Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti


La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è obbligatoria per ogni tipo di azienda che comprenda almeno un lavoratore come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori altrimenti rischia di incorrere in sanzioni amministrative o penali. Per non correre alcun rischio, puoi utilizzare il software specializzato in sicurezza sul lavoro con cui puoi compilare il modello già predisposto e stampare in pochi passaggi l’attestato di avvenuta formazione dei lavoratori. Provalo gratuitamente!

Il CCNL edilizia 2022 e il D.L. 19/2024 introducono importanti novità, come la riduzione della periodicità di aggiornamento da 5 a 3 anni per chi opera nel settore edile, l’obbligo di formazione per ottenere la patente a crediti.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza lavoro dalla Conferenza. Tra le novità spiccano modifiche in relazione alla formazione obbligatoria per la formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti, nuovi obblighi formativi per attrezzature specifiche e rilevanti requisiti per chi lavora in ambienti confinati.


Scopri l’importanza della formazione e informazione dei lavoratori, gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori e tutte le novità relative alla formazione sulla sicurezza.

L’informazione e la formazione dei lavoratori sono un obbligo?

Il testo unico sicurezza (D.Lgs. 81/08) stabilisce una serie di doveri vincolanti per i datori di lavoro riguardo alla tutela della salute e sicurezza nei contesti lavorativi.

Tra questi obblighi, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione ai lavoratori, un obbligo sancito dagli articoli 36 e 37 di detto decreto legislativo.

Informazione obbligatoria (D.Lgs. 81/08, art.36)

L’art. 36 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che ogni lavoratore riceva un’adeguata informazione su diversi aspetti legati alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, da informazioni generali a informazioni più specifiche.

Tra le informazioni generali:


  • rischi legati alla salute e sicurezza connessi alle attività dell’impresa;
  • procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
  • nominativi dei lavoratori incaricati di applicare specifiche misure;
  • nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, oltre al medico competente.

Entrando nello specifico, deve informare su:

  • rischi specifici correlati all’attività svolta dal lavoratore;
  • normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia;
  • pericoli legati all’uso di sostanze pericolose, basati sulle schede di sicurezza conformi alle normative vigenti;
  • misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

È essenziale che il contenuto dell’informazione sia facilmente comprensibile per tutti i lavoratori e che consenta loro di acquisire le conoscenze necessarie. Nel caso di lavoratori immigrati, l’erogazione delle informazioni richiede una verifica preliminare della comprensione della lingua utilizzata durante il processo informativo.

Formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/08, art. 37)

L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è responsabile di garantire che ogni lavoratore riceva una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’articolo sancisce che, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione dei lavoratori è obbligatoria su:

  • concetti fondamentali: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
  • rischi specifici correlati alle mansioni e le relative misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


La Conferenza permanente deve provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto per garantire la definizione della formazione obbligatoria, delle modalità di verifica finale di apprendimento, delle verifiche di efficacia della formazione e del monitoraggio dell’applicazione degli accordi.

La formazione e l’eventuale addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, e dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

Pertanto, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro senza oneri economici per i lavoratori e il contenuto deve essere facilmente comprensibile e adattato alle lingue dei lavoratori, compresi gli immigrati.

Le competenze acquisite durante la formazione devono essere registrate nel libretto formativo del cittadino. Il contenuto del libretto è considerato per la programmazione e verificato dagli organi di vigilanza. In caso di sovrapposizione di contenuti formativi, è riconosciuto un credito formativo, e le modalità di riconoscimento sono stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Chi ha l’obbligo di formare e informare i lavoratori?

Come abbiamo visto, il datore di lavoro ha l’obbligo di formare e informare i lavoratori e i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione sicurezza sul lavoro disposti dal datore.

Tale formazione è condotta da una persona esperta sul luogo di lavoro, comprendendo prove pratiche ed esercitazioni applicate.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica formazione con aggiornamenti periodici. Queste figure hanno la possibilità di formarsi presso organismi paritetici, scuole edili o associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione specifica, definita dalla contrattazione collettiva nazionale, che copre vari aspetti, dalla legislazione agli aspetti tecnici e di comunicazione.

Anche gli incaricati di attività specifiche, come prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso, sono soggetti a formazione specifica e aggiornamenti periodici.


