Ante ’67: da strada interpoderale ad asfaltata serve il titolo?


Il TAR Campania, Salerno, sentenza n. 1055/2026, distingue nettamente tra la presenza storica di una “strada bianca” o di un sentiero rurale e la successiva trasformazione in una vera strada locale, asfaltata, più ampia e funzionale al traffico veicolare. La preesistenza storica di un tracciato rurale non basta a legittimare la strada asfaltata attuale: se il sentiero interpoderale viene ampliato, riallineato, pavimentato e dotato di sottoservizi, si configura una trasformazione edilizia del territorio che richiede titolo abilitativo e, in area vincolata, autorizzazione paesaggistica.

Gestire la documentazione tecnica e storica degli immobili costruiti prima del 1967 è spesso complesso, a causa della frammentazione delle fonti, della mancanza di titoli edilizi e della necessità di dimostrare la legittimità urbanistica. Per semplificare questo processo, puoi utilizzare un software per la gestione documentale che consente di creare fascicoli digitali completi, archiviare in cloud tutti i documenti probatori e condividerli in modo sicuro e strutturato.

Il caso

Il ricorrente impugnava un’ordinanza di demolizione con cui il Comune aveva contestato la realizzazione, senza titolo edilizio, di una strada di penetrazione a servizio di più fondi. La strada consentiva l’accesso alla proprietà del ricorrente e ad altre aree limitrofe, con accessi pedonali e carrabili.

Secondo il privato, il tracciato esisteva da epoca remota. A supporto della tesi venivano richiamate una mappa d’impianto del 1910 e un volo IGM del 1954, dai quali sarebbe emersa la presenza della strada prima dell’entrata in vigore della legge Ponte del 1967.

Il Comune, però, non contestava in modo generico la presenza storica di un percorso rurale, ma contestava l’attuale configurazione dell’opera: non più una stradina interpoderale, ma una strada asfaltata, più ampia, regolare e dotata di caratteristiche incompatibili con il vecchio sentiero.

L’amministrazione evidenziava, infatti, che il tracciato originario aveva larghezza variabile, da circa 1,5 metri fino a un massimo non superiore a 3 metri, mentre la strada attuale presenta una larghezza pressoché costante tra 4 e 5 metri. Inoltre, il percorso risultava modificato e riallineato, con realizzazione di fondazioni e pavimentazione in asfalto.

Il ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’ordinanza sotto diversi profili.

In primo luogo, lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che il contraddittorio avrebbe consentito di chiarire la preesistenza del tracciato, la sua funzione di collegamento e l’assenza di precedenti contestazioni comunali.

In secondo luogo, deduceva il difetto di istruttoria: secondo la difesa, il Comune avrebbe dovuto valutare in modo più approfondito la documentazione storica, dalla quale emergeva la presenza del tracciato già nel 1910 e nel 1954.

Un ulteriore motivo riguardava la motivazione dell’ordine di demolizione: il ricorrente riteneva necessario un approfondimento sull’interesse pubblico concreto alla rimozione dell’opera, soprattutto in considerazione del tempo trascorso e dell’utilizzo della strada come accesso a più proprietà.

Infine, il privato sosteneva che la strada dovesse considerarsi pubblica o, quantomeno, privata a uso pubblico, perché utilizzata per il collegamento con la viabilità principale e per l’accesso alle proprietà prospicienti.

La preesistenza di un percorso rurale o interpoderale è sufficiente a escludere la necessità di ottenere un titolo edilizio?

Il TAR respinge il ricorso.

Secondo il giudice, l’elemento decisivo è la trasformazione dell’originaria strada interpoderale in una strada locale asfaltata, con sottoservizi e caratteristiche diverse da quelle del tracciato storico. La preesistenza di un sentiero rurale non è quindi sufficiente a rendere legittima l’attuale strada.

Il Comune aveva svolto un’istruttoria comparativa tra atti catastali, foto aeree, geoportale e cartografie storiche. Da tale confronto emergeva che il vecchio tracciato era più sinuoso e meno ampio, mentre la viabilità attuale ha andamento regolare e sezione costante. La trasformazione sarebbe iniziata tra il 1974 e il 1989 e si sarebbe conclusa negli anni ’90.

Per il TAR, questa trasformazione rende irrilevante la tesi della preesistenza “ab immemorabili” della strada interpoderale. Il punto non è se esistesse un percorso, ma se l’opera oggi presente sul territorio sia la stessa opera storica o una trasformazione successiva.

La costruzione, l’allargamento o la modifica di una strada, anche se realizzati su un tracciato preesistente, integrano una trasformazione edilizia del territorio. Per questo serve il permesso di costruire e, se l’intervento ricade in zona paesaggisticamente vincolata, occorre anche l’autorizzazione paesaggistica.

L’esistenza di un uso consolidato di una strada o il suo utilizzo da parte dei proprietari frontisti possono escludere l’abusività dell’opera o impedire l’adozione di un’ordinanza di demolizione?

Il TAR conferma anche che l’ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato: una volta accertata l’abusività dell’opera, non è richiesta una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, né il decorso del tempo può fondare un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.

Non viene accolta neppure la tesi dell’uso pubblico. Secondo il giudice, la funzione di collegamento o l’utilizzo da parte dei proprietari frontisti non basta a escludere la necessità del titolo edilizio. Inoltre, l’interclusione dell’area e l’utilità limitata ai soli proprietari prospicienti depongono contro l’esistenza di un uso pubblico in senso proprio.

La preesistenza storica di un tracciato interpoderale non è sufficiente a dimostrare la legittimità urbanistico-edilizia della strada nella sua configurazione attuale, quando dagli atti istruttori emerga che l’originario percorso rurale sia stato successivamente trasformato, mediante modifica o riallineamento del tracciato, ampliamento della sede viaria, realizzazione di fondazioni, asfaltatura e sottoservizi, in una strada locale stabilmente destinata alla viabilità veicolare. La costruzione, l’allargamento o la modificazione di una strada, anche se eseguiti su un precedente sedime, costituiscono trasformazione edilizia del territorio e richiedono idoneo titolo abilitativo; in area sottoposta a vincolo paesaggistico è inoltre necessaria l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

A chi spetta l’onere della prova?

Il TAR richiama anche il principio sull’onere della prova in materia di opere ante ’67: spetta in via ordinaria al privato, proprietario o responsabile dell’abuso, dimostrare con elementi attendibili e documentati che l’opera sia stata realizzata in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo generalizzato di titolo edilizio.

Nel caso esaminato, però, il Comune ha svolto un’istruttoria tecnica particolarmente puntuale, dimostrando che l’abuso non coincideva con la semplice esistenza storica del sentiero interpoderale, ma con la sua successiva trasformazione in strada asfaltata, più ampia e strutturata. La documentazione prodotta dal ricorrente non è stata quindi ritenuta sufficiente a provare che l’opera attuale, nella sua concreta configurazione, fosse già esistente prima del 1967.

Leggi l’approfondimento su Ante ’67

Edificius
EdificiusEdificius


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Stefania Spagnoletti

Source link

Di