Ripartizione spese lastrico solare: sono a carico di tutti i condòmini?


La corretta ripartizione delle spese per il rifacimento o la manutenzione del lastrico solare è una delle questioni comuni nella gestione tecnica degli edifici condominiali.

La normativa distingue tra lastrico ad uso comune e lastrico ad uso esclusivo, prevedendo criteri diversi per l’attribuzione dei costi. La giurisprudenza ha più volte chiarito come applicare tali principi, anche in presenza di situazioni complesse. In presenza di proprietà condivisa, ad esempio, è fondamentale tenere conto dei millesimi di proprietà. A tal proposito, per il calcolo preciso dei valori relativi al valore delle proprietà, ti suggerisco di utilizzare il software per il calcolo delle tabelle millesimali che ti garantisce risultati professionali in modo semplice e veloce.

Ecco un’analisi sintetica ma puntuale del quadro normativo e giurisprudenziale, con l’obiettivo di fornire ai professionisti del settore uno strumento operativo per la corretta gestione delle spese condominiali.

Cos’è il lastrico solare condominiale?

Con “lastrico solare” si intende una superficie piana posta a copertura di un edificio, spesso utilizzata come spazio comune o adibita a diverse finalità, tra le quali quelle di riparare l’edificio dal sole, dalla pioggia e dalle altre intemperie. Quest’area può essere destinata a scopi ricreativi, come giardini pensili o terrazze condominiali, oppure può essere sfruttata per l’installazione di impianti solari fotovoltaici o solari termici. Inoltre il lastrico solare può rappresentare una soluzione architettonica per migliorare la vivibilità degli edifici, fornendo uno spazio all’aperto per gli occupanti. In molte città l’adozione di lastrici solari rientra in strategie di sviluppo sostenibile, promuovendo l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili.

Differisce dal tetto, copertura spiovente, visto che si tratta di una copertura orizzontale che può essere o meno accessibile e calpestabile. Nel caso in cui venga installato un parapetto con una ringhiera di protezione per l’affaccio, si parla di terrazza condominiale e non più di semplice lastrico solare.

Secondo l’art. 1117 del codice civile il lastrico solare è incluso in quelle parti dell’edificio necessarie all’uso comune oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo.

Qual è la ripartizione delle spese del lastrico solare in condominio secondo la normativa?

La normativa che regola la ripartizione delle spese relative al lastrico solare in condominio è principalmente dettata dall’art. 1126 del Codice Civile.

Tale norma disciplina la divisione delle spese condominiali in riferimento ad un lastrico solare delineando 2 opzioni:

  • lastrico di proprietà comune;
  • lastrico solare ad uso esclusivo di uno o più condomini.

Come sono ripartite le spese in caso di lastrico solare condominiale comune?

L’articolo 1123 del codice civile si concentra sulla ripartizione delle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni. Stabilisce che tali spese devono essere sostenute dai condòmini in proporzione al valore della loro proprietà, salvo diverse convenzioni.

Questo articolo introduce tre criteri gerarchici per la ripartizione delle spese:

  • i millesimi, relativi al valore della proprietà;
  • l’uso, in base a quanto ciascun condomino utilizza le parti comuni;
  • il gruppo ristretto per spese relative a elementi che servono solo a una parte dei condòmini.

Questo approccio garantisce che le spese siano equamente distribuite in base all’effettivo utilizzo e alla proprietà. Per il calcolo preciso dei valori relativi al valore delle proprietà, ti suggerisco di utilizzare il software per il calcolo delle tabelle millesimali che ti garantisce risultati professionali in modo semplice e veloce.

Art. 1123 – Codice civile

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Qual è la ripartizione delle spese del lastrico solare in caso di proprietà esclusiva?

Il lastrico solare può essere concesso in uso esclusivo: questo significa che il condomino titolare dell’uso esclusivo ha il diritto di utilizzare il lastrico come desidera, ma deve comunque rispettare la sua funzione principale di copertura per l’intero edificio, quindi i diritti di utilizzo sono limitati a tale scopo.