Formazione obbligatoria sicurezza: i corsi di sicurezza sul lavoro

La formazione sicurezza sul lavoro è un requisito da rispettare mediante degli specifici corsi di sicurezza sul lavoro.

Ogni corso, in base all’Accordo Stato Regioni del 2011, deve avere:

  • un soggetto organizzatore;
  • un responsabile del progetto formativo;
  • uno o più docenti;
  • un massimo di 35 discenti.

Il corso si svolge per il numero di ore previste dalla normativa e affronta in modo esaustivo tutti gli argomenti stabiliti, considerando le differenze di genere, età, provenienza e lingua per garantire a ciascun discente lo stesso livello di comprensione. Ogni partecipante deve frequentare almeno il 90% delle ore e, una volta completato, può sostenere un test di valutazione finale per verificare l’effettiva acquisizione delle nozioni. Il superamento garantisce l’ottenimento dell’Attestato di certificazione.

La normativa prevede che il corso sia svolto entro 60 giorni dall’assunzione durante l’orario lavorativo e non comporti oneri per i lavoratori; è, infatti, il datore di lavoro a coprire i costi dei corsi di sicurezza.

Il corso può essere condotto in aula o in modalità e-learning, quando possibile, per migliorare la conciliazione tra le esigenze professionali e personali di discenti e docenti.


Chi deve formarsi sulla sicurezza?

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, i soggetti obbligati a frequentare i corsi di formazione sono tutti coloro che devono contribuire alla sicurezza, vale a dire:

Oltre a queste figure, sono previsti corsi specifici per formare i docenti formatori, dotandoli delle competenze necessarie per svolgere docenze valide per l’adempimento dell’obbligo.

Attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori

Partecipare a un corso di sicurezza sul lavoro ha come primo obiettivo il conseguimento dell’attestato di certificazione, che testimonia il completamento dell’obbligo formativo prescritto.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata formazione dei lavoratori o attestazione di formazione comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze ed è sanzionata mediante ammenda o arresto. Per evitare tali conseguenze, ti suggerisco di gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro mediante lo specifico software di sicurezza sui luoghi di lavoro che ti fornisce tutti i modelli richiesti dalla normativa, tra cui il Modello dichiarazione art. 37 D.Lgs. 81/2008, attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori. Compilando i campi richiesti, otterrai in pochi e semplici passaggi il modello pronto da stampare!

Di seguito, trovi un esempio di modello che attesta l’avvenuta formazione dei lavoratori scaricabile in pdf.


Fascicolo elettronico del lavoratore

Il D.L. 159/2025 convertito in Legge 198/2025 aggiorna la normativa sulla registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori tramite la formazione: il precedente libretto formativo del cittadino viene sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore e dal fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, con inserimento dei dati anche nella piattaforma SIISL.

Le competenze acquisite in seguito allo svolgimento delle attività di formazione dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.

Tale modifica consente una gestione più integrata e digitale delle informazioni formative, garantendo al datore di lavoro e agli organi di vigilanza strumenti più completi per la programmazione della formazione e per la verifica degli obblighi di sicurezza.

Cosa cambia con il nuovo accordo Stato-regioni sulla formazione in ambito sicurezza?

Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo del 17 aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. L’accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


Il testo pubblicato in Gazzetta sancisce formalmente l’accordo, includendo come parte integrante il relativo documento tecnico (allegato A), che contiene i dettagli sui percorsi formativi.

Tale allegato A, approvato con l’atto n. 59/CSR, è stato pubblicato il 19 maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Cosa sancisce il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza?

L’intesa, siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:

  • durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro;
  • modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento;
  • monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione.

Il nuovo accordo definisce in modo preciso le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti. Introduce inoltre nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature specifiche e istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati. Vengono anche regolamentati l’organizzazione dei corsi – con limiti sul numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discente – e le modalità di erogazione e verifica finale. Infine, il testo classifica chiaramente i soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa.

Ecco, più nel dettaglio, i principali contenuti dell’Accordo 2025 sulla formazione per la sicurezza.


Formazione per i datori di lavoro

Secondo il nuovo accordo, la formazione obbligatoria per i datori di lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.

Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa edile svolga anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al corso base di 16+8 ore si aggiungono: un modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore ATECO di riferimento, e diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria.

