Il bonus zanzariere non è un incentivo autonomo destinato a tutte le reti anti-insetto. L’acquisto e la posa possono beneficiare dell’Ecobonus solamente quando il prodotto svolge anche la funzione certificata di schermatura solare, contribuendo a limitare l’ingresso della radiazione e il surriscaldamento degli ambienti.
Nel 2026 la detrazione è pari al 50% per gli interventi sull’abitazione principale, quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi l’aliquota ordinaria è del 36%. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti confermato per un altro anno le aliquote già applicate nel 2025.
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Bonus zanzariere 2026 in sintesi
| Elemento | Regola |
| Agevolazione | Ecobonus per schermature solari |
| Aliquota abitazione principale | 50% |
| Aliquota ordinaria | 36% |
| Detrazione massima | 60.000 euro per unità immobiliare |
| Recupero | 10 quote annuali |
| Requisito principale | Gtot non superiore a 0,35 |
| Esposizioni ammesse | Da est a ovest, passando per sud |
| Comunicazione ENEA | Entro 90 giorni dalla fine dei lavori |
| Pagamento | Bonifico parlante, salvo soggetti titolari di reddito d’impresa |
Che cos’è realmente il bonus zanzariere
Non esiste una disposizione fiscale dedicata genericamente alle zanzariere. Alcuni modelli, tuttavia, possono essere assimilati alle schermature solari e alle chiusure tecniche mobili oscuranti previste dall’articolo 14 del decreto-legge 63/2013.
La funzione anti-insetto, da sola, non è sufficiente. Il prodotto deve ridurre l’irraggiamento solare attraverso la superficie vetrata e possedere caratteristiche tecniche documentate. È quindi più corretto parlare di Ecobonus applicato alle zanzariere schermanti.
L’agevolazione riguarda edifici già esistenti, accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con gli eventuali tributi dovuti. Non è necessario che l’installazione sia accompagnata da una ristrutturazione completa: l’acquisto e la posa della schermatura possono costituire un intervento autonomo.
Quanto si può detrarre nel 2026
Per le spese sostenute nel 2026 si applicano due aliquote:
- 50% quando il contribuente è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento e l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
- 36% negli altri casi, comprese generalmente seconde case, immobili diversi dall’abitazione principale e spese sostenute da soggetti che non soddisfano i requisiti per l’aliquota maggiorata.
È importante non confondere l’abitazione principale con il concetto, più ampio, di “prima casa” utilizzato per altre agevolazioni. Per applicare il 50% occorre verificare sia la destinazione effettiva dell’immobile sia il titolo del soggetto che sostiene la spesa.
La detrazione viene recuperata attraverso la dichiarazione dei redditi, suddividendola in dieci rate annuali di pari importo.
Esempio di calcolo
Per una spesa complessiva di 4.000 euro:
- sull’abitazione principale, la detrazione del 50% è di 2.000 euro, pari a 200 euro all’anno per dieci anni;
- su un altro immobile, la detrazione del 36% è di 1.440 euro, pari a 144 euro all’anno per dieci anni.
La detrazione può essere utilizzata nei limiti dell’imposta dovuta: la quota annuale che non trova capienza non viene normalmente rimborsata né trasferita agli anni successivi.
Il limite di 60.000 euro è una spesa o una detrazione?
Uno degli errori più frequenti nei contenuti online consiste nel presentare 60.000 euro come tetto massimo della spesa.
La Circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate stabilisce invece che, per l’acquisto e la posa delle schermature solari, la detrazione spetta nel limite massimo di 60.000 euro. Lo stesso limite è ribadito per l’intervento autonomo sulle chiusure oscuranti nella risposta a interpello 369/2022.
Ciò non significa che qualsiasi costo sia automaticamente ammesso: devono essere rispettati anche i limiti unitari, la congruità delle spese e gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina tecnica applicabile.
Quali zanzariere rientrano nell’Ecobonus
Per accedere al bonus zanzariere, il sistema deve essere qualificabile come schermatura solare tecnica. In particolare, deve:
- essere installato a protezione di una superficie vetrata;
- essere fissato stabilmente all’edificio o ai componenti dell’involucro;
- non essere liberamente montabile o smontabile dall’utilizzatore;
- essere mobile o regolabile durante l’uso;
- essere installato all’interno, all’esterno o integrato nella superficie finestrata;
- possedere la marcatura CE e la relativa documentazione di prestazione;
- rispettare le norme nazionali e locali in materia edilizia, energetica e di sicurezza;
- avere un fattore di trasmissione solare totale Gtot minore o uguale a 0,35, calcolato in abbinamento al vetro di riferimento secondo le norme tecniche applicabili.
Il Gtot non è una caratteristica generica della sola rete. Esprime la prestazione della combinazione tra superficie vetrata e schermatura. Prima dell’acquisto è quindi opportuno chiedere al fornitore una scheda tecnica che riporti chiaramente il valore certificato e il tipo di vetro considerato.
Sono normalmente escluse le reti magnetiche, le zanzariere fissate con velcro e le altre soluzioni stagionali che possono essere rimosse liberamente dall’utente.
