Bonus Montagna: le agevolazioni per la casa nelle zone montane previste dalla legge 131/2025


La Legge 12 settembre 2025 , n. 131 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 – si propone di favorire il popolamento delle zone montane e incentivarne lo sviluppo attraverso interventi agevolativi destinati ad alcuni specifici settori strategici, come scuola, trasporti, connettività, servizi sanitari e scolastici, lavoro, attività economiche, abitazioni e riqualificazione edilizia, tutela del territorio e degli ecosistemi.

In particolare, il provvedimento introduce interventi di stimolo di natura fiscale con una serie di crediti d’imposta che mirano, ad esempio, a:

  • favorire le soluzioni abitative del personale sanitario e scolastico che prestano servizio nei comuni agevolati (articoli 6 e 7);
  • incentivare l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori (articolo 25);
  • incoraggiare l‘acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna (articolo 27).

Ecco il testo della legge e una panoramica delle disposizioni di interesse per l’edilizia.


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Quali comuni italiani sono classificati montani?

Il D.P.C.M. 11 maggio 2026, n. 121, in attuazione dell’art. 2, comma 1, della legge 131/2025, reca il regolamento che, attuando l’art. 2, comma 1, della legge 131/2025, sulle disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, definisce i criteri per individuare i comuni montani e, contestualmente, approva l’elenco dei comuni che rientrano nella nuova classificazione.

L’allegato al provvedimento riporta 3.715 comuni montani, ordinati per regione, provincia, sigla provinciale e denominazione del comune.

I criteri tecnici di classificazione

La classificazione non è più affidata a una generica nozione geografica di montagna, ma a parametri misurabili: altitudine, pendenza e, in alcuni casi, continuità territoriale con comuni già classificati come montani.

Sono classificati come montani i comuni che rispettano almeno uno dei criteri previsti dall’art. 2 del D.P.C.M..

Altitudine sopra i 600 metri e pendenza elevata

Rientrano tra i comuni montani quelli in cui:


  • almeno il 20% della superficie comunale si trova sopra i 600 metri s.l.m.;
  • almeno il 25% della superficie comunale presenta una pendenza superiore al 20%.

Le superfici sono calcolate al netto di laghi, lagune, valli da pesca, stagni e saline.

Altitudine media di almeno 350 metri e pendenza minima

Sono montani anche i comuni con:

  • altitudine media pari o superiore a 350 metri s.l.m.;
  • almeno il 5% della superficie comunale con pendenza superiore al 20%.

Anche in questo caso il calcolo avviene al netto delle superfici d’acqua e assimilate.

Altitudine media pari o superiore a 400 metri

Il D.P.C.M. considera montani i comuni con altitudine media pari o superiore a 400 metri s.l.m., indipendentemente dal parametro della pendenza.

Altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri

Un ulteriore criterio riguarda i comuni che raggiungono un’altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri s.l.m..


Province interamente montane e confinanti con Stati esteri

È previsto un criterio specifico per i comuni con altitudine media pari o superiore a 300 metri s.l.m. appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi della legge n. 56/2014 o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 131/2025.

Comuni montani per continuità territoriale

Il D.P.C.M. introduce anche criteri di classificazione legati alla posizione geografica del comune rispetto ai territori già montani.

Sono infatti classificati come montani:

  • i comuni che confinano esclusivamente con comuni montani, oppure con comuni montani e uno Stato estero, purché abbiano un’altitudine media di almeno 200 metri s.l.m.;
  • i comuni appartenenti a un gruppo di massimo 5 comuni confinanti tra loro, ciascuno con altitudine media di almeno 200 metri s.l.m., quando il gruppo è completamente circondato da comuni montani o da comuni montani e uno Stato estero.

Questi criteri consentono di includere territori che, pur non rispettando direttamente le soglie altimetriche principali, risultano funzionalmente inseriti in un contesto montano continuo.

Fusioni e scissioni di comuni

Il D.P.C.M. richiama anche la disciplina prevista dalla legge n. 131/2025 in caso di variazioni amministrative. In caso di fusione tra un comune montano e un comune non montano, il nuovo comune conserva la classificazione di comune montano solo se soddisfa i criteri previsti dal regolamento. In caso di scissione di un comune montano in due o più comuni, i nuovi enti saranno classificati come montani solo se ciascuno di essi rispetta i criteri stabiliti.


La classificazione, quindi, non si trasferisce automaticamente: deve essere verificata sulla base dei parametri tecnici del nuovo assetto territoriale.

Aggiornamento dell’elenco

L’elenco dei comuni montani potrà essere aggiornato, ove necessario, con un nuovo D.P.C.M. adottato entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT. L’efficacia dell’aggiornamento decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Per le amministrazioni comunali e per i professionisti che operano su bandi, incentivi, programmazione territoriale e fondi pubblici, diventa quindi essenziale verificare periodicamente l’elenco vigente.

