Fotovoltaico in area idonea vicino a un bene tutelato: il vincolo blocca l’autorizzazione?


Il TAR Lombardia, nella sentenza n. 3677/2026, affronta la questione relativa al diniego dell’autorizzazione unica per un impianto fotovoltaico a terra previsto su un’area agricola caratterizzata dalla vicinanza sia a uno stabilimento produttivo sia a un bene culturale tutelato.

Secondo la Provincia, la vicinanza al bene vincolato impediva di considerare idonea l’area, nonostante la prossimità allo stabilimento. Il TAR ha annullato il diniego. Le categorie di aree idonee previste dall’art. 20, comma 8, lettere c-ter) e c-quater), del D.Lgs. 199/2021 non devono essere applicate cumulativamente. La fascia di rispetto prevista dalla lettera c-quater) non costituisce quindi una condizione generale da rispettare anche quando l’area rientra autonomamente nella lettera c-ter), n. 2.

Le aree idonee sono ambiti territoriali individuati dalla normativa nazionale nei quali la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico, beneficia di un regime autorizzativo semplificato e maggiormente celere. La classificazione di tali aree è finalizzata a favorire lo sviluppo degli impianti FER attraverso la riduzione degli oneri procedurali, la contrazione dei tempi amministrativi e una maggiore agevolazione nell’accesso ai meccanismi di incentivazione previsti.

Il giudice chiarisce inoltre che le limitazioni introdotte dal cosiddetto “D.L. Agricoltura” non vietano gli impianti fotovoltaici a terra in tutte le aree agricole. La disciplina mantiene espressamente la possibilità di installarli nelle aree agricole poste entro 500 metri da impianti industriali o stabilimenti.


Il caso: impianto fotovoltaico a terra vicino a uno stabilimento e a una chiesa vincolata

Una società aveva presentato alla Provincia competente una domanda di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 190/2024, per realizzare un impianto fotovoltaico a terra nel territorio comunale interessato.

L’impianto, con potenza nominale pari a 7.287,28 kWp, era previsto su terreni classificati come agricoli.

Dagli atti amministrativi risultava che il progetto era:

  • in parte ricompreso entro il perimetro di 500 metri da uno stabilimento produttivo;
  • in parte collocato entro 500 metri da un edificio religioso tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

La vicinanza allo stabilimento avrebbe consentito di ricondurre l’area all’art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2, del D.Lgs. 199/2021, secondo cui sono idonee, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, anche le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento.

La Provincia ha tuttavia respinto la domanda.


Secondo l’Amministrazione, la presenza dell’edificio religioso tutelato entro 500 metri rendeva applicabile la lettera c-quater), che individua come idonee le aree non comprese nelle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica.

La Provincia ha quindi interpretato le due disposizioni come requisiti cumulativi: non sarebbe stata sufficiente la prossimità allo stabilimento, perché l’area avrebbe dovuto anche trovarsi fuori dalla fascia di rispetto del bene vincolato.

Nel diniego è stato inoltre richiamato l’art. 5 del D.L. 63/2024, convertito dalla legge n. 101/2024. Secondo la Provincia, tale disposizione avrebbe introdotto un principio generale di irrealizzabilità degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole.

I motivi del ricorso

La società ha impugnato il diniego sostenendo che l’area dovesse essere considerata idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-ter), n. 2.

Il primo argomento riguardava il rapporto tra la lettera c-ter) e la lettera c-quater): secondo la ricorrente, le due disposizioni individuano fattispecie autonome e la presenza di un bene tutelato entro 500 metri non potrebbe quindi neutralizzare l’idoneità riconosciuta in base alla prossimità dell’area agricola a uno stabilimento.


La società ha inoltre sostenuto che, anche seguendo l’interpretazione della Provincia, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la compatibilità del progetto con il bene tutelato, anziché applicare automaticamente una causa ostativa.

Un ulteriore motivo riguardava il D.L. 63/2024: il nuovo comma 1-bis dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 limita l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle zone agricole, ma mantiene espressamente la possibilità di realizzarli nelle aree indicate dalla lettera c-ter), numeri 2 e 3.

La società ha contestato anche l’applicazione temporale della nuova disciplina, richiamando l’accettazione del preventivo di connessione alla rete avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto.

I requisiti per la classificazione delle aree idonee sono alternativi, non cumulativi

Il TAR ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso.

