Ci si può ammalare e continuare a lavorare. Ridurre l’orario, cambiare mansione, stringere i denti. Per chi si trova in questa situazione esiste una prestazione pensata proprio così: l’assegno ordinario di invalidità, che l’Inps paga a chi ha versato contributi e ha visto crollare la propria capacità di lavoro.
Nel 2026 è cambiato parecchio. Una sentenza della Corte costituzionale ha aperto l’integrazione al minimo a migliaia di persone che prima ne erano escluse. Ecco come funziona, quanto si prende e cosa fare per ottenerlo.
Cos’è l’assegno ordinario di invalidità
L’AOI è una prestazione previdenziale, disciplinata dalla legge 222 del 1984. Previdenziale vuol dire una cosa precisa: non basta la malattia, servono i contributi. È qui la differenza con l’invalidità civile, che è invece assistenziale e dipende da percentuali sanitarie e soglie di reddito.
L’assegno viene pagato per 13 mensilità. È soggetto a Irpef ordinaria, come una pensione.
Il punto chiave: non obbliga a smettere di lavorare. Chi lo riceve può continuare la sua attività.
Chi ne ha diritto: i due requisiti
I requisiti sono due e devono esserci entrambi.
Il primo è sanitario. La capacità di lavorare, in occupazioni adatte alle proprie attitudini, deve essere ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di un’infermità fisica o mentale. A stabilirlo è la commissione medico-legale dell’Inps.
Il secondo è contributivo. Servono almeno 5 anni di contributi, cioè 260 settimane, e almeno 3 anni (156 settimane) devono essere stati versati nei cinque anni prima della domanda.
Non c’è un’età minima. Basta essere sotto l’età della pensione di vecchiaia.
C’è un’eccezione importante sul secondo requisito. Se è stata proprio la malattia a impedire di accumulare tre anni di contributi nell’ultimo quinquennio, la Cassazione ha stabilito che bastano i cinque anni complessivi. E alcuni periodi, a determinate condizioni, sono considerati “neutri”: non contano nel quinquennio e lo spostano all’indietro.
L’assegno spetta perfino a chi era già invalido prima di cominciare a lavorare, se dimostra un peggioramento o l’arrivo di nuove patologie.
A chi spetta e a chi no
L’AOI riguarda i dipendenti del settore privato iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e gli iscritti alla Gestione Separata. Il diritto si può maturare anche con contributi versati in Paesi Ue o convenzionati, ma l’importo viene calcolato solo sulla parte italiana.
Restano fuori i dipendenti pubblici con contributi versati solo nella ex Inpdap. Per loro esistono strumenti diversi, come la dispensa dal servizio per inabilità. L’AOI può arrivare solo se il diritto si raggiunge con contributi nelle gestioni private o nella Gestione Separata.
Perché il 67% di invalidità civile non basta
È l’equivoco più diffuso. L’invalidità civile al 67% misura una riduzione generica della capacità di lavoro, su tabelle standard. Per l’AOI quelle tabelle non valgono: la valutazione è specifica, legata al lavoro che si fa e alle proprie attitudini.
Due persone con la stessa patologia possono avere esiti opposti. Una lesione grave alle gambe può dare diritto all’assegno a un muratore o a un magazziniere e non darlo a un impiegato o a un grafico, se non compromette quelle mansioni.
Invalidità e inabilità: non sono la stessa cosa
L’assegno ordinario di invalidità protegge chi conserva una capacità di lavoro residua, anche minima. La pensione di inabilità è un’altra prestazione: richiede l’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività ed è incompatibile con ogni tipo di lavoro.
Quanto spetta: come si calcola l’importo
Non esiste un importo fisso. L’assegno si calcola come una pensione, sui contributi versati.
Chi ha contributi prima del 1° gennaio 1996 ha il sistema misto: una parte retributiva, legata agli stipendi e agli anni di lavoro, e il resto contributivo. Chi ha iniziato a lavorare dal 1996 ha solo il sistema contributivo: la somma dei contributi rivalutati viene moltiplicata per un coefficiente di trasformazione. Per l’AOI c’è un correttivo: se il titolare ha meno di 57 anni, si usa comunque il coefficiente dei 57 anni.
