Un intervento interno a un appartamento può trasformarsi in un rischio per l’intero edificio? E fino a che punto amministratore di condominio, tecnici, committente ed esecutori devono attivarsi quando compaiono crepe, lesioni e segnali di dissesto?
La Cassazione Penale, con la sentenza n. 21697/2026, torna su una vicenda gravissima: il crollo parziale di una palazzina, avvenuto il 7 luglio 2017, con il decesso di 8 persone.
Il cedimento viene ricondotto, secondo la ricostruzione processuale, ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti al secondo piano dell’edificio, in assenza di titolo abilitativo e con interventi incidenti sull’equilibrio della muratura portante.
Contesto normativo
La sentenza richiama le norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008, art. 8) in tema di valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti. Quando si interviene su un edificio esistente, la valutazione della sicurezza è necessaria non solo per gli interventi dichiaratamente strutturali, ma anche per quelli che, pur non qualificati formalmente come tali, interagiscono con elementi aventi funzione strutturale e possono ridurne la capacità o modificarne la rigidezza.
La qualificazione amministrativa dell’intervento non è sufficiente a escludere il rischio: demolire tramezzi, aprire vani, modificare distribuzioni interne o intervenire su murature in edifici esistenti può richiedere una verifica statica, soprattutto se l’immobile presenta segni di dissesto, trasformazioni pregresse o carenze documentali.
La posizione dell’amministratore di condominio
Uno dei profili più interessanti riguarda l’amministratore. Secondo la Cassazione, l’amministratore del condominio riveste una posizione di garanzia rispetto alla conservazione delle parti comuni e alla rimozione delle situazioni di pericolo per l’incolumità dei condomini e dei terzi.
Nel caso esaminato, la responsabilità è stata collegata alla conoscenza della situazione dell’immobile, alla consapevolezza dei lavori in corso, alle segnalazioni ricevute e alla presenza di segnali di allarme quali lesioni e dissesti. La Corte evidenzia che l’obbligo di attivarsi non è subordinato a una specifica autorizzazione assembleare quando la situazione richiede interventi urgenti a tutela delle parti comuni e della sicurezza.
Questo non significa che ogni amministratore risponda automaticamente di qualsiasi lavoro svolto nelle proprietà esclusive. Quando l’intervento privato può incidere sulla stabilità dell’edificio e l’amministratore conosce o deve conoscere elementi di pericolo, non può restare passivo. Deve chiedere documentazione, verificare i titoli, attivare controlli tecnici, segnalare agli organi competenti e, nei casi più gravi, sollecitare l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Direttore dei lavori di fatto: la qualifica non è solo formale
La sentenza valorizza anche la figura del direttore dei lavori di fatto. La posizione di garanzia non nasce soltanto da un incarico formalizzato: può derivare anche da un comportamento concreto di direzione, coordinamento o ingerenza tecnica.
La Corte richiama il ruolo di chi, pur contestando di non essere formalmente incaricato, avrebbe partecipato alla gestione tecnica dell’intervento, a riunioni decisive e ad attività valutative riguardanti i lavori. In questo modo viene applicato un principio di effettività: nel diritto penale della sicurezza, conta ciò che il soggetto fa realmente, non solo la qualifica indicata nei documenti.
Il rischio strutturale come responsabilità diffusa ma non automatica
L’elemento più interessante della sentenza è il seguente: il rischio strutturale prodotto da lavori interni su un edificio esistente non resta confinato all’appartamento oggetto dell’intervento.
Quando quel rischio interessa parti comuni, strutture portanti o la stabilità generale dell’edificio, la responsabilità può estendersi a tutti i soggetti che, per ruolo, competenza, conoscenza e possibilità di intervento, avrebbero dovuto attivarsi.
La Cassazione non guarda solo al titolo formale, ma alla concreta capacità di governo del rischio. L’amministratore è chiamato ad agire se il pericolo riguarda parti comuni o stabilità dell’edificio; il tecnico risponde se assume un ruolo effettivo nella gestione dell’opera; il committente e l’esecutore non possono ridurre a semplice manutenzione interventi che alterano il comportamento della struttura.
Allo stesso tempo, la responsabilità non diventa automatica: occorre verificare conoscenza del rischio, prevedibilità dell’evento, posizione di garanzia e condotta doverosa esigibile.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte conferma il ragionamento dei giudici di merito sulla centralità dei lavori al secondo piano come causa del crollo. In particolare, valorizza la demolizione dei tramezzi, l’indebolimento del maschio murario, la comparsa di lesioni, lo stato di dissesto evidente e l’insufficienza dei presidi provvisori adottati.
Per la Cassazione, la prevedibilità dell’evento derivava dalla presenza di segnali di allarme visibili nei giorni precedenti al crollo: fessurazioni, crepe interne ed esterne e condizioni di sofferenza strutturale. A fronte di tali segnali, la semplice predisposizione di puntelli o presidi provvisori non è stata ritenuta sufficiente; sarebbe stato necessario attivare gli organi competenti e valutare misure più incisive, fino allo sgombero dell’immobile.
La Corte ribadisce inoltre che la presenza di più garanti non consente a ciascuno di confidare passivamente nell’intervento degli altri. Quando più soggetti sono titolari di posizioni di garanzia, ciascuno resta destinatario dell’obbligo di impedire l’evento nell’ambito dei propri poteri e delle proprie competenze.
Quindi, la Cassazione annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza per il capo relativo all’omicidio colposo plurimo, perché il reato è estinto per prescrizione. Tuttavia, rigetta nel resto vari ricorsi anche agli effetti civili e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità penale in relazione ad altri capi.
Per chi opera nel settore edilizio, questo passaggio ricorda un aspetto spesso sottovalutato: anche quando il reato si prescrive, le conseguenze risarcitorie possono restare in piedi se il giudice deve decidere sugli effetti civili.
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Considerata la molteplicità degli adempimenti e delle responsabilità che gravano sull’amministratore, risulta fondamentale gestire e archiviare la documentazione in modo ordinato ed efficiente. In tale contesto, l’utilizzo di un software per la gestione dei documenti online rappresenta un valido supporto, poiché consente di archiviare, organizzare e consultare facilmente tutti i documenti relativi alle diverse pratiche, garantendo un accesso rapido alle informazioni e una gestione più efficace degli obblighi amministrativi.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/sicurezza-della-costruzione-chi-risponde-dei-lavori-interni-che-incidono-sulla-struttura/
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Federica Fabrizio
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