Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 11 maggio 2026, n. 121 recante il regolamento che, attuando l’art. 2, comma 1, della legge 131/2025, sulle disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, definisce i criteri per individuare i comuni montani e, contestualmente, approva l’elenco dei comuni che rientrano nella nuova classificazione.
L’allegato al provvedimento riporta 3.715 comuni montani, ordinati per regione, provincia, sigla provinciale e denominazione del comune.
Ricordiamo che la Legge 131/2025 introduce interventi di stimolo di natura fiscale con una serie di crediti d’imposta che mirano, ad esempio, a:
- favorire le soluzioni abitative del personale sanitario e scolastico che prestano servizio nei comuni agevolati (articoli 6 e 7);
- incentivare l’avvio di piccole e microimprese da parte di giovani imprenditori (articolo 25);
- incoraggiare l‘acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali di montagna (articolo 27).
Il decreto è rilevante ai fini dell’applicazione della e costituisce una base di riferimento per le politiche pubbliche rivolte alle aree montane previste dalla legge 131/2025 comprese le misure collegate al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.
I criteri tecnici di classificazione
La classificazione non è più affidata a una generica nozione geografica di montagna, ma a parametri misurabili: altitudine, pendenza e, in alcuni casi, continuità territoriale con comuni già classificati come montani.
Sono classificati come montani i comuni che rispettano almeno uno dei criteri previsti dall’art. 2 del D.P.C.M..
Altitudine sopra i 600 metri e pendenza elevata
Rientrano tra i comuni montani quelli in cui:
- almeno il 20% della superficie comunale si trova sopra i 600 metri s.l.m.;
- almeno il 25% della superficie comunale presenta una pendenza superiore al 20%.
Le superfici sono calcolate al netto di laghi, lagune, valli da pesca, stagni e saline.
Altitudine media di almeno 350 metri e pendenza minima
Sono montani anche i comuni con:
- altitudine media pari o superiore a 350 metri s.l.m.;
- almeno il 5% della superficie comunale con pendenza superiore al 20%.
Anche in questo caso il calcolo avviene al netto delle superfici d’acqua e assimilate.
Altitudine media pari o superiore a 400 metri
Il D.P.C.M. considera montani i comuni con altitudine media pari o superiore a 400 metri s.l.m., indipendentemente dal parametro della pendenza.
Altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri
Un ulteriore criterio riguarda i comuni che raggiungono un’altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri s.l.m..
Province interamente montane e confinanti con Stati esteri
È previsto un criterio specifico per i comuni con altitudine media pari o superiore a 300 metri s.l.m. appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi della legge n. 56/2014 o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 131/2025.
Comuni montani per continuità territoriale
Il D.P.C.M. introduce anche criteri di classificazione legati alla posizione geografica del comune rispetto ai territori già montani.
Sono infatti classificati come montani:
- i comuni che confinano esclusivamente con comuni montani, oppure con comuni montani e uno Stato estero, purché abbiano un’altitudine media di almeno 200 metri s.l.m.;
- i comuni appartenenti a un gruppo di massimo 5 comuni confinanti tra loro, ciascuno con altitudine media di almeno 200 metri s.l.m., quando il gruppo è completamente circondato da comuni montani o da comuni montani e uno Stato estero.
Questi criteri consentono di includere territori che, pur non rispettando direttamente le soglie altimetriche principali, risultano funzionalmente inseriti in un contesto montano continuo.
Fusioni e scissioni di comuni
Il D.P.C.M. richiama anche la disciplina prevista dalla legge n. 131/2025 in caso di variazioni amministrative. In caso di fusione tra un comune montano e un comune non montano, il nuovo comune conserva la classificazione di comune montano solo se soddisfa i criteri previsti dal regolamento. In caso di scissione di un comune montano in due o più comuni, i nuovi enti saranno classificati come montani solo se ciascuno di essi rispetta i criteri stabiliti.
La classificazione, quindi, non si trasferisce automaticamente: deve essere verificata sulla base dei parametri tecnici del nuovo assetto territoriale.
Aggiornamento dell’elenco
L’elenco dei comuni montani potrà essere aggiornato, ove necessario, con un nuovo D.P.C.M. adottato entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT. L’efficacia dell’aggiornamento decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per le amministrazioni comunali e per i professionisti che operano su bandi, incentivi, programmazione territoriale e fondi pubblici, diventa quindi essenziale verificare periodicamente l’elenco vigente.
Attenzione: classificazione e misure di sostegno non coincidono sempre
Un punto importante per tecnici, amministratori e professionisti è che il D.P.C.M. n. 121/2026 definisce la classificazione dei comuni montani, ma non individua automaticamente tutti i comuni destinatari delle singole misure di sostegno.
La legge 131/2025 prevede infatti un successivo decreto per stabilire, nell’ambito dell’elenco dei comuni montani, quali comuni possano accedere alle misure di sostegno, tenendo conto non solo dei parametri geomorfologici, ma anche di parametri socioeconomici.
In pratica, l’inserimento nell’elenco è il presupposto per l’applicazione della disciplina sulle zone montane, ma per contributi, incentivi o misure specifiche occorrerà verificare i provvedimenti attuativi di riferimento.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/comuni-montani-pubblicato-il-dpcm-con-elenco-e-nuovi-criteri-di-classificazione/
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Sergio Volpe
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