Nel caso del settore delle costruzioni tale modulo tecnico è di 16 ore.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Formazione per i preposti alla sicurezza

Il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore.


Esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.

Formazione per i dirigenti

Per i dirigenti delle imprese edili, l’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.

Formazione per RSPP e ASPP

Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono completare una formazione strutturata su due moduli (A, B) obbligatori (28 ore e 48 ore), con un terzo modulo (Modulo C) di 24 ore per il solo responsabile.

L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze di sicurezza.

La modalità di e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore).


Formazione per i coordinatori per la sicurezza

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore.

Anche in questo caso, l’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri. La modalità di e-learning è consentita per il corso di aggiornamento, mentre per la formazione è concesso solo per il modulo giuridico.

Formazione generale e specifica per i lavoratori

Per la formazione dei lavoratori è confermata la struttura in 2 parti:

  • 4 ore di formazione generale;
  • da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:
    • 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
    • 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
    • 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

L’accordo Stato Regioni prevede nella Parte II, rubricata “Corsi di formazione”, Punto 2.1.1 “Condizioni particolari” che “I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione”. Pertanto, il livello di rischio, e quindi il tipo di corso di formazione da seguire, è determinato dalla mansione effettivamente svolta dal lavoratore e non dal settore di appartenenza dell’azienda.

Tale criterio è confermato anche da un chiarimento della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla corretta applicazione dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dell’accordo Stato-Regioni, con riferimento ai percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti scolastici.


L’aggiornamento deve essere effettuato ogni volta che si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l’attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore a partire dalla data di fine corso indicata nell’attestato.

La modalità di e-learning è consentita per il corso di formazione generale, mentre per la formazione specifica solo per i settori di rischio basso. Per il corso di aggiornamento la modalità di e-learning è sempre consentita.

Il datore di lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori altrimenti rischia di incorrere in sanzioni amministrative o penali. Per non correre alcun rischio, puoi utilizzare il software specializzato in sicurezza sul lavoro con cui puoi compilare il modello già predisposto e stampare in pochi passaggi l’attestato di avvenuta formazione dei lavoratori. Provalo gratuitamente!

Requisiti dei formatori

L’accordo chiarisce i requisiti per chi eroga corsi di formazione e aggiornamento, identificando 3 categorie di soggetti formatori:

  • istituzionali;
  • accreditati;
  • altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore.

Nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale sia giuridico-tecnica che pratica di almeno 3 anni.


Sicurezza negli ambienti confinati

Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi

L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

  • in presenza;
  • in videoconferenza sincrona;
  • in e-learning;
  • in modalità mista.

Le principali indicazioni organizzative riguardano:

  • numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
  • rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
  • registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
  • frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
  • verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
  • predisposizione del progetti formativo secondo le indicazioni vigenti.

Rilascio degli attestati

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi:


  • denominazione del soggetto formatore;
  • dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
  • tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
  • modalità di erogazione del corso;
  • firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
  • data e luogo.

Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati se si assiste ad almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.

Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici

L’accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:

  • macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • caricatori per la movimentazione di materiali: 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica);
  • carroponte: 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie.

Allegati dell’Accordo

Il nuovo Accordo include quattro allegati che approfondiscono aspetti specifici della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sintesi:

  • allegato I: elenca le classi di laurea che consentono l’esonero dalla frequenza dei corsi per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
  • allegato II: individua le attrezzature di lavoro per cui è obbligatoria una specifica abilitazione, come piattaforme elevabili, gru, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, carriponte e altre attrezzature ad alto rischio;
  • allegato III: spiega il sistema dei crediti formativi, distinguendo tra credito totale (esonero completo), parziale (formazione da integrare) e obbligo di frequenza (formazione da svolgere interamente);
  • allegato IV: definisce le macrocategorie di rischio aziendale sulla base dei codici ATECO 2007, utili per stabilire la durata dei corsi in relazione al livello di rischio (basso, medio, alto) dell’attività lavorativa.

Quali testi saranno abrogati?

Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono abrogati i seguenti accordi:

  • Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR), ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/01/2012;
  • Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR), sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato nella stessa Gazzetta;
  • Accordo del 22 febbraio 2012 (Rep. 53/CSR), relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012;
  • Accordo del 25 luglio 2012 (Rep. 153/CSR), recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/2012;
  • Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR), relativo a durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016.


