Sono sempre più frequenti i casi di lavori Superbonus in cui committenti denunciano per inadempienza imprese appaltanti e società di progettazione “fuggitive” oppure di tecnici chiedono il pagamento di parcelle per lavori mai iniziati.
Nel primo caso, la richiesta è innanzitutto la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme già versate, ma si giunge fino alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla “perdita di chance”, ovvero l’impossibilità di accedere alla detrazione fiscale.
L’orientamento giurisprudenziale sull’argomento riserva non poche sorprese. Ecco una rassegna delle sentenze più interessanti sui contenziosi relativi al Superbonus.
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Superbonus: le verifiche preliminari sulla fattibilità non sono manutenzione straordinaria
Le attività di verifica preliminare circa la fattibilità degli interventi Superbonus non sono opere di manutenzione straordinaria o innovazione; la loro approvazione da parte dell’assemblea condominiale non richiede la costituzione del fondo speciale previsto dall’art. 1135 n. 4) del Codice Civile.
È l’orientamento – in linea con il dettato letterale della norma e il consolidato orientamento giurisprudenziale- espresso dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1971/2025.
La richiesta di annullamento della delibera assembleare
L’appellante chiede l’annullamento di una delibera condominiale che ha approvato l’avvio della procedura di lavori Superbonus 110%, la scelta del professionista per le prime fasi di analisi dell’opera e l’approvazione dei costi per le fasi preliminari (€ 900,00 per la verifica urbanistica edilizia, € 4.000,00 più IVA per la verifica del cd. “salto di classe”, € 5.400,00 per il completamento della fase preliminare, per complessivi € 13.100,00).
L’’appellante ha rilevato che per sostenere le spese non è stato costituito alcun fondo speciale, presupposto di validità della delibera di approvazione di opere straordinarie.
La precisazione della Corte di Appello sul fondo speciale e le verifiche preliminari di fattibabilità di lavori Superbonus
Se è vero che l’omessa costituzione del fondo speciale per i lavori straordinari determina la nullità della delibera, va sottolineato che l’assemblea non ha deliberato di dare corso ai lavori straordinari relativi al superbonus, ma solo alle verifiche preliminari di fattibilità.
La spesa preventivata e approvata dall’assemblea era peraltro solo eventuale, presupponendo il superamento delle verifiche di conformità urbanistica edilizia e il completamento delle verifiche preliminari nonché l’accertamento del verificarsi del salto di due classi energetiche.
Richiamando e condividendo l’orientamento della giurisprudenza, la Corte di Appello ha chiarito che “il conferimento dell’incarico professionale ad un tecnico per effettuare gli studi ed atti relativi all’efficientamento energetico e valutarne la praticabilità ai fini di cui al D.L. 34/2020 non è in sé un’opera di manutenzione straordinaria, né una innovazione, di talché nessun fondo speciale deve essere accantonato ai sensi dell’art. 1135 n. 4) c.c.” (Tribunale di Ferrara, sentenza n. 416/2025).
La delibera, inoltre, non prevede, né poteva prevedere, una spesa di importo certo e determinato, ma una sequenza di ipotetiche spese, alcune meramente eventuali; non si poteva, ad avviso del Collegio, dare quindi corso alla costituzione di un fondo speciale per opere meramente eventuali.
A tal proposito – ricorda la Corte di Appello – la Corte di Cassazione con ordinanza 16953/2022 ha ribadito la necessità che dal testo della deliberazione assembleare che approva le opere di manutenzione straordinaria dell’edificio emerga il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale.
Materiali acquistati e rinuncia ai lavori Superbonus: l’impresa ha diritto al rimborso?
Il Tribunale di Lecco (sentenza n. 337/2025) si è espresso su una controversia tra un’impresa e i committenti relativa a lavori edili incentivati con il Superbonus. La causa riguardava la decisione dei committenti di rinunciare all’intervento, invocando l’impossibilità di beneficiare del Superbonus 110% a causa di modifiche legislative e del blocco delle cessioni del credito.
L’impresa appaltatrice sosteneva che il contratto dovesse restare vincolante a prescindere dalle vicende del Superbonus. Richiedeva il risarcimento del mancato guadagno e il rimborso dei materiali acquistati, facendo leva sull’art. 1671 del Codice Civile.
