RENTRi: obblighi, adempimenti e scadenze per le imprese edili


Il RENTRi è il nuovo sistema per la tracciabilità digitale dei rifiuti che:

  • modifica il procedimento per l’assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l’emissione dei formulari di identificazione Rifiuti (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico;
  • introduce un nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità, in cui i dati dei registri e dei formulari sono salvati e resi accessibili agli organi di controllo.

Con il RENTRi, registri e formulari di identificazione rifiuti sono vidimati da remoto; tutta la documentazione è digitalizzata, dematerializzata e sempre accessibile online.

Il regolamento che disciplina il funzionamento del RENTRi (D.M. 59/2023) è entrato in vigore il 15 giugno 2023; con il D.D. 97/2023 è stata tracciata la roadmap con le tempistiche per l’iscrizione obbligatoria in funzione del numero di dipendenti.

Per gli operatori del settore edili vanno considerati alcuni punti fermi:


  • le imprese edili devono iscriversi al RENTRI quando producono rifiuti pericolosi.
  • se producono esclusivamente rifiuti non pericolosi derivanti da costruzione, demolizione o scavo, in via generale non sono obbligate all’iscrizione, ma devono registrarsi alla piattaforma per vidimare ed emettere il nuovo FIR cartaceo.
  • al 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI.

A questi e molti altri quesiti risponde questo articolo.

Le imprese edili devono iscriversi al RENTRi?

Le imprese edili che producono rifiuti nell’ambito di attività di costruzione o demolizione hanno l’obbligo di:

  • iscriversi al RENTRI se producono rifiuti pericolosi, con tempistiche diverse in funzione del numero di dipendenti;
  • semplicemente registrarsi qualora abbiano unità locali che producono solo rifiuti non pericolosi.

Pertanto, se i cantieri producono solo rifiuti non pericolosi, le imprese edili non sono tenute all’iscrizione al RENTRi; tuttavia le imprese edili sono tenute ad emettere il nuovo Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) cartaceo e vidimarlo digitalmente tramite il RENTRi: per questo adempimento è necessaria la registrazione, operazione diversa dall’iscrizione.

Un’impresa edile deve iscriversi al RENTRI quando produce rifiuti pericolosi o quando svolge un’altra attività autonomamente soggetta all’obbligo, come il trattamento o il trasporto professionale di rifiuti. La sola produzione di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non determina, in via generale, l’iscrizione.

Qual è la differenza tra iscrizione e registrazione al RENTRI?

L’iscrizione comporta l’ingresso dell’operatore nel sistema con gli obblighi previsti per registro, FIR e trasmissione dei dati. La registrazione consente invece ai produttori non obbligati all’iscrizione di utilizzare i servizi necessari alla vidimazione del FIR cartaceo.


Operazione A chi serve Effetti
Iscrizione Soggetti obbligati Posizione ufficiale nel RENTRI, contributo, unità locali, registro digitale e ulteriori adempimenti
Registrazione Produttori non obbligati che devono emettere FIR cartacei Accesso ai servizi per generare e vidimare il formulario
Accreditamento Enti, amministrazioni o soggetti con ruoli specifici Accesso secondo le procedure previste dalla piattaforma

La distinzione è decisiva per le imprese edili che producono soltanto rifiuti non pericolosi. Queste imprese non devono essere presentate come “escluse dal RENTRI” in senso assoluto: possono non essere tenute all’iscrizione, ma devono utilizzare la piattaforma per la vidimazione digitale del FIR cartaceo.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 184 e 190 del D.Lgs. 152/06, l’impresa edile che produce rifiuti da costruzione e demolizione deve osservare le seguenti prescrizioni:

  • iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria “trasportatori dei propri rifiuti” (art. 212, co. 8 D.Lgs 152/06) se trasporta in proprio rifiuti non pericolosi ovvero rifiuti pericolosi in quantità non eccedente i 30Kg o 30 litri al giorno;
  • tenuta del registro cronologico di carico e scarico solo per i rifiuti pericolosi (i rifiuti non pericolosi non devono essere annotati sul registro)
  • vidimazione e compilazione del FIR;
  • trasmissione dei dati;
  • identificazione delle unità locali;
  • accesso degli organi di controllo alle informazioni.

In caso di trasporto tramite terzi autorizzati, l’impresa a cui vengono conferiti i rifiuti deve risultare iscritta all’Albo Gestori Ambientali alle categorie 4 (per i rifiuti non pericolosi) e 5 (per i rifiuti pericolosi).

