Non avrei mai pensato che la crisi della professione forense che stiamo vivendo, portasse gli avvocati ad accedere a questo istituto per uscire da una situazione di difficoltà economica.
Chi esercita la professione forense, soprattutto se fuori sede, e non riesce a consolidare un pacchetto-clienti autonomo e si confronta con collaborazioni, rispetto alle quali gli onorari previsti non premiano adeguatamente il merito, e magari mette su famiglia, rischia di incappare in situazioni di disagio economico.
Non è che sulla posizione degli avvocati monocommittenti la recente riforma dell’ordinamento forense abbia risolto i problemi!
Questa la previsione della legge delega: “Con riferimento all’esercizio dell’attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un’associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l’accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell’autonomia, della libertà e dell’indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita a tutela del singolo professionista”.
Ecco che allora può usufruire del concordato minore.
«Il concordato minore è una procedura concorsuale giudiziale di natura volontaria, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) agli articoli 74-83. Rappresenta lo strumento attraverso il quale i debitori “sotto soglia” — coloro che non possono accedere al concordato preventivo ordinario perché non raggiungono le soglie dimensionali previste dalla legge — possono proporre ai propri creditori una soluzione di regolazione del debito, evitando la liquidazione controllata e preservando, quando possibile, la continuità della propria attività imprenditoriale o professionale.
Il concordato minore sostituisce il precedente “accordo di composizione della crisi” che era previsto dalla Legge 3/2012 (la cosiddetta “legge salva-suicidi”) e rappresenta un’evoluzione significativa di quell’istituto, con importanti novità sia procedurali che sostanziali. La finalità principale è consentire al debitore sovraindebitato di superare la propria condizione di crisi attraverso una proposta che assicuri ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione controllata dei beni del debitore.
A differenza del concordato preventivo, che è riservato alle imprese commerciali sopra soglia, il concordato minore è destinato a una platea molto più ampia e variegata di debitori, che spesso si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità economica e sociale. Per questo il legislatore ha previsto un ruolo centrale per l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un ente pubblico che assiste e accompagna il debitore in tutte le fasi della procedura, dalla predisposizione della proposta fino all’esecuzione del piano.» (Fonte: Concordato minore 2026. Guida per professionisti e piccole imprese)
La proposta di concordato minore è il documento con cui il debitore formula la propria offerta di soddisfacimento ai creditori. Il contenuto della proposta è libero – una delle principali agevolazioni rispetto al concordato preventivo – e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma: pagamenti dilazionati, cessione di beni, conferimento di redditi futuri, garanzie di terzi o qualsiasi altra modalità che il debitore ritenga praticabile e che garantisca ai creditori un trattamento non inferiore a quello che otterrebbero nell’alternativa liquidatoria.
La proposta deve essere accompagnata da un piano che descriva analiticamente le modalità e i tempi di esecuzione. Il piano deve contenere: un’analisi dettagliata della situazione patrimoniale e reddituale del debitore; l’elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti; la descrizione delle modalità di soddisfacimento; una proiezione dei flussi di cassa futuri (nel caso di concordato in continuità); l’analisi comparativa con lo scenario liquidatorio.
La possibilità di suddividere i creditori in classi è ammessa anche nel concordato minore e diventa obbligatoria quando sono presenti creditori con garanzie prestate da terzi. La falcidia dei crediti privilegiati è consentita, a condizione che il piano dimostri che il creditore privilegiato riceverebbe almeno quanto otterrebbe nella liquidazione controllata – questo richiede una stima credibile del valore di liquidazione dei beni oggetto di prelazione. (www.concordato.it)
Il debitore si rivolge all’OCC competente per territorio, che nomina un gestore della crisi. Il gestore analizza la situazione del debitore, verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi e, se ritiene che la procedura sia praticabile, assiste il debitore nella predisposizione della proposta e del piano. Questa fase preparatoria dura in media 1-3 mesi.
