Bonifica ordigni bellici: normativa e valutazione del rischio


Durante le due guerre mondiali si stima che sul nostro territorio siano state rilasciate circa 400.000 tonnellate di bombe. Molte di queste sono state già neutralizzate e rimosse grazie alle campagne di risanamento del territorio avviate subito dopo la fine dei conflitti.

Tuttavia, tali operazioni non hanno potuto coprire tutte le aree interessate a causa della loro estensione. Si calcola, infatti, che circa 15.000 tonnellate di ordigni siano ancora presenti sul territorio, rappresentando un potenziale rischio di detonazione durante diverse attività, tra cui i lavori in cantiere.

In particolare, i cantieri che richiedono scavi o sbancamenti in zone strategiche, sia urbane che rurali, possono nascondere ordigni bellici inesplosi, costituendo una costante minaccia per la sicurezza dei lavoratori. Le tipologie e il livello di pericolosità di questi ordigni possono variare, rendendo necessarie competenze specifiche e l’adozione di misure preventive e di protezione per garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di bonifica.

Per valutare il possibile rinvenimento di un ordigno bellico inesploso in cantiere puoi utilizzare il software per piani di sicurezza che consente di eseguire una valutazione preliminare sull’area del cantiere, consultando le informazioni contenute nell’apposito archivio


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Ordigni bellici inesplosi: area cantiere – software CerTus

e di registrare le lavorazioni relative agli interventi successivi al ritrovamento, importandole direttamente dall’archivio.

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Bonifica ordigni inesplosi: archivio lavorazioni – software CerTus


Cosa si intende per bonifica bellica

I termini bonifica bellica, bonifica preventiva e bonifica preventiva e sistematica si riferiscono a una serie di attività mirate a verificare che un’area destinata alla realizzazione di opere, sia di tipo strutturale che infrastrutturale, sia priva di ordigni bellici nel sottosuolo.

La bonifica bellica sistematica si suddivide, a sua volta, in:

  • bonifica bellica sistematica terrestre: include attività di ricerca, localizzazione e recupero di ordigni esplosivi residuati, interrati o nascosti;
  • bonifica bellica sistematica subacquea: riguarda la ricerca, individuazione e rimozione di ordigni esplosivi residuati presenti nelle acque territoriali o interne, laddove la profondità richieda l’uso di attrezzature subacquee specifiche.

Infine, col termine bonifica occasionale si intendono le successive operazioni necessarie alla messa in sicurezza dell’ordigno (es. riconoscimento, inertizzazione, disinnesco, allontanamento o brillamento dell’ordigno).

Bonifica ordigni bellici: normativa

Il quadro normativo per la bonifica degli ordigni bellici è principalmente costituito dalla Legge 177/2012, che modifica il testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Questa legge disciplina le procedure che devono essere seguite dai vari soggetti coinvolti nel processo edilizio, tra cui il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza e il committente, in caso di rinvenimento, o sospetto tale, di ordigni bellici all’interno delle aree di competenza del cantiere.

I principali articoli del D.Lgs.81/08 riguardanti la bonifica di ordigni bellici sono:


Le integrazioni normative introducono, inoltre, l’obbligo per il CSP di eseguire una valutazione del rischio legata alla possibile presenza di ordigni bellici inesplosi nelle aree di cantiere. Questo è necessario durante tutte le attività di scavo, indipendentemente dalla loro profondità o tipologia, come stabilito dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, il Disciplinare Tecnico per la Bonifica Bellica Sistematica Terrestre e la Direttiva Tecnica GEN-BST 001 Edizione 2024 della Direzione dei Lavori e del Demanio definiscono i requisiti tecnico-amministrativi per l’esecuzione delle bonifiche sistematiche, incluso il rilascio del parere vincolante, la sorveglianza sanitaria e la verifica di conformità.

La Legge 177/2011 e il Decreto Ministeriale 11 maggio 2015, n. 82 disciplinano poi i criteri per la qualificazione delle imprese abilitate a condurre bonifiche da ordigni inesplosi, regolando l’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in quest’ambito.

Linee Guida per la Valutazione del Rischio da Ordigni Bellici Inesplosi (CNI, 2024)

Segnaliamo le Linee Guida per la Valutazione del Rischio da Ordigni Bellici Inesplosi del CNI  (revisione 2024). Queste linee guida forniscono una panoramica completa delle raccomandazioni per la bonifica di ordigni inesplosi.


Valutazione rischio bellico: procedura

L’attività di valutazione del rischio effettuata dal CSP deve essere inserita nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento). Come prima cosa bisogna valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, dopodiché, qualora tale rischio non sia escludibile, il CSP procederà a segnalare al committente la necessità di attivare la bonifica degli ordigni bellici.