In ogni caso, ai fini del corretto trasporto, l’impresa edile deve preliminarmente compilare il formulario dei rifiuti FIR; in caso di conferimento dei rifiuti a terzi, deve verificare che il trasportatore del rifiuto sia dotato della prevista autorizzazione, oltre ad accertare l’autorizzazione dell’impianto di destinazione riguardo alla specifica tipologia di rifiuti conferiti.

Va inoltrato ricordato che, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 59/23, i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi devono iscriversi al RENTRI limitatamente alla produzione dei rifiuti per i quali sussiste tale obbligo.


Pertanto, le imprese edili che producono sia rifiuti speciali non pericolosi che pericolosi, si iscriveranno al RENTRI solo in riferimento a tale seconda tipologia di rifiuti e solo per questi provvederanno alla compilazione del relativo registro, Al contrario, per quanto riguarda invece i rifiuti non pericolosi continueranno a gestirle sulla base di quanto disposto dall’art. 6 del D.M. 59/2023 e quindi senza obbligo di iscrizione e di registro di carico e scarico.

Tabella decisionale

Situazione dell’impresa edile Iscrizione al RENTRI Principali adempimenti
Produce esclusivamente rifiuti non pericolosi da costruzione o demolizione In generale no Registrazione per vidimare il FIR cartaceo; corretta gestione del trasporto
Produce anche un solo flusso di rifiuti pericolosi Iscrizione, registro digitale e gestione dei FIR secondo il regime applicabile
Produce rifiuti pericolosi e non pericolosi Sì, per l’attività soggetta Registro per i rifiuti pericolosi; FIR per tutti i trasporti non esonerati
Gestisce o tratta rifiuti Obblighi propri dell’impianto e trasmissione dei dati
Trasporta professionalmente rifiuti Sì, secondo ruolo e categoria Iscrizione come trasportatore e adempimenti della filiera
Trasporta soltanto i propri rifiuti ai sensi dell’art. 212, comma 8 Non per il solo trasporto Resta obbligata come produttore soltanto quando ricorrono i relativi presupposti

Guida ANCE al RENTRi con istruzioni per le imprese di costruzione (2026)

La guida ANCE – aggiornata ad aprile 2026 – dedicata al sistema RENTRi offre una panoramica delle principali funzionalità di questo strumento, mettendone in evidenza le novità, gli aspetti operativi e le modalità di utilizzo del nuovo sistema destinato a raccogliere, in forma digitale, i dati ambientali relativi a tutte le fasi di gestione dei rifiuti – dalla produzione al trasporto, fino allo smaltimento o recupero – per assicurare il pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza, anche in funzione degli obblighi e dei target imposti a livello europeo.

Il documento è corredato da tabelle esplicative e schemi che aiutano gli utenti a navigare nel RENTRI in modo chiaro e immediato, così da garantire una corretta registrazione dei dati e, quindi, una corretta gestione dei rifiuti.

Quando il FIR digitale è obbligatorio per un’impresa edile?

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per le imprese edili iscritte al RENTRI. Le imprese non tenute all’iscrizione continuano invece a utilizzare il FIR cartaceo, vidimato attraverso la piattaforma.


Fino al 15 settembre 2026, il produttore o detentore iscritto può scegliere fra formulario cartaceo e digitale. Una volta scelta la modalità per un determinato trasporto, tutta la filiera deve gestire il documento nello stesso formato. Dal giorno successivo, gli iscritti devono adottare il formato digitale.

Per il FIR cartaceo:

  • il produttore genera e vidima il formulario tramite RENTRI;
  • il documento viene compilato in due copie;
  • una copia resta al produttore;
  • il trasportatore e il destinatario completano le informazioni di competenza;
  • la copia completa viene restituita o resa disponibile al produttore.

Fra le modalità di restituzione sono ammesse la consegna diretta, la posta elettronica certificata e i servizi messi a disposizione dal RENTRI. Il produttore resta responsabile della correttezza dei dati anche quando la compilazione materiale viene affidata al trasportatore.

Come si gestisce il registro cronologico di carico e scarico?

L’impresa edile iscritta perché produce rifiuti pericolosi deve tenere il registro cronologico in formato digitale dalla data di iscrizione. Per i soli rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione permane l’esclusione dalla registrazione prevista dalla disciplina di settore.

Il nuovo modello di registro è applicabile dal 13 febbraio 2025. L’operatore può gestirlo:


  • mediante un proprio software interoperabile;
  • attraverso un gestionale ambientale;
  • utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il registro digitale può essere tenuto con sistemi gestionali propri oppure con i servizi gratuiti della piattaforma.