I committenti affermavano che il contratto era subordinato all’ottenimento delle agevolazioni fiscali e che il recesso era giustificato perché non era più possibile accedere al Superbonus. Aggiungevano che l’impresa non aveva avviato alcun lavoro né consegnato materiali.
Il Tribunale ha individuato nella specifica clausola del contratto la soluzione del caso: se i lavori non iniziavano entro la data stabilita, i committenti potevano recedere, dovendo solo rimborsare il costo dei materiali acquistati per quell’appalto. Non spetta invece il risarcimento del mancato guadagno.
Il giudice ha stabilito che i materiali dovevano essere effettivamente acquistati e destinati all’appalto per ottenere il rimborso. La richiesta dell’impresa per gli altri danni è stata respinta perché coperta dalla clausola contrattuale, che esclude l’applicazione dell’art. 1671 c.c.
L’impresa ha diritto soltanto al rimborso per i materiali acquistati. Non le spetta il risarcimento del mancato guadagno. I committenti, se lo desiderano, potranno chiedere la consegna dei materiali ancora custoditi dall’impresa.
Tutte le altre domande sono state respinte.
In sostanza, il caso evidenzia l’importanza di regolare contrattualmente le ipotesi di recesso e l’attribuzione delle spese già sostenute, specie nei lavori collegati a incentivi fiscali soggetti a frequenti modifiche.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tribunale di Lecco
Perdita di chance Superbonus: l’amministratore risponde solo ai singoli condòmini?
La sentenza n. 21/2025 del Tribunale di Monza chiarisce che, se l’inerzia dell’amministratore condominiale causa la perdita del Superbonus, il risarcimento del danno spetta ai singoli condòmini e non all’intero condominio. Questa decisione fornisce indicazioni essenziali sulla gestione delle detrazioni edilizie e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti. Gli amministratori devono gestire le pratiche in modo tempestivo ed efficiente per evitare la perdita degli incentivi fiscali, mentre i condòmini devono vigilare sull’operato dell’amministratore e intervenire prontamente in caso di ritardi o omissioni.
Il caso riguarda un condominio che avrebbe potuto usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico. Tuttavia, l’amministratore, nonostante una delibera assembleare lo incaricasse di affidare i necessari incarichi tecnici, è rimasto inattivo per 13 mesi. Questa negligenza ha causato la perdita della possibilità di accedere allo sconto in fattura, come previsto dal Decreto Legge n. 11/2023, spingendo il condominio a sostenere l’intero importo dell’appalto.
Il Tribunale, tuttavia, ha respinto la richiesta di risarcimento di un milione di euro da parte del condominio nei confronti dell’amministratore, stabilendo che il danno non è da considerarsi collettivo ma individuale, in quanto il Superbonus riguarda direttamente le singole unità immobiliari e non l’intero ente condominiale.
La decisione del giudice richiama le disposizione contenute nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2020, che chiarisce come ciascun condòmino abbia la facoltà di scegliere autonomamente il metodo di fruizione del beneficio fiscale: utilizzo diretto della detrazione, cessione del credito o sconto in fattura.
Per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Se l’amministratore non si attiva per sfruttare questa opportunità, il danno non ricade sull’intero condominio e di conseguenza, solo i condòmini coinvolti possono agire legalmente per ottenere un risarcimento. Inoltre, l’eventuale indennizzo non deve essere calcolato sull’intero valore dell’appalto, ma deve corrispondere all’incremento di valore che l’immobile avrebbe acquisito se fossero stati eseguiti i lavori.
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Lavori Superbonus mai iniziati? La parcella va comunque pagata
Anche se il condominio committente non ha effettuato i lavori Superbonus 110%, il tecnico ha diritto al compenso per l’attività di progettazione svolta.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Terni con la sentenza 251 del 5 maggio 2026 confermando il credito della società incaricata della progettazione per interventi di efficientamento energetico connessi al Superbonus 110% (qui la sintesi redazionale della sentenza).
