L’Agenzia delle Entrate istituisce 33 nuovi codici tributo per i versamenti con modello F24.
Le novità riguardano successioni, donazioni, decadenza dai benefici prima casa, ravvedimento, controlli, accertamento con adesione e conciliazione.
Una novità importante per chi deve effettuare versamenti collegati a successioni e donazioni. Con la Risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito una lunga serie di nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24.
Sono 33 i nuovi codici, da A252 ad A284, destinati a diverse fattispecie: dal ravvedimento operoso relativo alla dichiarazione di successione alla revoca della dichiarazione d’intenti, fino alle somme dovute dopo controlli, acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione.
1) Successioni e perdita dei benefici prima casa: i nuovi codici
Una prima parte della Risoluzione riguarda le somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici “prima casa”, notificato dopo un’istanza del contribuente nei casi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso.
Per questi versamenti vengono istituiti otto codici:
- A252: imposta di successione e relativi interessi;
- A253: imposta ipotecaria e relativi interessi;
- A254: imposta catastale e relativi interessi;
- A255: imposta di bollo e relativi interessi;
- A256: sanzione relativa all’imposta di successione;
- A257: sanzione per imposte ipotecarie e catastali;
- A258: sanzione relativa all’imposta di bollo;
- A259: tributi speciali e compensi.
I codici devono essere inseriti nella sezione “Erario” del modello F24, esclusivamente nella colonna degli “importi a debito versati”. Devono inoltre essere indicati il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
Come compilare l’F24 per le successioni
Per i versamenti collegati alla successione, la Risoluzione precisa anche come compilare la sezione “Contribuente”.
Devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Nel campo dedicato al “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve invece essere riportato il codice fiscale del defunto, accompagnato dal codice identificativo “08”.
Si tratta quindi di indicazioni operative da seguire insieme ai dati presenti nell’atto emesso dall’Ufficio.
2) Donazioni e servizi ipotecari e catastali: altri quattro codici
La Risoluzione interviene anche sui versamenti dell’imposta complementare sulle donazioni e delle tasse per i servizi ipotecari e catastali connesse alla registrazione degli atti.
In caso di revoca di intenti o ravvedimento operoso vengono istituiti:
- A260: imposta sulle donazioni e relativi interessi;
- A261: sanzione sull’imposta sulle donazioni;
- A262: tasse per i servizi ipotecari e catastali e relativi interessi;
- A263: sanzione sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
Anche questi codici devono essere utilizzati nella sezione “Erario” del modello F24, riportando i dati indicati nell’atto dell’Ufficio.
3) Controlli e acquiescenza: i codici A264-A267 e A283-A284
Un secondo blocco di novità riguarda invece le somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali.
Per la definizione mediante pagamento o acquiescenza, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 218/1997, sono previsti i codici:
A264, A265, A266, A267, A283 e A284.
Coprono rispettivamente imposta e sanzione sulle donazioni e tasse e sanzioni relative ai servizi ipotecari e catastali, distinguendo tra registrazione e successioni.
Definizione delle sole sanzioni
Per la definizione delle sole sanzioni, prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 472/1997, arrivano altri tre codici:
- A268 per la sanzione sull’imposta sulle donazioni;
- A269 per le sanzioni sulle tasse per i servizi ipotecari e catastali relative alle successioni;
- A270 per le corrispondenti sanzioni relative alla registrazione.
Accertamento con adesione: sei nuovi codici F24
La Risoluzione dedica un ulteriore gruppo all’accertamento con adesione.
I codici istituiti sono A271, A272, A273, A274, A275 e A276 e riguardano imposta sulle donazioni, relative sanzioni e tasse per i servizi ipotecari e catastali, distinguendo ancora una volta tra successioni e registrazione degli atti.
4) Conciliazione: i codici da A277 ad A282
Sei codici sono infine riservati alle somme dovute a seguito di conciliazione:
- A277: imposta sulle donazioni e interessi;
- A278: sanzione sull’imposta sulle donazioni;
- A279: tasse per servizi ipotecari e catastali nelle successioni;
- A280: relative sanzioni nelle successioni;
- A281: tasse per servizi ipotecari e catastali relative alla registrazione;
- A282: relative sanzioni per la registrazione.
Per tutti questi versamenti devono essere indicati nell’F24 il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento riportati nel provvedimento dell’Ufficio.
Per i codici A269, A273, A274, A279, A280, A283 e A284, inoltre, devono essere indicati i dati dell’erede e il codice fiscale del defunto con codice identificativo “08”.
Spese di notifica: resta il codice 9400
La Risoluzione chiarisce infine che per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici non viene introdotto un nuovo codice.
Continua a essere utilizzato il codice tributo già vigente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
5) FAQ
Quanti nuovi codici tributo introduce la Risoluzione 30/E?
La Risoluzione del 16 settembre 2026 istituisce 33 nuovi codici tributo, da A252 ad A284.
I nuovi codici riguardano anche la decadenza dall’agevolazione prima casa?
Sì. Una parte dei codici riguarda le somme richieste con avviso di liquidazione per la decadenza dai benefici prima casa in relazione alla dichiarazione di successione, nei casi indicati dalla Risoluzione.
Dove vanno inseriti i nuovi codici nel modello F24?
Vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, utilizzando anche codice ufficio, codice atto e anno di riferimento riportati nell’atto dell’Ufficio.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