Affinché il lastrico solare sia di proprietà esclusiva, ciò deve essere chiaramente indicato nel titolo di proprietà e nel regolamento condominiale.

Ai sensi dell’art. 1126 del codice civile quando l’uso del lastrico solare (o parte di esso) non è in comune per tutti i condomini, quelli che ne hanno uso esclusivo sono tenuti a contribuire per 1/3 della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico. I rimanenti 2/3 sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte dell’edificio a cui il lastrico serve in proporzione del valore del piano (si attribuisce un coefficiente più alto al piano immediatamente sotto il lastrico e man mano che si scende si diminuisce, fino al coefficiente più basso che è quello riferito al piano terra) o della porzione di piano di ciascuno.

Art. 1126 – Lastrici solari di uso esclusivo

Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Cosa prevede la ripartizione spese del lastrico solare verticale effettiva?

La ripartizione delle spese del lastrico solare basata sulla verticale effettiva prevede che si paghino solo le spese relative alla porzione di unità immobiliare effettivamente coperta dalla proiezione verticale del lastrico stesso.

Questo criterio di verticale effettiva significa che nel riparto si considerano solo i proprietari delle unità sottostanti il lastrico nella precisa superficie coperta, escludendo quelli al di fuori di tale proiezione o in zone non interessate dal lastrico solare.

Come sono ripartite le spese del lastrico solare condominiale per infiltrazioni?

Quando si verificano infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare di un condominio, la suddivisione delle spese per le riparazioni e per l’eventuale risarcimento dei danni segue quanto stabilito dal Codice Civile. Pertanto, come detto:

  • se il lastrico solare è di proprietà e uso comune, tutte le spese relative alla sua manutenzione, comprese quelle dovute a infiltrazioni, devono essere suddivise tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà di ciascuno;
  • se invece il lastrico solare è ad uso esclusivo di uno o più condomini, 1/3 delle spese (sia per la riparazione sia per i danni causati dalle infiltrazioni) è a carico del condomino che ha l’uso esclusivo del lastrico. I restanti 2/3 sono suddivisi tra tutti gli altri condomini che beneficiano della funzione di copertura del lastrico, cioè le unità immobiliari sottostanti, secondo i rispettivi millesimi.

Questo criterio vale anche per quanto riguarda la responsabilità in caso di mancata manutenzione: sia il proprietario esclusivo del lastrico che il condominio possono essere ritenuti responsabili. Tuttavia, se viene dimostrato che il danno è dovuto interamente alla negligenza di una sola delle parti, solo quest’ultima sarà chiamata a risponderne.

Ripartizione spese lastrico solare non calpestabile

La ripartizione delle spese relative al lastrico solare non calpestabile è disciplinata dalle disposizioni generali del Codice Civile. Sebbene il lastrico non sia accessibile, esso assolve alla funzione di copertura delle unità immobiliari sottostanti, generando un vantaggio funzionale per l’intero condominio.

Pertanto, qualora il lastrico sia di proprietà e uso comune, le spese devono essere suddivise tra i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà. In caso di uso esclusivo, si applica il criterio previsto dall’art. 1126 c.c., secondo cui la ripartizione avviene con un terzo a carico dell’utilizzatore esclusivo e i restanti due terzi ripartiti tra gli altri condòmini beneficiari della copertura.

Rifacimento lastrico solare: manutenzione ordinaria o straordinaria?

Il rifacimento del lastrico solare è generalmente considerato un intervento di manutenzione straordinaria. Questa categoria include lavori di maggiore entità che incidono sulla struttura o comportano un rinnovo o una sostituzione rilevante, come il rifacimento completo della pavimentazione o la sostituzione integrale della guaina impermeabilizzante, finalizzati a mantenere l’integrità e l’impermeabilizzazione del lastrico e quindi a prevenire infiltrazioni.