Entrata in vigore e periodo transitorio

L’accordo è in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 24 maggio 2025.

L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.

Per garantire il pieno rispetto degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro devono partecipare al corso di formazione indicato nella Parte II, punto 3, di questo accordo. Il corso deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo stesso.

I corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo sono validi, a condizione che i loro contenuti siano conformi a quanto previsto nell’accordo. L’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso, indicata nell’attestato.

Guida sulle nuove regole dell’Accordo

Per supportare aziende, tecnici e professionisti nella corretta applicazione delle nuove regole, è disponibile una guida operativa dedicata al nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza.


La guida analizza l’ambito di applicazione, le finalità dell’Accordo, l’entrata in vigore, il periodo transitorio, l’abrogazione degli accordi precedenti, i soggetti formatori, i requisiti dei docenti, l’organizzazione dei corsi e le modalità di erogazione.

La guida approfondisce inoltre, con sezioni dedicate, la formazione e l’aggiornamento di tutte le principali figure della sicurezza: lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP, RSPP e ASPP, coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, soggetti che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e operatori addetti alla conduzione di attrezzature.

Completano il documento le parti dedicate al monitoraggio del processo formativo, alla valutazione del gradimento, al riesame e alle misure correttive, alla verifica dell’apprendimento e alla protezione dei dati personali.

In Appendice sono riportati anche il testo ufficiale dell’Accordo Stato-Regioni 2025 e le FAQ del Ministero del Lavoro.

EBOOK


FAQ ministeriali su Accordo Stato-Regioni 59/2025

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le FAQ ufficiali relative all’Accordo Stato-Regioni 59/2025, introducendo una serie di chiarimenti operativi fondamentali per il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le indicazioni fornite riguardano aspetti chiave come la validità degli attestati e dei crediti formativi, i requisiti per l’accreditamento degli enti, le nuove scadenze per l’aggiornamento dei preposti e le modalità di erogazione dei corsi, con limiti più stringenti all’uso della videoconferenza e un rafforzamento della formazione in presenza. Viene inoltre ribadita l’obbligatorietà della verifica finale dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi e vengono chiariti ruoli e responsabilità di docenti, tutor e datori di lavoro, oltre a disposizioni specifiche per attrezzature di lavoro e ambienti confinati, rendendo il quadro normativo più chiaro e applicabile sul piano operativo.

Leggi l’approfondimento

Le novità del CCNL 2025 sulla formazione in edilizia

Con il rinnovo del CCNL edilizia del 3 marzo 2022, valido dal 1° febbraio 2025 al 30 giugno 2028, e il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, l’aggiornamento della formazione dei lavoratori edili torna a seguire una cadenza quinquennale, sostituendo il precedente intervallo triennale previsto dal contratto del 2022. In precedenza, infatti, l’Accordo Stato-Regioni 2011 fissava l’aggiornamento ogni cinque anni, mentre il CCNL del 2022 lo riduceva a tre, con corsi di 6 ore, prevedendo sanzioni amministrative in caso di inosservanza.

Patente a crediti: obbligo formativo tra i requisiti

Il D.L. 19/2024 ha modificato l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 introducendo un sistema di patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con effetto a partire dal 1° ottobre 2024. L’obiettivo è migliorare la sicurezza sul lavoro e contrastare il lavoro sommerso.

Tra i requisiti fondamentali per il rilascio della patente a crediti rientra l’obbligo formativo: datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi devono infatti adempiere agli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) per poter ottenere la patente. Inoltre, la mancata formazione comporta la decurtazione dei crediti, come indicato nella tabella delle sanzioni riportata nell’Allegato I-bis dello stesso decreto.


Oltre a prevedere la formazione obbligatoria, il sistema consente altresì di accumulare crediti aggiuntivi investendo in ulteriori iniziative formative, con un’attenzione particolare alla formazione dei dipendenti stranieri e all’adozione di tecnologie avanzate.

Per adempiere agli obblighi normativi, ti suggerisco di utilizzare la nuova soluzione per la gestione efficace della patente a crediti che ti consente di gestire e archiviare tutta la documentazione sui corsi di formazione per i tuoi dipendenti. Con il software ottieni avvisi automatici sulle scadenze dei certificati di formazione e ti assicuri che i lavoratori siano sempre aggiornati e qualificati.

