Definizione legale
L’atto di opposizione alla donazione è un atto stragiudiziale con cui il coniuge o un parente in linea retta del donante manifesta formalmente la propria riserva sui diritti successori, impedendo il consolidarsi della stabilità giuridica acquistata dai beni donati per effetto del decorso del termine ventennale.
Introdotto dalla L. 80/2005 attraverso la modifica dell’art. 563 c.c., l’istituto rappresenta il punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato la tutela dei legittimari, dall’altro la certezza della circolazione dei beni immobili di provenienza donativa.
Il diritto dell’opponente è qualificato dalla norma come personale e rinunziabile; l’opposizione perde efficacia se non viene rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
Funzione e natura giuridica
L’opposizione non costituisce un’impugnazione della donazione né anticipa l’azione di riduzione: non produce alcun effetto immediato sul bene e non accerta la lesione della quota di legittima, verificabile soltanto al momento dell’apertura della successione.
La sua funzione è esclusivamente cautelare: sospende il decorso del termine ventennale previsto dall’art. 563, comma 1, c.c. per l’esercizio dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario, e parallelamente blocca l’operatività del termine di cui all’art. 561, comma 1, c.c. relativo ai pesi e alle ipoteche gravanti sul bene [Cass. n. 4523/2022].
In termini pratici, l’opponente non sta dicendo “quella donazione è lesiva della mia quota”: sta semplicemente conservando la possibilità di dirlo in futuro, evitando che il trascorrere del tempo chiuda definitivamente ogni strada.
Se al momento dell’apertura della successione la donazione risulterà effettivamente lesiva, l’azione di riduzione avrà buon esito e il donatario sarà incapiente, solo allora l’opponente potrà agire in restituzione anche nei confronti di chi ha acquistato il bene dal donatario.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Possono proporre opposizione unicamente il coniuge e i parenti in linea retta del donante — figli, nipoti, genitori — indipendentemente dal fatto che, al momento dell’atto, rivestano già la qualità di legittimari in senso tecnico, che si acquisisce solo alla morte del donante. Sono invece esclusi i parenti in linea collaterale (fratelli, sorelle) e i conviventi di fatto, anche in presenza di convivenza stabile e registrata.
Sul piano oggettivo, l’opposizione può avere ad oggetto non soltanto le donazioni in senso stretto, ma anche le liberalità indirette — come il pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal beneficiario — purché si dimostri che la liberalità abbia avuto ad oggetto direttamente il bene e non semplicemente il denaro impiegato per acquistarlo [Cass. n. 4523/2022].
Nel caso di liberalità indiretta realizzata attraverso un negozio simulato, il futuro legittimario che voglia trascrivere l’opposizione deve previamente ottenere in giudizio l’accertamento della natura donativa del contratto, agendo con un’azione di simulazione anche prima dell’apertura della successione [Cass. n. 22457/2019].
Forma e pubblicità
L’efficacia dell’atto è condizionata al rispetto di precisi requisiti formali. L’opposizione deve essere redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata al donatario e ai suoi aventi causa, e trascritta nei registri immobiliari. Solo con la trascrizione produce l’effetto sospensivo del termine ventennale: la notifica da sola non è sufficiente.
Trattandosi di un istituto concepito specificamente per la circolazione dei beni immobili, l’opposizione non è applicabile alle donazioni aventi ad oggetto beni mobili non iscritti in pubblici registri, né alle cessioni di quote societarie, per le quali non esiste un sistema di pubblicità che consenta la trascrizione con effetto prenotativo analogo a quello dei registri immobiliari [Cass. n. 22457/2019].
Il termine ventennale e la rinnovazione
Il termine entro cui l’opposizione deve essere proposta coincide con quello di vent’anni dalla trascrizione della donazione previsto dall’art. 563, comma 1, c.c.
Una volta decorso tale termine senza che sia stata notificata e trascritta alcuna opposizione, il bene si “affranca” definitivamente da qualsiasi pretesa restitutoria dei legittimari nei confronti dei terzi acquirenti: la tutela del legittimario diviene da reale a meramente obbligatoria, con diritto di credito nei confronti del solo donatario.
L’opposizione ha una durata di vent’anni dalla propria trascrizione, al termine dei quali deve essere rinnovata per mantenere la propria efficacia sospensiva. La mancata rinnovazione equivale a far decorrere nuovamente il termine ventennale, con le conseguenti perdita della tutela reale nei confronti dei terzi.
