Il Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023, art. 57, comma 2) stabilisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
L’obbligo si applica a tutte le procedure di affidamento, per qualsiasi importo (sopra e sotto soglia comunitaria) e per l’intero valore dell’appalto (non solo per una percentuale). I CAM sono fondamentali anche nella definizione dei criteri premianti per la valutazione dell’offerta tecnica.
La Relazione CAM di progetto è l’elaborato con il quale il progettista dimostra come il progetto soddisfa i requisiti del Criteri Ambientali Minimi. Solitamente si articola in specifiche tecniche per l’opera, per i prodotti da costruzione, per il cantiere.
In questo articolo ti forniamo una guida alla redazione della relazione CAM di progetto con specifico riferimento al D.M. 24/11/2025 sui criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento (CAM edilizia 2025).
L’analisi fa ampio riferimento al modello ministeriale della relazione CAM di Progetto pubblicato il 2 febbraio 2026, data di entrata in vigore dei CAM edilizia 2025.
Considerata la complessità dei contenuti richiesti, predisporre correttamente la Relazione CAM può risultare impegnativo se affrontato manualmente. Puoi redigere velocemente la relazione CAM di progetto conforme al modello ministeriale con il software PriMus-C, già aggiornato al nuovo D.M. 24/11/2025.
Cos’è la relazione CAM di progetto e quando è obbligatoria?
La Relazione CAM di progetto costituisce un documento strumentale alla dimostrazione del rispetto dei CAM in fase di progetto.
È prevista come clausola contrattuale ed è da declinare in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento sulla base delle scelte operate dal progettista.
Per la Stazione appaltane, essa si configura come ausilio di rendicontazione utile per la verifica del rispetto dei criteri.
Il progettista aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM di progetto fin dal primo livello di progettazione (PFTE) e per ciascun livello della progettazione, dando in essa evidenza degli aspetti progettuali e dei relativi elaborati tecnici che dimostrino il rispetto delle specifiche tecniche previste dai CAM, sulla base della tipologia di opere oggetto dell’affidamento.
L’aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo:
- descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio;
- illustra in che modo il progetto ha tenuto conto dei criteri progettuali previsti nelle specifiche tecniche di progetto;
- indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi;
- dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi;
- indica i mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.
Nella Relazione tecnica CAM, inoltre, il progettista dà evidenza del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione dei criteri ambientali minimi. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi:
- prodotto o materiale da costruzione non previsto dal progetto;
- particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più criteri ambientali minimi.
Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating systems) o di salubrità di livello nazionale o internazionale, il progettista allega alla Relazione la documentazione prevista dallo specifico protocollo di certificazione di sostenibilità adottato, integrando quanto necessario per dimostrare la completa conformità ad ogni criterio applicato.
Alcuni esempi di tali protocolli sono:
- ARchitettura Comfort Ambiente (ARCA), nello specifico Arca nuove costruzioni e Arca sopraelevazioni ed ampliamenti;
- Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM);
- CasaClima Nature, CasaClima School per edifici scolastici e il protocollo CasaClima Work& Life per uffici pubblici;
- Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB);
- Haute Qualité Environnementale (HQE);
- Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA);
- Leadership in Energy & Environmental Design (LEED);
- Sustainable Building (SB) Tool, International Initiative for a Sustainable Built Environment (SBTool);
- WELL®;
- Protocolli di certificazione del Green Building Council Italia;
- Biosafe®;
- Protocollo S.A.L.E. (Sistema Affidabilità Legno Edilizia).
La Stazione appaltante, con il supporto del RUP, può definire quali dei criteri premianti per l’affidamento dei lavori utilizzare, sulla base dei contenuti della Relazione dei CAM di progetto.
In fase d verifica, il progettista redige la Relazione CAM di progetto, con gli esiti delle attività, da allegare alla documentazione prevista dal Codice per tutte le fasi di progettazione.
Cos’è la relazione CAM di rendicontazione?
I CAM edilizia 2025 prevedono anche l’obbligo – a carico dell’impresa affidataria – di una relazione di rendicontazione CAM.
Nella Relazione CAM dell’impresa appaltatrice l’impresa aggiudicataria:
- rendiconta, per ogni criterio ambientale, quali scelte e procedure gestionali sono state adottate per rendere operativi i contenuti della relazione tecnica CAM di progetto elaborata dal progettista;
- riporta informazioni sulla conformità che l’impresa è chiamata a dimostrare riguardo alle clausole contrattuali e agli eventuali criteri premianti che la stazione appaltante ha
inserito nella documentazione di gara.
La Relazione di rendicontazione CAM viene costantemente aggiornata dall’impresa in base allo stato di avanzamento dei lavori e deve contenere almeno i seguenti elementi:
- Descrizione dettagliata dei prodotti da costruzione conformi ai criteri, da sottoporre per approvazione al RUP e alla Direzione Lavori;
- Piano operativo per la gestione del cantiere (che deve dettagliare e descrivere le misure che concretamente l’impresa adotterà nel rispetto di quanto previsto dalla relazione CAM elaborata dal progettista. L’adozione di tali misure dovrà essere riscontrata in cantiere dalla D.L.);
- Piano di gestione dei rifiuti di cantiere, inteso come documento operativo del Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita e del Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D” con individuazione dei centri di smaltimento prossimi al cantiere, specificando le tipologie di rifiuto gestibili da ogni impianto;
- elenco delle eventuali varianti rispetto alle previsioni progettuali a base di gara conformi ai criteri.
In fase di verifica, l’impresa presenta la Relazione CAM alla Direzione Lavori in occasione della redazione dello stato finale dei lavori, ad integrazione degli adempimenti di competenza nei confronti della stazione appaltante.
Come redigere la relazione CAM di progetto?
Il modello ministeriale per la relazione CAM di progetto propone una struttura chiara, pensata per adattarsi alle diverse tipologie di intervento.
La relazione deve accompagnare il progetto e spiegare in modo coerente:
- il quadro normativo di riferimento;
- le strategie ambientali adottate;
- le soluzioni tecniche scelte;
- le modalità con cui viene dimostrato il rispetto dei criteri.
