Rischio caldo sul lavoro e in cantiere: guida alla valutazione


Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli derivanti da:

  • microclima sfavorevole (ambienti troppo caldi o troppo freddi);
  • esposizione diretta alla radiazione solare (soprattutto per i lavoratori outdoor).

Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto sia dei requisiti minimi previsti nell’Allegato IV del Testo Unico (che disciplina le caratteristiche degli ambienti di lavoro), sia di quanto stabilito all’art. 180, che include il microclima tra gli agenti fisici da monitorare.

In questo articolo affrontiamo l’argomento del “Rischio caldo sul lavoro e in cantiere” dando indicazioni per la corretta valutazione.

L’innalzamento delle temperature medie, legato ai cambiamenti climatici, rappresenta una sfida concreta anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in ambito edilizio. Lavorare in condizioni di calore elevato espone i lavoratori a rischi significativi, tra cui:

  • patologie da calore;
  • aumento degli infortuni, legati alla ridotta capacità di concentrazione e alla stanchezza;
  • calo della produttività, con possibili rallentamenti nelle fasi operative;
  • degrado di materiali e attrezzature, o alterazioni di sostanze chimiche utilizzate nei cantieri.

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro in cui i rischi per la salute e sicurezza siano adeguatamente controllati. In tal senso, il datore di lavoro è tenuto ad attivare un processo di prevenzione strutturato, che prevede:

  • valutazione dei rischi legati alle alte temperature e alla radiazione solare;
  • individuazione di misure di prevenzione e protezione;
  • controllo dell’efficacia delle misure adottate e miglioramento continuo, con particolare attenzione ai lavoratori più suscettibili.

Per gestire il rischio da calore secondo le nuove disposizioni ti suggerisco di affidarti ad un software piani sicurezza già aggiornato per affrontare correttamente la valutazione del rischio caldo eccessivo, come lo stress termico per temperature elevate.

Linee di indirizzo 2025 contro il rischio calore

Le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare – , approvate il 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni – offrono un quadro di riferimento utile per affrontare il rischio da stress termico in modo sistematico e coerente.

Oltre al contesto normativo, le linee di indirizzo esaminano in via preliminare i fattori favorenti il rischio da calore e radiazione solare e gli effetti sulla salute.

Si passa poi alle indicazioni specifiche per la sorveglianza sanitaria, l’analisi preliminare alla valutazione del rischio, gli strumenti di ausilio e gli indici per la valutazione del rischio e infine alle raccomandazioni per prevenire gli effetti del calore e della radiazione solare.

Nelle linee di indirizzo si legge che le imprese sono tenute ad integrare i rispettivi POS (Piani Operativi di Sicurezza) prendendo a riferimento almeno le linee di indirizzo e devono definire le misure gestionali che intendono attuare nel cantiere specifico.

La valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 deve includere tutti i rischi per la salute e sicurezza, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 180 in materia di microclima.

A tale scopo le linee di indirizzo forniscono:

  • la scheda di integrazione del POS alle misure di Prevenzione e Protezione per la prevenzione del colpo di calore;
  • la scheda di autovalutazione per il comparto edile.

La scheda rappresenta uno strumento pratico di controllo e monitoraggio attraverso il quale le imprese devono analizzare l’adeguatezza del proprio assetto organizzativo e delle misure di prevenzione adottate.

In particolare, viene richiesta la verifica della presenza di addetti al primo soccorso per ogni turno di lavoro, della disponibilità di procedure specifiche per intervenire in caso di patologie da calore e dell’attivazione della sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione all’inclusione del rischio calore e radiazione UV nel protocollo sanitario predisposto dal medico competente.

Il documento prevede inoltre controlli sulla consultazione dei sistemi previsionali di allerta caldo, sull’organizzazione degli orari di lavoro in funzione delle condizioni meteorologiche, sulla disponibilità di acqua potabile, aree ombreggiate e punti di ristoro, nonché sulla corretta fornitura e verifica dei DPI e dell’abbigliamento protettivo contro l’esposizione solare.

I datori di lavoro, fermo restando l’obbligo di dare completa attuazione alla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, che già fornisce il quadro per la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, si riferiscono agli accordi attuativi del protocollo quadro eventualmente stipulati in sede nazionale di categoria, territoriali o aziendali, per la condivisione delle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dalle emergenze climatiche, tra le quali l’esposizione ad alte temperature, nell’ottica di una piena tutela delle condizioni psicofisiche delle lavoratrici e dei lavoratori.

Le parti sindacali e datoriali si impegnano ad attivare tavoli contrattuali nazionali settoriali, territoriali o aziendali, volti a declinare le buone prassi e le misure necessarie e condivise per le realtà specifiche dei diversi settori, delle dimensioni aziendali, dei territori e dei processi industriali e lavorativi, che potranno diventare parte integrante dei relativi CCNL vigenti.

Di seguito alcuni possibili temi di intervento, in un quadro di buone prassi, volte a costituire base utile di confronto per l’azione che si potrà svolgere sui tavoli contrattuali in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori in caso di eventi straordinari legati ai cambiamenti climatici o anche in prospettiva prevenzionale di lungo periodo:

  • Informazione/formazione
  • Sorveglianza sanitaria
  • Abbigliamento/indumenti/dpi
  • Riorganizzazione turni e orari di lavoro

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni, ecc.

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc., come previsto dall’articolo 96, co. 1, lett. d), decreto legislativo n. 81 del 2008.

Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a monitorare quotidianamente le condizioni climatiche, facendo fede al portale ministeriale www.salute.gov.it/caldo e attivare un controllo preventivo costante, che consenta di adottare tempestivamente le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori, compresi gli studenti in tirocinio.

Il 2 luglio 2025 il Ministero del Lavoro ha sottoscritto con le parti sociali un nuovo Protocollo per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche.

Il documento introduce una…


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 Federica Fabrizio

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