La questione decisiva riguarda l’interpretazione dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021.


La lettera c-ter) individua specifiche categorie di aree idonee per gli impianti fotovoltaici e tra queste rientrano, al numero 2, le aree agricole poste entro 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento.

La lettera c-quater) individua invece un’ulteriore categoria di aree idonee: quelle non comprese nei perimetri dei beni tutelati e non ricadenti nelle relative fasce di rispetto. Per gli impianti fotovoltaici, la fascia è stabilita in 500 metri.

Per il TAR, il rapporto tra le due disposizioni deve essere ricostruito in termini di alternatività.

La sentenza afferma:

Il rapporto tra la previsione di cui alla lett. c-ter e quella di cui alla lett. c-quater si configura in termini di alternatività e non di cumulatività dei requisiti.

I presupposti previsti dalla lettera c-quater), tra cui la distanza dai beni vincolati, non si aggiungono quindi alle condizioni previste dalle lettere precedenti.


La lettera c-quater) configura una categoria autonoma e ulteriore di area idonea.

Ne deriva che, quando un’area soddisfa i requisiti della lettera c-ter), n. 2, non perde automaticamente la propria idoneità per il solo fatto di trovarsi entro 500 metri da un bene tutelato.

Il TAR richiama, all’interno della motivazione, anche la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1099/2026, che aveva accolto la medesima interpretazione e annullato una precedente pronuncia favorevole alla tesi della cumulatività.

Il D.L. Agricoltura non esclude gli impianti nelle aree agricole entro 500 m da uno stabilimento

La Provincia aveva sostenuto che il diniego trovasse comunque fondamento nel comma 1-bis dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, introdotto dall’art. 5 del D.L. 63/2024.

La disposizione stabilisce che gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole possono essere installati esclusivamente in alcune categorie di aree.


Tra le categorie espressamente ammesse figurano quelle indicate dalla lettera c-ter), numeri 2 e 3.

Il TAR osserva quindi che questa disposizione, nel limitare l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole, fa salva la possibilità di realizzare tali impianti nelle aree di cui alla lettera c-ter n. 2, comma 8 dell’art. 20.

Nel caso esaminato, gli stessi atti provinciali riconoscevano che l’impianto ricadeva entro 500 metri da uno stabilimento produttivo.

Il D.L. 63/2024 non poteva pertanto essere utilizzato come fondamento di un divieto generale.

La motivazione del diniego non può essere modificata in giudizio

Nel corso del giudizio la Provincia ha tentato di ricondurre l’area non più alla lettera c-ter), n. 2, ma alla diversa fattispecie prevista dal numero 1.


Il numero 1 riguarda le aree agricole poste entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale o commerciale. Il numero 2 riguarda invece la vicinanza a uno specifico impianto industriale o stabilimento.

Questa diversa qualificazione non compariva né nel preavviso di rigetto né nel provvedimento conclusivo.

Il TAR ha quindi considerato inammissibile l’argomento, perché avrebbe integrato in giudizio la motivazione del diniego.

L’Amministrazione non può giustificare successivamente il provvedimento mediante ragioni diverse da quelle indicate al momento della sua adozione.

In conclusione, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. La presenza di una porzione dell’impianto entro 500 metri dal bene tutelato non era sufficiente a giustificare il rigetto, poiché l’area rientrava nella fattispecie autonoma prevista dalla lettera c-ter), n. 2.


Va precisato che il TAR ha deciso sulla base dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, vigente al momento del diniego. Tale disciplina è stata successivamente superata dal D.Lgs. 190/2024, come modificato dal D.L. 175/2025, convertito alla legge 4/2026, che ha riordinato l’individuazione delle aree idonee e trasferito nel Testo Unico FER la relativa disciplina.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi gli articoli dedicati ad Aree Idonee, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato e Testo Unico Rinnovabili.

Per garantire la corretta installazione dell’impianto, seguire le procedure necessarie ed eseguire calcoli precisi per dimensionare in modo appropriato tutti i suoi elementi, puoi utilizzare il software fotovoltaico che ti consente di progettare impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia (fotovoltaico su facciata, fotovoltaico sul tetto, pensilina fotovoltaica), posizionarli, dimensionarli e farli rendere al meglio.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Stefania Spagnoletti

Source link

Di