Il riferimento resta il trattamento minimo Inps. Dopo la rivalutazione dell’1,4%, dal 1° gennaio 2026 vale 611,85 euro al mese, cioè 7.954,05 euro l’anno. Su questa cifra si calcolano tutte le soglie.
La svolta 2026: integrazione al minimo anche per i contributivi
Fino al 2025, se l’assegno era basso, l’integrazione fino al minimo spettava solo a chi aveva almeno un contributo prima del 1996. Gli altri, i cosiddetti contributivi puri, restavano con l’importo calcolato, a volte molto basso.
Con la sentenza n. 94 del 3 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima questa esclusione, prevista dalla riforma Dini. L’Inps l’ha messa in pratica con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026.
Oggi l’integrazione può spettare anche a chi è interamente nel contributivo, a chi ha scelto l’opzione contributiva e agli iscritti alla Gestione Separata. Decorre non prima del 1° agosto 2025.
Un esempio semplificato rende l’idea. Un contributivo puro con un assegno calcolato di 450 euro lordi al mese e un reddito personale di 6.000 euro l’anno rientra nei limiti: l’assegno sale a 611,85 euro. Sono 161,85 euro in più al mese, oltre 2.100 euro lordi l’anno.
Integrazione al minimo: i limiti di reddito e le trappole
L’integrazione non è automatica. Dipende dal reddito.
Le soglie 2026 sono un reddito personale entro due volte il minimo, 15.908,10 euro, e per chi è sposato un reddito di coppia entro quattro volte il minimo, 31.816,20 euro.
Due regole vanno tenute a mente. Per l’AOI non esiste l’integrazione parziale: chi supera i limiti perde l’integrazione per intero. E non c’è la cristallizzazione: se in un anno successivo i redditi salgono oltre la soglia, l’assegno torna all’importo calcolato originario.
L’Inps riconosce l’integrazione d’ufficio se ha già i dati sui redditi. Altrimenti bisogna presentare una domanda di ricostituzione reddituale, anche con redditi dichiarati in via presuntiva. Chi in passato si era visto negare l’integrazione solo perché contributivo puro può chiedere il riesame alla sede Inps, salvo sentenze definitive.
Chi lavora: quando l’assegno viene ridotto
L’AOI è compatibile con il lavoro, ma il reddito può tagliarlo. Le fasce 2026 sono queste.
Fino a 31.816,20 euro di reddito da lavoro, quattro volte il minimo, l’assegno resta intero. Tra 31.816,20 e 39.770,25 euro viene ridotto del 25%. Oltre i 39.770,25 euro, cinque volte il minimo, il taglio sale al 50%.
Non è finita. Se dopo la prima riduzione l’assegno resta sopra il minimo e si hanno meno di 40 anni di contributi, può scattare una seconda trattenuta sulla parte che supera il minimo. Per i dipendenti è del 50%, la applica il datore di lavoro in busta paga. Per gli autonomi è del 30%, e comunque non oltre il 30% del reddito prodotto.
Un esempio: un assegno da 1.000 euro con 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente scende a 750 euro con il primo taglio. Se si applica anche la seconda trattenuta, la quota sopra il minimo viene dimezzata e si arriva a circa 680 euro. È un calcolo indicativo: quello reale dipende dalla situazione di ciascuno.
Gli autonomi devono comunicare ogni anno all’Inps i redditi dell’anno precedente. Se non lo fanno rischiano ricalcoli e restituzioni.
Assegno di invalidità e NASpI
AOI e NASpI non si possono prendere per intero nello stesso periodo. Si può però scegliere la disoccupazione: in quel caso l’assegno resta sospeso finché si riceve la NASpI. Chi poi rinuncia alla NASpI torna a prendere l’assegno, ma perde la disoccupazione residua.
Sul momento della scelta è intervenuta la Cassazione. Con l’ordinanza n. 5414 dell’11 marzo 2026 ha stabilito che l’opzione non ha scadenza: nessuna legge la prevede, e una circolare non può introdurla. Si può scegliere anche dopo aver fatto domanda di NASpI.
