Emergenza caldo nei cantieri PNRR: dal 1° luglio accesso facilitato alla cassa integrazione per l’edilizia


Il decreto Infrastrutture-PNRR, approvato dal Governo il 22 giugno 2026, introduce infatti specifiche misure per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri e, allo stesso tempo, garantire la continuità delle opere infrastrutturali finanziate dal PNRR.

In attesa del testo in Gazzetta Ufficiale, restano utilizzabili le causali INPS per temperature elevate, anche in base alla temperatura percepita; le imprese sono tenute a controllare i bollettini del Ministero della Salute e l’eventuale presenza di ordinanze locali.

Cassa integrazione per caldo: cosa cambia per l’edilizia

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, le imprese del settore edile e comparti affini potranno accedere agli ammortizzatori sociali con condizioni agevolate quando la sospensione o la riduzione dell’attività sia causata da eventi oggettivamente non evitabili, legati a situazioni climatiche eccezionali.

Per il settore delle costruzioni, la novità principale riguarda il superamento di alcuni limiti ordinari normalmente previsti per la cassa integrazione. In particolare, per questi casi – in continuità con quanto previsto dal D.L. 92/2025 – non si applicano:

  • il limite complessivo delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • l’obbligo di attendere 52 settimane per le imprese che hanno già esaurito il periodo massimo disponibile;
  • il pagamento del contributo addizionale da parte delle aziende che presentano domanda.

L’obiettivo è evitare che vincoli di durata o costi aggiuntivi scoraggino l’utilizzo della cassa integrazione quando la sospensione dell’attività dipende da condizioni climatiche non controllabili dall’impresa.

Quali imprese edili possono beneficiare della misura

Le agevolazioni riguardano in particolare:

  • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • imprese industriali che svolgono attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane impegnate nell’escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Si tratta quindi di una misura pensata soprattutto per le attività maggiormente esposte al rischio da calore, come i lavori in cantiere, le lavorazioni all’aperto, le opere infrastrutturali e le attività che richiedono sforzi fisici in condizioni ambientali critiche.

Quando il caldo può giustificare la sospensione del lavoro

Le temperature elevate possono rendere necessario fermare o ridurre le lavorazioni, soprattutto nelle ore centrali della giornata. La cassa integrazione può essere richiesta quando il caldo rappresenta un rischio concreto per la salute dei lavoratori.

In generale, la causale meteo può essere utilizzata in presenza di temperature superiori a 35 °C. Tuttavia, anche temperature inferiori possono essere rilevanti se la temperatura percepita risulta più alta a causa di umidità, esposizione diretta al sole, uso di DPI, presenza di macchinari o particolari condizioni operative.

Per le imprese edili diventa quindi fondamentale valutare non solo il dato meteorologico, ma anche il contesto reale del cantiere: tipo di lavorazione, orario, esposizione, dispositivi indossati dagli operai e condizioni organizzative.

Ordinanze regionali e stop ai lavori nelle ore più calde

Un altro aspetto da considerare riguarda le ordinanze regionali. In molte Regioni, infatti, sono stati adottati provvedimenti che vietano o limitano le attività nei settori più esposti, tra cui edilizia, agricoltura e florovivaismo, durante le fasce orarie più calde.

Quando lo stop deriva da un provvedimento della pubblica autorità, la richiesta di integrazione salariale può essere fondata su tale causale. Anche in questi casi sono previste agevolazioni, tra cui l’esonero dal contributo addizionale e l’esclusione del requisito dell’anzianità minima per i lavoratori coinvolti.

Cosa devono fare le imprese edili

Per accedere correttamente agli ammortizzatori sociali, le imprese devono predisporre una documentazione adeguata, motivando la sospensione o la riduzione dell’attività.

Nella relazione tecnica da allegare alla domanda è opportuno indicare:

  • le condizioni climatiche che hanno inciso sulle lavorazioni;
  • le temperature registrate o percepite;
  • il tipo di attività svolta in cantiere;
  • l’eventuale esposizione diretta al sole;
  • l’utilizzo di DPI che aumentano il carico termico;
  • la presenza di macchinari o attrezzature che contribuiscono all’innalzamento della temperatura;
  • le valutazioni del responsabile della sicurezza aziendale.

La sospensione dell’attività può infatti essere giustificata anche da una valutazione interna legata alla prevenzione del rischio da calore, soprattutto quando la prosecuzione delle lavorazioni potrebbe compromettere la salute dei lavoratori.

Leggi anche: “CIGO: come accedere alla Cassa integrazione per il rischio caldo

Sicurezza in cantiere e rischio calore

Le nuove disposizioni si inseriscono in un quadro più ampio di misure dedicate alla prevenzione dei rischi climatici nei luoghi di lavoro. Oltre alla cassa integrazione, le imprese devono continuare ad applicare le buone prassi in materia di sicurezza: rimodulazione degli orari, pause più frequenti, disponibilità di acqua, zone d’ombra, informazione dei lavoratori e aggiornamento della valutazione dei rischi.

Per le imprese edili, la gestione del caldo non è solo un tema organizzativo, ma un vero obbligo di prevenzione. La possibilità di ricorrere più facilmente alla cassa integrazione consente di fermare le lavorazioni nei momenti più critici senza penalizzare eccessivamente aziende e lavoratori.

Per maggiori approfondimenti leggi: Rischio caldo sul lavoro e in cantiere: guida alla valutazione

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 Sergio Volpe

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