Interazione con la riforma del 2025
La L. 182/2025 ha profondamente ridisegnato il meccanismo di circolazione dei beni donati, introducendo — a regime, per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025 — un sistema in cui la riduzione della donazione non pregiudica più i terzi acquirenti in nessun caso, sostituendo la precedente tutela reale con una tutela obbligatoria. In questo nuovo assetto, lo strumento dell’opposizione perde la sua principale ragione d’essere per le donazioni future.
Per le successioni già aperte alla data di entrata in vigore della legge, la normativa transitoria prevede un regime di conservazione: restano salvi gli effetti delle opposizioni già trascritte e, entro sei mesi dall’entrata in vigore, i legittimari possono ancora notificare e trascrivere nuovi atti di opposizione per preservare la tutela reale secondo le vecchie regole. In mancanza, dopo i sei mesi, anche le donazioni anteriori ricadono nel nuovo regime.

Domande frequenti
Chi può fare opposizione alla donazione se il donante non è ancora morto?
L’opposizione può essere proposta mentre il donante è ancora in vita: è proprio questa la sua funzione, consentire ai futuri legittimari di bloccare in anticipo il decorso del termine ventennale. Non è necessario attendere l’apertura della successione, che rimarrà il momento in cui verificare se la donazione sia effettivamente lesiva della quota di riserva.
Cosa succede se non faccio opposizione entro vent’anni dalla donazione?
Decorso il ventennio dalla trascrizione della donazione senza che sia stata proposta opposizione, il legittimario perde il diritto di agire in restituzione nei confronti dei terzi che hanno acquistato l’immobile dal donatario. Conserva soltanto un diritto di credito nei confronti del donatario stesso, che però può non avere patrimonio sufficiente.
L’opposizione alla donazione blocca la vendita dell’immobile donato?
No: l’opposizione non impedisce al donatario di alienare il bene né crea vincoli sulla sua circolazione. Il suo effetto è diverso: chi acquista da un donatario dopo la trascrizione dell’opposizione non può fare affidamento sulla stabilità del proprio acquisto, restando esposto all’eventuale azione di restituzione del legittimario vittorioso in riduzione.
È possibile fare opposizione se la donazione è stata mascherata da compravendita?
Sì, ma occorre un passaggio in più: il legittimario deve prima ottenere una sentenza che accerti la natura simulata del contratto e la realtà della donazione dissimulata. Solo all’esito di questo accertamento giudiziale potrà trascrivere validamente l’opposizione [Cass. n. 4523/2022].
L’opposizione alla donazione serve ancora dopo la riforma del 2025?
Per le donazioni future — relative a successioni che si apriranno dopo il 18 dicembre 2025 — l’istituto è di fatto superato dalla riforma, che ha eliminato la tutela reale dei legittimari nei confronti dei terzi acquirenti. Per le donazioni pregresse, l’opposizione rimane uno strumento utile e azionabile fino alla scadenza del termine transitorio di sei mesi previsto dalla L. 182/2025.
Fonti giuridiche e riferimenti
- Art. 563 c.c. (nel testo previgente alla L. 182/2025 e nel testo modificato dall’art. 44, L. 2 dicembre 2025, n. 182)
- Art. 809 c.c. (liberalità indirette soggette alle norme sulla riduzione)
- Cass., Sez. II, n. 4523/2022 (natura cautelare dell’opposizione; estensione alle liberalità indirette; limite del termine ventennale)
- Cass., Sez. II, n. 22457/2019 (ammissibilità dell’azione di simulazione ante apertura della successione; limiti dell’opposizione a beni immobili)
A cura di
Lorenzo Bigiotto
Notaio, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino nel 2005 e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato nel 2008. Dal 2009 al 2013 è stato cultore della materia di diritto commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Ha superato il concorso notarile indetto con Decreto del 28 dicembre 2009 ed è diventato bisnotaio superando il concorso notarile indetto con Decreto del 27 dicembre 2011. Dal 2015 al 2018 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Associazione Italiana Giovani Notai per il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Marina Strippoli
Notaio, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università “L.U.I.S.S. Guido Carli” di Roma nel 2011 e si è diplomata a pieni voti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa università nel 2013. Nel 2016 ha superato il concorso pubblico per l’ammissione al dottorato di ricerca in Autonomia Privata, Impresa, Lavoro e Tutela dei Diritti nella prospettiva europea ed internazionale (Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche) presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha superato nel 2018 il concorso notarile indetto con D.D. 21 aprile 2016 ed è stata nominata notaio alla residenza di Torino con Decreto del Ministro della Giustizia del 29 maggio 2019.
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