Al contrario, la manutenzione ordinaria riguarda interventi periodici e prevedibili volti a conservare il lastrico in buone condizioni, come la pulizia regolare da foglie e detriti, la verifica di segni di usura o piccole riparazioni di danni superficiali, senza incidere sulla struttura portante.

Dal punto di vista normativo, gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere deliberati dall’assemblea condominiale, a meno che non sussistano eccezioni molto particolari, ad esempio un pericolo per la sicurezza dell’edificio che consenta all’amministratore di procedere senza delibera.

Quali costi per il rifacimento lastrico solare?

Il costo medio per il rifacimento completo di un lastrico solare può variare in base a diversi fattori, come la complessità dell’intervento, i materiali utilizzati e la zona geografica in cui si trova l’immobile.

Tra i principali elementi che incidono sul costo finale ci sono:

  • la superficie da sistemare: più grande è l’area, maggiore sarà il costo complessivo, anche se il prezzo al metro quadrato potrebbe diminuire con superfici più estese;
  • la tipologia di intervento: si va da semplici riparazioni localizzate fino a lavori completi di rifacimento;
  • i materiali scelti: la qualità di guaine, piastrelle e massetti incide notevolmente sul prezzo.

Infine, è importante considerare che investire in materiali di buona qualità e in un’esecuzione a regola d’arte può prevenire future infiltrazioni e ridurre i costi di manutenzione nel lungo termine.

Come redigere un computo metrico per il rifacimento di un lastrico solare?

Il computo metrico estimativo è uno strumento imprescindibile per definire con precisione l’entità economica e tecnica degli interventi di rifacimento di un lastrico solare. Attraverso la quantificazione dettagliata delle lavorazioni, dei materiali e dei costi associati, consente una gestione efficiente e professionale dell’intero processo esecutivo.

Alcune delle voci tipicamente presenti in un computo metrico per il rifacimento completo di un lastrico solare, basato su documentazione tecnica reale sono:

  • opere provvisionali e di sicurezza: installazione di ponteggi, parapetti e teli protettivi;
  • demolizioni e smaltimento: rimozione della vecchia pavimentazione e del massetto esistente: raccolta e trasporto a discarica dei materiali di risulta;
  • preparazione del supporto: pulizia e trattamento del solaio e riparazione di eventuali lesioni strutturali;
  • impermeabilizzazione: fornitura e posa di guaina bituminosa o poliuretanica, applicazione di tessuto non tessuto o fibra di poliestere per rinforzo (opzionale), installazione di accessori funzionali: bocchettoni, giunti di dilatazione, paraneve;
  • isolamento termico: posa in opera di pannelli isolanti, ad esempio in poliuretano espanso;
  • massetto e pendenze: realizzazione di massetto per pendenza e allettamento, con sagomatura per il corretto deflusso delle acque meteoriche;
  • pavimentazione e finiture: fornitura e posa della nuova pavimentazione (mattonelle o piastrelle specifiche), realizzazione di finiture perimetrali.

Per redigere un computo metrico preciso, professionale e perfettamente integrato con l’intero ciclo di gestione dei lavori, puoi utilizzare il software per il computo metrico e la contabilità lavori che, completo, aggiornato e accessibile da qualsiasi dispositivo, ti consente di gestire con funzionalità avanzate computi, prezziari, contabilità e disegni in un unico ambiente di lavoro.

Cosa deve contenere un capitolato lavori per il rifacimento di un lastrico solare?

Un capitolato lavori per il rifacimento di un lastrico solare è un documento tecnico fondamentale che descrive in modo dettagliato tutte le operazioni da eseguire, specificando modalità di intervento, materiali da utilizzare, lavorazioni previste e requisiti tecnici da rispettare. La sua funzione è garantire un’esecuzione conforme alle normative vigenti e alle aspettative del committente.

