Recupero sottotetto: norme sull’abitabilità ed esempi progettuali


Il recupero di un sottotetto è un intervento finalizzato al riuso di ambienti non agibili e alla loro conversione in spazi ad uso abitativo.

Prima di iniziare un progetto di recupero di un sottotetto è necessario verificare la fattibilità dell’intervento e valutare l’effettiva possibilità di ottenere l’agibilità in base ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. A tal proposito, quasi tutte le regioni hanno emanato normative che disciplinano e favoriscono il recupero dei sottotetti, con lo scopo di limitare l’eccessiva espansione delle città e ovviare alla mancanza di nuovi spazi edificabili nei centri abitati.

In questo focus analizzeremo la normativa vigente in materia (proponendo come utile riferimento il dossier curato dall’ANCE) e daremo dei consigli pratici per affrontare il progetto di recupero di un sottotetto, proponendo anche un esempio utile per approfondire gli aspetti normativi, progettuali e tipologici.

Sono inoltre disponibili per il download gratuito i grafici di progetto in dwg (piante e sezioni) e il modello 3d realizzato con un software di progettazione architettonica BIM.

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Recupero sottotetti: le norme regionali

Come già accennato in premessa, prima di presentare un progetto di recupero di un sottotetto, è necessario verificare la fattibilità dell’intervento ai sensi della specifica legge regionale. Potrebbe, infatti, capitare di imbattersi in ambienti troppo bassi o troppo piccoli per essere realmente abitati o goduti al meglio, come i locali tecnici in cui la copertura tende a coincidere con il solaio.

Per verificare l’effettiva fattibilità del progetto, oltre al Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) e alle Norme Tecniche Costruzioni (NTC 2018), occorre far riferimento a:

  • norme nazionali (D.M. 5 luglio 1975),
  • leggi regionali,
  • disposizioni urbanistiche locali (puc, piani particolareggiati, ecc.),
  • norme igienico-sanitarie.

In generale, i parametri da tener presente per la valutazione sono:

  • l’anno di edificazione del fabbricato,
  • la conformità del fabbricato esistente rispetto ai titoli abilitativi ottenuti,
  • le altezze minime degli ambienti abitabili,
  • il rapporto aero-illuminante,
  • l’altezza media ponderale,
  • possibilità di modifica della sagoma del tetto.

Da segnalare che gli interventi di recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazioni edilizie e possono richiedere permessi di costruire o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), a seconda della regione.

Di seguito sono riportate tutte le leggi regionali in riferimento al recupero sottotetti.

Il dossier ANCE

A questo proposito segnaliamo il dossier normativo “Sottotetti: le discipline sul territorio” pubblicato dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

La pubblicazione – aggiornata a giugno 2024 –  è strutturata in schede, ognuna delle quali fornisce informazioni dettagliate sulle normative locali, comprese le definizioni di sottotetto, le condizioni per eseguire interventi, le deroghe, le altezze minime da rispettare, i requisiti aeroilluminanti, le tipologie di interventi ammessi e i titoli abilitativi necessari.

 

 

progetto recupero sottotetto - interni

 

A titolo esemplificativo riportiamo nelle tabelle seguenti i parametri minimi di abitabilità di un sottotetto previsti dalle leggi regionali di Lombardia, Lazio e Campania.

Lombardialegge regionale n.12/2005

altezza minima altezza media superficie aero-illuminante
volumi abitabili 1,50 m 2,40 m 1/8 della superficie calpestabile
volumi accessori 1,50 m 2,40 m 1/8 della superficie calpestabile
località montane volumi abitabili 1,50 m 2,10 m 1/8 della superficie calpestabile
volumi accessori 1,50 m 2,10 m 1/8 della superficie calpestabile

Al fine di ottenere l’altezza media richiesta dalla legge regionale è possibile modificare l’altezza delle linee di colmo e di gronda della copertura.

Laziolegge regionale n.13/2009 e s.m.i. (lr n.10/2011)

altezza minima altezza media superficie aero-illuminante
volumi abitabili 1,50 m 2,00 m  1/16 della superficie calpestabile
volumi accessori 1,30 m 2,00 m  1/16 della superficie calpestabile
località montane volumi abitabili
volumi accessori

Sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20 per cento della volumetria del sottotetto esistente.