La relazione deve contenere almeno i paragrafi di seguito descritti:
- Normativa
- Progetto
- Strategia ambientale di progetto
- Descrizione del progetto
- Applicabilità dei criteri al progetto
- Protocollo di sostenibilità energetico – ambientale
- Gruppo di lavoro
- Applicazione dei CAM
- Criteri premianti
- Allegati
La prima parte è dedicata all’inquadramento normativo, con il richiamo esplicito al criterio “Relazione CAM”, agli eventuali altri decreti ambientali applicabili e ai vincoli specifici, come il rispetto del principio DNSH per gli interventi finanziati dal PNRR o l’adozione di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale.
Approccio LCA, obiettivi di sostenibilità e strategie di economia circolare del progetto
Nella relazione CAM di progetto, il progettista illustra gli obiettivi di sostenibilità e circolarità del progetto, facendo sempre riferimento agli elaborati tecnici per eventuali approfondimenti.
Si descrive innanzitutto l’approccio LCA adottato, qualora presente, indicando l’equivalente funzionale, i moduli del ciclo di vita considerati e i tre indicatori scelti per valutare la prestazione di sostenibilità del progetto e una sintesi critica dei risultati, che consente di comprendere l’efficacia delle strategie adottate.
Successivamente, si riporta il valore complessivo dell’indicatore GWPtotal relativo all’intero ciclo di vita dell’opera, calcolato come somma dei valori di tutti i moduli dichiarati, esclusi i moduli D.
Questo dato permette di rendicontare la Carbon Footprint dell’edificio e di valutare il contributo del progetto al raggiungimento degli obiettivi climatici previsti dall’articolo 11, comma c) dell’Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, denominato “Codice”.
Infine, vengono illustrate le strategie di gestione dei materiali da costruzione secondo principi di economia circolare, evidenziando i processi del ciclo di vita dell’edificio che favoriscono il riuso e il recupero della materia, in un’ottica di sostenibilità e riduzione degli sprechi.
Descrizione del progetto
Il progettista deve fornire l’identificazione della tipologia di intervento, specificando innanzitutto la tipologia di lavoro, come ad esempio una nuova costruzione, un’opera di manutenzione o un adeguamento. È importante includere una sintesi del progetto che permetta di comprendere le dimensioni e le principali caratteristiche dell’opera e a supporto della descrizione si potranno allegare planimetrie, prospetti e rendering, utili a rappresentare in modo immediato l’intervento.
Inoltre, dovranno essere riportate le indagini preliminari già svolte o quelle ancora da effettuare, con riferimento agli elaborati progettuali specifici.
Infine, il progettista dovrà sintetizzare le indicazioni e i pareri ricevuti dagli Enti competenti, con particolare attenzione a quelli incaricati della tutela, evidenziando eventuali prescrizioni o raccomandazioni rilevanti per il progetto.
Gruppo di lavoro
Il progettista descrive il gruppo di lavoro che ha partecipato alla stesura del documento, indicando i nominativi e le qualifiche dei singoli professionisti e specificandone il ruolo e le responsabilità nella stesura degli elaborati di progetto
Applicabilità dei criteri
Il progettista riporta in forma tabellare i criteri applicati ed eventuali limitazioni o non applicabilità degli stessi, con descrizione della normativa di riferimento e ogni altro elemento di supporto alla decisione progettuale.
Il modello ministeriale riporta una tabella tipo.
Applicazione del CAM e verifica
Per ogni criterio applicato al progetto, deve essere compilata una scheda che riporti, ad esempio:
- una sintesi degli obiettivi del criterio;
- una sintesi dei risultati raggiunti dal progetto, riportando in tabella eventuali valori prestazionali richiamati dal criterio;
- i mezzi di verifica adottati dal progettista per la dimostrazione del requisito;
- le eventuali correlazioni tra il criterio ed eventuali altri obiettivi o requisiti richiesti da normative specifiche o da altra documentazione progettuale obbligatoria che possano essere soddisfatti attraverso il rispetto del criterio.
Per i criteri che il progettista ritiene parzialmente applicabili o non applicabili, la scheda deve riportarne le motivazioni nella sezione “verifica”. Le motivazioni devono essere illustrate e
giustificate dal punto di vista tecnico, facendo riferimento anche a documentazione tecnica di comprovata validità, ad esempio norme tecniche specifiche che prevedono determinati requisiti per prodotti da costruzione in relazione a prestazioni o sicurezza.
Per i criteri che prevedono l’indicazione di attività da svolgere durante la fase di collaudo o di gestione dell’opera, il progettista descrive le modalità di attuazione del piano di manutenzione in accordo con la Stazione Appaltante dettagliandone responsabilità e tempistiche.
Il modello ministeriale riporta una scheda tipo.
Criteri premianti
Il progettista può proporre i più opportuni criteri premianti per l’affidamento dei lavori, fornendo le motivazioni tecniche e di sostenibilità ambientale che hanno portato alla scelta, anche sulla base degli obiettivi ambientali dell’Amministrazione proponente indicati nel DIP, al fine di supportare la Stazione Appaltante per la predisposizione degli atti di gara.
Quali documenti allegare alla Relazione CAM di progetto?
Il progettista allega le relazioni di approfondimento di seguito elencate, ove applicabili al progetto:
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FAQ sulla relazione CAM di progetto
Cos’è e a cosa serve
Cos’è la Relazione CAM di progetto?
È un elaborato tecnico fondamentale con cui il progettista dimostra che il progetto soddisfa i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Serve a dettagliare le specifiche tecniche per l’opera, i prodotti da costruzione e il cantiere, garantendo la conformità alle normative ambientali.
Quando è obbligatoria la Relazione CAM?
È obbligatoria per tutte le procedure di affidamento, indipendentemente dall’importo (sia sopra che sotto soglia comunitaria) e si applica all’intero valore dell’appalto. Il Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) ne impone l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara.
In quale fase della progettazione va redatta?
Il progettista deve elaborarla fin dal primo livello di progettazione (PFTE – Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) e aggiornarla per ciascun livello successivo, fornendo evidenza degli aspetti progettuali che rispettano i CAM.
Contenuti e Struttura
Cosa deve contenere esattamente la Relazione CAM di progetto? R: Il documento deve includere:
- I mezzi di prova che l’esecutore dovrà presentare.
- I requisiti dettagliati dei materiali e prodotti da costruzione.