La domanda viene depositata presso il Tribunale competente, corredata dalla proposta, dal piano, dalla relazione dell’OCC e dalla documentazione contabile e fiscale del debitore. Il Tribunale verifica l’ammissibilità della domanda e, se i presupposti sono soddisfatti, emette il decreto di apertura della procedura.
Il decreto di apertura viene comunicato ai creditori, che hanno un termine per esprimere il proprio voto sulla proposta. Il concordato minore è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 50% dei crediti ammessi al voto. Se un singolo creditore detiene più del 50% dei crediti, è necessaria anche una maggioranza “per teste” (numero di creditori favorevoli).
Ottenuto il voto favorevole, il Tribunale procede all’omologazione verificando la regolarità della procedura e il rispetto delle norme imperative. L’omologazione rende il concordato vincolante per tutti i creditori.
Ora è diventa operativa, in Cassa Forense, la Camera di Conciliazione, istituita per favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.
L’istituto permetterà agli iscritti di chiedere l’annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore ad € 300,00 ricorrendone giusti e comprovati motivi.
La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso l’accertamento definitivo della sanzione ex artt. 74 e 76 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l’iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l’istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l’Autorità Giudiziaria.
La domanda può essere proposta a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell’inadempienza anche mediante rateazione.
Il procedimento di conciliazione si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa e il soggetto richiedente.
I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.
La Camera di conciliazione è costituita da più Collegi. Ogni Collegio è composto da tre membri, designati dal C.d.A. di Cassa Forense tra avvocati di comprovata esperienza in materia che non siano componenti in carica di organismi forensi. Nessun compenso è previsto a favore dei membri del Collegio.
Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.
In caso di raggiungimento dell’accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario.
In caso di rigetto, non raggiungimento dell’accordo o mancato rispetto dei termini dell’accordo, l’istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.
Uno strumento agile che faciliterà i rapporti tra l’iscritto ed il suo Ente Previdenziale (Fonte: www.cassaforense.it).
Perché non estenderla anche alle irregolarità contributive?
Darebbe respiro all’avvocato e consentirebbe a Cassa Forense un recupero pianificato, senza ulteriori spese.
Va però risolto un problema regolamentare, per non incappare in altro contenzioso: per le prestazioni previdenziali e per molte assistenziali CF richiede il pagamento integrale dei contributi.
Serve quindi una modifica regolamentare per poter tener conto, in ipotesi di conciliazione e/concordato minore anche del parziale versamento dei contributi, in ragione di mesi e non di anni, oppure dando la possibilità all’iscritto di integrare, ora per allora, la contribuzione mancante oltre agli interessi.
Andranno affrontati i problemi di sostenibilità economico-finanziaria della Fondazione in una con quelli di adeguatezza delle prestazioni guardando all’iscritto.
In tal modo si darebbe una mano concreta al Collega in difficoltà economica, evitandogli la cancellazione e dandogli una possibilità di guardare al futuro della professione forense!
Le cancellazioni, per sole difficoltà economiche, sono una sconfitta per il sistema forense.
L’autonomia economica è la condizione minima per esercitare qualsiasi altra libertà civile, come espresso in più punti nella nostra Costituzione.
Ma se una persona accetta condizioni peggiori, perché non può permettersi di rifiutare, non siamo davanti a una scelta pienamente libera e di questo il Legislatore delegato dovrà tener conto nel regolamentare nei dettagli la monocommittenza.
Ricordo, però da ultimo, che per Cass. civ. sez. 2 n.24460/2023 “lo stato di necessità richiede un pericolo attuale e imminente di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. Le semplici difficoltà economiche, per quanto severe, non rientrano in questa definizione. Il professionista avrebbe dovuto adottare comportamenti alternativi, come la richiesta di rateizzazioni o la temporanea cancellazione volontaria dall’albo, anziché continuare a esercitare la professione senza contribuire alle spese comuni”.
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