Se il professionista ha redatto gli elaborati tecnici, il computo metrico, la documentazione per la CILAS e la progettazione approvata dall’assemblea, il compenso resta dovuto anche se i lavori Superbonus non vengono poi avviati, salvo che il contratto preveda in modo espresso e inequivoco una diversa condizione.
La cessione del credito e lo sconto in fattura non sono, di per sé, condizioni di esistenza del credito professionale: sono modalità di pagamento. Quando queste non si perfezionano, il condominio può essere tenuto a pagare direttamente le prestazioni ricevute.
Con la sentenza 3106 del 28 dicembre 2024 il Tribunale di Monza ha condannato un condominio al pagamento della fattura emessa dal professionista, nonostante la mancata esecuzione dei lavori, limitatamente all’attività riportata per la fase della progettazione esecutiva e gli adempimenti amministrativi da questi effettivamente posti in essere.
Nel caso in esame, un tecnico progettista presenta un decreto ingiuntivo per circa 90mila euro nei confronti di un condominio, il quale, dopo aver approvato un progetto di ecosismabonus 110%, non ha dato più luogo all’esecuzione dei lavori per le sopravvenienze normative che avevano fatto scemare l’interesse del general contractor.
Il condominio contestava l’utilità dell’opera professionale espletata nonché la misura del compenso richiesto; eccepiva che nulla andava riconosciuto al tecnico, essendo stato l’incarico professionale condizionato alla possibilità di effettuare il pagamento del compenso mediante lo sconto in fattura secondo la normativa in tema di Superbonus.
Nel dispositivo della sentenza si precisa che:
- a norma dell’articolo 2237 del Codice civile «il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta»;
- il conferimento del compenso del tecnico era stato votato ed era contenuto in una delibera adottata dall’assemblea dei condòmini che non ne avevano contestato la congruità;
- la pretesa comune volontà di vincolare alla possibilità di fruire dello sconto in fattura il pagamento del compenso spettante al tecnico non risultava espressa in alcuno dei documenti prodotti;
- la congruità delle relative competenze professionali andava fatta dal condominio committente all’epoca del conferimento dell’incarico, nonostante intendesse ricorrere alla cessione dei crediti di imposta all’epoca possibile.
I rischi del mancato rispetto degli obblighi contrattuali
Un condominio, interessato a beneficiare delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, ha affidato a una società specializzata l’incarico di verificare la fattibilità del progetto.
Nonostante il pagamento della somma pattuita (8.784 euro) e molteplici solleciti, la relazione tecnica richiesta, completa della valutazione dello stato urbanistico, edilizio e strutturale dell’immobile, di un’analisi delle condizioni per accedere ai benefici fiscal, non è mai stata consegnata.
L’accordo prevedeva clausole specifiche: la relazione doveva essere consegnata entro 60 giorni dalla data di ricezione dei materiali tecnici e amministrativi necessari, quali progetti e documenti catastali.
La società incaricata non ha rispettato i termini contrattuali, ritardando la consegna della relazione tecnica e vanificando, di fatto, le possibilità del condominio di accedere al Superbonus 110%.
Il Tribunale di Rimini ha accolto integralmente la domanda presentata dal condominio, sancendo la risoluzione del contratto per violazione grave degli obblighi contrattuali, che ha determinato non solo un danno economico diretto, ma anche la perdita di un’opportunità fiscale irripetibile, considerando le scadenze stringenti legate alla normativa.
Il giudice ha sottolineato, inoltre, che l’inadempimento contrattuale non può essere giustificato da difficoltà operative o da problematiche normative generiche. Le obbligazioni contrattuali devono essere rispettate o, in caso contrario, chi le viola deve risponderne economicamente, soprattutto se il danno arrecato pregiudica la possibilità di accedere a benefici rilevanti come quelli previsti dal Superbonus.
La sentenza ha stabilito che la società dovesse restituire l’intero importo di 8.784 euro, già versato dal condominio, con l’aggiunta degli interessi legali calcolati fino al completo pagamento. A questa cifra si sono sommate le spese sostenute per il tentativo di mediazione, pari a 1.979,22 euro, e le spese legali del giudizio, liquidate in 2.088 euro.
La condanna, dunque, comprendeva non solo la restituzione delle somme versate, ma anche il risarcimento di tutti i costi correlati alla gestione del contenzioso.