- I riferimenti agli elaborati progettuali che dimostrano il rispetto dei criteri.
- La descrizione delle scelte progettuali che garantiscono la conformità.
- Le motivazioni tecniche per l’eventuale applicazione parziale o mancata di alcuni criteri (es. vincoli del sito).
Quali documenti bisogna allegare alla Relazione?
A seconda del progetto, possono essere richiesti allegati come:
- Rapporto LCA (Life Cycle Assessment).
- Rapporto sullo stato dell’ambiente.
- Piano ambientale di cantiere.
- Piano di manutenzione dell’opera.
- Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita.
- Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti.
Esiste un modello ufficiale da seguire?
Sì, l’articolo fa riferimento al modello ministeriale pubblicato il 2 febbraio 2026, in vigore con i nuovi CAM edilizia 2025 (D.M. 24/11/2025). Questo modello propone una struttura standardizzata per facilitare la compilazione.
Ruoli e Responsabilità
Chi redige la Relazione CAM di progetto?
È compito del progettista aggiudicatario, che deve anche descrivere il gruppo di lavoro coinvolto, indicando qualifiche e responsabilità di ogni professionista.
Cos’è invece la “Relazione CAM di rendicontazione”?
È un documento diverso, a carico dell’impresa affidataria (chi esegue i lavori). Serve a rendicontare come l’impresa sta rendendo operativi i contenuti della relazione del progettista. Deve essere costantemente aggiornata con l’avanzamento dei lavori e presentata alla Direzione Lavori.
Cosa succede se il progetto è sottoposto a certificazione (es. LEED, ITACA)?
Se il progetto prevede una certificazione di sostenibilità (come LEED, ITACA, CasaClima, ecc.), il progettista deve allegare alla Relazione CAM anche la documentazione specifica prevista da quel protocollo, integrando quanto necessario per dimostrare la conformità ai criteri.
Approfondimenti sui CAM edilizia 2026
Obbligo CAM nei documenti di gara: prassi e giurisprudenza recente
Relazione CAM incompleta: esclusione non automatica e controllo in fase esecutiva
TAR Emilia Romagna 1304/2026
La conformità ai Criteri Ambientali Minimi è obbligatoria, ma non ogni incompletezza della documentazione ambientale determina automaticamente l’esclusione dalla gara.
A chiarirlo è il TAR Emilia-Romagna, Sezione Seconda, con la sentenza n. 1304/2026, pubblicata il 9 luglio 2026, relativa a una concessione per la gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e per il noleggio di erogatori d’acqua.
Al termine di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 187 del D.Lgs. 36/2023, la seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché la relazione CAM non dimostrava il rispetto dei requisiti ambientali né indicazioni specifiche per alcuni prodotti offerti.
Secondo il giudice amministrativo, occorre distinguere tra mancata presentazione della relazione CAM e relazione CAM presentata ma incompleta, tra requisiti ambientali utilizzati come criteri premianti e requisiti ambientali essenziali, verificabili anche dopo l’aggiudicazione.
La sentenza non ridimensiona l’obbligatorietà dei CAM. Evita, però, che una carenza documentale circoscritta si trasformi automaticamente in una causa di esclusione non espressamente prevista e sproporzionata rispetto alla sostanza dell’offerta.
Sintesi redazionale della sentenza
CAM: prevale il rispetto sostanziale al richiamo formale
Consiglio di Stato 1403/2026
Negli appalti pubblici, la verifica del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi deve essere condotta in rapporto all’oggetto concreto dell’affidamento e ai decreti ministeriali effettivamente pertinenti. L’omesso o incompleto richiamo formale ai CAM nella lex specialis non determina automaticamente l’illegittimità della procedura quando la documentazione di gara, letta nel suo complesso, impone l’applicazione dei decreti di riferimento e contiene clausole tecniche, obblighi esecutivi e requisiti di partecipazione idonei a garantire nella sostanza gli obiettivi ambientali.
Inoltre, le specifiche tecniche premianti, ove qualificate dal decreto CAM come facoltative, non devono essere necessariamente inserite nella legge di gara.
Sono le indicazioni contenute nella sentenza n. 1403/2026 del Consiglio di Stato.
Sintesi redazionale della sentenza
Omessa indicazione dei CAM: preclusione alla partecipazione o semplice difformità?
Tar Lazio 5838/2026
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5838/2026, opera una distinzione fondamentale – ampiamente consolidata nella giurisprudenza (Cons. Stato, 4 febbraio 2026, n.919, Cons. Stato, 25 luglio , n.6651) – tra:
- totale omissione dei CAM nel disciplinare di gara: comporta l’obbligo di impugnazione immediata del bando poiché impedisce la formulazione dell’offerta;
- inserimento difforme o incompleto: il bando va impugnato solo dopo l’aggiudicazione, a meno che non si dimostri l’impossibilità assoluta di partecipare.
Nel caso di specie, la Stazione Appaltante aveva correttamente inserito i “CAM Strade”, ritenuti coerenti con la natura dei lavori, escludendo legittimamente quelli relativi all’illuminazione pubblica, non oggetto dell’appalto.
Sintesi redazionale della sentenza
CAM nei bandi di gara: quando opera l’eterointegrazione attiva?
Tar Campania 935/2026
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 costituiscono obblighi immediatamente cogenti e si integrano automaticamente nella lex specialis di gara mediante il meccanismo dell’eterointegrazione, anche in presenza di un mero richiamo ai relativi decreti ministeriali, purché tale rinvio consenta agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole.
Ne consegue che la mancata riproduzione integrale dei CAM nella documentazione di gara non determina l’illegittimità della procedura, ove le prescrizioni ambientali risultino comunque applicabili e coerenti con l’oggetto dell’appalto, anche mediante il richiamo diretto nel Capitolato e la previsione nel Disciplinare di gara di criteri premianti coerenti.
La sentenza del TAR Campania (Sezione Settima), n. 935 del 10 febbraio 2026 sottolinea come i CAM abbiano una forza intrinseca tale da “entrare” nel contratto anche quando la lex specialis appare apparentemente lacunosa, purché il rinvio normativo sia chiaro.