Campanialegge regionale n.15/2000

altezza minima altezza media superficie aero-illuminante
volumi abitabili 1,40 m 2,40 m 1/8 della superficie calpestabile
volumi accessori 1,40 m 2,40 m 1/8 della superficie calpestabile
località montane volumi abitabili 1,40 m 2,20 m 1/8 della superficie calpestabile
volumi accessori 1,40 m 2,20 m 1/8 della superficie calpestabile

Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell’altezza di colmo e di gronda né l’inclinazione delle falde.

Soluzioni utili per la redazione di un progetto di recupero di un sottotetto

Appurata la fattibilità dell’operazione di recupero, ci si trova di fronte ad un’interessante sfida progettuale.

Organizzare gli spazi di un sottotetto, infatti, richiede accorgimenti e soluzioni architettoniche ingegnose che rendano gli spazi vivibili e piacevoli. Sicuramente, a prescindere dalle peculiarità di ogni singolo caso, si presenta la necessità di:

  • aprire nuove finestre e abbaini per rispettare i valori aero-illuminanti previsti
  • realizzare terrazzi per rendere vivibili anche gli spazi non altrimenti utilizzabili
  • realizzare arredi fissi o ripostigli per sfruttare anche gli spazi più angusti
  • creare zone a doppia altezza se la mansarda è connessa all’abitazione sottostante
  • verificare il valore della trasmittanza della copertura

progetto di recupero di un sottotetto - sezione-leteringprogetto di recupero di un sottotetto - sezione-letering

Finestre e abbaini

La realizzazione di nuove aperture è indispensabile sia ai fini dell’ottenimento dell’agibilità che per l’effettiva vivibilità e salubrità degli ambienti di una mansarda.

Le aperture vetrate possono essere sostanzialmente di tre tipi:

  • finestre/balconi
  • abbaini
  • lucernari

Quando non è possibile realizzare aperture sugli involucri verticali del fabbricato, si rende necessario ricorrere a soluzioni alternative come gli abbaini e i lucernari che favoriscono l’ingresso di luce e aria dalla superficie inclinata della falda di copertura. La possibilità e la modalità di realizzazione degli abbaini è regolamentata dai piani urbanistici comunali che ne definiscono l’altezza massima, la superficie, la tipologia, etc.

L’impiego di abbaini consente di incrementare l’illuminazione degli ambienti interni, ma anche di modificare puntualmente l’andamento della copertura, aumentando l’altezza interna e regalando allo spazio maggiore vivibilità e ariosità.

Terrazzi

Solitamente, essendo posizionata all’ultimo piano dell’edificio, la mansarda gode di una posizione ottimale, privilegiata per il panorama e le viste prospettiche verso l’intorno.
Quando è possibile, quindi, si consiglia di ricavare, all’interno della sagoma del tetto, dei terrazzini o dei camminamenti rimuovendo le porzioni di copertura degli spazi con altezza inferiore al minimo consentito.

Questa soluzione progettuale, dunque, permette di aumentare l’altezza media interna, di sfruttare uno spazio che altrimenti sarebbe impraticabile e inagibile e di godere di uno spazio aperto pertinenziale all’abitazione, incrementando anche il valore complessivo dell’immobile.

sottotettosottotetto

Arredi fissi e ripostigli

Per sfruttare gli spazi non abitabili di una mansarda, soprattutto nei casi in cui la legge regionale obbliga alla tamponatura in corrispondenza dell’ altezza minima consentita (generalmente 1,50 m/1,40 m), è consigliabile l’impiego di armadi a muro, arredi fissi oppure la creazione di depositi e ripostigli per sfruttare spazi altrimenti inutilizzabili. Questa scelta consente di recuperare spazi utili sfruttando superfici talvolta ampie che altrimenti andrebbero perse.

Doppia altezza

Qualora il sottotetto da recuperare sia pertinenziale all’abitazione sottostante, una delle possibilità è quella di creare un interessante gioco di doppia altezza e mettere in comunicazione visiva i due piani, operando dei tagli nel solaio, preferibilmente nelle zone con altezza minore.

