Trust e imposta di donazione: quando si paga? I chiarimenti della Cassazione


La Cassazione, con l’ordinanza n. 26643 del 12 ottobre 2026, chiarisce il trattamento fiscale dei beni conferiti in un trust costituito nell’ambito di accordi di divorzio, soffermandosi sia sull’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987 sia sul momento in cui diventa dovuta l’imposta sulle donazioni.

Secondo la Suprema Corte, l’istituzione del trust e il conferimento dei beni non sono soggetti all’imposta proporzionale sulle donazioni, in assenza di un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza ai beneficiari. L’esenzione prevista per gli accordi di divorzio, invece, non si estende automaticamente a tutti gli atti dispositivi inseriti nel medesimo contesto negoziale.

Trust costituito in occasione del divorzio: il caso esaminato

La controversia trae origine dalla costituzione, nel giugno 2017, di un trust da parte di un padre e dei suoi due figli, in attuazione degli accordi di divorzio.

Nel trust erano stati conferiti partecipazioni, immobili e denaro. Per ciascun conferimento erano individuati specifici beneficiari: l’ex coniuge per i beni conferiti dal padre e i futuri discendenti per quelli conferiti dai figli.

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ritenendo applicabile l’esenzione dell’art. 19 della legge n. 74/1987 soltanto al conferimento effettuato dall’ex coniuge.

I conferimenti dei figli, secondo l’Amministrazione finanziaria, dovevano invece essere assoggettati a imposizione proporzionale.

La contestazione era stata respinta nei primi due gradi di giudizio, fino al ricorso per Cassazione.

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1) Esenzione fiscale per gli accordi di divorzio e trust: quali conferimenti rientrano?

Con il primo motivo di ricorso, il trust sosteneva che anche i conferimenti effettuati dai figli dovessero beneficiare dell’esenzione fiscale, essendo parte della complessiva sistemazione patrimoniale concordata in occasione del divorzio. La Cassazione ha respinto questa censura.

Richiamando il proprio orientamento sulla negoziazione globale degli accordi di separazione e divorzio, la Corte ricorda che l’agevolazione dell’art. 19 della legge n. 74/1987 può riguardare anche gli atti di trasferimento patrimoniale funzionali alla definizione della crisi coniugale.

Tuttavia, nel caso esaminato, i conferimenti dei figli avevano a oggetto beni di loro proprietà ed erano autonomi rispetto agli accordi patrimoniali tra i coniugi.

Pertanto, la Suprema Corte ha confermato che l’esenzione spettava soltanto al conferimento effettuato dal padre, escludendone l’applicazione agli atti dispositivi dei figli in favore dei futuri discendenti.

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2) Imposta sulle donazioni nel trust: quando diventa dovuta?

Il secondo motivo di ricorso riguardava l’applicazione dell’imposta proporzionale sulle donazioni al momento della costituzione del trust.

Su questo punto, la Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente.

Richiamando i precedenti orientamenti giurisprudenziali, la Corte ribadisce che la costituzione di un vincolo di destinazione non rappresenta, da sola, un presupposto sufficiente per applicare l’imposta sulle donazioni.

È necessario, infatti, che si realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza attraverso un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Nel trust, il trasferimento dei beni al trustee ha una funzione strumentale alla segregazione patrimoniale e alla realizzazione degli scopi previsti dall’atto istitutivo.

Di conseguenza, l’imposta sulle donazioni non è dovuta al momento dell’istituzione del trust o della sua dotazione patrimoniale, ma in occasione dell’eventuale attribuzione finale dei beni al beneficiario.

La Corte richiama, a sostegno di questa interpretazione, anche l’art. 53 della Costituzione, che collega l’imposizione fiscale a un effettivo indice di capacità contributiva.

Trust e tassazione: la decisione della Cassazione

Nel caso concreto, i giudici hanno rilevato che l’atto istitutivo non aveva determinato un’attribuzione patrimoniale definitiva ai beneficiari.

In assenza di tale trasferimento, l’atto deve essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro, senza applicazione dell’imposta proporzionale sulle donazioni nella fase istitutiva.

La Cassazione ha quindi:

  • rigettato il primo motivo di ricorso, relativo all’estensione dell’esenzione prevista per gli accordi di divorzio;
  • accolto il secondo motivo, riguardante l’imposizione proporzionale sui beni conferiti nel trust;
  • cassato la sentenza impugnata e deciso la controversia nel merito, accogliendo il ricorso originario nei limiti indicati nella motivazione.

Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.

La pronuncia ribadisce dunque la distinzione tra costituzione e dotazione patrimoniale del trust, fiscalmente neutre ai fini dell’imposta sulle donazioni nei termini precisati dalla Corte, ed eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari, momento in cui può realizzarsi il trasferimento di ricchezza fiscalmente rilevante.

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3) FAQ

Il conferimento di beni in un trust è soggetto all’imposta sulle donazioni?

Secondo la Cassazione, il conferimento meramente strumentale non determina di per sé l’applicazione dell’imposta proporzionale, in assenza di un trasferimento definitivo di ricchezza.

Quando si paga l’imposta sulle donazioni in un trust?

L’imposta è dovuta in occasione dell’eventuale attribuzione finale dei beni al beneficiario, quando si realizza l’effettivo trasferimento patrimoniale.

L’esenzione fiscale prevista per il divorzio vale per tutti i conferimenti in un trust?

No. La Cassazione esclude l’estensione automatica dell’esenzione ai conferimenti autonomi effettuati dai figli con beni propri, anche se inseriti negli accordi di divorzio.


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