Quando una strada davanti a un negozio diventa pedonale, il proprietario può temere conseguenze sulle consegne, sugli accessi e sull’utilizzo dell’immobile. Per contestare la decisione del Comune, però, non basta preferire la situazione precedente: contano le caratteristiche degli ingressi, le alternative rimaste disponibili e la coerenza dell’istruttoria sulla viabilità.
È il quadro che emerge dalla sentenza n. 3860 del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, pubblicata il 22 luglio 2026. Il tribunale ha respinto le censure contro la pedonalizzazione di una strada del centro, rilevando che l’immobile commerciale conservava un altro accesso veicolare. Una conclusione legata ai fatti esaminati, non una regola che permette di chiudere indiscriminatamente ogni ingresso.
Il ricorso della proprietaria dell’immobile commerciale
La controversia nasceva da un intervento approvato nel 2023 a Milano. Una società proprietaria di un immobile prevalentemente commerciale aveva impugnato sia gli atti relativi alle opere sul suolo pubblico sia la delibera di Giunta del 3 agosto 2023 e la successiva ordinanza che istituivano l’area pedonale.
La proprietaria lamentava di non essere stata coinvolta preventivamente e sosteneva che la nuova sistemazione non garantisse l’accesso dei veicoli dall’ingresso affacciato sulla strada interessata. Contestava inoltre la motivazione, il rapporto tra pedonalizzazione e installazione di una rastrelliera per biciclette e alcune scelte sui sensi di marcia circostanti.
Prima del ricorso aveva chiesto al Comune la documentazione del procedimento, ottenendo riscontri alle proprie istanze di accesso. Questo passaggio è utile anche sul piano pratico: la valutazione non si esaurisce nella posizione dei dissuasori, ma richiede di leggere delibere, ordinanze, pareri e relazioni tecniche. Per le pratiche conservate dagli uffici edilizi, il sito offre una guida specifica sull’accesso documentale; gli atti di viabilità vanno invece richiesti agli uffici che li detengono.
L’altro ingresso veicolare è stato decisivo
Il TAR ha ricostruito la situazione degli accessi. L’ingresso sulla strada pedonalizzata era esclusivamente pedonale; su quel lato non risultavano un box o un posto auto, mentre l’immobile disponeva di un ingresso anche veicolare da un’altra strada. Secondo i giudici, il nuovo assetto non impediva quindi di utilizzare il fabbricato senza particolari limitazioni.
La società chiedeva elementi rimovibili alle estremità della strada per consentire il passaggio dei veicoli. Nel caso concreto, però, il tribunale non ha riconosciuto un titolo per ottenere quella soluzione: il rifornimento dell’attività commerciale poteva essere assicurato attraverso l’altro ingresso.
È stata verificata anche la questione dei soccorsi. L’accesso dei mezzi di emergenza alla strada rimaneva garantito da un lato, mentre i paracarri erano posizionati dalla parte opposta. La sentenza non ha dunque considerato irrilevante l’emergenza: ha ritenuto che il progetto avesse già una risposta concreta a quella necessità.
La distinzione da non perdere è tra un semplice ingresso pedonale e un accesso veicolare effettivamente esistente. Il giudizio non riguarda la soppressione dell’unica via di accesso a un garage: trasferire automaticamente questa conclusione a un immobile con caratteristiche diverse sarebbe scorretto.
Il Comune può scegliere l’area pedonale, ma non arbitrariamente
Il fondamento del potere comunale è l’articolo 7, comma 9, del Codice della strada. La norma attribuisce ai Comuni, attraverso la deliberazione della Giunta, la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, considerando sicurezza della circolazione, salute, ordine pubblico, patrimonio ambientale e culturale e territorio.
Il TAR qualifica questa scelta come pianificatoria, con un’ampia discrezionalità dell’amministrazione. Il giudice non sostituisce il proprio progetto di viabilità a quello comunale solo perché un proprietario ritiene preferibile una soluzione differente. Resta però possibile il controllo su manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
In questa vicenda la Giunta aveva indicato ragioni riconoscibili: dimensioni contenute della strada, marciapiedi insufficienti rispetto ai flussi di pedoni, difficoltà aggravate dalla sosta abusiva e obiettivi di qualità urbana. Aveva inoltre richiamato le verifiche sulla compatibilità dell’intervento con la viabilità circostante e con il Piano generale del traffico urbano.
