Requisiti minimi 2025: i primi chiarimenti ministeriali


Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un documento di indirizzo rivolto agli operatori del settore edilizio ed energetico per accompagnare la prima applicazione del decreto 28 ottobre 2025, che aggiorna il decreto interministeriale 26 giugno 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI, non introduce nuovi obblighi e non si sostituisce alla normativa vigente, ma fornisce una lettura sistematica dei principali profili applicativi connessi al nuovo quadro regolatorio.

Le indicazioni riguardano in particolare:

  • il d.lgs. 192/2005 sulla prestazione energetica nell’edilizia;
  • il D.M. requisiti minimi del 26 giugno 2015, come aggiornato dal D.M. 28 ottobre 2025;
  • le Linee guida nazionali per la certificazione energetica;
  • la compilazione della relazione tecnica di progetto.

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APE: quando va aggiornato e quali documenti servono

Uno dei primi chiarimenti riguarda l’Attestato di Prestazione Energetica.

Il MASE precisa che l’aggiornamento dell’APE, a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, deve essere effettuato qualora vi fosse la necessità di utilizzarlo in uno dei casi previsti dall’art. 6 del d.lgs. 192/05 e s.m.i. (compravendita, nuove locazioni, esposizione dell’APE negli edifici pubblici, ecc.).

Particolare attenzione viene posta al libretto di impianto. Emettere un APE senza allegare il libretto, completo dei relativi allegati e del rapporto di controllo di efficienza energetica valido, equivale a dichiarare che l’impianto è stato esercito in violazione delle disposizioni vigenti.

Solo in alcuni casi può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità: ad esempio quando l’impianto è distaccato dalla rete gas oppure dichiarato dismesso o disattivato, anche presso il catasto regionale degli impianti termici, se presente.

Il Ministero chiarisce inoltre che, in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, non essendo previsto il libretto di impianto, la validità massima dell’APE è pari a 10 anni.

Prestazione energetica: considerare tutti gli impianti fissi

Per il calcolo della prestazione energetica, ai fini delle verifiche dei requisiti minimi e della produzione dell’APE, devono essere considerati tutti gli impianti tecnici fissi che concorrono ai servizi energetici dell’edificio e che abbiano potenza sufficiente a garantire le temperature previste dalla legge.

Il Ministero precisa però che non tutti gli impianti tecnici sono soggetti agli obblighi relativi a ispezioni e libretto di impianto.

Coperture, impermeabilizzazioni e requisiti minimi

Il documento interviene anche sugli interventi edilizi più frequenti.

Nel caso di rifacimento di una copertura sovrastante un ambiente non climatizzato, come un sottotetto, l’intervento non è soggetto ai requisiti minimi, perché la copertura non fa parte dell’involucro dell’edificio climatizzato. Tuttavia, il Ministero raccomanda l’isolamento dell’ultimo solaio che delimita l’involucro climatizzato.

Non è soggetta ai requisiti minimi neppure la sola posa di uno strato di impermeabilizzazione, con vernici bituminose o assimilabili, direttamente sull’estradosso del solaio, senza demolizione della pavimentazione: l’intervento è infatti assimilabile a un intervento sugli strati di finitura.

Relazione tecnica: compilazione parziale per interventi minori

Per la sola sostituzione della caldaia o per altri interventi minori che richiedono la relazione tecnica, il MASE chiarisce che il documento può essere compilato parzialmente, limitatamente ai parametri oggetto di verifica.

Il punto 4 della relazione tecnica deve comunque essere sempre compilato, ma solo nei campi pertinenti all’intervento eseguito.

Trattamento dell’acqua calda sanitaria: non sempre obbligatorio

Un altro chiarimento riguarda il trattamento di condizionamento chimico dell’acqua calda sanitaria, che non è obbligatorio in via generale.

L’eventuale adozione è legata alle specifiche caratteristiche dell’acqua e deve garantire durabilità, efficienza energetica, contenimento delle emissioni e sicurezza, nel rispetto della qualità chimica e microbiologica dell’acqua nei punti d’uso.

La norma tecnica di riferimento, in caso di adozione del trattamento, è la UNI 8065.

Trasmittanze e ponti termici

Per la verifica della trasmittanza delle strutture opache, il documento chiarisce che il controllo va condotto per tutte le strutture della stessa tipologia, indipendentemente da orientamento, spessore e stratigrafia delle diverse porzioni.

Le tipologie considerate sono:

  • strutture opache verticali;
  • strutture opache orizzontali o inclinate di copertura;
  • strutture opache orizzontali di pavimento.

Per i ponti termici tra diverse tipologie, ciascun ponte termico deve essere attribuito per metà a ciascuna delle due strutture incidenti.

Per chiusure tecniche trasparenti, opache e cassonetti, il MASE precisa che, nel calcolo della trasmittanza limite comprensiva di ponti termici, non devono essere attribuiti ponti termici a tali componenti. Le trasmittanze limite sono quindi direttamente confrontabili con quelle dichiarate dal produttore.

Nel caso di ristrutturazione di secondo livello o riqualificazione energetica, i cassonetti vanno valutati separatamente dalle chiusure trasparenti e il requisito di trasmittanza si applica al singolo componente solo se si interviene sul cassonetto.

Finestre da tetto, lucernari e cupole

Il documento distingue le norme tecniche applicabili per la determinazione della trasmittanza termica di finestre da tetto, lucernari e cupole.

Per le finestre da tetto inclinate “raso falda” il riferimento è la UNI EN 14351-1, relativa ai serramenti esterni.

Per i lucernari su tetti piani con copertura in vetro piano o curvo, il riferimento è il Documento di Valutazione Europea EAD 220062-00-0401:2018.