 

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Formazione sicurezza sul lavoro: sentenze

Di seguito, si riportano una serie di sentenze che chiariscono e precisano aspetti fondamentali sulla formazione sicurezza dei lavoratori.

Mancata formazione e infortunio durante la manutenzione fuori sede: il datore di lavoro resta responsabile
Cassazione n. 27213/2026

La sentenza n. 27213/2026 ha stabilito che il datore di lavoro resta responsabile di un infortunio anche se il lavoratore ha tenuto una condotta imprudente, quando tale comportamento rientra nelle mansioni affidate e l’evento è riconducibile a una mancata formazione specifica sui rischi dell’attività.

Nel caso esaminato, un tecnico inviato presso lo stabilimento di un cliente per la manutenzione e la messa a punto di una macchina industriale ha utilizzato un contenitore aerosol incompatibile con il relativo supporto. Il contenitore si è incastrato negli organi in movimento ed è esploso, causandogli gravi lesioni.

In primo grado il datore di lavoro era stato assolto, poiché il comportamento del lavoratore era stato ritenuto “abnorme”. La Corte d’Appello ha invece condannato il datore al risarcimento dei danni, decisione confermata dalla Cassazione.

Secondo la Corte, la condotta del lavoratore non era abnorme perché:


  • si è verificata durante lo svolgimento delle mansioni assegnate;
  • riguardava un errore operativo prevedibile;
  • il rischio avrebbe potuto essere evitato con una formazione adeguata.

La Cassazione ribadisce che il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale solo se introduce un rischio completamente nuovo ed estraneo all’attività lavorativa, circostanza non presente in questo caso.

La sentenza sottolinea inoltre che gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro non vengono meno quando il dipendente opera presso un cliente. Il datore deve garantire una formazione specifica anche per le attività svolte fuori sede, comprese prove funzionali, regolazioni, manutenzione e assistenza tecnica.

Richiamando il D.Lgs. 81/2008, la Corte evidenzia che la formazione deve essere concreta e calibrata sui rischi effettivi della mansione, delle attrezzature utilizzate e delle situazioni operative prevedibili, comprese le anomalie e gli interventi con protezioni aperte.

Leggi l’approfondimento.


Il datore di lavoro risponde dell’infortunio anche se il lavoratore agisce imprudentemente senza formazione?
Corte di Cassazione 22843/2025

Il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore qualora il comportamento imprudente di quest’ultimo si inserisca comunque nell’ambito delle mansioni affidate e nell’area di rischio propria dell’attività lavorativa; l’interruzione del nesso causale può essere ravvisata solo in presenza di condotte del tutto eccentriche, abnormi e imprevedibili. L’omessa formazione e informazione sui rischi specifici dell’attività lavorativa, imposta dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, costituisce violazione rilevante anche in assenza di formale instaurazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è obbligato a partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza anche al di fuori dell’orario di lavoro?
Corte di Cassazione 12790/204

Nella sentenza n.12790/2024 la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da un lavoratore contro il proprio datore di lavoro in merito all’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza. Il lavoratore sosteneva che tali corsi avrebbero dovuto essere organizzati durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a suo carico. Di conseguenza, riteneva legittimo il suo rifiuto a partecipare a corsi organizzati al di fuori dell’orario lavorativo e chiedeva l’annullamento del provvedimento di collocamento in aspettativa d’ufficio senza retribuzione, con contestuale risarcimento delle somme trattenute dallo stipendio.

La Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la decisione del Tribunale di Sassari che aveva respinto le richieste del lavoratore, ritenendo valido il provvedimento datoriale.

Il lavoratore ha impugnato la decisione della Corte d’Appello sostenendo la violazione delle norme sulla regolamentazione dell’orario di lavoro e sulla formazione in materia di sicurezza, in particolare gli articoli 5 del D.Lgs. 66/2003 e 37, comma 12, del D.Lgs. 81/08. Secondo il ricorrente, la formazione sulla sicurezza avrebbe dovuto essere svolta esclusivamente all’interno dell’orario ordinario di lavoro e non essere considerata come lavoro straordinario.