Nel caso di un’impresa che produce rifiuti misti, la fonte distingue:

  • rifiuti pericolosi: iscrizione e annotazione sul registro;
  • rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione: nessuna annotazione nel registro, salvo un diverso titolo di obbligo;
  • trasporto di entrambi: emissione del FIR quando richiesto.

Questa separazione deve essere riflessa anche nel software gestionale, evitando di estendere automaticamente l’obbligo di registrazione a tutti i materiali provenienti dal cantiere.

Il cantiere deve essere iscritto come unità locale?

L’utente deve iscrivere al RENTRI le attività svolte presso l’Unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio).

La definizione di Unità locale è inserita nell’art. 3 comma 1, lett a) del D.M. 59/23: «Unità locale: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;».


Questa definizione ha fatto sorgere dubbi circa la natura giuridica del cantiere edile e, nello specifico, se questo dovesse essere inteso o meno come Unità locale e, quindi, essere iscritto al RENTRI, laddove, nello stesso, fossero prodotti rifiuti pericolosi.

Il MASE ha risolto questo dubbio con la Circolare 27 settembre 2024 (n. 01754222) confermando che la definizione di Unità locale fornita dal D.M. 59/23, non coincide con quella del Cantiere, poiché questo, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 81/2008: “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”.

La definizione di UL contenuta nel D.M. 59/23, infatti, richiede due elementi: la stabilità e l’esercizio dell’attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione. Di conseguenza, essendo i cantieri per loro natura e definizione “temporanei” in generale, non devono essere iscritti singolarmente al RENTRI come UL.

Il Ministero ha poi ulteriormente specificato che solo nel caso in cui nei cantieri siano presenti entrambe le condizioni previste dal D.M. 59/2023 (cioè 1. Produzione di rifiuti pericolosi e 2. Esercizio stabile dell’attività), questi devono essere considerati Unità Locale e, quindi, iscritti al RENTRI.

Diversamente, in mancanza della condizione relativa alla stabilità e in presenza di quella relativa al tipo di attività svolta per cui sussiste l’obbligo di iscrizione (produzione di Rifiuti Pericolosi), l’impresa avrà l’obbligo di iscrivere al RENTRI la sede legale e non il singolo cantiere (annotando sul relativo registro di carico e scarico la produzione del rifiuto come “rifiuto prodotto fuori dall’Unità locale” e per la successiva movimentazione, riportando sul FIR il “luogo di produzione se diverso dall’Unità locale”).


Quali obblighi restano per chi non deve iscriversi?

L’impresa edile non obbligata all’iscrizione deve comunque identificare correttamente il rifiuto, emettere il FIR, verificare trasportatore e impianto di destinazione e conservare la documentazione. L’esonero dall’iscrizione non equivale a un esonero dalla tracciabilità.

Per un’impresa che produce soltanto rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, gli adempimenti principali sono:

  • registrarsi al portale per ottenere e vidimare il FIR cartaceo;
  • utilizzare il nuovo modello;
  • attribuire il corretto codice EER;
  • verificare l’iscrizione del trasportatore all’Albo Gestori Ambientali;
  • verificare che l’impianto sia autorizzato a ricevere il codice di rifiuto;
  • conservare la copia completa del formulario;
  • rispettare le regole sul deposito temporaneo prima della raccolta.

Il FIR cartaceo resta il formato previsto per i produttori non iscritti anche dopo l’avvio dell’obbligo digitale per gli operatori iscritti.

Come funziona il trasporto in conto proprio dei rifiuti edili?

Il trasporto in conto proprio richiede l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali secondo l’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, ma non genera da solo un autonomo obbligo di iscrizione al RENTRI. L’impresa resta soggetta al RENTRI quando lo è in qualità di produttore.

La categoria dedicata riguarda:


  • il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
  • il trasporto dei propri rifiuti pericolosi entro i limiti quantitativi previsti, indicati in 30 chilogrammi o 30 litri al giorno.

Quando l’impresa affida il trasporto a terzi, deve verificare l’autorizzazione del trasportatore per la specifica tipologia di rifiuto. Deve inoltre controllare che l’impianto di destinazione possa ricevere il codice EER conferito.

L’iscrizione all’Albo, l’iscrizione al RENTRI e l’autorizzazione dell’impianto sono tre verifiche distinte e non sostituibili fra loro.