Nel caso in esame – riguardante l’applicazione del D.M. 10/03/2020, recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” – mentre la ricorrente sosteneva che un richiamo generico ai CAM rendesse la gara illegittima per violazione delle norme imperative, i giudici hanno ribadito che i criteri ambientali non sono semplici “linee guida” o norme programmatiche, ma obblighi immediatamente cogenti. Questa interpretazione si allinea ai principi del nuovo Codice, orientati al risultato e alla fiducia nell’operato della Pubblica Amministrazione.
Sintesi redazionale della sentenza
Criteri ambientali minimi (CAM) errati o mancanti: quando bisogna impugnare subito il bando
Consiglio di Stato 1877/2026
La sentenza del Consiglio di Stato 1877/2026 rappresenta una tappa giurisprudenziale importante in materia di CAM. Non introduce novità assolute, ma contiene una nuova e più esaustiva sistematizzazione dei casi in cui la mancata o errata indicazione dei CAM rende necessario impugnare subito il bando. Chiarisce inoltre la tempistica relativa alla verifica dei CAM.
In particolare, stabilisce che la mancata o l’errata indicazione dei CAM (es. richiamo a un D.M. abrogato o assenza di specifiche tecniche nel capitolato) configura un’ipotesi di grave carenza di dati essenziali per la formulazione di un’offerta consapevole. In tali casi, l’operatore economico ha l’onere di impugnare immediatamente il bando di gara, a pena di irricevibilità del ricorso proposto tardivamente insieme all’aggiudicazione.
Sintesi redazionale della sentenza
Termini e momenti di verifica di conformità tecnica ai CAM
Consiglio di Stato 1170/2026
Con la sentenza n. 1170 del 13 febbraio 2026, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito un principio fondamentale in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, intervenendo sul delicato rapporto tra la fase di ammissione delle offerte e la fase esecutiva del contratto.
La pronuncia definisce il perimetro entro il quale la stazione appaltante deve verificare la conformità dai requisiti ambientali, chiarendo che la possibilità di controlli in fase esecutiva non esonera i concorrenti dal fornire prova rigorosa già in sede di gara, se così richiesto dalla legge di gara.
Si stabilisce che, qualora il decreto ministeriale di settore e la lex specialis di gara impongano l’allegazione, sin dalla fase di presentazione dell’offerta e a pena di esclusione, di schede tecniche o altra documentazione idonea a comprovare la conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), la verifica di tale conformità deve essere integralmente compiuta in sede di gara e non può essere differita alla fase esecutiva del contratto.
La previsione normativa secondo cui la conformità è verificata “anche” durante l’esecuzione contrattuale non introduce un modello alternativo di verifica, ma configura un controllo aggiuntivo e complementare rispetto a quello procedimentale. Ne consegue che la mancata produzione in gara della documentazione tecnica richiesta, o la produzione di documenti contraddittori, integra una causa di esclusione non sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto incidente sul contenuto essenziale dell’offerta tecnica.
Sintesi redazionale della sentenza
Se un bando non indica i CAM va impugnato subito
Consiglio di Stato 919/2026
L’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non è un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto
La totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara.
La sentenza del Consiglio di Sato, Sez. V, 4 febbraio 2026, n. 919 rafforza l’orientamento giurisprudenziale affermatosi già nel 2025 sui casi di totale omissione o illegittimo inserimento dei CAM nella documentazione di gara.
La sintesi redazionale della sentenza
Criteri ambientali minimi (CAM), richiamo negli atti di gara, obbligatorietà
Parere ANAC 435/2025
Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM devono essere obbligatoriamente previste nella documentazione di gara, senza alcuna discrezionalità, deroga o possibilità di modulazione dei requisiti previsti.
Se la stazione appaltante opera una deroga, si pone pertanto in contrasto con l’articolo 57 del Codice degli Appalti.
È il parere di precontenzioso n. 438 dell’11 novembre 2025 fornito dall’ANAC a seguito della segnalazione di un operatore economico in merito ad un bando per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.
Per assolvere agli obblighi previsti dal Codice Appalti non basta, dunque, un semplice richiamo ai CAM riguardo al rispetto dei requisiti da essi previsti, né sono ammesse deroghe motivate, come nel caso in esame, dal principio di accesso al mercato.
Il parere trova conferma anche nelle Premesse al bando tipo n. 1/2023 dove è previsto che in caso di affidamento di un servizio o di una fornitura per i quali siano vigenti uno o più decreti sui CAM, vanno espressamente richiamate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, con l’ulteriore precisazione che devono essere analiticamente indicate “le parti del capitolato speciale relativi ai CAM di riferimento ove sono puntualmente previste le specifiche tecniche e le clausole contrattuali applicabili al servizio/fornitura da affidare.
Il mancato inserimento dei CAM comporta l’onere di immediata impugnazione del bando o dell’aggiudicazione?
Consiglio di Stato 7898/2025
La violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) può essere fatta valere dagli operatori economici, che abbiano interesse strumentale alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso l’aggiudicazione stessa.
L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo in via eccezionale, quando l’illegittimità (in questo caso, per mancato inserimento dei CAM) renda impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione e la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui l’operatore economico contesti l’illegittimità della procedura per ottenere la ripetizione della gara, l’interesse strumentale alla tutela ambientale prevale e il ricorso può essere proposto solo con l’impugnazione dell’aggiudicazione.
E’ quanto ribadito, in continuità con un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Consiglio di Stato (Sezione Terza) con la sentenza 7898/2025.
I giudici ritengono non condivisibile la conclusione del TAR secondo cui il “principio della fiducia” o il “principio del risultato” possano “sanare” la carenza invalidante del bando (mancato inserimento dei CAM), né che la presentazione di un’offerta ecosostenibile da parte del ricorrente possa precludergli di contestare l’illegittimità della lex specialis. La disciplina dei principi non può imporre infatti all’operatore privato un onere per superare il vizio del provvedimento prima della gara, né la mancanza dell’obbligatorio inserimento dei CAM nella legge di gara può essere supplita dalla previsione di un recupero di tali criteri in sede di punteggi migliorativi.
Nel caso in esame, il TAR aveva respinto il ricorso dell’appellante che aveva impugnato l’aggiudicazione lamentando il mancato inserimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella disciplina di gara e del contratto.