Tra le attività più comuni incluse nel capitolato troviamo:

  • demolizione e smaltimento della pavimentazione e dei vecchi strati impermeabilizzanti;
  • pulizia e ripristino del solaio portante, con eventuali trattamenti protettivi;
  • realizzazione dei massetti di pendenza, necessari per assicurare un corretto deflusso delle acque meteoriche;
  • fornitura e posa delle nuove membrane impermeabilizzanti (bituminose, polimeriche o liquide bicomponenti), con idonee sovrapposizioni, rinforzi e risvolti verticali su parapetti;
  • installazione di sistemi di drenaggio, come bocchettoni e caditoie;
  • posa dell’isolamento termico, ove previsto dal progetto;
  • rifinitura dei bordi perimetrali, con scossaline, copertine e ripristino degli intonaci;
  • adeguamento dei parapetti, comprensivo di sostituzione o integrazione con elementi certificati;
  • pulizia e protezione finale delle superfici trattate.

Il capitolato stabilisce inoltre il rispetto dei tempi tecnici di posa e asciugatura, l’impiego esclusivo di materiali certificati e l’obbligo di consegna della documentazione tecnica alla direzione lavori, comprese le schede prodotto.

Per una maggiore accuratezza, è possibile fare riferimento a modelli ufficiali redatti da enti pubblici o amministrazioni condominiali, che includono anche indicazioni su oneri di sicurezza, prove e controlli da effettuare durante e dopo l’intervento.

In conclusione, il capitolato rappresenta lo strumento guida per l’impresa esecutrice, assicurando che tutte le fasi del rifacimento vengano realizzate secondo standard qualitativi elevati, con particolare attenzione all’impermeabilizzazione e alla gestione del deflusso delle acque.

Per una raccolta completa di capitolati speciali pronti all’uso, sempre aggiornati e semplici da personalizzare, puoi utilizzare il software capitolati speciali d’appalto per redigere rapidamente ed in assoluta sicurezza la documentazione per le opere pubbliche e private.

Esempio pratico di ripartizione spese lastrico solare 1/3 e 2/3

Ipotizziamo che il “condòmino A” sia titolare dell’uso esclusivo del lastrico e che tutti i condòmini (incluso il condòmino A) abbiamo unità immobiliari ricadenti sotto il lastrico.

Fissiamo la spesa di manutenzione a 1.800 €. 1/3 di 1.800 € è a carico esclusivo del condòmino A (600 €). I restanti 2/3 ossia 1.200 € devono essere divisi tra i condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

Per eseguire facilmente il calcolo ti consiglio di avvalerti del software tabelle millesimali. Puoi anche personalizzare la stampa delle tabelle millesimali da esportare nei formati standard RTF, XLS e TXT.

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Lastrico solare: le sentenze

Di seguito si riportano alcuni casi giuridici riguardanti degli aspetti del lastrico solare.

Lastrico solare privato con parte aggettante: chi paga le spese in condominio?

Una sentenza del Tribunale di Roma (n. 6278/2026) chiarisce il confine tra proprietà esclusiva e funzione di copertura dei lastrici solari, con riflessi sulla ripartizione delle spese condominiali. I terrazzi e i lastrici, pur essendo talvolta di uso esclusivo, possono infatti svolgere una funzione di protezione per le unità sottostanti: questa utilità comune incide sul modo in cui vanno ripartiti i costi di manutenzione e riparazione.

Nel caso esaminato, l’assemblea condominiale aveva deciso di distinguere la parte non aggettante del lastrico — per la quale applicare l’art. 1126 c.c. — dalla porzione aggettante, che invece era stata posta interamente a carico del proprietario esclusivo. Alcuni condomini hanno impugnato quelle delibere, sostenendo che il regolamento condominiale richiamava l’art. 1126 c.c. e che, quando il lastrico svolge funzione di copertura, non è possibile frammentare il criterio legale di riparto.

Il condominio aveva invece difeso la scelta dell’assemblea, ritenendo che la parte aggettante non proteggesse direttamente unità sottostanti e potesse quindi essere considerata onere esclusivo del proprietario del lastrico.

