Altoparlanti omessi nella relazione acustica: stop al locale


Una relazione di impatto acustico può essere stata depositata in Comune e, allo stesso tempo, non descrivere l’impianto realmente utilizzato nel locale. È questa la discrepanza al centro di una controversia a Napoli: durante un controllo erano stati rilevati cinque diffusori installati al soffitto che non comparivano nella documentazione tecnica. Il problema non riguardava quindi soltanto il volume della musica, ma la corrispondenza tra quanto dichiarato e le sorgenti sonore presenti.

Il TAR Campania, Sezione Terza di Napoli, con la sentenza n. 4467 pubblicata il 15 luglio 2026, ha respinto il ricorso contro la sospensione dell’attività di somministrazione per sette giorni. La decisione interessa chi gestisce bar e ristoranti, ma anche i tecnici che seguono la progettazione acustica: possedere una relazione non basta se l’attività viene svolta in condizioni diverse da quelle considerate nel documento.

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I controlli e i cinque diffusori assenti dalla relazione

La società ricorrente esercitava un’attività di somministrazione di alimenti e bevande sulla base di una SCIA commerciale presentata il 4 luglio 2024. Non si trattava di una pratica edilizia per l’esecuzione di lavori: il titolo riguardava l’esercizio dell’attività economica. La Polizia municipale aveva contestato due violazioni della normativa sull’impatto acustico, con accertamenti del 5 ottobre 2024 e del 7 febbraio 2025.

Nel frattempo, il 30 ottobre 2024, era stata depositata una relazione di impatto acustico a integrazione della documentazione della SCIA. Nel secondo controllo, però, erano emersi cinque diffusori al soffitto non menzionati nella relazione. La documentazione non rappresentava dunque la configurazione delle sorgenti sonore effettivamente presenti nel locale.

L’ordinanza comunale dell’11 aprile 2025 aveva disposto sette giorni di sospensione, inizialmente fissati dall’11 al 17 maggio. Il provvedimento si fondava su due ragioni autonome: l’esecuzione di attività musicale con consolle DJ e diffusori senza il nulla osta di impatto acustico ritenuto necessario dal Comune; e, anche ammettendo la sufficienza della relazione, la presenza di un impianto diverso da quello descritto. Il nulla osta era stato ottenuto il 18 aprile 2025, dopo gli episodi contestati.

Perché la sospensione era di sette giorni

La durata deriva dall’articolo 18, comma 5, del Regolamento di polizia di sicurezza urbana di Napoli, nel testo coordinato con la deliberazione consiliare n. 75 del 5 dicembre 2022. Per una prima recidiva che configuri un abuso del titolo, la disposizione prevede sette giorni di sospensione; per la seconda, trenta giorni; per la terza, la revoca. L’adozione della misura è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il regolamento collega all’abuso del titolo anche le violazioni delle modalità di svolgimento dell’attività, comprese quelle sull’impatto acustico. Non è dunque una regola nazionale secondo cui ogni problema con la musica comporterebbe sette giorni di chiusura: occorre leggere la disciplina locale e verificare i presupposti del singolo provvedimento.

Il TAR richiama inoltre l’articolo 10 del TULPS, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di polizia in caso di abuso. La licenza, oggi SCIA, per la somministrazione viene ricondotta a questo regime: poter esercitare l’attività non significa poter ignorare le prescrizioni che ne disciplinano lo svolgimento.

Il punto decisivo: l’impianto deve corrispondere alla documentazione

La difesa sosteneva che la relazione depositata fosse sufficiente a dimostrare la rispondenza dell’impianto ai limiti di legge. Il giudice ha osservato che, anche seguendo questa impostazione, restava un problema: la musica veniva diffusa attraverso apparecchi non contemplati dal documento invocato come copertura dell’attività.

La presenza dei cinque diffusori è stata quindi considerata una violazione delle previsioni della relazione e delle modalità di esercizio del servizio. Per il TAR, questa ragione sosteneva autonomamente l’ordinanza. Non occorreva risolvere favorevolmente al Comune ogni altra questione perché il provvedimento resistesse all’impugnazione.