Quanto dura: tre anni, poi i rinnovi
L’assegno vale tre anni e va rinnovato su domanda.
Se la richiesta di conferma arriva nei sei mesi prima della scadenza, i pagamenti continuano senza interruzioni. Se arriva entro 120 giorni dopo la scadenza, la conferma parte dal mese successivo alla domanda. Per un assegno che scade il 31 dicembre 2026, si può chiedere il rinnovo dal 1° luglio 2026 e fino al 30 aprile 2027.
Oltre i 120 giorni la richiesta vale come domanda nuova: l’Inps rivaluta tutto, requisiti sanitari e contributivi, e le conferme precedenti non contano più.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno diventa definitivo e si rinnova da solo. L’Inps resta comunque libero di disporre visite di revisione.
Nei periodi senza lavoro in cui si riceve l’assegno possono essere riconosciuti contributi figurativi. Servono solo a raggiungere i 20 anni necessari per la pensione di vecchiaia, non ad aumentarne l’importo.
Come fare domanda
La domanda si presenta online sul portale Inps, con SPID, CIE o CNS. In alternativa si passa dal Contact center o da un patronato, la strada più sicura quando ci sono contributi, redditi o arretrati da verificare.
Il primo passo è il certificato medico SS3, compilato e inviato dal medico certificatore. Conviene poi controllare l’estratto conto contributivo, per verificare le 260 settimane totali e le 156 nell’ultimo quinquennio. Vanno preparati referti, terapie, ricoveri ed esami recenti, insieme a una descrizione precisa delle mansioni svolte. Documenti vecchi o generici sono tra le prime cause di rigetto.
Segue l’accertamento medico-legale Inps, con l’eventuale convocazione a visita. Per l’AOI il regolamento Inps prevede un termine di 85 giorni per concludere il procedimento.
Se tutto è in regola, l’assegno parte dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Domanda respinta: cosa fare
Dipende dal motivo. Se il no riguarda i requisiti sanitari, la strada è l’accertamento tecnico preventivo davanti al giudice, previsto dall’articolo 445-bis del codice di procedura civile. Se riguarda i contributi o altri requisiti amministrativi, si fa ricorso all’Inps entro i termini indicati nel provvedimento.
In entrambi i casi conviene farsi seguire da un patronato o da un avvocato.
A 67 anni diventa pensione di vecchiaia
Raggiunti i requisiti, l’assegno si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia. Nel 2026 servono 67 anni e almeno 20 anni di contributi. Per i dipendenti serve anche la cessazione del rapporto di lavoro: chi continua a lavorare resta titolare dell’AOI.
L’età si alza. Dal 1° gennaio 2027 serviranno 67 anni e 1 mese, dal 2028 67 anni e 3 mesi.
Per i contributivi puri c’è un passaggio delicato. La pensione di vecchiaia a 67 anni richiede anche un importo almeno pari all’assegno sociale, 546,24 euro nel 2026. Altrimenti si va a 71 anni, con almeno 5 anni di contributi effettivi. E soprattutto, al momento della trasformazione, la pensione contributiva non è integrabile al minimo: si prende l’importo calcolato sui contributi, con la sola garanzia di non scendere sotto l’assegno di invalidità percepito, senza l’integrazione.
Si può andare in pensione prima?
L’AOI non si può trasformare in pensione anticipata ordinaria né in altre uscite legate agli anni di contributi, come Quota 41 per i precoci.
Resta aperta la pensione di vecchiaia anticipata per chi ha un’invalidità di almeno l’80%, che a tutti gli effetti è una pensione di vecchiaia. Un’altra strada, segnalata dagli esperti, è non rinnovare l’assegno alla scadenza triennale e chiedere poi la pensione anticipata. Ma significa perdere l’assegno: da valutare con un patronato.
Cosa aspettarsi dal 2027
Il nuovo trattamento minimo e tutte le soglie collegate arriveranno con il decreto del ministero dell’Economia di fine anno, che fisserà la rivalutazione per il 2027. Fino ad allora valgono le cifre del 2026.
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