Il Tribunale ha respinto questa distinzione: se il lastrico solare, anche se in proprietà o uso esclusivo, svolge funzione di copertura il criterio dell’art. 1126 c.c. si applica al manufatto nella sua interezza. Secondo il giudice, è sufficiente che anche solo una porzione di un’unità immobiliare si trovi sotto il lastrico perché il relativo proprietario debba partecipare ai due terzi delle spese; non è invece ammesso frazionare la contribuzione in base alla superficie effettivamente sovrastante. Inoltre, il richiamo del regolamento condominiale all’art. 1126 conferma che l’assemblea non può introdurre ripartizioni diverse da quelle previste dalla norma.

Per questi motivi la delibera è stata annullata nei punti relativi al criterio di ripartizione delle spese.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tribunale di Roma

Sentenza Cassazione ripartizione spese lastrico solare

Sentenza n. 11484/2017 Corte di Cassazione

A seguito del rifacimento dei lastrici solari, siti al quinto e sesto piano della scala B di un fabbricato, nasceva un contenzioso tra i condòmini per la ripartizione delle spese.

Il Tribunale di primo grado decideva che le spese venissero ripartite nel seguente modo:

  • 1/3 a carico dei proprietari esclusivi dei lastrici;
  • 2/3 a carico dei restanti condòmini.

La Corte d’Appello dichiarava che i restanti condòmini della scala B non dovevano farsi carico esclusivo delle spese delle parti che ricadevano nella proprietà comune anche della scala A.

I giudici chiarivano che i lastrici solari in questione insistevano su una porzione di immobile in seno alla quale si trovano anche parti di proprietà comune dell’intero condominio (galleria pedonale, portico pedonale, portineria, atrio, piani interrati, box), e quindi costituiscono copertura non solo delle unità immobiliari site ai piani sottostanti e di proprietà esclusiva dei rispettivi comunisti, ma pure, appunto, di tali parti comuni.

Inoltre, la Corte d’Appello aveva messo in rilievo come l’art. 8 del Regolamento Condominiale prevedesse che le spese riguardanti le parti comuni si dovessero suddividere in proporzione della quota millesimale di proprietà di ciascuno dei comproprietari.

La Corte si esprime sul riparto delle spese del lastrico

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11484/2017 si esprime sulla ripartizione delle spese.

In contrasto con quanto affermato dai giudici di appello gli Ermellini affermano che l’obbligo di partecipare alla ripartizione dei 2/3 della spesa non deriva, quindi, dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio (come invece ha ritenuto la Corte d’Appello), ma dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione.

Pertanto in tema di condominio negli edifici, agli effetti dell’art. 1126 cc, è previsto che:

i 2/3 della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna d’aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura

La sentenza di appello deve essere quindi cassata.

Per i giudici di Cassazione la ripartizione delle spese dovrà avvenire nel seguente modo:

  • 1/3 a carico dei proprietari esclusivi dei lastrici
  • 2/3 a carico dei restanti condòmini che siano proprietari individuali delle singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detti lastrici

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Ripartizioni spese lastrico solare: le FAQ

Di seguito si propongono delle domande frequenti in relazione alle spese del lastrico solare.

Chi deve pagare per il rifacimento del lastrico solare?

La responsabilità delle spese per il rifacimento del lastrico solare dipende dalla sua natura: se è una parte comune dell’edificio, i costi devono essere sostenuti da tutti i condòmini secondo i millesimi di proprietà. Se invece il lastrico è ad uso esclusivo di un singolo condomino, le spese si ripartiscono in base all’art. 1126 del Codice Civile: un terzo a carico dell’utilizzatore esclusivo e i restanti due terzi suddivisi tra i condòmini sottostanti, in proporzione al valore del piano.

Come vengono suddivise le spese se il lastrico solare è comune?

