L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 17135/2026 affronta una vicenda relativa alla responsabilità per difetti acustici in un edificio di nuova costruzione, con particolare riferimento ai solai interpiano risultati non conformi ai requisiti acustici passivi previsti dalla legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Il caso è rilevante perché pone al centro il problema della ripartizione delle responsabilità tra costruttore, progettista e direttore dei lavori quando l’opera realizzata non assicuri un adeguato isolamento acustico tra le unità immobiliari. In particolare, la questione non riguarda soltanto l’esistenza del vizio costruttivo, già accertata in un precedente giudizio promosso dagli acquirenti degli immobili, ma il successivo tentativo del costruttore-venditore di rivalersi sui professionisti coinvolti nella progettazione e nella direzione dei lavori.
È necessario verificare il ruolo concretamente svolto da ciascun soggetto, gli obblighi assunti, le scelte progettuali ed esecutive compiute, le indicazioni tecniche disponibili e il nesso tra la condotta contestata e il mancato raggiungimento delle prestazioni acustiche richieste. Ecco quindi che approfondire la progettazione acustica significa affrontare due ambiti strettamente collegati: l’acustica edilizia, che riguarda l’isolamento sonoro degli edifici sia nelle nuove costruzioni sia negli interventi di ristrutturazione, e l’acustica architettonica, dedicata allo studio degli spazi, dei materiali, delle forme e delle soluzioni costruttive capaci di influenzare la diffusione e la percezione del suono negli ambienti.
Solai senza adeguato isolamento acustico: progettista e direttore lavori rispondono se le schede tecniche erano incomplete?
Il caso nasce dalla costruzione di una palazzina realizzata da un impresa edile. Alcuni proprietari degli immobili avevano promosso un precedente giudizio nei confronti di tale impresa, lamentando difetti dell’edificio ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. (difformità dal progetto e vizi costruttivi). In quel giudizio era stato accertato che i solai interpiano non rispettavano i requisiti acustici passivi richiesti per gli edifici di nuova costruzione dalla legge n. 447/1995 e dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
A seguito della condanna subita nel precedente processo, l’impresa aveva agito davanti al Tribunale contro l’architetto, progettista dell’edificio, e contro l’ingegnere, direttore dei lavori. Secondo il costruttore, i difetti acustici dei solai non potevano essere imputati soltanto a lui, ma derivavano anche dalla condotta dei professionisti incaricati, i quali avrebbero progettato o comunque consentito la posa di solai non idonei a garantire l’isolamento acustico degli ambienti abitativi.
Il Tribunale aveva accolto la domanda dell’impresa edile, ritenendo corresponsabili il progettista e il direttore dei lavori, in solido e in concorso con l’appaltatore-committente. I professionisti erano stati condannati a tenere indenne l’attore nella misura di due terzi rispetto alle somme dovute per i danni non riparabili e per le spese necessarie a eliminare quelli riparabili.
La Corte d’Appello, aveva però riformato la decisione di primo grado, accogliendo gli appelli proposti dai tecnici e rigettando le domande avanzate dall’impresa nei loro confronti.
Contro questa sentenza l’impresa edile ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in cinque motivi
- con il primo motivo, l’impresa ricorrente ha sostenuto che la Corte d’Appello avrebbe deciso sulla base di una questione non introdotta dalle parti e non sottoposta al contraddittorio. In particolare, secondo la ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero attribuito rilievo alla sua carenza di legittimazione passiva nel precedente giudizio concluso con una sentenza del 2014, introducendo così un tema estraneo al processo;
- con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per errata qualificazione giuridica della domanda. A suo dire, la Corte d’Appello avrebbe ricondotto la pretesa nell’ambito degli artt. 1667 e 1668 c.c., cioè nella disciplina della garanzia per vizi dell’appalto, mentre la domanda avrebbe dovuto essere valutata come azione di responsabilità professionale nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, fondata sugli artt. 2229 c.c. e seguenti;
- con il terzo motivo, l’impresa ha censurato la decisione nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto necessario un appello incidentale. Secondo il ricorrente, tale conclusione discendeva dall’errata qualificazione della domanda: egli non avrebbe agito come committente che denuncia vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., ma come soggetto che intendeva far accertare la responsabilità contrattuale dei professionisti incaricati;
- con il quarto motivo, il ricorrente ha contestato il mancato esame delle istanze istruttorie riproposte in appello, in particolare la richiesta di prova testimoniale. Tali prove, secondo l’impresa, avrebbero dovuto dimostrare che, anche qualora fosse stata applicata la disciplina dell’art. 1667 c.c., i termini di decadenza e prescrizione sarebbero stati interrotti;
- con il quinto motivo, centrale rispetto al tema della responsabilità professionale, l’impresa ha denunciato la violazione delle norme sulla diligenza e sulla responsabilità del prestatore d’opera intellettuale. Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori, ritenendo sufficiente un comportamento meramente formale e conforme alla diligenza ordinaria, senza valutare in concreto gli obblighi professionali connessi alla progettazione, al controllo dell’esecuzione e alla corretta realizzazione dell’opera.
