Il D.P.R. 602/1973 impone alle pubbliche amministrazioni – prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un compenso – di verificare, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
La morosità fiscale può comportare il blocco o la decurtazione del pagamento della parcella con prelievo forzoso del debito.
Con la Legge di Bilancio 2026, la norma ha subito una modifica specificamente dedicata ai compensi professionali: l’abbassamento della soglia di verifica e la trattenuta automatica degli importi a ruolo.
Per primo, il Ministero della giustizia ha dato attuazione all’obbligo previsto dalla Legge di bilancio con la circolare del 17 marzo 2026 precisando che la verifica riguarda:
- le categorie professionali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ausiliari del giudice e periti di parte, professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR;
- anche le prestazioni professionali pregresse, se liquidate successivamente a tale data, sono soggette alla nuova disciplina.
La legge di conversione del decreto fiscale 2026 ha disposto una correzione alla norma sulla decurtazione automatica, introducendo il limite di 5.000 euro della morosità rilevante.
Ecco cosa sapere al riguardo, a partire da una distinzione fondamentale: il blocco dei pagamenti (norma in vigore danni) e la decurtazione forzosa (in vigore dal 15 giugno 2026)
Blocco dei pagamenti PA: cosa prevede la norma
La norma che stabilisce il blocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai professionisti è l’articolo 48-bis del D.P.R. 602/1973.
Essa subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni alla verifica della loro regolarità fiscale.
La verifica fiscale precede ogni pagamento di importo superiore a 5.000 euro, riguarda ogni tipo di incarico (dalle consulenze ai progetti fino alla rappresentanza legale) e riguarda tutti gli emolumenti, compresi quelli dovuti da soggetti diversi dalla Pa per incarichi con compensi a carico dello Stato.
La procedura prevede che prima di eseguire un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, la PA inoltri, in via telematica, richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che esegue, nei cinque giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, le opportune verifiche.
Se da questa verifica emerge invece che il destinatario del versamento ha debiti scaduti per almeno 5.000 euro, l’ente pubblico sospende il pagamento per un periodo di 60 giorni fino alla concorrenza dell’ammontare del debito, al fine di consentire all’agente della riscossione di notificare il pignoramento presso terzi.
In tale lasso di tempo il contribuente può provvedere a saldare le sue esposizioni debitorie.
Non rilevano:
- le somme che, sebbene siano state iscritte a ruolo, non sono state ancora “recepite” nella cartella di pagamento;
- i debiti per i quali è stata ottenuta la rateazione, la rottamazione o la sospensione della riscossione;
- gli avvisi di accertamento non esecutivi e di liquidazione;
- gli avvisi di recupero del credito d’imposta;
- gli avvisi bonari.
La procedura, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è stata estesa ai pagamenti maggiori di 2.500 euro effettuati in favore di dipendenti pubblici.
Decurtazione forzosa dei pagamenti PA ai professionisti: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
L’articolo 1, comma 725, della legge 199/2025 – aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.Lgs. 602/1972 – stabilisce che, a decorrere dal 15 giugno 2026, le amministrazioni pubbliche prima di effettuare il pagamento anche di importi fino a 5.000 euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
Da ricordare che la legge di bilancio 2026 aveva previsto la decurtazione per debiti fiscali di qualunque ammontare; successivamente il D.L. 38/2026 ha nuovamente modificato l’articolo 48 -bis , comma 1 -ter , del D.P.R. 602/1973 sostituendo le parole “di qualunque ammontare” con “per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”.
In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle amministrazioni andrà in favore:
- dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
- del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.
La nuova disposizione si applica ai debiti fiscali e contributivi a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarda qualsiasi tipologia di compenso professionale: consulenze, perizie, incarichi fiduciari, patrocinio legale (incluso quello a spese dello Stato), prestazioni tecniche, rimborsi spese riconducibili all’art. 54, comma 2, lett. b), TUIR. Sono escluse le somme anticipate in nome e per conto, ad esempio imposte e diritti.
Anche in questo caso, rilevano debiti di qualsiasi natura purché scaduti.
Non si applica ai fornitori di beni e servizi non professionali, alle imprese o ai lavoratori dipendenti della P.A.
Cosa cambia dal 15 giugno 2026 per i professionisti che lavorano con le PA?
Fino al 15 giugno 2026:
- vige in tutti i casi l’obbligo di verifica per pagamenti di importo pari o superiore ai 5.000 euro;
- scatta il blocco del pagamenti in caso di debiti fiscali scaduti per almeno 5.000 euro;
- per gli importi inferiori a 5.000 euro non vige l’obbligo di verifica degli adempimenti fiscali;
- per i debiti fiscali inferiori a 5.000 euro il pagamento avviene regolarmente.
Dopo il 15 giugno 2026 si aggiunge un nuovo meccanismo automatico, specifico per professionisti e lavoratori autonomi:
- l’obbligo di verifica è esteso a pagamenti al di sotto dei 5.000 euro;
- in caso di morosità per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, la PA provvede a versare direttamente – con una sorta di “ritenuta alla fonte” – all’agente della riscossione le somme a questi dovute e l’eventuale differenza al professionista.
In pratica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di ammontare complessivo di almeno 5.000 euro, è prevista una ”decurtazione” o uno “storno” da parte della Pubblica amministrazione che sottrarrà l’importo dovuto al compenso da riconoscere per la prestazione professionale, entro il limite dell’importo effettivamente iscritto a ruolo (“fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica”) consentendo comunque l’erogazione della parte eccedente.
In altre parole, i compensi ai professionisti vengono ricalcolati al netto dei debiti fiscali: gli interessati non si vedranno bloccare automaticamente l’intero compenso, ma solo la quota necessaria a onorare il debito del diretto interessato.