RENTRi e imprese edili: FAQ veloci

Tutte le imprese edili devono iscriversi al RENTRI?

No. L’iscrizione è richiesta quando l’impresa produce rifiuti pericolosi o svolge un’altra attività autonomamente soggetta. Chi produce esclusivamente rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, in via generale, non deve iscriversi.

Un’impresa che produce solo calcinacci non pericolosi deve usare il RENTRI?

Sì, ma normalmente attraverso la registrazione e non l’iscrizione. La registrazione consente di generare e vidimare il FIR cartaceo per il trasporto dei rifiuti.

Basta produrre un rifiuto pericoloso per essere obbligati?

La produzione di rifiuti pericolosi determina l’obbligo previsto per il produttore iniziale. L’impresa deve quindi verificare immediatamente iscrizione, unità locale, registro cronologico e gestione del FIR.


Quando diventa obbligatorio il FIR digitale?

Il FIR digitale diventa obbligatorio dal 16 settembre 2026 per gli operatori iscritti al RENTRI. Fino al 15 settembre 2026 opera il regime transitorio previsto dalla normativa aggiornata.

Chi non è iscritto può continuare a usare il FIR cartaceo?

Sì. I produttori non obbligati all’iscrizione continuano a usare il FIR cartaceo, generato e vidimato attraverso i servizi RENTRI.

Ogni cantiere deve essere iscritto come unità locale?

No. Il cantiere temporaneo o mobile non è automaticamente un’unità locale. Occorre valutare stabilità dell’attività, organizzazione del sito e luogo in cui viene tenuto il registro.

I rifiuti non pericolosi edili vanno annotati sul registro?

In via generale, i rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione rientrano nell’esclusione prevista per la tenuta del registro. Restano gli obblighi di classificazione, FIR e corretto conferimento.

L’iscrizione all’Albo Gestori sostituisce il RENTRI?

No. L’Albo Gestori Ambientali riguarda l’autorizzazione al trasporto o ad altre attività di gestione; il RENTRI riguarda la tracciabilità e gli adempimenti documentali. I due titoli hanno funzioni diverse.


Approfondimento sul RENTRi

Piattaforma RENTRi: cos’è e come funziona

La piattaforma RENTRi definisce un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e si compone di procedure e strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo. L’obiettivo principale è quello di introdurre un modello di gestione digitale per l’assolvimento dei seguenti adempimenti:

  • emissione dei formulari di identificazione del trasporto;
  • tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

La piattaforma RENTRi è suddivisa in due sezioni:

  • anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il Registro è integrato inoltre con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Con Decreto Direttoriale 43/2023 il Ministero dell’Ambiente ha definito:

  • le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
  • le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRi da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).


Chi deve iscriversi al RENTRi

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dalla Legge di Bilancio 2026, di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs.152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 4) sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:

  • i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  • i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  • i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

In generale, quindi, si può assumere che devono iscriversi al RENTRI tutti quei soggetti che sono obbligati a tenere il Registro cronologico di carico e scarico e a presentare la Dichiarazione MUD.

Chi non è tenuto a iscriversi al RENTRi

Non hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRi gli enti, le imprese e i soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi espressamente ricompresi alla lett. b) dell’art. 184 del D.lgs.152/2006):


  • nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  • nell’ambito delle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  • nell’ambito delle attività commerciali;
  • nell’ambito delle attività di servizio;
  • da attività sanitarie;
  • veicoli fuori uso.

Il comma 789 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis, D.Lgs. n. 152/2006, introducendo nuove categorie di soggetti esclusi dall’iscrizione al Rentri.

Si tratta in particolare di:

  • i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006;
  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 («produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno»). Questi soggetti restano comunque tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (per questi ultimi soggetti si tratta di una conferma perché già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione).
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice Eer 18.01.03* (taglienti a rischio infettivo), relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Sono esonerati dall’iscrizione al RENTRI anche gli enti e le imprese che svolgono attività di trasporto di rifiuti in conto proprio, quindi non a titolo professionale, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2 bis, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, se non obbligati come produttori.

Anche dopo l’entrata a regime del RENTRi (13 febbraio 2025), i produttori precedentemente individuati non devono tenere il registro di carico e scarico. Per il trasporto di rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello. La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa registrazione. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.

Obblighi per i soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRi

I soggetti non tenuti all’iscrizione al RENTRi non devono tenere il registro di carico e scarico; tuttavia, se producono anche solo un rifiuto pericoloso dovranno iscriversi al RENTRi. Per il trasporto di rifiuti continuano ad emettere i FIR in formato cartaceo.