I tecnici controricorrenti si sono difesi sostenendo, in sostanza, la correttezza della decisione della Corte d’Appello
La loro posizione si fondava su due profili principali. Il primo riguardava l’inammissibilità della domanda di regresso o manleva proposta dalla ricorrente nei loro confronti. Secondo questa impostazione, il giudizio originario promosso dagli acquirenti dell’immobile contestato aveva riguardato la garanzia per vizi dell’opera nei confronti del costruttore-venditore; non sarebbe quindi stato possibile trasferire automaticamente tale responsabilità sui professionisti, soprattutto attraverso una diversa qualificazione della domanda introdotta solo successivamente.
Il secondo profilo riguardava il merito della responsabilità professionale. La Corte d’Appello aveva escluso che, nel caso concreto, progettista e direttore dei lavori potessero essere ritenuti responsabili dei difetti acustici dei solai. In particolare, era emerso che la ditta produttrice dei solai, nelle prime schede tecniche, non prescriveva l’installazione del tappetino fonoassorbente tra solaio e massetto. Tale prescrizione sarebbe stata inserita solo in un secondo momento, dopo il riconoscimento della necessità di ulteriori indicazioni tecniche per garantire un adeguato isolamento acustico.
Da ciò la Corte territoriale aveva ricavato l’esistenza di un legittimo affidamento dei professionisti sulle indicazioni originariamente fornite dal produttore del materiale da costruzione. In altri termini, secondo la ricostruzione accolta in appello, l’assenza iniziale di una prescrizione tecnica specifica sull’uso del tappetino fonoassorbente escludeva, nel caso concreto, un inadempimento professionale imputabile al progettista e al direttore dei lavori.
Cassazione: il difetto di isolamento acustico dei solai non basta, da solo, a far scattare la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Chi chiede di accertarne la responsabilità deve indicare con precisione quale errore professionale sia stato commesso e in che modo esso abbia causato il vizio dell’opera
La Corte ha innanzitutto rilevato che la sentenza d’appello si fondava su due rationes decidendi autonome. La prima riguardava l’inammissibilità della domanda di regresso nei confronti del progettista e del direttore dei lavori e la ritenuta mutatio libelli derivante dalla successiva qualificazione della domanda come responsabilità professionale. La seconda riguardava invece l’insussistenza, nel merito, di una responsabilità propriamente professionale dei controricorrenti per i vizi acustici dei solai.
La Suprema Corte ha esaminato con priorità logica il quinto motivo, perché diretto contro la seconda ratio decidendi, cioè quella relativa all’assenza di responsabilità professionale del progettista e del direttore dei lavori. Tale motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità:
Nel caso di specie, in primo luogo, il ricorrente si limita a lamentare che la Corte d’appello avrebbe omesso “ogni verifica sulla portata in concreto dell’inadempimento addebitato al prestatore d’opera intellettuale” ed a genericamente indicare il contenuto degli obblighi del progettista e direttore dei lavori facendo riferimento astratto al “contratto”, al “progetto”, al “capitolato” ed alle “regole della buona tecnica”, riportando una serie di pronunce di questa Corte sul tema, senza specificare in alcun modo quale parte di detti atti, che non vengono né riprodotti, né allegati, imponesse una condotta diversa e, dunque, quale fosse l’inadempimento specifico in concreto addebitato ai singoli professionisti convenuti.
10. In secondo luogo, va rilevato, così palesandosi anche l’infondatezza del motivo, che, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, la sentenza non afferma affatto, in astratto, che “ai fini dell’accertamento dell’adempimento dell’obbligazione assunta dal progettista e dal direttore dei lavori sia sufficiente un comportamento conforme a diligenza ordinaria e in ogni caso meramente formale” (pag. 4 del ricorso) e che, dunque, “fosse sufficiente ad escludere la responsabilità delle controparti la circostanza che le schede tecniche dei pannelli insonorizzanti rispondevano alle caratteristiche ricercate”
In altre parole, secondo la Cassazione, il ricorrente non si era confrontato in modo puntuale con la motivazione della Corte d’Appello. Egli aveva richiamato in termini generali gli obblighi del progettista e del direttore dei lavori, facendo riferimento al contratto, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, ma senza indicare quale specifica parte di tali atti imponesse ai professionisti una condotta diversa da quella effettivamente tenuta. Non aveva, quindi, individuato con precisione quale fosse l’inadempimento concreto addebitabile a ciascun professionista.
Inoltre, la Cassazione ha osservato che la sentenza d’appello non aveva affermato in astratto che fosse sufficiente una diligenza ordinaria o formale per escludere la responsabilità dei professionisti. Al contrario, la Corte territoriale aveva compiuto una valutazione di fatto riferita al caso specifico, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e il contenuto delle schede tecniche originariamente fornite dalla ditta produttrice dei solai.
Proprio perché il quinto motivo non ha scalfito la ratio relativa all’insussistenza della responsabilità professionale, tale motivazione è rimasta ferma. Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto inutile esaminare gli altri motivi: anche se fossero stati fondati, non avrebbero potuto portare alla cassazione della sentenza, perché una ragione autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione era ormai passata indenne dal vaglio di legittimità.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile l’intero ricorso, condannando l’impresa al pagamento delle spese processuali.
Per maggiore approfondimento, leggi: “Isolamento acustico: concetti di base, norme di riferimento e materiali“
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Giuseppe De Luca
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