Attenzione: classificazione e misure di sostegno non coincidono sempre

Un punto importante per tecnici, amministratori e professionisti è che il D.P.C.M. n. 121/2026 definisce la classificazione dei comuni montani, ma non individua automaticamente tutti i comuni destinatari delle singole misure di sostegno.

La legge 131/2025 prevede infatti un successivo decreto per stabilire, nell’ambito dell’elenco dei comuni montani, quali comuni possano accedere alle misure di sostegno, tenendo conto non solo dei parametri geomorfologici, ma anche di parametri socioeconomici.


In pratica, l’inserimento nell’elenco è il presupposto per l’applicazione della disciplina sulle zone montane, ma per contributi, incentivi o misure specifiche occorrerà verificare i provvedimenti attuativi di riferimento.

Ecco il tool di ricerca veloce e l’elenco in PDF dei comuni montani.

Credito d’imposta per il personale della sanità e delle scuole di montagna (articoli 6 e 7)

L’articolo 6 prevede dal 2025 l’istituzione di un credito d’imposta specificamente rivolto al personale sanitario e scolastico, destinato a coprire in parte le spese per la locazione dell’abitazione o le spese per l’acquisto, nel medesimo comune o in un comune limitrofo, di un immobile a uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

L’agevolazione spetta in particolare a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali nei comuni di montagna previsti dalla nuova disciplina o che vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale

Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ed è riconosciuto nel limite individuale del minor importo tra il 60% del canone annuo di locazione dell’immobile o dell’importo del finanziamento e 2.500 euro, ma fino a concorrenza delle risorse complessivamente stanziate, a decorrere dall’anno 2025, pari a 20 milioni di euro annui.


Il limite individuale è elevabile al minor importo tra il 75% del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e 3.500 euro, nei casi in cui nei territori degli stessi comuni montani, con popolazione non superiore a 5mila abitanti, sia presente una delle minoranze linguistiche storiche, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

Per consentire l’effettiva fruizione dell’agevolazione sarà adottato un decreto del ministro della Salute di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, per definire i criteri sia di individuazione dei comuni limitrofi sia delle modalità di concessione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito

Stessa agevolazione, con medesimi limiti e condizioni, anche al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate dalla legge stessa, che, nel medesimo comune o in un comune limitrofo, per fini di servizio, acquisti, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, o prenda in locazione, un immobile a uso abitativo.

Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate dai giovani (articolo 25)

Alle piccole imprese e microimprese, come definite dall’articolo 2 della raccomandazione 2003/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, che dal 20 settembre 2025 intraprendono una nuova attività nei comuni montani individuati, viene riservato un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito, derivante dallo svolgimento dell’ attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza di 100mila euro, e l’imposta calcolata applicando allo stesso reddito l’aliquota del 15%, nel rispetto del limite complessivo annuo, a partire dal 2025, di 20 milioni di euro.

L’agevolazione è riconosciuta per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le previsioni dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Condizione necessaria è che l’attività d’impresa sia svolta, nel corso dell’anno di riferimento, per un minimo di otto mesi anche non continuativi, non aver compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di avvio dell’attività.


Anche in questo caso, il credito d’imposta è applicato con le stesse condizioni e limiti, con l’eccezione del valore massimo di 150mila euro anziché 100mila euro per ciascun beneficiario, nei territori di montagna con popolazione non superiore a 5mila abitanti, nei quali sia presente una delle stesse minoranze linguistiche storiche precedentemente richiamate, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.

I criteri e le modalità di concessione di entrambe le tipologie di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno stabiliti con decreto ministeriale ad hoc.

Misure per l’agevolazione del lavoro agile nei Comuni montani (Art. 26.)

Alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Anche in questo caso è necessario che il lavoratore non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.

L’esonero è limitato, per il 2028 e il 2029, al 50 per cento nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e, per il 2030, al 20 per cento nel limite massimo di importo pari a 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.


Tax credit “casa” per i giovani che scelgono di stabilirsi in montagna (articolo 27)

Alle persone fisiche che, mediante finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, dopo il 20 settembre 2025 stipulano, acquistano o ristrutturano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, compresi i fabbricati rurali a uso abitativo, situata nei comuni montani agevolati, spetta un tax credit commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso, nel limite complessivo, a decorrere dal 2025, di 16 milioni di euro annui. L’agevolazione è riconosciuta per cinque periodi d’imposta comprensivi di quello nel corso del quale è acceso il finanziamento.

Il beneficio è riservato a coloro che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno in cui è acceso il mutuo e non spetta per le abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di particolare pregio storico ed artistico, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’importo riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi ma non è cumulabile con le precedenti tipologie di crediti d’imposta previsti per il personale della sanità e delle scuole di montagna e con l’ordinaria detrazione prevista per gli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir.

I criteri e le modalità di concessione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale.

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 Sergio Volpe

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