La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola è uno dei temi più delicati nel rapporto tra sviluppo delle energie rinnovabili, tutela del territorio e pianificazione regionale.
Con la sentenza n. 4201/2026, il Consiglio di Stato, Sezione IV, affronta il caso di un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Sarsina, in Emilia-Romagna, negato da ARPAE sulla base della presunta impossibilità di occupare il 100% dell’area agricola disponibile. Secondo l’amministrazione, infatti, la disciplina regionale avrebbe consentito l’installazione solo entro il limite del 10% della superficie agricola nella disponibilità del proponente.
Il punto centrale della decisione è chiaro: un limite regionale automatico e generalizzato non può sostituire la valutazione concreta del progetto nel procedimento autorizzativo né imporsi sulle indicazioni della normativa nazionale in materia di aree idonee.
Il caso
Una società presenta ad ARPAE Emilia-Romagna un’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per realizzare un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 5.828,76 kWp nel territorio del Comune di Sarsina.
Nel corso dell’istruttoria, il Comune chiede alla Regione Emilia-Romagna chiarimenti sull’applicazione della disciplina relativa alle aree idonee per gli impianti fotovoltaici, con particolare riferimento alle aree agricole prossime a cave e alla possibile presenza di crinali.
La Regione ritiene che l’area non possa essere considerata idonea all’installazione dell’impianto sull’intera superficie disponibile. Secondo tale impostazione, l’intervento sarebbe ammissibile solo nei limiti previsti dalla disciplina regionale: impianto fotovoltaico realizzabile sul 10% della superficie agricola disponibile.
ARPAE recepisce questa interpretazione e nega l’Autorizzazione Unica con determinazione del 13 dicembre 2024.
La società impugna il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, che respinge il ricorso. La vicenda arriva quindi al Consiglio di Stato.
I motivi del ricorso
La società contesta il diniego sotto diversi profili.
Il primo riguarda l’interpretazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, del d.lgs. 199/2021. Secondo la società, le aree agricole comprese entro 500 metri da cave e miniere dovrebbero essere considerate aree idonee per l’installazione di impianti fotovoltaici.
Il secondo motivo riguarda la violazione delle garanzie partecipative: ARPAE, secondo la società, non avrebbe valutato puntualmente le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.
Il terzo motivo, decisivo per il Consiglio di Stato, riguarda l’illegittimità del limite regionale del 10%. La società sostiene che tale vincolo sia rigido, automatico e contrario alla normativa statale sulle fonti rinnovabili.
Infine, viene riproposta in via subordinata la questione dei crinali, che però non costituisce il vero fondamento del diniego.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello esaminando direttamente il motivo ritenuto assorbente: l’illegittimità del limite regionale del 10%.
Il giudice osserva che il diniego si fonda sulla ritenuta non idoneità dell’area all’installazione di un impianto fotovoltaico sul 100% della superficie disponibile. Tale conclusione deriva dall’applicazione del combinato disposto tra:
- art. 2.3 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna n. 125/2023;
- Allegato I, lett. B, punto 7, della Deliberazione n. 28/2010.
Queste disposizioni, nella lettura seguita da ARPAE e Regione, consentivano l’installazione di impianti fotovoltaici in determinate aree agricole solo entro il limite del 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente.
Secondo il Consiglio di Stato, tale disciplina è illegittima perché rende più difficile la realizzazione di impianti fotovoltaici anche in aree che la normativa statale considera idonee o comunque non automaticamente escludibili.
La Regione può esercitare i propri poteri di governo del territorio, ma deve farlo nel rispetto della cornice tracciata dal d.lgs. 199/2021, che attua la direttiva europea sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili.
Il Consiglio di Stato chiarisce che il problema non è solo la percentuale in sé, ma il suo effetto pratico. Un limite fisso, applicato in modo automatico, impedisce all’amministrazione di valutare concretamente:
- caratteristiche del progetto;
- inserimento territoriale;
- impatti ambientali e paesaggistici;
- compatibilità urbanistica;
- esigenze agricole;
- obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
La disciplina regionale richiamava nelle premesse il principio della valutazione caso per caso, ma questo principio non ha trovato effettivo sviluppo nella parte prescrittiva. Di fatto, ARPAE ha negato l’autorizzazione senza svolgere una valutazione concreta del progetto, applicando il limite del 10% come vincolo ostativo.
Per il Consiglio di Stato, questo approccio contrasta con la logica del procedimento autorizzativo unico, che deve essere la sede in cui gli interessi pubblici e privati vengono bilanciati in modo effettivo.
È inoltre illegittima la disciplina regionale che limita in modo automatico la realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola, quando tale previsione rende più difficile l’installazione degli impianti in aree considerate idonee dalla normativa statale o comunque comprime la valutazione concreta riservata al procedimento autorizzativo. Le Regioni possono esercitare i propri poteri di governo del territorio, ma non possono introdurre ostacoli non previsti dal legislatore statale né sostituire con vincoli rigidi il bilanciamento degli interessi che deve avvenire nella Conferenza di servizi.
Per evitare criticità in fase autorizzativa, la progettazione dell’impianto deve essere supportata da elaborati tecnici chiari, verifiche puntuali sul sito e una valutazione documentata della compatibilità dell’intervento. In questo contesto, strumenti professionali possono aiutare il professionista nella progettazione tecnica dell’impianto fotovoltaico, nella valutazione delle superfici disponibili e nella predisposizione di elaborati utili a supportare l’istruttoria autorizzativa, soprattutto quando il progetto riguarda aree agricole o contesti territoriali sensibili.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/fotovoltaico-in-area-agricola-illegittimo-il-limite-regionale-automatico/
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Sergio Volpe
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