Il datore di lavoro ha sostenuto che l’obbligo di formazione sulla sicurezza è previsto dalla normativa vigente e che l’organizzazione di tali corsi al di fuori dell’orario ordinario rientra nella gestione aziendale, purché il tempo dedicato alla formazione sia considerato orario di lavoro retribuito. La Corte territoriale ha rilevato che la normativa impone ai datori di lavoro di organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di riconoscere il tempo impiegato come orario di lavoro, anche straordinario. Inoltre, è stato evidenziato che il lavoratore aveva avuto più opzioni per frequentare i corsi, sia nella propria città sia in una sede limitrofa, senza alcun costo personale.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della decisione della Corte d’Appello. Ha ribadito che l’obbligo di formazione sulla sicurezza rientra nelle misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che il datore di lavoro ha il dovere di garantire una formazione adeguata, anche prevedendo la possibilità di corsi al di fuori dell’orario di lavoro ordinario.

La Cassazione ha precisato che la locuzione durante l’orario di lavoro contenuta nell’articolo 37 va interpretata in senso ampio, comprendendo anche il lavoro straordinario purché retribuito.

La mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro
Corte di Cassazione 23947/2020

La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione sottolinea il ruolo cruciale della formazione dei lavoratori nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e specifica come la mancata formazione dell’operaio infortunato costituisce responsabilità per il datore di lavoro.


La sentenza n. 23947/2020 della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza cruciale della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Il caso in questione riguarda un incidente durante i lavori di manutenzione di uno stabilimento balneare, in cui un operaio è stato investito da un muletto.

La Cassazione conferma che il datore di lavoro deve fornire una formazione sufficiente ed adeguata, eliminando le fonti di pericolo. La difesa del datore di lavoro, basata sull’iniziativa autonoma degli operai e sull’abnormità del comportamento dell’operaio infortunato, viene respinta.

La Corte afferma che la mancanza di formazione antinfortunistica è una responsabilità del datore di lavoro, escludendo il comportamento anomalo degli operai.

La sentenza sottolinea che solo con la formazione adeguata, un comportamento sconsiderato sarebbe stato consapevole, evidenziando l’importanza di una preparazione specifica per prevenire infortuni sul lavoro.


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Formazione sicurezza sul lavoro: le FAQ

Di seguito si riportano una serie di domande frequenti in relazione alla formazione di sicurezza sul lavoro.

La formazione e l’informazione dei lavoratori sono obbligatorie?

La formazione e l’informazione dei lavoratori sono un obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08 (artt. 36 e 37). Il datore di lavoro deve informare e formare ogni lavoratore su rischi, misure di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro.

Chi è obbligato a frequentare i corsi sulla sicurezza?

Non solo i lavoratori, ma tutte le figure che hanno un ruolo attivo nella prevenzione. Questo comprende, oltre ai dipendenti, anche rappresentanti per la sicurezza (RLS), addetti al primo soccorso e antincendio, datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP e ASPP. In breve, chiunque contribuisca alla sicurezza in azienda.

Quando va somministrata la formazione?

La formazione deve essere garantita all’inizio di ogni rapporto di lavoro, ma anche ogni volta che ci siano cambiamenti significativi, come nuove mansioni, l’introduzione di attrezzature, sostanze pericolose o nuove tecnologie. Inoltre, va ripetuta periodicamente per restare aggiornata rispetto ai rischi emergenti.


Chi è responsabile della formazione e dell’informazione dei lavoratori?

Il compito spetta al datore di lavoro, che deve assicurarsi che tutti ricevano una formazione adeguata e comprensibile, anche in funzione delle eventuali barriere linguistiche. Allo stesso tempo, i lavoratori hanno l’obbligo di partecipare attivamente ai corsi.

Qual è la durata prevista per la formazione dei lavoratori?

Il percorso formativo si articola in due fasi: 4 ore di formazione generale, comuni a tutti, e da 4 a 12 ore di formazione specifica, in base al livello di rischio del settore di appartenenza (basso, medio o alto). Sono previsti aggiornamenti almeno ogni 5 anni.

Al termine del corso, viene rilasciato un attestato?

Una volta frequentato almeno il 90% delle ore previste e superata la prova finale, ogni partecipante riceve un attestato che certifica la formazione svolta. Questo documento è valido a livello nazionale e rappresenta una garanzia per lavoratori e aziende.

Cosa rischia un’azienda se non forma i lavoratori?