Disporre di spazi a doppia altezza, oltre che contribuire alla creazione di ambienti più interessanti e articolati, consente di migliorare la percezione dello spazio che sembrerà certamente più grande e arioso di quello che è realmente. Uno spazio a doppia altezza, se ben progettato, può migliorare la luminosità degli ambienti sottostanti e incrementarne anche il ricambio d’aria, favorendo il ricircolo dell’aria, la ventilazione trasversale naturale e l’effetto camino.

Progetto di recupero di un sottotettoProgetto di recupero di un sottotetto

Coibentazione

Nel progetto di recupero di un sottotetto è necessario valutare e, nel caso, studiare sempre una soluzione ottimale per la coibentazione della copertura attraverso la quale avviene gran parte delle dispersioni di calore. Per la coibentazione del tetto e del sottotetto è possibile scegliere tra differenti materiali: tra i più utilizzati ricordiamo il poliuretano espanso, la fibra di legno, il sughero, la lana di roccia, la lana di vetro e la fibra di cellulosa.

Progetto recupero sottotettoProgetto recupero sottotetto

Recupero sottotetti: modifiche nel decreto salva-casa

La Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024 modifica l’art. 2-bis del D.P.R. 380/01 sancendo nuove disposizioni relative agli interventi di recupero dei sottotetti al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo.

A seguito di tale legge, il recupero dei sottotetti è sempre consentito, nei limiti e secondo le procedure stabilite dalla legge regionale, anche quando l’intervento non rispetta le distanze minime tra edifici e dai confini, a patto che:

  • siano rispettati i limiti di distanza in vigore al momento della costruzione dell’edificio;
  • l’intervento non modifichi la forma e la superficie del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali;
  • sia rispettata l’altezza massima dell’edificio autorizzata dal titolo edilizio originario.

In ogni caso, sono salvaguardate le leggi regionali più favorevoli.

Cosa si intende per progetto di recupero di un sottotetto

Per recupero di un sottotetto si intende l’ adeguamento urbanistico dell’ultimo piano di un fabbricato, solitamente mansardato, e la sua conversione ad uso abitativo. Per attuare il riuso di uno spazio non agibile, occorre verificare che siano rispettati tutti i criteri di abitabilità previsti dalla normativa regionale e dai piani urbanistici locali, oppure che siano consentiti interventi edili volti a rendere lo spazio abitabile.

Progetto di recupero di un sottotetto -sottotetto non abitabile-sezioneProgetto di recupero di un sottotetto -sottotetto non abitabile-sezione

sottotetto non abitabile – sezione

La trasformazione di un volume tecnico non utilizzato (sottotetto) in un’abitazione indipendente, oppure in spazi di pertinenza agli ambienti sottostanti, consente un vantaggioso guadagno di spazio con costi di ristrutturazione relativamente contenuti, sfruttando al meglio suolo già urbanizzato e, dunque, già dotato di opere di urbanizzazione primaria (rete elettrica, rete idrica, rete fognaria, etc.).

Progetto di recupero di un sottotetto - sezione-a-aProgetto di recupero di un sottotetto - sezione-a-a

sottotetto abitabile – sezione

Tutte le regioni italiane sono attualmente provviste di normative per il recupero dei sottotetti, incluse le provincie autonome di Trento e di Bolzano.  Le norme differiscono da regione a regione in funzione dei valori assegnati ai parametri urbanistici previsti.

Progetto di recupero di un sottotetto: un caso pratico

Nel caso in esame, partiamo da un sottotetto non abitabile, con superficie complessiva di circa 100 m², altezza minima di 1,30 m e altezza massima, misurata all’intradosso del colmo, di 3,30 m. L’ambiente, coperto da un tetto a due falde, non presenta alcuna apertura verso l’esterno e risulta accessibile mediante una scala interna in cemento armato. L’intervento non prevede la modifica dell’altezza di colmo e di gronda del fabbricato, nè della pendenza della falde.

Progetto di recupero di un sottotetto -piantaProgetto di recupero di un sottotetto -pianta

Per effettuare il cambio di destinazione d’uso, da stenditoio ad abitazione, è stato necessario adeguare lo spazio esistente, mediante tre operazioni fondamentali:

  • apertura di nuove finestre
  • realizzazione terrazzo
  • realizzazione abbaini.