La quantificazione del danno deve tener conto delle possibilità residue
Un committente proprietario di una villetta unifamiliare chiede all’impresa appaltatrice dei lavori il risarcimento del Superbonus per il mancato completamento del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, termine da rispettare per poter beneficiare del Superbonus.
Il mancato adempimento dell’impresa ha spinto il proprietario a rivolgersi al Tribunale sia per chiedere l’annullamento del contratto, sia per chiedere il risarcimento del Superbonus.
A causa dell’inadempienza, il proprietario lamenta la perdita del Superbonus 90% ancora disponibile.
Il tribunale di Torino ha accolto, con la sentenza 2908/2024 le ragioni del committente, obbligando l’impresa al risarcimento del danno.
A nulla sono valse le giustificazioni fornite dall’impresa per spiegare il ritardo, citando la difficoltà di raggiungere accordi di subappalto e le troppe richieste di modifica fatte dal committente. Come sottolineato dal tribunale, l’impresa ha accettato di “Occuparsi, quale unico referente, dell’intero progetto di riqualificazione energetica, senza che il comportamento di terzi subappaltatori influisse sull’adempimento”.
Ha tuttavia specificato che la quantificazione del danno provocato dalla “perita di chance” deve tener conto dell’eventuale residua possibilità per il committente di accedere ad altre detrazioni fiscali, anche se di importo inferiore (come peraltro già specificato dalla sentenza n. 1080/2023 il Tribunale di Frosinone).
“Non è stata viceversa provata l’esistenza di preclusioni ai bonus nella misura del 65% e del 50%, ipotesi ancora astrattamente percorribili dall’attrice presentando una nuova pratica edilizia ed usufruendo dei correlati benefici fiscali”.
Per questo motivo, il risarcimento del danno subito che l’impresa dovrà restituire al proprietario è stato determinato in base alla differenza tra la detrazione che il committente avrebbe avuto diritto di ricevere e quelle ancora disponibili sul mercato.
Risarcimento minimo se è possibile l’accesso ad altre agevolazioni
Un committente, proprietario dell’unità familiare oggetto dei lavori di efficientamento energetico previsti dal Superbonus 110%, cita in tribunale l’impresa affidataria dei lavori a causa del mancato rispetto della scadenza del 30 settembre 2022 per l’ultimazione del 30% dei lavori, come da contratto, che ha causato la perdita della suddetta agevolazione.
Nel dettaglio, il committente chiede:
- la restituzione con gli interessi della somma anticipata per il primo SAL pari appunto al 30% dei lavori iniziati e non portati a compimento entro la suddetta data;
- il risarcimento dei danni per la mancata fruizione dell’agevolazione fiscale relativa al Superbonus.
L’impresa convenuta non si presentava in tribunale.
Nella sentenza n. 1080/2023 il Tribunale di Frosinone cita in premessa una sentenza della Cassazione in merito all’inadempimento di un contratto, secondo cui “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. “
Nel caso in esame, il creditore (attore) ha prodotto il contratto non rispettato mentre il debitore (convenuto) risulta assente senza alcuna dimostrazione delle cause che hanno provocato il ritardo con la conseguente inadempienza del contratto.
Ne consegue che l’impresa dovrà restituire la somma versata con gli interessi legali dalla domanda al saldo, come da richiesta.
Relativamente al risarcimento del danno, il tribunale evidenzia che, se è vero che la condotta della resistente ha cagionato la decadenza dall’agevolazione prevista dalla legge per i lavori appaltati, considerato il mancato rispetto della scadenza del 30/9/2022 per l’ultimazione del 30% dei lavori, è altresì vero che il ricorrente non perdeva ogni possibilità di presentare una nuova pratica edilizia usufruendo di correlativi benefici fiscali, anche se ridotti al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Tuttavia, in questa circostanza il ricorrente non ha fornito elementi, in particolare sulla propria situazione reddituale, che consentano di escludere la possibilità di accesso alla ridotta agevolazione per un’eventuale nuova pratica di intervento.