Secondo il TAR, alcuni riferimenti negli atti di gara e nell’offerta dell’aggiudicataria assicuravano comunque in via “equipollente” il requisito della sostenibilità ambientale. Inoltre, il TAR osservava che la stessa Siram aveva adeguato la propria offerta all’osservanza dei CAM, non potendo quindi “strumentalmente far valere in seguito l’incompletezza della legge di gara”.
La ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza del TAR, mentre le parti avverse si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso sollevando un’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso di primo grado per non aver la ricorrente impugnato immediatamente il bando di gara, contestato solo unitamente all’aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni e annulla la gara, ribadendo che la violazione delle norme sull’obbligo di inserimento dei CAM può essere fatta valere “ricorrendo avverso l’aggiudicazione” e che l’obbligo di immediata impugnazione del bando sussiste solo in caso di illegittimità della lex specialis che impedisca la formulazione di un’offerta consapevole.
Omessa o generica indicazione dei CAM nella lex specialis e obbligo di immediata impugnazione
Consiglio di Stato 6651/2025
La regolazione dei criteri ambientali minimi (CAM) va inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis dato che essi sono, di volta in volta, elementi essenziali dell’offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale. Nel redigere il bando devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi.
L’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto. A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 6651/2025.
I CAM sono le indicazioni tecniche del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Mirano a garantire la tutela ambientale e, ove possibile, etico-sociale, considerando l’intero ciclo di vita dei prodotti e servizi acquistati. Essi si applicano alle varie fasi delle procedure di affidamento e riguardano la definizione dello stesso oggetto dell’affidamento, la selezione dei candidati, laddove sia necessario o opportuno individuare gli offerenti in base alla loro capacità tecnica ad assicurare migliori prestazioni ambientali durante l’esecuzione del contratto, le specifiche tecniche alle quali le forniture, i servizi o i lavori devono conformarsi, i criteri premianti per valutare le offerte che propongono prestazioni o soluzioni tecniche più avanzate rispetto alle caratteristiche già previste, le clausole contrattuali, vale a dire le modalità di esecuzione del contratto.
Tanto è vero che di norma i documenti recanti i CAM (allegati tecnici per specifiche categorie di appalto), includono una premessa che descrive l’approccio adottato per ridurre gli impatti ambientali significativi della categoria in questione e, se necessario, fornisce raccomandazioni alle stazioni appaltanti per ottimizzare gli acquisti e i consumi.
L’origine della controversia risiede in una procedura aperta per l’affidamento triennale di servizi del valore complessivo superiore ai 12 milioni di euro. Il quarto classificato ha presentato ricorso al TAR dopo l’aggiudicazione, eccependo l’illegittimità del bando per violazione dell’obbligo di inserimento dei CAM.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando la procedura per violazione dell’art. 57 del nuovo Codice e dichiarando l’inefficacia del contratto. Il giudice ha evidenziato come:
- la documentazione di gara fosse priva di qualunque riferimento ai CAM (violazione dell’art. 83, d.lgs. 36/2023);
- l’attribuzione di punteggio ambientale nell’offerta tecnica fosse marginale;
- i capitolati contenessero solo richiami formali, privi di concrete specifiche tecniche e obblighi contrattuali legati alla sostenibilità ambientale.
La società aggiudicataria ha proposto appello, invocando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018 e sostenendo che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, in quanto il vizio era originario e immediatamente percepibile.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando irricevibile il ricorso presentato tardivamente. In tal modo, ha chiarito che:
- le contestazioni relative alla struttura ambientale della lex specialis rientrano nella categoria dei vizi immediatamente lesivi e devono essere proposte entro il termine decadenziale di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.;
- l’interesse a ricorrere non può essere differito al momento dell’aggiudicazione, né può fondarsi sulla sola aspettativa di una riedizione della gara.
Alla luce di tali premesse consegue quale corollario logico che:
- la totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara;
- il mero rinvio al decreto di adozione dei CAM può, a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, concretizzare una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta;
- l’indicazione dei CAM suscettibile di censura perché non conforme al relativo decreto di adozione va, invece, indagata caso per caso e determina l’obbligo di immediata impugnazione del bando solo se vi è la prova (fornita dall’operatore economico interessato) che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara. Ciò può verificarsi, ad esempio, in presenza di:
- clausole contenenti obblighi ambientali incomprensibili o incoerenti;
- prescrizioni sproporzionate rispetto al valore o all’oggetto dell’appalto;
- condizioni tali da rendere la partecipazione eccessivamente onerosa o inattuabile;
- documentazione di gara priva di elementi essenziali, quali criteri di valutazione completi, basi d’asta coerenti o formule di calcolo corrette.
In tali ipotesi, l’onere probatorio grava sull’operatore, il quale deve fornire evidenza del carattere impeditivo e lesivo delle previsioni contestate.
| Ipotesi | Descrizione | Conseguenze giuridiche |
|---|---|---|
| 1. Totale assenza dei CAM | La documentazione di gara non contiene alcun riferimento ai Criteri Ambientali Minimi. | Impugnazione immediata obbligatoria per vizio genetico della lex specialis |
| 2. Rinvio generico al decreto CAM | Il bando fa solo un riferimento formale o generico ai CAM, senza declinarli tecnicamente. | Necessità di valutazione caso per caso. In linea generale è richiesta impugnazione anticipata |
| 3. Indicazione difforme dai CAM | I CAM sono richiamati, ma in modo incompleto, incoerente o sproporzionato. | Impugnazione solo se l’operatore dimostra che le clausole ostacolano la partecipazione consapevole |
Se i criteri premianti non sono coerenti ai CAM, la gara si annulla
Parere ANAC 103/2025
Anac, con il parere 103/2025, sottolinea un errore nell’attribuzione del punteggio per i macchinari di pulizia in una gara pubblica.
Con il parere di precontenzioso n. 103 del 19 marzo 2025, il Consiglio Anac ha giudicato “non conforme” alla lex specialis e alla normativa di settore l’aggiudicazione a favore di un operatore che aveva offerto una strumentazione non in linea con i requisiti richiesti dai Criteri ambientali minimi (CAM) di riferimento.