Le fasi per la valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi sono le seguenti:

  • analisi storico e documentale;
  • analisi strumentale;
  • valutazione della possibilità che i danni derivanti da eventuale esplosione siano limitati alle zone di intervento o possano propagarsi alle aree limitrofe.

Gli esiti delle analisi dovranno essere correlati alle lavorazioni di scavo previste per la realizzazione dell’opera ed alla presenza di preesistenze antropiche (fondazioni, cisterne, condutture, ecc.).

Analisi storica e documentale

Questa fase prevede la raccolta e l’esame delle memorie storiche documentate dei conflitti mondiali, oltre alle informazioni disponibili sul grado di trasformazione antropica dell’area interessata, inclusi scavi, urbanizzazioni, depositi e modifiche del terreno o del fondale marino, fluviale o lacustre.


Tali dati sono poi confrontati con il tipo di intervento pianificato. L’analisi include inoltre la valutazione delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito e della stratigrafia del sedimento marino o fluviale.

La ricerca storico documentale si sviluppa attraverso le seguenti attività principali:

  • raccolta di dati storici sui bombardamenti: si esaminano archivi comunali, provinciali, di Stato e prefettizi, nonché documentazione del Ministero della Difesa (uffici BCM), Aerofototeca Nazionale, fonti storiche locali, documenti degli alleati (USAAF, R.A.F., RA.A.F., ecc.) e risorse bibliografiche o web, per determinare il livello di coinvolgimento dell’area durante i conflitti;
  • segnalazioni di ordigni bellici: il Ministero della Difesa e le prefetture forniscono informazioni su eventuali ordigni inesplosi rinvenuti in loco o nelle vicinanze, inclusa la tipologia e l’esito di precedenti bonifiche;
  • prossimità a infrastrutture strategiche: si valuta la vicinanza a vie di comunicazione, linee ferroviarie, porti e altre infrastrutture strategiche, nonché a eventuali linee difensive dell’epoca;
  • presenze preesistenti: si verifica l’esistenza di edifici postbellici o sottoservizi, considerando le profondità che saranno interessate dai lavori previsti;
  • caratteristiche geologiche del sito: si esaminano la natura del terreno (ad esempio, roccia, limo o sabbia) e la geomorfologia (come pianure o scarpate).

I dati raccolti vengono poi integrati e confrontati tra loro, eventualmente correlati con i risultati dell’Analisi Strumentale, per una valutazione completa e accurata del sito.

Analisi strumentale

L’analisi strumentale comprende una serie di indagini e rilievi non invasivi, finalizzati ad approfondire la valutazione del rischio, anche se non risolutivi, poiché possono identificare solo la presenza di masse ferromagnetiche superficiali o sotterranee.

Tuttavia, i risultati di queste indagini sono suscettibili di influenze esterne, come manufatti artificiali, il che limita la loro precisione. È utile fornire alcune indicazioni sui metodi disponibili, che comprendono specificamente le indagini magnetiche ed elettromagnetiche, entrambe riconosciute dall’interpello 14/2015.


Questi metodi, comunemente usati anche in altre discipline, rilevano anomalie del campo magnetico terrestre e il comportamento delle onde elettromagnetiche nel sottosuolo, consentendo di individuare oggetti ferrosi che perturbano tali grandezze. La scelta della tecnica più adeguata dipende dalla profondità da indagare e dalle caratteristiche del terreno o del sedimento.

Per la valutazione del rischio bellico in ambienti marini, lacustri o fluviali, le indagini possono includere i seguenti strumenti:

  • rilevatore di metalli portatile o magnetometro differenziale (Passive Metal Detector): rileva variazioni nel campo magnetico terrestre causate da oggetti ferromagnetici fino a una profondità di circa 1 metro nel sedimento, permettendo anche di stimare la profondità del target;
  • magnetometro marino (o gradiometro): al cesio o a protoni, questo strumento offre alta sensibilità e può mappare oggetti ferrosi sepolti che producono anomalie magnetiche. È adatto per indagini su bassi fondali e può essere trainato da piccole imbarcazioni, fornendo dati visualizzabili tramite software avanzati;
  • sonar a scansione laterale (Side Scan Sonar): restituisce la morfologia del fondale con immagini dettagliate, grazie agli impulsi acustici che generano un’immagine tridimensionale delle strutture rilevate, siano esse naturali o artificiali. Il sonar, trainato da un’imbarcazione, trasmette i dati rilevati a un’unità di controllo a bordo.