L’obbligo del FIR  vale se no sono esonerati o non utilizzano documenti alternativi. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore.

A cosa serve la registrazione al RENTRi

La registrazione consente ai produttori non tenuti all’iscrizione di emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. La registrazione deve essere effettuata nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

RENTRi: tempistiche e scadenze

Con il D.D. 97/2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” contenente:

  • le tempistiche per l’iscrizione al RENTRI;
  • la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
  • le date per la tenuta in formato digitale del Registro di carico e scarico;
  • la date per l’emissione del FIR in formato digitale.

Quali adempimenti dal 13 febbraio 2025

Dal 15 dicembre 2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI. Dal 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023, sono tenuti ad iscriversi gli operatori, rientranti in queste categorie:


  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13 febbraio 2025 questi soggetti devono tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei Formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Obbligo del nuovo FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025

Tutti i soggetti che devono emettere il FIR ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto riportato all’Allegato II del D.M. 59/2023.

L’emissione e la vidimazione avvengono esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.


L’applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

  • compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
  • emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.

Il servizio è rivolto sia agli operatori iscritti al RENTRI che ai soggetti non iscritti. La compilazione può essere effettuata utilizzando:

  • i propri sistemi gestionali;
  • i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
  • manualmente.

Il produttore (o trasportatore se richiesto dal produttore o detentore) emette il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima.

Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.

La trasmissione della copia può avvenire mediante:


  • consegna diretta;
  • posta elettronica certificata;
  • servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.

Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.

A partire dal 13 febbraio 2025, è necessario utilizzare il nuovo modello di registro con conseguente nuova vidimazione e non è più possibile utilizzare i vecchi modelli anche se già vidimati.

Tabella di sintesi (fonte: ANCE)

Fase

Data


Dettagli

Nuovi Format di FIR e Registro C/S 13 febbraio 2025 Obbligatorio per tutti: a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI
 

 

Iscrizione RENTRI –
Scaglione 1

 


 

dal 15 dicembre 2024 ed
entro il 13 febbraio 2025

  • Produttori di rifiuti pericolosi con numero di dipendenti >50
  • Impianti
  • Trasportatori professionali (no Cat. 2 Bis);
  • Produttori di rifiuti non pericolosi per determinate attività (no Edile) con >50 dipendenti
  • Commercianti e intermediari
  • Consorzi
  • Delegati
 

Iscrizione RENTRI –
Scaglione 2

 


dal 15 giugno 2025 ed
entro il 14 agosto 2025

  • Produttori di rifiuti pericolosi con numero di dipendenti >10
  • Produttori di rifiuti non pericolosi per determinate attività (no Edile) con numero di dipendenti >10
Iscrizione RENTRI –
Scaglione 3
dal 15 dicembre 2025 ed
entro il 13 febbraio 2026
 Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi
Registro digitale dal momento dell’iscrizione al RENTRI Per i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI
FIR digitale dal 16 settembre 2026 Per i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI

 

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRi a partire dal 13 febbraio 2025.

FIR cartaceo fino al 12 febbraio 2025

Fino al 12 febbraio 2025 il FIR viene emesso in modalità cartacea, con compilazione manuale e vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio VIVIFIR.


Dal 13 febbraio 2025 i produttori emettono il FIR in formato cartaceo con i nuovi modelli; la compilazione può essere effettuata tramite gestionale o direttamente con RENTRi. La vidimazione, invece, avviene esclusivamente attraverso il RENTRi.

Dal 15/12/24 ed entro il 13/02/25:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
  • gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • le imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;
  • le imprese ed enti produttori iniziali con con più di 50 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Dal 15/06/25 ed entro il 14/08/2025:

  • le imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra 10 e 50 dipendenti;
  • le imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti.

Dal 15/12/25 ed entro il 13/02/26:

  • le imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.

RENTRi, quanto si paga?

A completamento dell’iscrizione si procede al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:


  • diritto di segreteria pari a 10 €;
  • contributo annuale diversificato in relazione a:
    – imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;
    – imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
    – tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.

RENTRi: sanzioni previste

L’omessa o irregolare iscrizione al Rentri sono colpite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi che sale da 1.000 a 3.000 euro per i pericolosi (con riduzione a un terzo per l’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto).

RENTRi: normativa e prassi di riferimento

Qui puoi scaricare la normativa di riferimento del RENTRi:


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 Alfonso Roma

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