le principali novità per il settore delle costruzioni – ANCE


È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026 n. 117 la Legge n. 88/2026 di conversione del D.L. n.38/2026 (c.d. Decreto Fiscale), recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Confermati l’applicabilità dell’Iperammortamento anche per gli investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell’UE, con efficacia già dal 1° gennaio 2026, e l’aumento all’89,77% del credito d’imposta richiesto ai fini della “Transizione 5.0” per gli investimenti effettuati entro fine 2025, per le imprese che non erano riuscite ad ottenere il beneficio per l’esaurimento dei fondi disponibili.

Tra le novità, revisione del regime IVA delle operazioni permutative e, ai fini del concordato preventivo biennale – CPB, esclusione dell’Iperammortamento dal calcolo del reddito proposto, nuove soglie massime dello stesso, basate sui punteggi ISA, proroga del termine di adesione per il 2026-2027 dal 30 settembre 2026 al 31 ottobre 2026.

Di seguito si illustrano le misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, alla luce della conversione in legge del D.L. Fiscale.

 

Trattamento IVA delle operazioni permutative (art. 1)

L’art. 1 del decreto interviene di nuovo sul regime IVA applicabile alle permute, in particolare sulla modalità di determinazione della base imponibile relativa a tali specifiche operazioni.

Si tratta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, la cui disciplina è contenuta nell’art. 11 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, nel corrispondente art. 30 del d.lgs. n. 10 del 2026.

Tali norme prevedevano – nella formulazione determinatasi a seguito delle modifiche introdotte dai commi 138 e 139 dell’art.1 della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025) – che la base imponibile fosse costituita dal valore dei beni e dei servizi oggetto di ogni cessione o prestazione, determinato in base all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Per effetto della modificata recata dal Decreto Fiscale, la base imponibile IVA viene identificata nel valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni permutative, secondo quanto espressamente pattuito dalle parti nel contratto.

In aggiunta a tale criterio si prevede che, comunque, tale valore non possa essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Per quanto concerne la decorrenza della nuova disciplina, l’articolo 1 chiarisce che il nuovo criterio di calcolo opera per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sono tuttavia fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in conformità al citato articolo 1, comma 138, della Legge di bilancio 2026 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 22 maggio 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale.

Iperammortamento: eliminato il vincolo UE sui beni strumentali (art. 7, commi 1-3)

L’articolo 7, commi 1-3, del Decreto Fiscale conferma l’eliminazione del vincolo che limitava l’Iperammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. La maggiorazione torna quindi accessibile anche agli investimenti in beni strumentali realizzati fuori da tale area geografica, purché rientranti nelle categorie agevolate e in possesso degli altri requisiti previsti dalla disciplina.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 427, della legge di bilancio per il 2026 prevedeva, per l’accesso delle imprese alla maggiorazione dell’ammortamento, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, un requisito relativo alla provenienza geografica dei beni.

Tale restrittiva condizione limitava, in sostanza, l’accesso alla disciplina agevolativa dell’Iperammortamento esclusivamente ai beni strumentali prodotti in Europa o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. Fiscale, quindi, gli investimenti possono consistere in:

  • beni materiali e immateriali nuovi, prodotti nell’UE (o in Paesi SEE) ovvero in Paesi situati al di fuori dell’UE, inclusi negli allegati IV e V della medesima legge 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

In particolare, i suddetti allegati comprendono i beni agevolabili con l’incentivo Industria 4.0 indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, che sono stati integrati ed aggiornati dalla legge di Bilancio ai fini del nuovo beneficio fiscale;

  • beni strumentali volti all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo (per questi ultimi beni, la clausola “made in UE” dovrebbe essere rimasta in vigore, anche se su questo punto si rimane in attesa di conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Quanto alla decorrenza, il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell’articolo in commento si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Si ricorda che l’agevolazione fiscale consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dall’IRPEF/IRES, differenziata a seconda dell’ammontare dell’investimento effettuato:

  • – 180% per investimenti fino a 2,5 mln di euro;
  • – 100% per investimenti da 2,5 mln di euro fino a 10 mln di euro;
  • – 50% per investimenti da 10 mln di euro fino a 20 mln di euro.

Rispetto al credito d’imposta Transizione 5.0 non sono previsti specifici requisiti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico di un certo ammontare riferito al processo produttivo o alla struttura produttiva dell’impresa medesima.

Sul tema si ricorda, altresì, che si è ancora in attesa delle modalità attuative dell’incentivo fiscale, riguardanti anche la procedura di accesso allo stesso (che prevede l’invio telematico, tramite GSE, di apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolati), stabilite con Decreto del Mimit, di concerto con il MEF.

 

Piano Transizione 5.0- Misure fiscali in favore dei cc.dd. “esodati” (art. 8)

L’articolo 8 del Decreto Fiscale interviene a sostegno delle imprese rimaste escluse dal credito d’imposta Transizione 5.0 per gli investimenti in nuovi beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2025, a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili (cosiddette imprese “esodate”).

In particolare, viene confermato l’aumento all’89,77% (dal precedente 35%) della misura del credito d’imposta riconosciuto per il 2026, già disposto dal Decreto n.42/2026 (c.d. Carburanti-bis, poi decaduto ed assorbito nel DL n. 38/2026 in fase di conversione in legge).

Il credito d’imposta sostitutivo pari all’89,77% del credito originariamente richiesto è applicabile agli investimenti nei beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 e alle correlate spese di formazione del personale.

Restano, poi, confermate le condizioni di applicabilità del credito d’imposta, come già definite nel D.L. Fiscale:

  • trasmissione, dal 7 al 27 novembre 2025, delle comunicazioni di prenotazione del beneficio (cfr. D.M. 6…


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 politichefiscali

Source link

Di