Un lavoratore sale su una scala per controllare un foro realizzato in corrispondenza del controsoffitto, a circa 3,5 metri dal pavimento. Non dispone di adeguate protezioni contro la caduta e non ha ricevuto una formazione specifica per i lavori in quota. Cade e, a causa delle gravissime lesioni riportate, perde la vita.
Con la sentenza n. 26248/2026, la Cassazione conferma la responsabilità dell’amministratore della società datrice di lavoro, che ricopriva anche il ruolo di RSPP, e del direttore tecnico del cantiere. Per quest’ultimo, però, la condanna non deriva automaticamente dalla qualifica professionale: decisiva è stata la prova della sua concreta ingerenza nell’organizzazione delle lavorazioni.
Anche un’attività di verifica può essere classificata come lavoro in quota e la responsabilità del tecnico dipende dai poteri effettivamente esercitati, non soltanto dall’incarico formalmente ricevuto.
Il caso
La vittima era dipendente di un’impresa il cui amministratore svolgeva anche le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il lavoratore era salito su una scala per operare in prossimità di un foro realizzato nella parete, all’altezza del controsoffitto. Durante l’attività era caduto, riportando lesioni mortali.
I giudici di merito avevano accertato che:
- il controsoffitto era collocato a circa 3,5 metri dal pavimento;
- il lavoratore era alto 1,67 metri;
- l’attività richiedeva di operare a un’altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile;
- il dipendente non aveva ricevuto formazione specifica per i lavori in quota;
- non gli erano state fornite attrezzature e protezioni adeguate contro il rischio di caduta.
Il Tribunale aveva condannato sia il datore di lavoro-RSPP sia il direttore tecnico del cantiere. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità, riducendo soltanto il trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi.
Quando un’attività è considerata lavoro in quota
Il primo tema affrontato dalla Corte riguarda l’applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. 81/2008, che definisce lavoro in quota l’attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile.
La difesa del datore di lavoro sosteneva che non fosse stata dimostrata con certezza l’altezza dalla quale il dipendente era caduto.
La Cassazione respinge la censura perché i giudici di merito avevano ricostruito l’altezza sulla base di elementi convergenti:
- fotografie dello stato dei luoghi;
- dichiarazioni testimoniali;
- indicazioni contenute nel POS;
- posizione del controsoffitto;
- altezza fisica della vittima.
Non è necessario, quindi, disporre sempre di una misurazione diretta del punto esatto in cui si trovava il lavoratore. L’altezza e l’esposizione al rischio possono essere accertate anche attraverso una valutazione complessiva degli elementi tecnici e documentali disponibili.
Anche il controllo finale è un’attività lavorativa
Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda la natura dell’operazione svolta dal dipendente. Secondo la difesa, il lavoratore non stava materialmente realizzando il foro, ma si limitava a controllarlo dopo l’esecuzione. La Corte chiarisce, però, che anche la verifica dell’opera appena realizzata costituisce attività lavorativa.
La nozione di lavoro non comprende soltanto la fase produttiva o esecutiva in senso stretto. Rientrano nell’attività lavorativa anche:
- verifiche;
- controlli;
- regolazioni;
- ispezioni;
- operazioni preparatorie e conclusive;
- recupero di materiali e attrezzature.
Se tali operazioni espongono a una caduta da oltre due metri, devono essere organizzate e protette come lavori in quota.
Gli obblighi del datore di lavoro nei lavori in quota
Il datore di lavoro deve valutare preventivamente il rischio di caduta e scegliere attrezzature idonee a garantire condizioni di lavoro sicure.
Nel caso esaminato, la Cassazione valorizza due carenze essenziali:
- la mancata formazione specifica del lavoratore;
- l’omessa consegna di strumenti e dispositivi adeguati alla protezione contro le cadute.
La presenza di una scala non è sufficiente a dimostrare la corretta organizzazione della lavorazione. Occorre verificare se la scala sia realmente appropriata rispetto:
- alla durata dell’intervento;
- all’altezza da raggiungere;
- alla necessità di utilizzare entrambe le mani;
- alla stabilità del piano di appoggio;
- alla possibilità di predisporre opere provvisionali o attrezzature più sicure;
- alle caratteristiche dell’ambiente circostante.
Quando nel POS è previsto l’uso di un trabattello, l’impiego concreto di una scala rappresenta inoltre uno scostamento dalla procedura pianificata che deve essere impedito o tempestivamente corretto.