Quali esposizioni sono ammesse
Per le zanzariere qualificate come schermature solari sono agevolabili le installazioni con orientamento:
- est;
- sud-est;
- sud;
- sud-ovest;
- ovest.
Sono invece escluse le superfici orientate a nord, nord-est e nord-ovest, perché la schermatura non produrrebbe il risparmio energetico estivo richiesto. La Circolare 28/E precisa infatti che le schermature solari devono essere installate sulle esposizioni comprese tra est e ovest, passando per sud.
La regola è diversa per le vere chiusure oscuranti, come persiane, tapparelle e avvolgibili, per le quali possono essere ammessi tutti gli orientamenti. Una zanzariera deve però essere classificata e certificata in base alle sue effettive caratteristiche, senza presumere automaticamente che sia una chiusura oscurante.
Quali spese sono detraibili
Il bonus zanzariere può comprendere:
- fornitura e posa in opera delle schermature;
- eventuali opere murarie necessarie all’installazione;
- smontaggio e dismissione di sistemi preesistenti;
- meccanismi automatici di regolazione e controllo;
- prestazioni professionali e predisposizione della documentazione tecnica.
Le fatture dovrebbero descrivere con precisione il prodotto, la posa e le eventuali prestazioni accessorie, evitando indicazioni generiche come “fornitura zanzariere”.
Bonus zanzariere senza ristrutturazione
L’Ecobonus può essere utilizzato anche senza una ristrutturazione edilizia contestuale. L’intervento sulle schermature solari è infatti autonomamente agevolabile, purché siano rispettati tutti i requisiti tecnici e amministrativi.
La risposta 369/2022 distingue chiaramente:
- le chiusure oscuranti installate insieme alla sostituzione dei serramenti, considerate parte di un intervento unitario;
- la sostituzione separata delle chiusure oscuranti e l’installazione delle schermature solari, considerate interventi autonomi.
Quando la zanzariera viene acquistata insieme a nuovi infissi, occorre quindi individuare correttamente la sua classificazione e stabilire se la spesa debba essere gestita autonomamente o nell’ambito dell’intervento complessivo.
Come pagare le zanzariere
Le persone fisiche e, in generale, i soggetti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento con un bonifico bancario o postale parlante.
Dal bonifico devono risultare:
- la causale relativa agli interventi di risparmio energetico;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- la partita IVA o il codice fiscale del fornitore;
- il numero e la data della fattura.
Sono validi anche i bonifici online predisposti dagli istituti di credito per l’Ecobonus. Per i titolari di reddito d’impresa non è previsto l’obbligo del bonifico, fermo restando l’impiego di documentazione e mezzi idonei a provare la spesa.
Comunicazione ENEA entro 90 giorni
La scheda descrittiva dell’intervento deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, utilizzando il portale relativo all’anno nel quale l’intervento è stato concluso.
Al termine della procedura viene rilasciato il codice CPID, che dimostra la corretta trasmissione e deve essere conservato insieme alla ricevuta. I
Per le schermature solari non è normalmente richiesta la redazione dell’Attestato di prestazione energetica. Rimangono però necessari i documenti che attestano i requisiti tecnici e la congruità della spesa; in determinate situazioni l’asseverazione del tecnico può essere sostituita dalla certificazione del produttore o del fornitore.
Documenti da conservare
Il contribuente dovrebbe conservare:
- fatture di acquisto e installazione;
- ricevute dei bonifici parlanti;
- schede tecniche del prodotto;
- marcatura CE e Dichiarazione di prestazione;
- attestazione del valore Gtot;
- asseverazione o certificazione del fornitore, quando ammessa;
- computo metrico, se richiesto;
- copia della scheda ENEA e ricevuta con codice CPID;
- consenso del proprietario, se i lavori sono sostenuti dal detentore;
- eventuale delibera e ripartizione millesimale per interventi condominiali.
Errori da evitare
L’agevolazione può essere compromessa acquistando una zanzariera priva del valore Gtot certificato, installandola su una finestra orientata a nord, utilizzando un bonifico ordinario o inviando in ritardo la pratica ENEA.
È inoltre sconsigliabile basarsi esclusivamente sulla dicitura commerciale “zanzariera Ecobonus”: l’ammissibilità dipende dalla documentazione tecnica, dal vetro protetto, dall’esposizione, dalla modalità di posa e dalla situazione fiscale del contribuente.