La questione riguarda in particolare il criterio premiale ed è stata sollevata, con istanza inoltrata all’Autorità, dall’impresa classificatasi seconda nella gara a procedura ristretta, ritenendo come scorretta l’attribuzione di 0,5 punti all’offerta tecnica della società di servizi arrivata prima e che aveva dichiarato l’utilizzo di una tipologia di macchine non conforme ai CAM di riferimento (nel caso di specie il D.M. 29/01/2021).
Tale CAM è parte integrante della lex specialis della procedura esaminata, espressamente previsto dalla lettera d’invito dall’azienda di trasporti e ai sensi della norma del Codice degli Appalti (art. 57, c. 2) e prevede l’inserimento negli atti di gara delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premiali (in caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
L’assegnazione all’offerta tecnica dell’impressa dei punti premiali previsti per il sistema dosaggio detergente dell’asciugatrice offerta è errata, sia a causa della carenza nell’attrezzatura da questi offerta del requisito richiesto, sia per l’errata interpretazione della clausola della lex specialis che lo prevedeva, in quanto non conforme alla normativa di settore, ossia al D.M. 29.01.2021 e all’art. 57 d.lgs. 36/2023.
Pertanto, Anac ritiene non conforme alla lex specialis e alla normativa di settore anche la conseguente aggiudicazione dell’appalto. chiedendone l’annullamento insieme alla riformulazione della graduatoria.
Obbligo dei CAM nella legge di gara e discrezionalità della S.A.
TAR Piemonte 645/2025
La sentenza n. 645 del 14 aprile 2025 del TAR Piemonte offre nuovi importanti spunti per la corretta interpretazione dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell’obbligo, per la stazione appaltante, di inserire nella legge di gara un espresso richiamo ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Nel caso in esame, la parte ricorrente lamenta la mancata previsione di CAM sulla base del codice CPV attribuito alla gara, sostenendo la necessità di applicazione del D.M. 23/06/2022.
Il Collegio chiarisce che il Codice Appalti valorizza l’inserimento dei CAM “ove possibile e coerente con l’oggetto di gara”, ma non impone un obbligo generalizzato, che costringa l’amministrazione a strutturare l’appalto in base a criteri “artificiosamente ricondotti a parametri astratti”, non pertinenti rispetto al concreto bisogno da soddisfare.
Nel caso di specie, i CAM evocati dalla ricorrente riguardano la gestione ordinaria dell’igiene urbana (raccolta rifiuti, promozione del riciclo, sensibilizzazione ambientale, ottimizzazione dei percorsi, etc.), mentre l’oggetto della gara riguarda la raccolta, eccezionale, di veicoli incidentati.
A fronte dell’ovvia obiezione per la quale la gran parte del parametri invocati non è coerente, la parte ricorrente indica una selezione dei contenuti dei CAM, individuando quelli astrattamente compatibili; così declinata la loro applicazione, non si tratta allora più di applicare i CAM invocati, nella loro interezza non applicabili, ma di selezionare elementi di compatibilità ambientale
della gestione del servizio (selezione che la stazione appaltante ha autonomamente posto in essere), sostituendosi impropriamente ai margini di discrezionalità dell’amministrazione.
La giurisprudenza invocata in ricorso non è pertinente in quanto riferita a fattispecie in cui i CAM erano strettamente coerenti con i servizi oggetto dell’appalto (tanto è vero che, in alternativa al loro richiamo, si poneva il problema della eterointegrazione degli atti di gara, non praticabile nel caso di specie rispetto a parametri che non avrebbero alcun senso per il servizio).
Per altro la legge di gara non ha ignorato le esigenze ambientali, là dove sono stati previsti criteri premiali per le certificazioni ambientali, si è premiata la classe ambientale dei mezzi e l’ecocompatibilità dei prodotti utilizzati per il ripristino post-incidente, nonché promossa la specifica formazione dei dipendenti; ovvio poi che si impone il rispetto della normativa di gestione rifiuti, che recepisce le esigenze ambientali.
Vista la non pertinenza dei CAM invocati, la cui applicazione, come astrattamente invocata, violerebbe il principio di proporzionalità e coerenza del mezzo al fine, il motivo deve essere respinto.
Modalità e tempi rimessi della verifica dei CAM
Consiglio di Stato 1857/2025
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1857 del 4 marzo 2025 è intervenuto sui CAM e la loro verifica nell’ambito dell’affidamento di un appalto pubblico.
Nel caso in esame, l’appellante contesta l’aggiudicazione di un appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia ed igiene di uffici ed immobili asserendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa poiché non ha indicato il numero di macchine da utilizzare (come previsto dai CAM richiamati nel bando) e non ha prodotto la documentazione idonea a dimostrare la loro conformità ai criteri minimi ambientali – adempimenti previsti a pena di esclusione.
In particolare, il rinvio nel capitolato d’oneri al D.M. 51/2021 (il decreto con cui sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti) imponeva l’obbligo di allegare le schede tecniche o la documentazione idonea dimostrare il rispetto dei criteri ambientali minimi.
Secondo il Consiglio di Stato, nel caso in esame l’appello è infondato poiché il D.M. 51/2021 prevede che:
- la pubblica amministrazione adegui la lex specialis della gara ai criteri ambientali minimi e inserisca, nella documentazione di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previsti dai CAM;
- l’offerente dichiari se intende far uso di macchine ed, in caso affermativo, indichi il numero ed il tipo di macchine, specificandone la denominazione sociale del produttore, il modello ed allegando le schede tecniche o altra documentazione tecnica a dimostrazione della conformità ai criteri ambientali minimi;
- la conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine possa essere verificata anche in sede di esecuzione del contratto.
Tale disposizione non prevede, pertanto, un doppio ed uguale controllo del rispetto dei criteri ambientali minimi (prima in fase di gara e successivamente di esecuzione del contratto), ma piuttosto deve essere intesa nel senso che, fermo l’obbligo delle stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, i criteri ambientali minimi a cui l’offerta deve essere conforme, sono rimessi alla discrezionalità della stazione appaltante le modalità ed i tempi della verifica del relativo rispetto, al fine di consentire il necessario adattamento alle specificità del caso concreto, quali la tipologia di appalto e le esigenze della stazione appaltante.