Al di sopra dei 5.000 euro di onorario, resta il blocco dei pagamenti della Pa verso il professionista che ha somme iscritte a ruolo, già sancito con la legge 602/1973.
Circolare 17/03/2026 del Ministero della Giustizia – Verifica estesa anche alle prestazioni professionali pregresse, se liquidati successivamente a tale data, sono soggetti alla nuova disciplina
Per primo, il Ministero della giustizia ha dato attuazione all’obbligo previsto dalla Legge di bilancio con la circolare del 17 marzo 2026.
Nel documento si precisa che l’obbligo di verifica preventiva riguarda le categorie professionali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ausiliari del giudice e periti di parte, professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, nonché ogni altro soggetto rientrante nella nozione di esercente arti e professioni ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
In caso di accertata inadempienza del beneficiario, l’Ufficio contabile competente (Ufficio Spese di Giustizia o altro ufficio deputato alla liquidazione e al pagamento) procederà direttamente al pagamento in favore dell’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; l’eventuale importo eccedente la quota di debito sarà liquidato al professionista beneficiario.
Diversamente dalla disciplina previgente, non è prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all’inadempienza accertata e contestuale versamento all’Agente della riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua.
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti. Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati successivamente a tale data, sono soggetti alla nuova disciplina.
Blocco, sospensione o decurtazione dei pagamenti: qual è la differenza?
Il blocco ordinario riguarda i pagamenti superiori a 5.000 euro; la nuova disciplina per i professionisti introduce invece uno scomputo diretto del compenso, con versamento all’Agente della riscossione e pagamento al professionista dell’eventuale residuo.
| Meccanismo | Quando opera | Effetto |
| Verifica ordinaria art. 48-bis | Pagamenti PA superiori a 5.000 euro | Controllo preventivo su debiti almeno pari alla soglia |
| Blocco/sospensione | Se emergono debiti rilevanti | La PA non procede subito al pagamento |
| Scomputo diretto per professionisti | Dal 15 giugno 2026 sui compensi professionali | La PA versa all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito |
| Pagamento residuo | Se il compenso supera il debito | Il professionista riceve solo la parte eccedente |
Nel modello ordinario, la PA sospende il pagamento per consentire all’Agente della riscossione di attivare le procedure previste. Nel nuovo modello applicabile ai professionisti, invece, non è prevista una semplice sospensione, ma un meccanismo di scomputo immediato: l’ufficio contabile paga direttamente l’Agente della riscossione e liquida al beneficiario solo l’eventuale eccedenza.
Pagamenti PA ai professionisti: le FAQ
Quali soggetti sono interessati dalla verifica e dall’eventuale decurtazione?
La norma prevista dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda gli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Seconda una lettura letterale della norma, sono inclusi studi associati e associazioni professionali, ma escluse le prestazioni occasionali ex art. 67 TUIR, STP e STA, per cui resterebbe la regola ordinaria oltre 5.000 euro.
Resta da chiarire una possibile esclusione dei professionisti forfettari, perché la norma richiama l’art. 54 TUIR e non l’art. 53.
Quali debiti rilevano nella verifica fiscale?
Rilevano le inadempienze derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Non assumono rilievo, secondo l’impostazione dell’articolo analizzato, le somme non ancora recepite in cartella o i debiti con riscossione sospesa, rateizzata o definita.
Debiti da controllare:
- cartelle di pagamento notificate;
- importi iscritti a ruolo e scaduti;
- pendenze fiscali o contributive risultanti dalla verifica;
- debiti ancora non estinti alla data del pagamento.
Posizioni che non dovrebbero bloccare o ridurre il pagamento:
- somme iscritte a ruolo ma non ancora recepite in cartella;
- debiti con rateazione regolare;
- debiti oggetto di rottamazione o definizione agevolata;
- debiti con sospensione della riscossione;
- avvisi bonari;
- avvisi di accertamento non esecutivi;
- avvisi di recupero non ancora rilevanti ai fini della procedura.
Per ridurre il rischio di trattenute o ritardi, il professionista dovrebbe verificare in anticipo la propria posizione presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e controllare che eventuali piani di rateazione, sospensioni o definizioni agevolate risultino correttamente aggiornati nei sistemi. Il servizio “Verifica inadempimenti” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è lo strumento utilizzato dalle PA per ottemperare all’obbligo previsto dall’art. 48-bis.
La verifica si applica anche alle prestazioni professionali pregresse?
Sì. La circolare del Ministero della Giustizia precisa che la nuova disciplina si applica ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, anche se riferiti a prestazioni svolte in periodi precedenti.
Questo è uno dei punti più rilevanti per professionisti e uffici contabili: non conta solo quando la prestazione è stata eseguita, ma quando il compenso viene liquidato. Un incarico svolto prima del 15 giugno 2026, ma pagato dopo tale data, può quindi rientrare nella nuova procedura di verifica e scomputo.
In altri termini, la verifica scatta secondo il criterio di cassa: non contano data della prestazione o della fattura, ma il momento in cui il pagamento viene eseguito.
Cosa deve fare il professionista per non rischiare il blocco o la decurtazione dei pagamenti?
Al momento, i professionisti che stanno per ricevere pagamenti da parte di una pubblica amministrazione dovrebbero:
- consultare il servizio “La situazione debitoria” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione
- richiedere l’estratto di ruolo all’agente della riscossione e controllare se sussistono debiti che potrebbero mettere a rischio la corresponsione dell’onorario;
- allegare il documento alla fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/chiarimenti-ragioneria-pagamenti-pa/
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Francesca Ressa
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