A parere dei giudici, ne consegue che, in base all’onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno, il danno andrà liquidato nella misura del 10% dell’importo dei lavori appaltati, quale percentuale “minima” del beneficio fiscale andato perduto a causa del verificarsi dell’inadempienza.
La somma liquidata andrà maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla somma via via rivalutata anno per anno, dal verificarsi del danno (con la scadenza mancata del 30/9/2022) al saldo.
Insomma, se il creditore avesse dimostrato (cosa che non ha fatto) di non avere la condizione reddituale favorevole all’accesso del Superbonus 90%, e quindi con la perdita definitiva di accesso al beneficio, il risarcimento sarebbe stato più alto.
L’onere della prova del danno spetta al committente
Il committente di alcuni lavori agevolabili con Superbonus chiama in causa l’impresa edile incaricata di realizzarli, poiché questa non li ha portati a termine nei tempi previsti dal contratto d’appalto.
Con la sentenza n. 2266 emanata dal Tribunale di Padova il 15 novembre 2023, appurato che nei fatti si era verificato un grave inadempimento da parte della ditta, il giudice ha imposto a quest’ultima di riversare quanto già ricevuto a titolo di corrispettivo per le opere mai realizzate, dichiarando il contratto risolto ex art. 1453 cc.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno da perdita di Superbonus, il Tribunale di Padova ha negato il ristoro economico, poiché il committente “non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge; né il collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese”.
Si rileva, inoltre, l’“assenza di una perizia di parte che dettagli con precisione l’eventuale perdita economica derivante dalla fluttuazione dei prezzi e dei tassi di interesse genericamente ritenuti da parte attrice lievitati a causa della congiuntura economica creatasi”.
Il medesimo orientamento è stato adottato in un’altra sentenza, la n. 1245 del 13 giugno 2023, ancora del Tribunale di Padova.
Anche in questo caso, il committente ha ottenuto lo scioglimento del contratto d’appalto per grave inadempimento dell’impresa esecutrice, per il quale il committente è tenuto unicamente a “provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza […] mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”.
Al contrario, il danno per perdita del Superbonus non gli è stato riconosciuto poiché il proprietario dell’immobile “non ha dimostrato che se la convenuta avesse adempiuto alle obbligazioni a suo carico egli avrebbe avuto diritto al Superbonus” nonché “l’asserito risparmio energetico che egli avrebbe potuto conseguire”.
Il Tribunale di Padova spiega che il danno non può essere stimato dal committente neanche in via equitativa (vale a dire rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice). Infatti, il giudice ha ritenuto che si può ricorrere a tale sistema solo a fronte di un “preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità”, cosa che non avviene nel caso di perdita del Superbonus, la cui stima è secondo il giudice “né impossibile né estremamente difficoltosa”.
Risarcimento commisurato alla differenza tra agevolazione persa e quella ancora disponibile
Un general contractor si è contrattualmente impegnato per la progettazione ed esecuzione di tutte le opere indicate nel contratto stesso, al fine di consentire ai committenti di usufruire delle “agevolazioni” fiscali relative al cd. Superbonus.
Nel contratto sottoscritto con i titolari di un immobile, il general contractor prevedeva espressamente che i lavori e gli adempimenti conseguenti sarebbero stati terminati entro le scadenze previste dalla legge per la fruizione del “Superbonus 110%”.
Tuttavia il general contractor non eseguiva la valutazione energetica del fabbricato e men che meno la progettazione di massima e/o esecutiva, né redigeva il computo metrico dei lavori, in palese spregio agli obblighi contrattualmente assunti.
Con la sentenza del 26 ottobre 2023, n. 655 il Tribunale di Pordenone – a cui si sono rivolti i committenti per richiedere il risarcimento dei danni – il general contractor è stato condannato a risarcire i committenti attori della somma corrispondente alla differenza tra il risparmio fiscale astrattamente usufruibile godendo del Superbonus al 110% e il minore risparmio fiscale usufruibile godendo dell’unica agevolazione rimasta disponibile, ovvero il bonus ristrutturazioni.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:
Frode fiscale su lavori Superbonus: giurisprudenza recente
Cassazione 8573/2026 – Bonus facciate con sconto in fattura: scatta la truffa per chi attesta falsamente l’inizio dei lavori
Con la sentenza n. 8573 del 6 febbraio 2026, la Corte di Cassazione (Sezione Seconda Penale) si pronuncia sulle conseguenze penali derivanti dalle false attestazioni nei visti di conformità e nelle asseverazioni, ribadendo un principio fondamentale: dichiarare il falso per ottenere i benefici fiscali configura il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), a prescindere dalle interpretazioni normative sui requisiti di accesso.