Per prima cosa, è stato modificato il volume esistente lavorando per sottrazione. Si è ipotizzata la demolizione di una parte di copertura, quella in corrispondenza delle altezze minori, e il conseguente arretramento del filo della tamponatura esterna per lasciare spazio al terrazzo.

In questo modo, il nuovo fronte del fabbricato prospiciente il terrazzo avrà un’altezza minima maggiore rispetto a quella dello stato di fatto, favorendo così la verifica dell’altezza media ponderale richiesta dalla normativa e l’apertura di nuove finestre.

Sull’altro prospetto, invece, è stata ipotizzata la realizzazione di due grandi abbaini, che consentono l’affaccio verso l’esterno e contribuiscono a restituire spaziosità agli ambienti interni, modificando l’altezza interna. La forma degli abbaini, infatti, è stata studiata in modo da ottimizzare al massimo l’utilizzo dello spazio interno, portando l’altezza massima dell’abbaino a quella del colmo.

Progetto di recupero di un sottotetto -sezione-b-bProgetto di recupero di un sottotetto -sezione-b-b

Riformulata la conformazione spaziale complessiva si è proceduto alla ridistribuzione delle funzioni. La scelta distributiva è stata dettata da esigenze personali della committenza e da necessità puramente architettoniche e funzionali.  Allo stato di fatto non erano presenti tramezzi interni, né impianti. Per recuperare superficie abitabile, è stata ripensata la posizione della porta d’ingresso, sfruttando anche una porzione del vano scala, inglobandola nel nuovo appartamento.

E’ stato ricavato, in tal modo, un ingresso disimpegnato dalla zona giorno e attrezzato con guardaroba e armadiature. L’ingresso immette direttamente nella zona giorno completamente open space, che comprende l’area relax con divani e televisione, la zona pranzo e la cucina. Al fine di rendere la cucina meno impattante, è stato progettato un sistema di porte con apertura a pacchetto che, richiudendosi, nascondono alla vista l’angolo cottura.  Questo escamotage architettonico permette di vivere il living anche in occasioni più formali.

Dalla zona giorno, un piccolo disimpegno conduce all’area più privata della casa comprendente due camere da letto, un bagno e un deposito.

sottotetto - piantasottotetto - pianta

La completa rivisitazione spaziale, in questo caso, ha consentito di trasformare uno spazio non vivibile in una vera e propria abitazione per una famiglia media di 3/4 persone.

Progetto di recupero di un sottotetto: file di esempio e video

Proponiamo i file dwg da scaricare gratis degli elaborati tecnici e del modello architettonico del progetto di recupero di un sottotetto, del software di progettazione architettonica utilizzato per produrli e un video esplicativo del progetto.

Modello 3D BIM (file .edf) del progetto di recupero di un sottotetto

Modello 3D BIM (file .edf) del progetto di recupero di un sottotetto in formato Educational

Grafici in DWG del progetto di recupero di un sottotetto

In questo video Chiara ci mostra un caso pratico di progetto di recupero di un sottotetto: alcuni spunti progettuali al fine di ottenere l’abitabilità, verificando la fattibilità dell’intervento e considerando la normativa regionale di riferimento sul recupero dei sottotetti.

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Recupero sottotetto: le sentenze più importanti

Recupero sottotetto e distanze tra edifici: quando il Salva Casa può evitare la demolizione

Sentenza 15256/2026 – Corte di Cassazione

In tema di recupero dei sottotetti, il Salva Casa consente di valorizzare le distanze legittimamente preesistenti e le deroghe regionali previste dall’art. 2-bis, comma 1-quater, del D.P.R. 380/2001: l’ordine di arretramento non è automatico, ma richiede una verifica concreta della normativa applicabile e delle condizioni di legge

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Recupero sottotetto con cambio d’uso in zona A: è mutamento rilevante?

Sentenza 2315/2026 – Consiglio di Stato

Il mutamento di destinazione d’uso di una soffitta in abitazione, specie in zona omogenea A, costituisce ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10, d.P.R. 380/2001 e richiede il permesso di costruire, in quanto incide su volumetria e carico urbanistico; in mancanza del titolo è legittima la sanzione demolitoria.

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Recupero del sottotetto: quando si configura come variazione essenziale?