In altri termini, dal D.M. 51/2021 non deriva la necessità per il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, di indicare, già in sede di offerta, il numero delle macchine, allegando le relative schede tecniche, ma piuttosto la necessità che la lex specialis imponga un’offerta conforme sul punto ai criteri ambientali minimi, mentre, ai fini dell’espletamento delle verifiche, è decisivo il capitolato.
Nel caso esaminato, il capitolato degli oneri tecnici non richiede, in modo chiaro ed inequivoco, a pena di esclusione, l’indicazione precisa del numero dei macchinari che il concorrente intende impiegare nell’espletamento della prestazione, unitamente alla produzione delle schede tecniche, esigendo piuttosto un “elenco completo” di essi e la produzione di generica di documentazione a supporto dell’offerta.
I giudici precisano che, laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante, la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l’esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio.
Al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell’offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all’aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto.
Quando è legittima l’impugnazione del bando in caso di mancata indicazione dei CAM?
TAR Lazio 21878/2024
Con la sentenza del 4 dicembre 2024, n. 21878, il TAR Lazio fornisce importanti indicazioni in merito ai presupposti di legittimità dell’impugnazione del bando in caso di mancata indicazione dei CAM.
I giudici richiamano le numerose decisioni della giurisprudenza amministrativa che ammette l’immediata impugnazione della lex specialis quando l’interesse a ricorrere dipende da clausole del bando che, in quanto contemplanti requisiti di ammissione alla procedura, risultino impeditive della partecipazione dell’interessato alla gara, oppure che prevedano oneri di partecipazione manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati.
Rientra in questa fattispecie l’omessa indicazione nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti previsti dei CAM (criteri ambientali minimi).
L’art. 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023 impone alla Stazione Appaltante la corretta declinazione dei CAM nella legge di gara, non come mero dato formale, ma piuttosto come elemento sostanziale della lex specialis, in quanto le prescrizioni in essa contenute – e dunque anche quelle relative ai criteri ambientali – mirano a conformare l’esecuzione della prestazione contrattuale.
È lo stesso ricorrente a sottolineare nel ricorso che non vi è alcun dubbio sul fatto che i criteri ambientali minimi debbano ab origine essere contenuti nei bandi di gara, data la natura cogente delle disposizioni che ne impongono l’introduzione soprattutto in funzione di una coerente disciplina della valutazione delle offerte.
Ed è il medesimo ricorrente a riconoscere che l’omissione dei criteri in questione ha (anche) l’effetto di impedire la formulazione di “offerte consapevoli” da parte dei concorrenti. Il che è di immediata evidenza, anche solo ove si pensi alla possibile differenza di costi di esecuzione che corre, per i partecipanti, tra la scelta di utilizzare prodotti e modalità di lavorazione rispettosi dei CAM e la scelta di avvalersi, invece, di mezzi d’opera e pratiche esecutive diversi.
Ciò non toglie, secondo il TAR, che risulta tardivo e pertanto inammissibile il ricorso in cui il ricorrente si duole del mancato inserimento delle regole sui CAM nel bando di gara, senza però impugnare la medesima nei trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.
Quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell’indizione della gara, infatti, posporre l’impugnazione della lex specialis fino al momento dell’aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali.
Nel caso in esame, il ricorrente ha atteso di verificare di non essersi collocato in posizione utile all’aggiudicazione, e soltanto dopo di ciò ha ritenuto di impugnare la lex specialis, senza però nulla eccepire circa la violazione delle invocate prescrizioni ministeriali da parte dei controinteressati.
Ne consegue – a causa della tardività dell’impugnazione notificata solo a gara espletata – la sostanziale irricevibilità del ricorso.
Omesso riferimento ai CAM negli atti di gara e annullamento del bando
Consiglio di Stato 10473/2024
L’inclusione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), qualora prescritti, è un elemento imprescindibile nella definizione del bando anche con riferimento alle prestazioni accessorie e la loro rilevanza non può essere limitata alla fase esecutiva del contratto. L’assenza del riferimento ai CAM nella lex specialis della gara d’appalto comporta l’annullamento dell’intera procedura di gara, inclusa l’eventuale aggiudicazione.
Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10473 del 30 dicembre 2024, che ha riformato una precedente pronuncia del TAR. Quest’ultimo aveva considerato il mancato richiamo ai CAM presente nella lex specialis come un semplice errore materiale, privo di carattere vincolante, poiché non pertinente all’oggetto principale dell’appalto.
Nel caso specifico, il consorzio ricorrente aveva evidenziato il mancato inserimento nel bando dei riferimenti al D.M. 07/03/2012, che definisce i criteri ambientali minimi “da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento”.
In ogni caso, secondo il ricorrente “la lex specialis doveva (e deve) ritenersi soggetta all’obbligo di adeguamento dei CAM anche nell’ipotesi in cui le prestazioni oggetto di affidamento non dovessero essere riconducibili tra quelle qualificabili come servizio energia”; le prestazioni dedotte in contratto “sarebbero state allora riconducibili nell’ambito applicativo del D.M. 23/06/ 2022, recante i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi“.
Rilevando una sovrapposizione quanto meno parziale fra l’oggetto della gara e l’oggetto del decreto richiamato, i giudici di Palazzo Spada ritengono che, per la parte della prestazione contrattuale interessata la legge di gara, avrebbe dovuto essere integrata mediante l’inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenuti nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 07/03/2012.
Il Consiglio di Stato chiarisce, infatti, che i CAM devono essere applicati anche alle prestazioni accessorie, in quanto la disciplina dei criteri ambientali minimi impedisce una parcellizzazione e relativizzazione del relativo obbligo normativo proprio in ragione della funzionalizzazione dell’uso del contratto pubblico rispetto agli obiettivi del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”.
L’obbligo di inserimento dei criteri ambientali minimi è vicenda che attiene alla legittimità della legge di gara, quale elemento condizionante il contenuto negoziale, non potendosene predicare la rilevanza unicamente nella fase di esecuzione del contratto.
Il mancato inserimento nella legge di gara dei criteri ambientali minimi determina, pertanto, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti con esso impugnati.
L’omessa indicazione dei CAM, quando obbligatoria, non rende automaticamente nullo il bando
Tar Lazio 21224/2024
In una gara di appalto, l’assenza di un riferimento esplicito ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel bando (nel disciplinare o nel capitolato di gara) non lo rende automaticamente nullo.