Per i lucernari singoli con tamponamento in plastica, inclusi quelli a cupola monolitica, il riferimento è la UNI EN 1873, mentre per i lucernari continui in materiale plastico occorre fare riferimento alla UNI EN 14963.

Ampliamenti, recupero di volumi e cambio di destinazione d’uso

Il MASE fornisce chiarimenti importanti anche su ampliamenti e recuperi di volumi esistenti.

Per “ampliamento di edifici esistenti” si intende la realizzazione di nuove porzioni di edificio abitabili, legate catastalmente a unità immobiliari esistenti, con nuovi elementi edilizi come murature, solai e coperture.

Per “recupero di volumi esistenti” si intende invece il diverso utilizzo di volumi preesistenti resi abitabili e annessi in continuità a unità immobiliari esistenti, come nel caso di recupero di sottotetti o garage.

Il semplice cambio di destinazione d’uso, senza interventi sull’involucro né sugli impianti, non è assimilabile a nuova costruzione e non comporta requisiti minimi. Se invece vengono eseguiti interventi, ad esempio l’installazione di un nuovo impianto, si applicano gli obblighi relativi alla tipologia di intervento.

Gli ampliamenti e i recuperi di volumi esistenti sono trattati in modo equivalente ai fini delle verifiche dei requisiti minimi. Se il nuovo volume lordo climatizzato supera il 15% di quello esistente oppure supera 500 m³, l’intervento è assimilato a nuova costruzione; le verifiche riguardano però solo la parte ampliata o recuperata.

Il Ministero precisa anche che l’aggiunta di nuove unità immobiliari, edificate accanto a fabbricati esistenti o derivanti dal riutilizzo di volumi esistenti, non si configura come ampliamento o recupero di volumi, ma come nuovo edificio. In questo caso si applicano i requisiti minimi e il target nZEB.

Ristrutturazione dell’impianto termico: cosa si intende per modifica sostanziale

Il documento chiarisce quando un intervento può configurarsi come ristrutturazione dell’impianto termico.

È necessario che vi sia una modifica sostanziale di tutti i sistemi presenti. Per il sistema di generazione, la modifica è sostanziale quando cambia la tipologia di generatore, viene aggiunto un generatore di tipologia differente oppure viene aggiunto un servizio energetico prima assente.

La sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una caldaia a condensazione a gas non costituisce cambio di tipologia, perché restano invariati vettore energetico e tecnologia di combustione.

Per il sistema di emissione, la modifica è sostanziale quando cambia la tipologia dei terminali, come radiatori, pannelli radianti o ventilconvettori, oppure il fluido termovettore.

Per il sistema di distribuzione, la modifica è sostanziale quando l’intervento comporta un cambio di materiali, di tracciato o del livello di isolamento della rete.

Punti di ricarica per veicoli elettrici

Il MASE interviene anche sugli obblighi di installazione dei punti di ricarica.

Le alternative previste dal decreto possono essere utilizzate, ma non in modo sequenziale. Ad esempio, in un edificio non residenziale di nuova costruzione con 200 posti auto, devono essere installati 12 punti di tipologia A e un punto di tipologia B.

È possibile sostituire 10 punti di tipologia A con un punto di tipologia B, ma non è possibile sostituire a loro volta due punti di tipologia B con un sistema di carica ultraveloce.

APE: unità immobiliare, destinazione d’uso e servizi energetici

Le indicazioni sulle Linee guida nazionali per la certificazione energetica confermano che l’APE deve essere redatto secondo la legislazione e la normativa vigenti al momento della produzione dell’attestato.

Gli APE prodotti dal 1° ottobre 2015 devono essere riferiti all’unità immobiliare, anche se al suo interno sono presenti porzioni con differenti destinazioni d’uso. In questi casi si redige un unico APE con diverse zone termiche e l’unità immobiliare viene classificata in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di fabbisogno energetico totale di zona.

Non è ammessa la possibilità di produrre un APE nel quale siano indicate contemporaneamente le destinazioni “residenziale” e “non residenziale”. Nei rari casi in cui non sia possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è classificato in base alla destinazione d’uso prevalente.

Per alberghi, pensioni e attività similari, considerati nel settore terziario, i servizi energetici di illuminazione e trasporto devono essere considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio.

Raccomandazioni nell’APE: sempre obbligatorie

Il Ministero conferma che le raccomandazioni sono un elemento obbligatorio dell’APE, pena l’invalidità dell’attestato.

Devono essere inserite anche negli edifici senza impianto, nei quali l’impianto di riscaldamento viene simulato, e anche negli edifici ad altissima prestazione energetica, compresi gli nZEB.

Per tempo di ritorno, nella redazione dell’APE, si intende il tempo di ritorno semplice.

Relazione tecnica di progetto: quando non serve

Nella parte finale, il documento fornisce due indicazioni sulla relazione tecnica di progetto.

Nel caso di installazione di pompa di calore con potenza termica inferiore o uguale a 15 kW, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005, la relazione tecnica non deve essere presentata.

Per gli interventi sull’involucro, invece, la relazione tecnica deve essere compilata solo per le parti interessate dai lavori. Per le parti non oggetto di intervento è sufficiente indicare “non soggetto a modifiche”.

Previste ulteriori indicazioni

Il MASE precisa che un successivo documento fornirà una lettura integrata con il D.Lgs. 5/2026, di recepimento della direttiva RED III.

Le indicazioni pubblicate rappresentano quindi un primo quadro operativo per tecnici, progettisti, certificatori energetici e operatori del settore, utile a chiarire le principali criticità applicative del D.M. 28 ottobre 2025 e a garantire continuità con le FAQ ministeriali già pubblicate negli anni precedenti.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti Decreto Requisiti Minimi 2025: cosa cambia? Testo PDF coordinato e tavola di confronto

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