativa vigente.

Il D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi sia un processo dinamico, calato nello specifico contesto aziendale e frutto della consultazione tra Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS. Delegare questa valutazione a un algoritmo svilisce la cultura della prevenzione e viola il principio di indelegabilità della valutazione dei rischi (art. 17 del TUSL), configurando profili di responsabilità penale per il datore di lavoro. L’IA non può sostituire il “fattore umano” e la responsabilità giuridica nella gestione della sicurezza.

Privacy e controllo a distanza

I sistemi intelligenti di monitoraggio (es. smart-tag, telecamere con computer vision), pur essendo progettati per salvare vite umane, raccolgono costantemente dati sulla posizione e sul comportamento dei lavoratori. Questo solleva enormi problemi di privacy e di potenziale stress lavoro-correlato.

L’INL ricorda che l’uso di queste tecnologie deve rispettare rigorosamente l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. L’installazione di strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza richiede la stipula di accordi sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato stesso. Il confine tra “strumento di sicurezza” e “strumento di controllo illecito” è sempre più labile e richiede un’attenta valutazione caso per caso.

Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: l’ebook del CIIP (2025)

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) ha raccolto in un ebook i contributi di professionisti ed esperti sulle opportunità che l’Intelligenza Artificiale può offrire per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Il libro – che è il risultato di un Gruppo di Lavoro ad hoc con membri di diversa estrazione e competenze professionali – affronta un’ampia serie di argomenti che delineano lo “stato dell’arte” sul ruolo dell’IA nella prevenzione:

  • Evoluzione del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale
  • Valutazione dei rischi e responsabilità
  • Partecipazione dei lavoratori
  • Formazione e gestione del cambiamento
  • Benessere psico-fisico e ruolo del medico competente
  • Aspetti giuridici, etici e sostenibilità.

Viene posto un forte accento sulle sfide etiche, normative e organizzative, inclusi il monitoraggio dei lavoratori, il rischio di bias algoritmici, l’opacità dei sistemi black box e la necessità di una formazione che potenzi le capacità umane anziché sostituirle, come dimostrato anche dal caso dei rider della gig economy.

Infine, si evidenzia l’importanza del coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della line aziendale per garantire un’implementazione dell’IA che sia etica, trasparente e focalizzata sul benessere umano, in linea con il nuovo quadro normativo europeo (AI Act).

Il documento è inoltre corredato da una ricchissima bibliografia con le linee guida e di indirizzo più recenti pubblicate da Enti Istituzionali e altri autorevoli organismi.

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 Sergio Volpe

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