Sentenza n. 637/2026 – Consiglio di Stato

Il recupero del sottotetto configura una variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 380/2001 quando comporta aumento di volumetria, modifiche strutturali della copertura, incremento delle altezze interne o trasformazione della destinazione d’uso da superficie accessoria a superficie abitabile, legittimando, in assenza di titolo edilizio, l’adozione di ordinanze di demolizione.

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Recupero sottotetti con abbassamento dei solai: è concessa la sanatoria?

Sentenza 6664/2025 – Tar Campania

Il permesso di costruire in sanatoria può essere annullato in autotutela se l’abbassamento dei solai non dichiarato determina un incremento della superficie e del volume abitabile dell’immobile, anche se l’intervento è qualificabile come manutenzione straordinaria.

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Quando una mansarda può essere considerata abitabile?

Sentenza 7724/2025 – Consiglio di Stato 

La mansarda è abitabile quando risulta catastalmente destinata a civile abitazione: la qualificazione giuridica dei vani deve basarsi su dati documentali oggettivi, e non su presupposti errati dell’Amministrazione.

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Sottotetto: il Comune deve provare il cambio d’uso da accessorio a residenziale?

Il TAR Campania, con la sentenza n. 3874/2025, ha annullato un’ordinanza comunale di demolizione relativa a un presunto cambio di destinazione d’uso di un sottotetto. Il Comune aveva contestato al proprietario la trasformazione del sottotetto in un organismo edilizio autonomo senza titolo, ma non ha fornito prove concrete né motivazioni adeguate. Il tribunale ha sottolineato che la semplice presenza di tramezzature interne, senza modifiche volumetriche o servizi (come bagno o cucina), non configura un cambio di destinazione d’uso rilevante. Inoltre, l’assenza di un’istruttoria approfondita e di elementi specifici ha reso illegittimo il provvedimento. La sentenza ribadisce che l’amministrazione deve sempre dimostrare con chiarezza e documentazione precisa le opere o i fatti che giustificano un cambio d’uso urbanisticamente rilevante, secondo l’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania

Ristrutturazione sottotetto in area non urbanizzata: possibile?

Il TAR Campania (sentenza n. 1926/2025) si è pronunciato su un caso riguardante la richiesta di trasformare un sottotetto, situato in area agricola non urbanizzata, in abitazione civile. Il Comune aveva negato il permesso per diverse ragioni, tra cui l’assenza di opere di urbanizzazione primaria, vincoli idrogeologici e incompatibilità con la destinazione agricola dell’immobile.

Il ricorrente aveva sostenuto che il silenzio-assenso si fosse formato per mancata risposta nei termini e che l’immobile fosse dotato di sistemi autonomi per acqua ed elettricità. Inoltre, riteneva valida un’autorizzazione idraulica del 2019 e proponeva di realizzare a proprie spese le opere mancanti. Tuttavia, il TAR ha respinto queste argomentazioni.

La sentenza ha confermato che:

  • il silenzio-assenso non si applica in aree soggette a vincoli idrogeologici;
  • le opere proposte erano inadeguate e non conformi alle normative tecniche;
  • il sottotetto era destinato ad uso agricolo, e il cambio d’uso avrebbe violato le norme urbanistiche;
  • le misure del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) impedivano l’intervento richiesto.

In conclusione, il TAR ha giudicato legittimo il diniego comunale, ribadendo l’importanza di rispettare le normative urbanistiche e ambientali, soprattutto in aree con vincoli specifici. Il ricorso è stato respinto.

Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania

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In quali regioni è applicata semplificazione per il recupero sottotetti prevista dal Salva Casa?

La pubblicazione delle Linee di indirizzo e criteri interpretativi MIT sul Salva Casa (PDF) chiarisce in quali regioni è stata recepita ed è valida la semplificazione del recupero sottotetti di cui all’art. 2-bis del D.P.R. 380/01.

L’articolo 2-bis, comma 1-quater, del Testo Unico introduce disposizioni per semplificare il recupero dei sottotetti, con l’obiettivo di favorire l’ampliamento dell’offerta abitativa senza aumentare il consumo di nuovo suolo. Secondo la norma, gli interventi di recupero dei sottotetti sono permessi, anche se non rispettano le distanze minime tra edifici e dai confini, purché vengano rispettati alcuni requisiti:

  • le distanze stabilite al momento della costruzione dell’edificio;
  • la forma e la superficie del sottotetto devono rimanere invariati;
  • l’altezza dell’edificio non può superare quella autorizzata dal titolo edilizio.