La vicenda nasce dall’applicazione di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa) nei confronti del titolare di un’impresa edile.
L’imprenditore, in concorso con un professionista tecnico, era accusato di aver dichiarato falsamente l’inizio dei lavori nel dicembre 2021 all’interno degli attestati di congruità necessari per accedere allo sconto in fattura del Bonus Facciate (al 90%), per lavori commissionati da due condomini. Oltre a questo, l’accusa contestava l’emissione di fatture per lavori in realtà mai eseguiti, consentendo l’evasione d’imposta e impiegando poi il credito d’imposta illecitamente ottenuto (autoriciclaggio).
La difesa dell’imprenditore aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il ritardo nell’avvio dei cantieri era imputabile ai condomini committenti e rilevando che per il Bonus Facciate (a differenza del Superbonus), la legge richiedeva solo il pagamento entro il 31/12/2021 (il cosiddetto “criterio di cassa”) e non l’effettivo inizio dei lavori.
Inoltre, secondo la difesa, il requisito dell’avvio dei lavori era previsto “solo” da una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 16/E del 29/11/2021), non avente forza di legge.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, smontando punto per punto le tesi difensive e confermando la misura interdittiva.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che l’oggetto della contestazione non è la frode ai danni dei condomini, bensì l’inganno perpetrato ai danni dell’Amministrazione Finanziaria. Aver prodotto documenti (il visto di conformità e le asseverazioni introdotte dal Decreto Antifrodi D.L. 157/2021) contenenti dichiarazioni ideologicamente false sull’effettivo inizio dei lavori è sufficiente per configurare il reato.
Ma il passaggio più interessante della sentenza riguarda il valore delle circolari dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione precisa che l’interpretazione dell’Agenzia (secondo cui i lavori dovevano essere quantomeno avviati per fruire dell’opzione) è corretta e condivisibile alla luce della normativa antifrode.
Tuttavia, i giudici si spingono oltre: anche ammettendo per assurdo che la circolare dell’Agenzia fosse errata, il reato sussiste ugualmente. L’indagato, infatti, era ben consapevole che senza attestare l’inizio dei lavori non avrebbe ottenuto il beneficio. Scegliendo di attestare il falso per aggirare l’ostacolo ed evitare un contenzioso con il Fisco, ha consapevolmente tratto in inganno lo Stato, ottenendo un credito d’imposta indebito.
Infine, la Corte ha smontato l’argomentazione legata al “principio di cassa”. La difesa sosteneva che, essendo stata emessa e pagata la fattura a saldo entro il 31/12/2021, la detrazione fosse legittima.
La Cassazione fa notare che i condomini hanno potuto “sostenere” la spesa del 90% entro fine anno esclusivamente grazie allo sconto in fattura applicato dall’impresa. Senza quell’indebito accesso all’opzione (ottenuto tramite le false attestazioni), i committenti avrebbero pagato solo il 10% in contanti, maturando una detrazione infinitamente inferiore. Pertanto, l’intero castello fiscale risulta viziato alla radice.
Cassazione 6532/2026 – Superbonus e frodi: legittimo il sequestro preventivo dei crediti anche per il cessionario in buona fede
Nelle frodi legate alle agevolazioni fiscali del Superbonus, il credito d’imposta e il denaro ricavato dalla sua monetizzazione possono essere oggetto di sequestro sia finalizzato alla confisca, sia di tipo “impeditivo”, volto cioè a evitare l’utilizzo in compensazione di un credito di fatto inesistente. In quest’ultimo caso, la buona fede del cessionario che ha acquistato il bonus è del tutto irrilevante.
A ribadire questa rigorosa interpretazione è la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la recente sentenza n. 6532 del 21 gennaio 2026.