Per migliorare l’accuratezza e la completezza delle rilevazioni, possono essere impiegati ecoscandagli multibeam per mappare dettagliatamente il fondale marino, così come strumenti sismo-stratigrafici (Sub Bottom Profiler) per descrivere il substrato del fondale. Tali rilievi devono seguire le linee guida del Disciplinare Tecnico dell’Istituto Idrografico della Marina Militare di Genova (I.I. 3176).

È importante sottolineare che l’indagine magnetometrica deve rimanere strumentale, senza l’impiego di operatori subacquei o ROV per l’investigazione diretta delle masse ferromagnetiche, garantendo così che non si configuri come verifica definitiva dell’assenza di ordigni bellici, ma piuttosto come un’analisi preliminare per rilevare la presenza e, se possibile, la forma di oggetti metallici.

Quali sono le figure coinvolte nella valutazione del rischio

Le figure coinvolte nella valutazione del rischio, ognuna con ruoli e responsabilità differenti, sono:


  • il committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
  • il responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti;
  • il CSP: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della redazione del PSC, comprensivo della valutazione del rischio di ritrovamento di un ordigno bellico;
  • impresa specializzata: impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008  in possesso di adeguata capacità tecnico – economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa;
  • reparto infrastrutture competente per territorio;
  • responsabile del procedimento amministrativo: il responsabile del procedimento amministrativo connesso con il rilascio del Parere Vincolante e delle Prescrizioni Tecniche, la sorveglianza e la verifica di conformità del Servizio di Bonifica Bellica viene identificato, su delega della Direzione dei Lavori e del Demanio, col Comandante del Reparto Infrastrutture con funzioni B.C.M. territorialmente competente per la Bonifica Bellica Terrestre.

Bonifica ordigni bellici: stima dei costi della sicurezza

La voce di costo specifica per la localizzazione e la bonifica di ordigni bellici, sia mediante ricerca superficiale che profonda, non è considerata parte dei costi della sicurezza. Essa costituisce, invece, una voce di lavorazione soggetta a ribasso, fermo restando che gli oneri relativi alla sicurezza sono inclusi e rimangono a carico dell’impresa che esegue tali operazioni.

Nel contesto del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), i costi legati alla sicurezza, per tutta la durata delle operazioni di bonifica, devono essere stimati in base a quanto previsto nell’Allegato XV, punto 4.1 del D.Lgs. 81/2008. Questi costi possono includere, in modo sintetico:

  • recinzione dell’area oggetto di bonifica, le cui caratteristiche devono essere definite in base alla tipologia del cantiere (infrastrutturale o edilizio) e alla sua collocazione (accessibilità, grado di antropizzazione, ecc.);
  • servizi igienico-assistenziali per il personale dell’impresa di bonifica, se non già presenti al momento della bonifica, come servizi igienici e spogliatoi;
  • segnaletica di sicurezza, inclusi cartelli che indicano il divieto di accesso ai non addetti ai lavori, informazioni relative alla bonifica e avvertimenti su mezzi in azione o scavi aperti;
  • accessi speciali al cantiere per consentire l’ingresso di macchinari specifici necessari per la bonifica, tenendo conto delle modifiche necessarie rispetto alla situazione standard;
  • attrezzature per il primo soccorso, mezzi estinguenti e servizi di gestione delle emergenze, che devono essere disponibili durante le operazioni di bonifica in relazione al livello di cantierizzazione dell’area;
  • dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari per accedere all’area di bonifica, specialmente in situazioni di contaminazione che richiedono scavi.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza connessi alle interferenze, è importante notare che, una volta valutata come necessaria, la bonifica preventiva, a differenza di un intervento occasionale a seguito di un ritrovamento accidentale di un ordigno, rappresenta una fase preliminare ed essenziale delle attività di cantierizzazione, propedeutica a ogni ulteriore lavoro.

Pertanto, la valutazione dei costi associati a:

  • interventi finalizzati alla sicurezza per evitare interferenze spaziali o temporali;
  • misure di coordinamento per l’uso condiviso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva;

deve sempre essere contestualizzata rispetto al cronoprogramma e all’organizzazione del cantiere progettato. Si possono citare, ad esempio, la suddivisione del cantiere in lotti o la necessità di una sistemazione superficiale dell’area, senza scavi, come la demolizione di manufatti o disboscamento.


Infine, la procedura per il ritrovamento accidentale di ordigni bellici, che deve essere prevista nel PSC, si applica in base al contesto e non solo in situazioni di scavo. Questa procedura rappresenta un elemento complementare e dettagliato richiesto alle imprese esecutrici e non costituisce, di per sé, un costo di sicurezza da contabilizzare.

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