Inoltre, rimangono in vigore le disposizioni più favorevoli stabilite dalle leggi regionali.

Riguardo a questo ultimo aspetto il MIT chiarisce che il recupero dei sottotetti è quindi ammesso solo in presenza di una norma regionale che stabilisca le condizioni necessarie per permettere tale recupero (ad esempio, in relazione alla definizione di sottotetto, alle condizioni per la realizzazione degli interventi e alla regolamentazione del rapporto aeroilluminante).

La data di emanazione delle leggi regionali (se antecedente o successiva alla legge di conversione del D.L. Salva Casa) non è rilevante. L’importante è che esista una normativa regionale che disciplini le modalità di recupero dei sottotetti.

Se una legge regionale sul recupero dei sottotetti fosse parzialmente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, ciò non significa che la legge regionale non sia più valida. L’importante è che la normativa regionale sia comunque in grado di individuare i presupposti essenziali per il recupero dei sottotetti.

Al contrario, per le Regioni che non hanno adottato una disciplina specifica, la norma in questione mira a favorire l’introduzione di una normativa sulla questione, sempre con l’intento di stimolare l’espansione dell’offerta abitativa.

Solo nelle Regioni che sono intervenute con proprie disposizioni a regolare gli interventi di recupero dei sottotetti.

Quindi il recupero dei sottotetti è consentito qualora esista una norma regionale che definisca le condizioni che consentano tale recupero (e.g. in tema di definizione di sottotetto, condizioni per la realizzazione degli interventi, disciplina del rapporto aeroilluminante). La disciplina semplificatrice introdotta, pertanto, non deve essere intesa come una liberalizzazione ma piuttosto, nei limiti e secondo le procedure previste dalle esistenti leggi regionali, come un quadro regolatorio minimo di condizioni necessarie per considerare ammissibili gli interventi di recupero dei sottotetti, quando questi non consentono il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, derogabile in presenza di leggi regionali più favorevoli.

Numerose Regioni si sono dotate di disposizioni sul recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Solo in relazione a queste ultime, pertanto, troveranno applicazione le disposizioni di semplificazione minima di cui al D.L. Salva Casa. In merito all’applicabilità della disposizione in esame, a nulla rileva la data di emanazione della disposizione regionale (antecedente o successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Salva Casa). Ciò che il legislatore statale richiede è l’esistenza di una disciplina legislativa regionale che disciplini le modalità di recupero dei sottotetti, individuando le relative procedure e i criteri. Eventuali parziali dichiarazioni di incostituzionalità della legislazione regionale sul recupero dei sottotetti da parte della Corte costituzionale non possono indurre automaticamente a ritenere insoddisfatto il rinvio legislativo alla disciplina regionale di settore, nella misura in cui la disciplina regionale di risulta sia comunque idonea a individuare i presupposti essenziali per il recupero dei sottotetti.

Di converso, per quelle Regioni che non si sono dotate di tale disciplina, la norma in esame è volta a stimolare l’adozione di una normativa in materia di recupero di sottotetti, ciò sempre nell’ottica di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa.

Si riportano di seguito le leggi regionali sul recupero dei sottotetti secondo quanto previsto dal dossier ANCE sui sottotetti:

Abruzzo Art. 1 L.R. 10/2011
Basilicata  L.R. 8/2002
Calabria Art. 7 – L.R. 25/2022
Art. 49 – L.R. 19/2002
Campania L.R. 15/2000
Emilia Romagna L.R. 11/1998
Friuli Venezia Giulia Art. 39 – L.R. 19/2009
Lazio L.R. 13/2009
Liguria L.R. 24/2001
Lombardia Artt. 63-64 – L.R. 12/2005
Marche Art. 13 – L.R. 17/2015
Molise L.R. n. 25/2008
Piemonte L.R. 16/2018
Puglia L.R. 33/2007
Sardegna Art. 123 L.R. 9/2023
Sicilia Art. 5 – L.R. 16/2016
Toscana L.R. 5/2010
Umbria Art. 156-157 – L.R. 1/2015
Veneto L.R. 51/2019

Nuove regole in Piemonte per recupero sottotetti e variazioni essenziali

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge regionale 25/2024 con nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti e la determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato.