La sintesi redazionale della sentenza
Cassazione 4/2026 – Superbonus e crediti inesistenti: è truffa aggravata
La creazione di crediti fittizi tramite sconto in fattura o cessione integra il reato di truffa aggravata e non l’indebita percezione. Il reato si considera consumato già al momento della costituzione del credito nel cassetto fiscale
Con l’Informazione Provvisoria n. 4/2026 del 26 febbraio 2026, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno messo un punto fermo su una delle questioni più dibattute riguardanti le frodi legate ai bonus edilizi (in particolare il Superbonus 110%).
La sintesi redazionale della sentenza
Cassazione 8390/2025 – Sequestro preventivo di beni di un consorzio edilizio
La sentenza n. 8390/2025 della Corte di Cassazione riguarda il caso di un consorzio accusato di aver ottenuto indebitamente crediti d’imposta attraverso pratiche fraudolente, emettendo fatture gonfiate e includendo costi non ammissibili.
Il caso ha avuto inizio quando il Tribunale di Pesaro ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di 1.438.825,03 euro, in seguito alla presunta operatività fraudolenta del consorzio. Secondo l’accusa, il consorzio avrebbe fatturato importi superiori a quelli effettivamente sostenuti per i lavori agevolati dal Superbonus, evidenziando una discrepanza tra gli importi fatturati e quelli effettivamente pagati ai subappaltatori. Questo comportamento avrebbe violato l’art. 316-ter del Codice Penale, con un rischio di dispersione del patrimonio (periculum in mora). La decisione è stata impugnata dal consorzio davanti alla Cassazione, che ha confermato il provvedimento di sequestro.
Il consorzio, da parte sua, ha sostenuto che i contratti e le fatture erano regolari, conformi alla normativa vigente, con prezzi allineati ai prezzari regionali e corrispondenti alle lavorazioni effettuate. La difesa ha, inoltre, spiegato che le maggiorazioni sui costi di gestione erano giustificate e correttamente imputabili ai committenti. In merito all’incertezza normativa, è stato sottolineato che la distinzione tra spese ammissibili e non ammissibili era stata chiarita solo successivamente, grazie a specifiche circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, il consorzio ha affermato che non c’era alcuna intenzione fraudolenta, poiché le sue pratiche si basavano su interpretazioni legittime della normativa.
La Cassazione ha respinto il ricorso del consorzio confermando il sequestro preventivo dei beni, basandosi sulla prova chiara di condotte fraudolente e sull’inadeguatezza della documentazione presentata a supporto dei crediti d’imposta richiesti.
L’accusa si fonda sull’articolo 316-ter del Codice Penale che punisce l’indebita percezione di contributi pubblici. La Corte ha stabilito che il Superbonus, sebbene sia una detrazione fiscale, deve essere considerata come un’erogazione pubblica, similmente a un finanziamento a carico della collettività. Inoltre, è stato considerato il concreto rischio di dispersione del patrimonio, dato che il consorzio, pur consapevole del procedimento penale in corso, aveva continuato a investire in beni non compatibili con la sua situazione economica, aumentando il rischio di sottrazione dei fondi sequestrati.
I punti salienti della decisione sono:
- Superbonus come erogazione pubblica: la Corte ha ribadito che il Superbonus rientra nella categoria delle erogazioni pubbliche, in quanto finanziato dalla collettività;
- costi non documentati: i giudici hanno evidenziato che i costi di gestione fatturati dal consorzio non erano collegati agli interventi agevolabili e non erano adeguatamente documentati;
- finalità fraudolenta: la Corte ha attribuito significatività probatoria alla discrepanza tra gli importi fatturati dal consorzio e quelli dei subappaltatori, ritenendo che ciò dimostrasse un intento fraudolento;
- periculum in mora: è stato confermato il rischio concreto di dispersione dei beni, data l’insufficienza patrimoniale del consorzio rispetto all’importo sequestrato;
- inammissibilità delle ulteriori censure: le contestazioni relative agli errori nel calcolo del credito d’imposta sono state respinte per mancanza di specificità e documentazione adeguata.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/superbonus-110-risarcimento-danni-se-l-impresa-e-ritardataria/
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Giuseppe De Luca
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