Direttore tecnico e sicurezza: la qualifica non basta per la condanna
La posizione del direttore tecnico è il punto centrale della decisione.
La Cassazione ribadisce che un tecnico non diventa automaticamente garante della sicurezza soltanto perché ricopre un incarico nel cantiere.
Il direttore dei lavori, di regola, svolge un controllo tecnico sull’esecuzione dell’opera nell’interesse del committente. Non assume, per il solo fatto della nomina, i compiti attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, al committente o al coordinatore per la sicurezza.
La responsabilità può tuttavia sorgere quando il professionista:
- sovrintende concretamente alle lavorazioni;
- impartisce ordini alle maestranze;
- interviene nell’organizzazione delle attività;
- decide modalità operative;
- esercita poteri di controllo o di coordinamento;
- tollera o consolida prassi lavorative pericolose.
Nel caso in esame, i giudici avevano accertato plurime ingerenze del direttore tecnico nell’organizzazione del cantiere. È questo dato, e non la semplice qualifica, ad aver determinato l’estensione della posizione di garanzia.
L’assenza dal cantiere esclude la responsabilità?
Il direttore tecnico sosteneva di non essere presente al momento dell’infortunio e di non essere stato informato dell’invio del lavoratore in cantiere.
La Cassazione considera tali circostanze insufficienti perché la responsabilità non era fondata sull’omessa vigilanza istantanea nel momento preciso della caduta, ma sull’organizzazione complessiva delle lavorazioni e sui poteri concretamente esercitati.
Un soggetto che ha assunto il governo effettivo di una parte dell’organizzazione non può liberarsi automaticamente dalla posizione di garanzia dimostrando di essere stato assente il giorno dell’incidente.
L’assenza fisica può assumere rilievo soltanto se risulta che il tecnico non:
- aveva poteri organizzativi;
- impartiva direttive;
- conosceva né poteva conoscere la lavorazione;
- aveva contribuito alla predisposizione delle modalità operative;
- era nella condizione giuridica e materiale di intervenire.
Più garanti della sicurezza: la responsabilità è concorrente
La difesa del direttore tecnico aveva evidenziato anche la posizione del soggetto incaricato di predisporre il POS, sostenendo che le omissioni di quest’ultimo avrebbero dovuto escludere o ridurre la responsabilità dell’imputato.
La Cassazione richiama il principio della cosiddetta causalità additiva: quando più soggetti sono titolari di una posizione di garanzia, ciascuno è tenuto, nell’ambito delle proprie attribuzioni, ad assicurare integralmente la tutela del lavoratore. L’omissione di un garante non cancella quella degli altri.
In concreto, possono concorrere nella produzione dell’infortunio:
- la carenza del POS;
- la mancata formazione;
- l’assenza di idonee attrezzature;
- l’omesso controllo sulle modalità operative;
- la tolleranza di prassi non previste;
- l’errata organizzazione del lavoro.
La presenza di più omissioni non comporta una suddivisione matematica degli obblighi, né consente a ciascun garante di affidarsi passivamente all’operato degli altri.
Responsabilità fondata sull’ingerenza effettiva
La responsabilità del direttore tecnico non può essere affermata in base al solo titolo professionale o alla collocazione nell’organigramma di cantiere. Deve essere dimostrato che il tecnico abbia concretamente partecipato all’organizzazione del lavoro o esercitato poteri capaci di incidere sulla sicurezza.
Per individuare le responsabilità non basta leggere le qualifiche indicate nei contratti o nell’organigramma; occorre ricostruire chi decideva realmente le modalità di esecuzione, chi impartiva ordini e chi aveva il potere di impedire la lavorazione pericolosa.
Approfondimenti
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Nei lavori in quota non basta indicare nel POS l’attrezzatura corretta: occorre verificare che procedure, mezzi disponibili e organizzazione reale del cantiere siano sempre coerenti. Con il software per la sicurezza nei cantieri puoi redigere e aggiornare PSC, POS e altri piani di sicurezza contestualizzati, integrare la valutazione dei rischi con Gantt, planimetrie e layout di cantiere e tenere sotto controllo il registro della sicurezza anche direttamente in cantiere.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/quando-il-direttore-tecnico-risponde-di-un-infortunio-sul-lavoro/
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Federica Fabrizio
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