Con la sentenza n. 21224/2024, il TAR Lazio chiarisce che se i CAM sono obbligatori, questi si considerano automaticamente parte integrante della documentazione di gara, anche in assenza di un riferimento esplicito; l’omissione non comporta l’annullamento della procedura, a meno che non sia dimostrato un danno concreto agli interessi del ricorrente.
La vicenda riguarda una controversia legata a una gara indetta dal Senato della Repubblica per la manutenzione degli impianti dei propri immobili. Il ricorso, presentato dopo l’aggiudicazione, ha contestato non solo l’esito finale ma anche gli atti preliminari, incluso il bando di gara.
La parte ricorrente impugna gli esiti della gara ritenendo il bando illegittimo in quanto esso non menzionerebbe né farebbe applicazione dei criterî ambientali minimi prevista dai decreti di riferimento (D.M. 255/2022 e D.M. 256/2022).
I giudici invece hanno stabilito che il bando di gara deve reputarsi automaticamente eterointegrato dei due menzionati criteri ambientali (Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2023, n. 9398).
Considerato che il rispetto dei criteri è imposto d’imperio e rilevato che esso non determina – nel caso in esame – alcun punteggio premiale, appare evidente come la contestazione di parte ricorrente sia priva di pregio.
Consiglio di Stato 4701/2024
L’articolo 57, secondo comma, del Dlgs 36/ 2023, si pone in relazione di continuità con il carattere c.d. mandatory dei criteri ambientali minimi, che sono quindi da inserire obbligatoriamente nella documentazione di gara.
Tar Puglia 263/2024
È legittima l’esclusione da una gara pubblica dell’impresa che non ha allegato i documenti attestanti la conformità al principio Dnsh (Do no significant harm), in presenza di appalto finanziato con fondi Pnrr.
Consiglio di Stato 9398/2023
Gli operatori economici devono formulare un’offerta consapevole ed adeguata, tenendo conto anche delle disposizioni in materia di C.A.M. (criteri ambientali minimi), le quali, lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.
La verifica di compatibilità ambientale, in sede di gara, è effettuata dalla commissione, in ossequio al principio di par condicio dei partecipanti, e l’onere dimostrativo, a carico dell’offerente, della conformità ambientale assurge a principio cardine, al quale si ancora l’effetto escludente.
Consiglio di Stato 2799/2023
Il mancato inserimento dei Criteri ambientali minimi nella documentazione di gara sin dalla sua indizione costituisce un obbligo per la Stazione appaltante, il cui mancato assolvimento determina l’illegittimità del bando e dell’intera procedura.
Tar Lazio 727/2023
La normativa di riferimento specificamente concernente i criteri ambientali minimi colloca i controlli relativi al rispetto delle prescrizioni ministeriali in una fase successiva a quella di affidamento e, in particolare, nella fase di esecuzione contrattuale.
Consiglio di Stato 9879/2022
Il recepimento nella legge di gara dell’obbligo dei CAM ex articolo 34 Dlgs. 50/2016 deve essere considerato sotto il profilo sostanziale, piuttosto che sotto il profilo formale del loro richiamo.
Se i CAM relativi all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico previsti nel decreto ministeriale sono stati riprodotti nei criteri di valutazione delle offerte, riflettono una mera carenza formale del bando che non refluisce in vizio di legittimità.
Consiglio di Stato 8773/2022
I CAM non costituiscono un mero impegno programmatico ma costituiscono dei veri e propri obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.
La non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del Dlgs. 50/2016, in tema di criteri ambientali minimi non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara.
Consiglio di Stato 3197/2022
L’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi per l’Amministrazione è espressamente stabilita dalla legge (Consiglio di Stato, Sezione V, 3 febbraio 2021, n. 972) e nella fattispecie de qua tale obbligo è stato effettivamente osservato, nella lex specialis di gara posto che i CAM sono stati espressamente recepiti nell’ambito delle Specifiche tecniche allegate al Capitolato tecnico.
La circostanza che la suddetta documentazione dovesse essere prodotta già in sede di offerta è pertanto dimostrata proprio dall’inclusione della stessa nelle specifiche tecniche e dal concreto riferimento nella parte relativa alla “verifica” all’”offerente”, laddove, se la suddetta documentazione avesse dovuto essere prodotta solo in sede di esecuzione del contratto, si sarebbe fatto riferimento all’aggiudicatario.
Tar Emilia Romagna 305/2021
È legittima la lex specialis di gara che stabilisce che il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) per un appalto “verde” della P.a. può essere verificato dopo l’aggiudicazione, in fase di esecuzione dell’appalto.
È consolidato l’orientamento della Giurisprudenza amministrativa che legittima la presentazione della documentazione relativa al rispetto dei CAM in una fase successiva all’aggiudicazione. La pubblica Amministrazione appaltante è tenuta a svolgere i necessari controlli nella fase preparatoria dell’esecuzione del contratto assicurando il pieno rispetto delle disposizioni ministeriali in quella fase.
Consiglio di Stato 972/2021
Nell’affidare il servizio energetico per gli edifici l’Amministrazione pubblica deve stendere il bando di gara rispettando le disposizioni contenute nei criteri ambientali minimi previsti.
Il mancato inserimento della relativa documentazione nella documentazione di gara fin dal momento della sua indizione costituisce un obbligo indefettibile per la stazione appaltante, il cui mancato assolvimento determina l’illegittimità del bando e dell’intera procedura.
La ratio dell’intero impianto normativo risiede nel duplice obiettivo di consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole ed adeguata sulla base di tutti gli elementi, compresi i CAM, che la stazione appaltante deve mettere a disposizione, e di garantire, al contempo, che la norma e l’istituto da essa disciplinato contribuiscano “a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un <segmento dell’economia circolare>” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 ottobre 2022, n. 8773), atteso che le disposizioni in materia di C.A.M., lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti.
Consiglio di Stato 2344/2019
Le caratteristiche ambientali “obbligatorie” devono sussistere, in quanto “minimi obbligatori”, e devono essere puntualmente documentate. L’omessa produzione delle certificazioni necessarie comporta l’esclusione dalla gara dell’impresa lacunosa.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/relazione-cam-di-progetto/
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Alfonso Roma
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