Rischio interferenziale nei piazzali aziendali: quando il DUVRI non basta


La sentenza n. 20150/2026 trae origine da un infortunio mortale verificatosi in uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti plastici e richiama l’attenzione su un principio fondamentale della sicurezza sul lavoro: la viabilità interna aziendale non può essere pianificata esclusivamente sulla base di schemi teorici, ma deve essere progettata tenendo conto delle concrete modalità operative e dell’effettivo ciclo delle lavorazioni svolte.

Nel piazzale dello stabilimento erano in corso operazioni di carico di ecoballe su un camion. Due muletti operavano sul mezzo: uno caricava le ecoballe trasparenti, l’altro le spingeva all’interno del cassone. Concluse le operazioni, l’autista del camion scendeva dal mezzo per assistere alla chiusura dei portelloni e all’apposizione del sigillo. In quel momento veniva investito da un’ecoballa bianca caduta da un terzo muletto, condotto da un lavoratore interinale, impegnato nel trasporto delle balle dalla zona di produzione all’area di stoccaggio. La vittima riportava lesioni craniche e toraciche mortali.

La Cassazione conferma la responsabilità degli imputati per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e rigetta i ricorsi degli imputati e dei responsabili civili. La sentenza viene annullata solo sul punto della compensazione delle spese tra le parti, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.

Il contesto normativo

Il caso ruota intorno a due piani di responsabilità.

Il primo riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento all’obbligo di organizzare spazi, pavimentazioni, percorsi, segnaletica e aree operative in modo da evitare interferenze pericolose tra mezzi e persone. Nel caso concreto, alla società titolare dello stabilimento è stata contestata la mancata predisposizione di segnaletica orizzontale e verticale relativa ai percorsi da seguire nella movimentazione dei mezzi operativi e la mancata cura della pavimentazione nell’area di deposito e carico-scarico.

Il secondo piano riguarda l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, cioè gli obblighi di cooperazione, coordinamento e gestione dei rischi interferenziali quando più imprese operano nello stesso ambiente di lavoro. Alla società committente e alla società che operava nello stabilimento è stata contestata la mancata definizione, attraverso il sistema di prevenzione, di modalità operative idonee a governare le attività concomitanti, con percorsi differenziati per persone e mezzi.

Quando nello stesso piazzale convivono camion, carrelli elevatori, muletti, lavoratori interni, lavoratori di imprese esterne e autisti terzi, il rischio non è solo movimentazione merci. È rischio interferenziale dinamico, perché nasce dal contatto tra più flussi operativi.

Le motivazioni della Cassazione

La Corte ritiene corretta la ricostruzione dei giudici di merito. Pur in assenza di testimoni oculari diretti dell’investimento, il quadro probatorio è stato considerato sufficiente: la Cassazione evidenzia che la dinamica dell’incidente era stata ricostruita attraverso dati oggettivi, testimonianze, tracce ematiche, lesioni e dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti. La richiesta di una nuova perizia è stata ritenuta non decisiva, anche perché lo stato dei luoghi era stato alterato subito dopo l’infortunio: il piazzale era stato lavato, alcune ecoballe erano state spostate e il muletto interessato era stato fatto sparire.

Sotto il profilo prevenzionistico, la Corte valorizza soprattutto un elemento: il rischio che si è concretizzato era proprio quello che le regole cautelari violate avrebbero dovuto evitare. La presenza di muletti in movimento, ecoballe trasportate anche in modo scorretto, autisti esterni e operazioni simultanee di carico e stoccaggio richiedeva un’organizzazione effettiva dei flussi. Non era sufficiente prevedere che l’autista restasse in cabina durante il carico, perché la stessa procedura aziendale contemplava che, al termine dell’operazione, egli dovesse scendere per chiudere i portelloni e rimettersi in marcia.

Per la Cassazione, quindi, l’autista si trovava a piedi nel piazzale in una situazione prevedibile e collegata alla lavorazione. Il suo eventuale allontanamento dal camion non integra un comportamento abnorme, perché non ha attivato un rischio eccentrico rispetto alla sfera governata dai garanti. Anche la condotta del carrellista, definita abituale e non isolata, non interrompe il nesso causale: le norme violate servivano proprio a prevenire anche le imprudenze operative dei lavoratori.

Il DUVRI deve seguire il lavoro reale, non solo la procedura ideale

La Corte non si limita a chiedere la presenza formale del DUVRI. Il punto è verificare se il documento, insieme al DVR e alle procedure operative, riesca davvero a governare ciò che accade nel piazzale. Nel caso esaminato, i documenti prevedevano che gli autisti restassero in cabina durante le operazioni di carico; tuttavia, la fase successiva imponeva all’autista di scendere dal mezzo per chiudere i portelloni e completare l’operazione.

Da qui il principio tecnico-operativo: non basta valutare il rischio nella fase ordinata e teorica della lavorazione; occorre considerare anche le fasi di passaggio, chiusura, attesa, manovra, sigillatura, controllo e uscita dall’area. È proprio in queste fasi ibride che spesso nasce il rischio interferenziale: il lavoratore non è più protetto dalla cabina, ma l’area continua a essere attraversata da mezzi operativi.

Percorsi pedonali e mezzi: perché la segnaletica non è un dettaglio

La mancata separazione dei percorsi tra persone e mezzi assume un ruolo centrale. In un’area di carico-scarico, la segnaletica non serve solo a “ordinare” il piazzale: serve a trasformare una procedura in un comportamento leggibile, ripetibile e controllabile.

In contesti come quello esaminato dalla sentenza, la gestione efficace richiede almeno:

  • percorsi pedonali individuati e protetti, ove compatibili con l’area;
  • aree di attesa per autisti esterni;
  • procedure chiare per la fase successiva al carico;
  • divieto effettivo di movimentazioni contemporanee in zone interferenti;
  • regole sui carichi trasportabili dai muletti;
  • vigilanza sulle prassi operative difformi;
  • informazione coordinata tra committente, appaltatore, subappaltatore e trasportatori.

La Cassazione sottolinea che il DUVRI redatto dalle imprese considerava il rischio di interferenza tra le imprese operanti nello stabilimento, ma non conteneva misure idonee a scongiurare l’interferenza rispetto ai pedoni delle società di trasporto. Inoltre, il subappaltatore non era esonerato: anche chi esegue una parte dell’attività deve cooperare e adottare misure di prevenzione contro i rischi, inclusi quelli dovuti all’interferenza con altre imprese.

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La sentenza conferma quanto sia decisivo valutare il rischio interferenziale non in modo astratto, ma partendo dal layout reale dei luoghi di lavoro, dai flussi di mezzi e persone e dalle attività effettivamente svolte. Per gestire in modo più efficace DVR, DUVRI e PEE puoi usare il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro che ti aiuta a studiare la sicurezza direttamente sulle piante degli ambienti, individuare criticità, rischi e misure di prevenzione in funzione di processi, attività e layout aziendale.

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 Federica Fabrizio

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