Il passaggio è concreto: una valutazione riferita a una certa configurazione non può essere usata come se coprisse automaticamente qualsiasi impianto. Questo non significa che il giudice abbia imposto un nuovo nulla osta per ogni sostituzione di un apparecchio. La decisione riguarda la difformità accertata in quel locale, nel quadro delle violazioni contestate e della disciplina applicata.

Perché in questo caso non serviva misurare nuovamente i decibel

La società contestava l’assenza di verifiche strumentali capaci di dimostrare il superamento delle soglie di rumore. Il TAR ha distinto due piani: l’accertamento di emissioni oltre i limiti e la violazione delle condizioni che regolano l’attività. Gli articoli 8 e 10 della legge n. 447/1995 non esauriscono la tutela nel solo superamento dei valori acustici; il sistema comprende anche l’inosservanza delle disposizioni adottate in materia.

Qui la condotta sanzionata era già individuata nella mancata corrispondenza tra relazione e diffusori presenti. Per questa specifica contestazione, il giudice non ha ritenuto necessaria una verifica strumentale del superamento dei limiti. Non ne deriva che le misurazioni fonometriche siano sempre inutili, né che una semplice lamentela basti a dimostrare qualsiasi illecito acustico.

Quando invece si discute dei livelli sonori, contano i parametri applicabili, la zona e il periodo di riferimento: il quadro generale è approfondito nella guida sui valori dell’inquinamento acustico in base a zone e orari. Il rinvio ai limiti non sostituisce la lettura delle prescrizioni specifiche del locale.

Relazione e nulla osta: la questione rimasta aperta

Il Comune aveva sostenuto che la relazione tecnica non potesse sostituire il nulla osta. Sarebbe però scorretto presentare questa sentenza come la soluzione generale del rapporto tra i due documenti: il TAR non ha esaminato le ulteriori censure sul requisito del nulla osta, perché la difformità dell’impianto bastava a sostenere l’ordinanza.

La relazione descrive e valuta l’impatto dell’attività; il nulla osta è il provvedimento amministrativo nei casi in cui è richiesto dalla disciplina applicabile. Per sapere quali adempimenti occorrano davvero bisogna verificare caratteristiche dell’attività, norme e procedura presso l’ufficio competente. Non è prudente desumere da questa pronuncia né che la relazione basti sempre, né che serva sempre un ulteriore titolo.

La misura cautelare non aveva cancellato la sospensione

Durante il giudizio, un’ordinanza cautelare del 23 maggio 2025 aveva sospeso il provvedimento comunale. Quando il TAR ha deciso nel merito, le date originariamente fissate per la chiusura erano ormai trascorse. Questo non ha fatto venir meno l’interesse a ottenere l’annullamento: secondo il giudice, in caso di ricorso respinto, il Comune poteva individuare un altro periodo di sette giorni per eseguire la misura.

Non bisogna quindi confondere una tutela provvisoria con l’annullamento dell’atto. La sentenza non consente neppure di affermare che il locale abbia effettivamente scontato la chiusura nelle date iniziali o che sia stato chiuso automaticamente il giorno della decisione. Il ricorso è stato respinto e la società è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge.

Le nuove contestazioni sulla proporzionalità e sulla buona fede, introdotte con una memoria difensiva non notificata, sono state dichiarate inammissibili: il TAR non le ha rigettate dopo una valutazione nel merito della loro fondatezza.

Cosa verificare prima di modificare l’impianto del locale

Per il gestore e il tecnico, il controllo utile è confrontare la documentazione con lo stato reale: numero e posizione dei diffusori, apparecchi utilizzati e modalità di funzionamento. Se cambia la configurazione, è opportuno far valutare al professionista che segue l’acustica se la relazione resti rappresentativa e quali aggiornamenti o adempimenti siano necessari, confrontandosi con il Comune prima di utilizzare un assetto non documentato.

Anche gli interventi sul soffitto vanno scelti in funzione del problema effettivo. Ridurre il riverbero interno con materiali fonoassorbenti non equivale automaticamente a impedire la trasmissione del rumore alle abitazioni vicine e non sana una difformità documentale. L’obiettivo è coordinare soluzione tecnica, condizioni di esercizio e documentazione, evitando di trattarli come questioni separate.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato

Sentenza n. 4467/2026 — copia PDF del testo ufficiale

TAR-Campania-4467-2026-consultazione.pdf – 59,0 KB

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