La legge – in vigore dal 7 novembre 2024 – colma il vuoto normativo creato dalla Sentenza n. 119 della Corte Costituzionale e interviene sia sulla Legge Regionale 16/2018 (Piano Casa) che sulla Legge Regionale 19/1999.

In materia di recupero dei sottotetti (Legge Regionale 16/2018) si dispone che:

  • esso è consentito purché esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023;
  • dal primo gennaio 2024, esso può avvenire solo a) seguendo le indicazioni del piano regolatore generale; b) nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari richiesti dalle relative norme di settore; c) senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all’efficientamento energetico e all’adeguamento sismico;
  • è ammesso anche con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.

Viene inoltre modificata la Legge Regionale 19/1999 specificando che costituiscono variazioni essenziali:

  • mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dagli articoli 21 e 22 della l.r. 56/1977;
  • aumento di entità superiore al 20 per cento della superficie lorda o del volume, al netto dell’entità di cui al comma 2, in relazione al progetto approvato;
  • variazione di entità superiore al 10 per cento dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;
  • mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dei tipi d’intervento di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001;
  • variazioni al progetto approvato che comportino un’opera sostanzialmente diversa per conformazione, strutturazione o la realizzazione di un manufatto edilizio autonomamente utilizzabile.

Riportiamo in allegato il testo della legge in PDF e la tavola di confronto a cura dell’ANCE.

FAQ recupero sottotetti

Di seguito sono riportate una serie di domande frequenti in riferimento al recupero dei sottotetti.

Cosa si intende per recupero di un sottotetto?

È l’intervento di adeguamento urbanistico dell’ultimo piano di un edificio, generalmente mansardato, per trasformare uno spazio non agibile in ambiente abitativo o pertinenziale. L’obiettivo è riutilizzare volumetrie esistenti, già inserite in contesti urbanizzati e dotati di opere di urbanizzazione primaria.

Quali verifiche preliminari sono necessarie prima di avviare il progetto?

Occorre accertare la fattibilità dell’intervento secondo la normativa vigente, verificando:

  • conformità edilizia del fabbricato;
  • anno di edificazione; altezze minime e altezza media ponderale;
  • rapporto aero-illuminante;
  • eventuale possibilità di modificare colmo, gronda o sagoma del tetto;
  • rispetto delle norme igienico-sanitarie e urbanistiche locali.

Quali riferimenti normativi regolano il recupero dei sottotetti?

Il progetto deve essere valutato alla luce del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), delle NTC 2018, del D.M. 5 luglio 1975, delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali (PUC, piani particolareggiati). Il recupero è generalmente classificato come ristrutturazione edilizia e può richiedere permesso di costruire o SCIA, a seconda della regione.

Quali interventi architettonici sono più frequenti nel recupero di una mansarda?

Le soluzioni più ricorrenti includono:

  • apertura di finestre, abbaini o lucernari per rispettare il rapporto aero-illuminante;
  • realizzazione di terrazzi all’interno della sagoma del tetto;
  • inserimento di arredi fissi e ripostigli nelle zone con altezza ridotta;
  • creazione di doppie altezze, se collegata all’abitazione sottostante;
  • miglioramento della coibentazione della copertura.

Come sfruttare le parti non abitabili del sottotetto?

Nelle zone con altezza inferiore ai limiti di legge è consigliabile inserire armadiature su misura, depositi o ripostigli. Questa soluzione consente di recuperare superfici che, pur non abitabili, possono risultare funzionali.

Cosa prevede il Decreto Salva Casa per i sottotetti?

La Legge 105/2024 consente il recupero dei sottotetti anche in deroga alle distanze minime, purché:

  • siano rispettate le distanze vigenti al momento della costruzione;
  • non si modifichino forma e superficie del sottotetto;
  • non si superi l’altezza massima autorizzata dell’edificio.

Resta comunque necessario che esista una legge regionale che disciplini le modalità di recupero.

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 Chiara Roberto

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