Oltre a un evidente rischio operativo, la mancata formazione rappresenta una violazione grave della legge. Il datore di lavoro può incorrere in sanzioni amministrative o penali. Inoltre, in caso di infortuni, la mancata formazione può aggravare le responsabilità legali dell’impresa.

Cosa introduce il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 in relazione alla formazione?

L’Accordo del 2025 ha aggiornato i contenuti e la struttura della formazione sulla sicurezza, rendendola più aderente alle esigenze dei diversi settori. Viene definita con chiarezza la durata dei corsi, le modalità di erogazione, i criteri di valutazione e i requisiti per i formatori, oltre a introdurre obblighi formativi per nuove attrezzature e ambienti di lavoro complessi.


In cosa consiste la formazione nel settore edilizia dopo il CCNL 2022?

Il contratto collettivo dell’edilizia ha introdotto modifiche importanti, tra cui l’obbligo di aggiornamento della formazione ogni 3 anni, anziché 5. Inoltre, prevede un percorso formativo obbligatorio anche per gli impiegati tecnici che accedono ai cantieri per la prima volta, sottolineando l’importanza di un approccio preventivo e sistematico alla sicurezza.

Che cos’è la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri?

A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri devono essere in possesso di una “patente a crediti”, introdotta per rafforzare i controlli e promuovere la formazione continua. Il mancato rispetto degli obblighi formativi comporta la decurtazione dei crediti, mettendo a rischio l’operatività stessa dell’impresa.

Qual è la differenza tra informazione e formazione?

Anche se spesso usati come sinonimi, i due concetti hanno scopi diversi: l’informazione consiste nel comunicare ai lavoratori i rischi presenti sul luogo di lavoro e le misure adottate per la loro gestione, mentre la formazione implica un vero e proprio percorso di apprendimento, teorico e pratico, che consente al lavoratore di acquisire competenze operative per lavorare in sicurezza.

I contenuti della formazione sono uguali per tutti i lavoratori?

La formazione generale è identica per tutti, la formazione specifica invece varia in base al settore di appartenenza dell’azienda, al tipo di attività svolta e al livello di rischio individuato tramite il codice ATECO. In questo modo, ogni lavoratore riceve una preparazione mirata alle proprie reali esposizioni.

Chi può svolgere attività di formatore in materia di sicurezza?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce requisiti precisi: il formatore deve avere competenze giuridiche e tecniche, esperienza documentata e, in alcuni casi, una certificazione specifica. Solo soggetti accreditati o autorizzati possono rilasciare attestati validi.


I corsi di formazione devono tenersi durante l’orario di lavoro?

La legge prevede che la formazione sia svolta durante l’orario di lavoro ordinario e senza alcun costo a carico del lavoratore. In questo modo, si garantisce il diritto alla sicurezza senza penalizzare il dipendente.

Come si calcola il rischio ATECO di un’azienda?

Il rischio viene determinato in base al codice ATECO dell’attività. Questo parametro stabilisce il livello di pericolo (basso, medio, alto) e di conseguenza la durata e i contenuti della formazione specifica. È un passaggio fondamentale nella valutazione dei rischi aziendali.

L’aggiornamento della formazione è sempre obbligatorio?

La normativa prevede che la formazione venga aggiornata periodicamente, o ogni volta che cambiano i rischi, le tecnologie, le procedure o gli incarichi. Per i lavoratori, l’intervallo massimo è di 5 anni; per i preposti, ogni 2 anni.

Approfondimenti

D.L. 159/2025: Interventi in materia di prevenzione e di formazione

Il D.L. 159/2025 modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 81/08 rafforzando il ruolo dell’INAIL nella promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. In dettaglio:

  • comma 4-bis: a partire dal 2026, l’INAIL trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione almeno 35 milioni di euro per finanziare interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale;
  • comma 5-ter: l’INAIL promuove interventi formativi nei settori a elevata incidenza infortunistica, in particolare costruzioni, logistica e trasporti, utilizzando i Fondi interprofessionali;
  • comma 5-quater: vengono autorizzati interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione di dispositivi di protezione individuale innovativi e sistemi intelligenti;
  • comma 6-bis: l’INAIL potrà promuovere campagne informative e progetti formativi rivolti alle istituzioni scolastiche, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

All’articolo 15 del D.lgs. 81/08 è aggiunta la lettera z-bis al comma 1 includendo così tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.


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 Stefania Spagnoletti

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