Il tribunale ha giudicato queste motivazioni coerenti e non irragionevoli. Non ha affermato che basti invocare genericamente la sostenibilità per superare qualsiasi problema di accesso: l’esito favorevole al Comune dipende anche dall’istruttoria e dalla configurazione concreta dell’immobile.
Perché non era dovuto il coinvolgimento individuale invocato
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La proprietaria contestava anche l’assenza di partecipazione preventiva. Il TAR ha richiamato l’articolo 13, comma 1, della legge 241/1990: per gli atti di pianificazione non si applicano le ordinarie disposizioni del capo sulla partecipazione al procedimento, mentre restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
La decisione non significa, quindi, che il Comune possa ignorare ogni regola procedimentale o che ai proprietari sia sempre impedito presentare osservazioni. Significa che la pretesa di un coinvolgimento individuale secondo il modello ordinario non poteva essere trasferita automaticamente a questo atto pianificatorio.
Anche la motivazione va letta nel suo insieme. Secondo i giudici, le ragioni delle scelte potevano essere ricavate dagli atti del procedimento e dai criteri generali adottati, senza dover essere ripetute integralmente in ogni documento. Nel caso esaminato gli elementi istruttori erano già presenti nel fascicolo: non erano giustificazioni introdotte per la prima volta durante il processo.
La rastrelliera proposta da un privato non sostituiva la decisione pubblica
Un altro punto del ricorso riguardava l’origine dell’intervento. Un soggetto privato aveva proposto la realizzazione di un’area di sosta per biciclette, richiamando l’articolo 80, comma 3, del Regolamento edilizio comunale. La proprietaria contestava il rapporto tra quella richiesta e la successiva pedonalizzazione.
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Il TAR ha distinto i due procedimenti. La richiesta originaria riguardava la rastrelliera, non l’istituzione dell’area pedonale. Il Comune aveva poi sviluppato una propria istruttoria sulla viabilità e adottato gli atti di sua competenza. Le due iniziative erano collegate e si erano sviluppate in parallelo, ma restavano funzionalmente autonome.
I giudici hanno inoltre rilevato che delimitazione e istituzione dell’area pedonale avevano preceduto la posa della rastrelliera. L’approvazione anticipata del progetto non dimostrava, da sola, un’inversione illegittima del percorso. Non è dunque un caso in cui un privato abbia acquisito il potere di decidere unilateralmente quali strade chiudere.
Il riferimento al regolamento riguarda la disciplina comunale applicata alla vicenda, non una facoltà identica in tutta Italia. Per orientarsi tra modello nazionale, recepimento regionale e regole locali è utile la guida sul Regolamento edilizio tipo e sulla sua applicazione nei Comuni.
Una diversa preferenza sul senso di marcia non basta
Il tribunale ha respinto anche la censura relativa al parere del Municipio. La Giunta aveva condiviso l’obiettivo di limitare il traffico di attraversamento, ma scelto una diversa inversione del senso di marcia, motivandola con il nuovo assetto degli spazi urbani e la coerenza della sistemazione viabilistica.
Per il TAR non era una contraddizione priva di spiegazione. Le contestazioni non erano sostenute da elementi capaci di dimostrare oggettivamente l’inidoneità o l’irragionevolezza della scelta, ma esprimevano una diversa valutazione. Il parere del Municipio, inoltre, non era finalizzato a tutelare esclusivamente l’interesse della singola proprietaria.
Per chi si trova in una situazione analoga, il punto è documentare gli effetti reali: natura e titoli degli accessi, disponibilità di percorsi alternativi, modalità di rifornimento e possibilità di intervento dei soccorsi. Eventuali errori negli atti o nelle verifiche tecniche vanno individuati con precisione, insieme a un professionista; il solo dissenso sull’opportunità della pedonalizzazione non dimostra un vizio.
Ricorso respinto, domanda di risarcimento rinunciata
Il TAR ha respinto le domande di annullamento. Ha invece dichiarato estinta la domanda risarcitoria perché la ricorrente vi aveva rinunciato durante l’udienza: non ha deciso nel merito che mancassero danni, né ha riconosciuto un indennizzo. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
La sentenza conserva così una portata precisa: in presenza di un altro accesso veicolare utilizzabile e di una scelta comunale sorretta da istruttoria e motivazioni coerenti, le obiezioni formulate non sono bastate a far annullare la pedonalizzazione. Un progetto che elimini l’unico accesso o trascuri esigenze dimostrate richiederebbe una valutazione diversa, non risolta automaticamente da questa decisione.
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