Bonus zanzariere e IVA: quando si applica l’aliquota del 10%
L’accesso al bonus zanzariere non comporta automaticamente l’applicazione dell’IVA agevolata. La detrazione fiscale e il trattamento IVA seguono infatti presupposti differenti: l’Ecobonus dipende dalle caratteristiche energetiche della schermatura, mentre l’aliquota IVA varia in base alla tipologia di intervento, all’immobile interessato e alle modalità con cui vengono forniti e installati i prodotti.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, le prestazioni di servizi possono beneficiare dell’IVA al 10%. L’aliquota ridotta si applica anche ai beni forniti dall’impresa, purché la fornitura avvenga nell’ambito del contratto di appalto o d’opera relativo all’installazione. (Agenzia Entrate)
Acquisto con posa in opera o sola fornitura
In linea generale, si possono distinguere due situazioni:
- fornitura e installazione eseguite dalla stessa impresa: può essere applicata l’IVA al 10% sull’intervento, se i lavori sono qualificabili come manutenzione su un immobile residenziale;
- acquisto della sola zanzariera, senza posa in opera da parte del venditore: la cessione del prodotto è normalmente soggetta all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Non è quindi sufficiente acquistare una zanzariera dotata dei requisiti richiesti dall’ENEA per ottenere l’IVA ridotta. È necessario che la vendita sia collegata a una vera prestazione di installazione rientrante tra gli interventi agevolabili ai fini IVA.
Le zanzariere sono beni significativi?
La disciplina IVA prevede regole particolari per i cosiddetti beni di valore significativo, individuati dal decreto ministeriale 29 dicembre 1999. Nell’elenco rientrano:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.
Le zanzariere e le schermature solari non sono espressamente comprese nell’elenco. Di conseguenza, quando sono fornite e installate come prodotti autonomi nell’ambito di un intervento di manutenzione agevolato, l’IVA al 10% può, in linea generale, essere applicata all’intero corrispettivo. Questa conclusione deriva dall’elenco dei beni significativi indicato dall’Agenzia delle Entrate e deve comunque essere verificata in relazione alle caratteristiche concrete del contratto.
Installazione insieme agli infissi
Una valutazione specifica è necessaria quando le zanzariere sono fornite insieme alla sostituzione delle finestre o risultano incorporate nel sistema dell’infisso.
Gli infissi esterni e interni sono infatti beni significativi. Se la zanzariera non possiede una propria autonomia funzionale rispetto all’infisso, il suo valore potrebbe dover essere considerato parte del bene significativo. Se, invece, costituisce un prodotto autonomo, separatamente installabile e utilizzabile, può conservare un trattamento distinto.
Per i beni significativi l’IVA al 10% si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e il valore del bene significativo. Sull’eventuale parte eccedente si applica l’IVA ordinaria del 22%.
Esempio di applicazione dell’IVA
Supponiamo che la sostituzione degli infissi e l’installazione delle zanzariere abbiano un costo complessivo di 6.000 euro, così suddiviso:
- infissi, qualificati come beni significativi: 4.000 euro;
- manodopera, zanzariere autonome e altre prestazioni: 2.000 euro.
L’IVA al 10% può essere applicata:
- sui 2.000 euro relativi alla prestazione e agli altri beni;
- su ulteriori 2.000 euro del valore degli infissi.
Sui restanti 2.000 euro riferiti agli infissi si applica invece l’IVA ordinaria del 22%. Il calcolo deve risultare chiaramente dalla fattura emessa dall’impresa.
Cosa deve indicare la fattura
Per evitare contestazioni, è opportuno che la fattura distingua chiaramente:
- fornitura delle zanzariere;
- posa in opera;
- eventuale smontaggio delle schermature esistenti;
- opere murarie accessorie;
- fornitura e sostituzione degli infissi;
- valore degli eventuali beni significativi;
- quota assoggettata all’IVA del 10%;
- quota assoggettata all’IVA del 22%.
L’aliquota applicabile deve essere definita dall’impresa che emette la fattura sulla base della natura dell’intervento e del contratto. Il cliente può essere chiamato a presentare una dichiarazione con cui attesta che i lavori riguardano un fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata e sono riconducibili a un intervento di manutenzione.
Attenzione: la presenza dei requisiti tecnici per l’Ecobonus — come marcatura CE, installazione stabile e valore Gtot conforme — non determina da sola il diritto all’IVA al 10%. Una zanzariera può essere fiscalmente detraibile ai fini dell’Ecobonus ma essere fatturata con IVA al 22%, ad esempio quando viene acquistata senza il servizio di installazione.
Domande frequenti sul bonus zanzariere
Tutte le zanzariere sono detraibili?
No. Sono detraibili solamente i sistemi che possiedono i requisiti delle schermature solari, compresi marcatura CE, installazione stabile e Gtot non superiore a 0,35.
È necessario sostituire una vecchia zanzariera?
Non necessariamente. La disciplina ammette l’acquisto e la posa delle schermature solari anche come intervento autonomo su un edificio esistente.
Le zanzariere esposte a nord sono detraibili?
Non come schermature solari. Sono ammesse solamente le esposizioni da est a ovest, passando per sud.
Serve una ristrutturazione edilizia?
No. L’Ecobonus per le schermature solari può essere richiesto anche senza altri lavori, purché siano rispettate tutte le condizioni.
Quanto si recupera nel 2026?
Il 50% per l’abitazione principale del proprietario o titolare di un diritto reale; il 36% negli altri casi.
Entro quando deve essere inviata la pratica ENEA?
Entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori o del collaudo.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/bonus-zanzariere-2026-requisiti-detrazione-ed-enea/
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Sergio Volpe
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