Quando il lastrico solare è parte comune dell’edificio, i costi di manutenzione e rifacimento sono ripartiti in base all’articolo 1123 del Codice Civile. In questo caso, ciascun condomino partecipa alla spesa in misura proporzionale al valore della propria proprietà (millesimi), salvo diversa convenzione tra le parti.

Come si ripartiscono le spese se il lastrico solare è ad uso esclusivo?

Se il lastrico è ad uso esclusivo di un singolo condomino, la normativa prevede una divisione delle spese diversa. In base all’art. 1126 c.c., chi ha l’uso esclusivo partecipa per un terzo alla spesa, mentre i restanti due terzi sono a carico dei condòmini che beneficiano della copertura, cioè quelli sottostanti il lastrico, sempre in proporzione ai millesimi.

Cosa significa ripartizione delle spese “in verticale effettiva”?

Con “ripartizione in verticale effettiva” si intende un criterio in base al quale le spese per il rifacimento del lastrico solare vengono imputate solo ai condòmini le cui unità immobiliari si trovano sotto la proiezione verticale del lastrico stesso. In pratica, pagano solo coloro che beneficiano effettivamente della copertura.

Come si gestiscono le spese in caso di infiltrazioni dal lastrico?

Nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico, la ripartizione segue la stessa logica vista per la manutenzione ordinaria. Se il lastrico è comune, tutti i condòmini contribuiscono alle spese. Se invece è ad uso esclusivo, un terzo della spesa è a carico dell’utilizzatore esclusivo, mentre i due terzi restano a carico degli altri condomini interessati. Tuttavia, se il danno è causato da negligenza grave, la responsabilità può ricadere interamente su chi non ha provveduto alla manutenzione.

Come si ripartiscono le spese se il lastrico non è calpestabile?

Il fatto che il lastrico non sia calpestabile non incide sulla sua funzione primaria, cioè quella di copertura. Quindi, anche se inaccessibile, genera utilità per i piani sottostanti. Le spese, quindi, seguono gli stessi criteri: divisione in millesimi se comune, ripartizione 1/3 – 2/3 se ad uso esclusivo.

Il rifacimento del lastrico è manutenzione ordinaria o straordinaria?

Generalmente, il rifacimento del lastrico rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta infatti di lavori complessi, come il rifacimento dell’impermeabilizzazione o della pavimentazione, che richiedono approvazione assembleare. Gli interventi ordinari, invece, includono operazioni meno invasive, come la pulizia periodica o piccole riparazioni superficiali.

Quanto costa rifare un lastrico solare?

Il costo del rifacimento dipende da variabili come la superficie, la complessità dei lavori e i materiali impiegati. In media, le voci che incidono maggiormente sono: rimozione della pavimentazione esistente, nuova impermeabilizzazione, realizzazione dei massetti, installazione dei sistemi di drenaggio, e posa delle nuove finiture. Una progettazione accurata e l’uso di materiali certificati possono evitare futuri interventi costosi.

Come si redige un computo metrico per il rifacimento del lastrico?

Il computo metrico è fondamentale per stimare i costi e organizzare le lavorazioni. Deve contenere tutte le fasi dell’intervento: opere provvisionali, demolizioni, impermeabilizzazione, isolamento, massetti di pendenza, nuova pavimentazione e finiture. Redigere un computo preciso consente di pianificare in modo efficiente tempi, costi e forniture, minimizzando imprevisti.

Cosa include un capitolato lavori per il rifacimento del lastrico?

Il capitolato lavori definisce in dettaglio tutte le operazioni da eseguire, i materiali da utilizzare, le modalità di posa e i requisiti tecnici da rispettare. Deve includere le fasi di demolizione, impermeabilizzazione, isolamento (se previsto), realizzazione dei massetti e posa della nuova pavimentazione. È uno strumento essenziale per garantire trasparenza tra le parti e un’esecuzione a regola d’arte, conforme alle normative vigenti.

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 Stefania Spagnoletti

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