Ogni estate, con l’aumento delle temperature e le eccezionali ondate di calore, si presenta il “rischio caldo” per i lavoratori impiegati in attività lavorative da svolgersi in ambienti all’aperto (outdoor).
I dati del database INAIL evidenziano come le condizioni climatiche estreme, in particolare le ondate di calore, stiano aumentando il rischio per i lavoratori, specialmente per coloro che operano in settori ad alta esposizione come l’agricoltura e l’edilizia. Ogni anno si registrano oltre 4.000 infortuni sul lavoro attribuibili al caldo.
Anche i dati dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), l’agenzia dell’ONU che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso, mostrano chiaramente gli effetti sul lavoro a livello globale del cambiamento climatico, sottolineando la necessità di sviluppare strategie di prevenzione e intervento, affinché la salute dei lavoratori possa essere tutelata in un contesto climatico in continua evoluzione.
In questo articolo spieghiamo come accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi legati al caldo eccessivo.
Per gestire il rischio da calore secondo le nuove disposizioni ti suggerisco di affidarti ad un software piani sicurezza già aggiornato per affrontare correttamente la valutazione del rischio caldo eccessivo, come lo stress termico per temperature elevate.
Cos’è e quando è riconosciuta la CIGO per caldo eccesivo?
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) consiste nel versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori la cui retribuzione è diminuita per effetto di una riduzione dell’attività lavorativa dovuta a una temporanea difficoltà di mercato dell’azienda (calo della domanda) o ad altri eventi temporanei non dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori.
La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) viene riconosciuta anche nei casi in cui la temperatura effettiva sul luogo di lavoro è almeno pari ai 35° centigradi; la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione è invocabile anche per le temperature percepite, ossia “se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore”.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.
Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è raccomandabile redigere e allegare alla domanda una relazione tecnica. A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.
Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa di previsione di rischio di esposizione occupazionale sull’arco di tre giorni e nelle diverse ore del giorno riportata su www.worklimate.it, il sito di riferimento per il monitoraggio delle temperature a cura di Inail.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
D.L. 92/2025 – Circolare INPS n. 121 del 13 agosto 2025
Il comma 1 dell’articolo 10-bis del D.L. 92/2025 (convertito con legge 113/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025) prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, lettere m), n) e o), del D.Lgs. 148/2015 – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
Per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
Sempre il comma 1 dell’articolo 10-bis, confermando la disposizione già contenuta all’articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
A chiarirlo è l’Inps con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025 fornendo anche le istruzioni per la presentazione della domanda e le modalità operative di esposizione del conguaglio e dei dati per il pagamento diretto.
Decreto Infrastrutture-PNRR 2026
Il decreto Infrastrutture-PNRR, approvato dal Governo il 22 giugno 2026, introduce specifiche misure per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri e, allo stesso tempo, garantire la continuità delle opere infrastrutturali finanziate dal PNRR.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, le imprese del settore edile e comparti affini potranno accedere agli ammortizzatori sociali con condizioni agevolate quando la sospensione o la riduzione dell’attività sia causata da eventi oggettivamente non evitabili, legati a situazioni climatiche eccezionali.
Per il settore delle costruzioni, la novità principale riguarda il superamento di alcuni limiti ordinari normalmente previsti per la cassa integrazione. In particolare, per questi casi – in continuità con quanto previsto dal D.L. 92/2025 – non si applicano:
- il limite complessivo delle 52 settimane nel biennio mobile;
- l’obbligo di attendere 52 settimane per le imprese che hanno già esaurito il periodo massimo disponibile;
- il pagamento del contributo addizionale da parte delle aziende che presentano domanda.
Quali imprese possono chiedere la CIGO per caldo eccessivo?
Possono accedere alle agevolazioni:
- le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- le aziende industriali di escavazione e/o lavorazione del materiale lapideo;
- le imprese artigiane di escavazione e lavorazione di materiali lapidei (tranne quelle che svolgono separatamente le due attività).
Le indicazioni INPS si applicano anche alle lavorazioni al chiuso, quando non siano disponibili sistemi di ventilazione o raffreddamento per ragioni imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Come chiedere l’assegno di integrazione salariale (FIS)
L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate:
- 13 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
La domanda di assegno di integrazione salariale, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata dal datore di lavoro non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Se i termini non vengono rispettati, il diritto alla prestazione non viene perso, ma la domanda sarà considerata irricevibile se presentata prima dei 30 giorni, e la decorrenza della prestazione sarà posticipata se la domanda viene inoltrata oltre i 15 giorni.
Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025
Con il messaggio 2130 del 3 luglio 2025, l’INPS offre le indicazioni sia ai datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), sia a quelli che devono rivolgersi al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Il trattamento CIGO si applica per i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 senza che questi periodi rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (ovvero il lasso temporale di 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza).
Il trattamento è concesso dalla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa.
Per le imprese che abbiano fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Inoltre, la durata complessiva della CIGO relativa a più periodi non consecutivi non può superare le 52 settimane in un biennio mobile, immediatamente precedenti la settimana della nuova richiesta.
Per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali):
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste;
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
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l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
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per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
- non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Approfondimenti sulla valutazione del rischio caldo eccessivo?
Per maggiori approfondimenti leggi: Rischio caldo sul lavoro e in cantiere: guida alla valutazione
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Francesca Ressa
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